CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarota fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta di non aver ricevuto la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 238 legge fall. è manifestamente infondato sotto più profili. Premesso, invero, che la statuizione contenuta nella norma citata inerisce al rilievo pubblicistico della sentenza di fallimento, il ricorrente non ha provato di non aver ricevuto, come era nei suoi diritti, la notifica della decisione, così omettendo di adempiere al generale onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329) ;Analogamente il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 238, comma 2, legge fall. che consente l'esercizio dell'azione penale anche prima della della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Ancora, il ricorrente, nel censurare la decisione, ha fatto esplicito riferimento al richiamo all'art. 17 legge fall. contenuto nell'art. 238 legge fall., senza considerare che la comunicazione della sentenza di fallimento, stante il già evidenziato rilievo pubblicistico della stessa, è prevista nei confronti della pubblica accusa. Non da ultimo, il ricorrente ha omesso di spiegare le ragioni sottese alle censure formulate in termini di decisività e rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M-2- l L' ASSISTENTE I DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e