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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:274
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0240 - IT Avis juridique important | 61994J0240 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 89/336/CEE E 92/31/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-240/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02593 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] delle direttive ° [OSCURATO:PERSONA] non negato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-240/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e David McIntyre, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette nonché dell' art. 189 del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C.

Moitinho de Almeida, D.A.O.

Edward e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19, in prosieguo: la "direttiva 89/336"), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva 92/31"), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE. 2 A norma degli artt. 12, n. 1, della direttiva 89/336 e 2, n. 1, della direttiva 92/31, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 1 luglio 1991 per la prima e non oltre il 28 luglio 1992 per la seconda direttiva, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi a queste direttive e informarne la [OSCURATO:PERSONA].

Gli stessi articoli facevano inoltre obbligo agli Stati membri di applicare questi provvedimenti, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1992 ed entro il 28 ottobre 1992. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, da parte dell' [OSCURATO:PERSONA], in merito all' adozione di provvedimenti di attuazione delle dette direttive, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 14 ottobre 1992, ha intimato al governo irlandese di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi, in conformità dell' art. 169 del Trattato. 4 Poiché questa lettera è rimasta priva di risposta, il 2 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato invitando l' [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi. 5 Con lettera 17 settembre 1993 il governo irlandese ha comunicato che sperava di poter attuare nell' ordinamento interno la direttiva 89/336, come modificata dalla direttiva 92/31, entro la fine del 1993.

Non avendo ricevuto, da allora, alcuna notificazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 6 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato, rilevando che l' [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle prescrizioni delle direttive 89/336 e 92/31 e che essa è pertanto venuta meno ai propri obblighi. 7 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la predisposizione dei regolamenti ministeriali necessari per l' attuazione degli obblighi imposti da queste direttive si trova in fase avanzata e che essi dovrebbero essere pronti in un futuro imminente.

Una volta adottati i provvedimenti di attuazione, essa proporrà alla [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare agli atti del presente procedimento. 8 Poiché l' attuazione delle direttive non è avvenuta entro i termini prescritti, occorre constatare l' inadempimento in accoglimento delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell' [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Essendo rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0240 - IT Avis juridique important | 61994J0240 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 89/336/CEE E 92/31/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-240/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02593 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] delle direttive ° [OSCURATO:PERSONA] non negato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-240/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e David McIntyre, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette nonché dell' art. 189 del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19, in prosieguo: la "direttiva 89/336"), e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE (GU L 126, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva 92/31"), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE. 2 A norma degli artt. 12, n. 1, della direttiva 89/336 e 2, n. 1, della direttiva 92/31, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 1 luglio 1991 per la prima e non oltre il 28 luglio 1992 per la seconda direttiva, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi a queste direttive e informarne la [OSCURATO:PERSONA]. Gli stessi articoli facevano inoltre obbligo agli Stati membri di applicare questi provvedimenti, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1992 ed entro il 28 ottobre 1992. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, da parte dell' [OSCURATO:PERSONA], in merito all' adozione di provvedimenti di attuazione delle dette direttive, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 14 ottobre 1992, ha intimato al governo irlandese di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi, in conformità dell' art. 169 del Trattato. 4 Poiché questa lettera è rimasta priva di risposta, il 2 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato invitando l' [OSCURATO:PERSONA] ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso entro il termine di due mesi. 5 Con lettera 17 settembre 1993 il governo irlandese ha comunicato che sperava di poter attuare nell' ordinamento interno la direttiva 89/336, come modificata dalla direttiva 92/31, entro la fine del 1993. Non avendo ricevuto, da allora, alcuna notificazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 6 Nell' atto introduttivo la [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato, rilevando che l' [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle prescrizioni delle direttive 89/336 e 92/31 e che essa è pertanto venuta meno ai propri obblighi. 7 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la predisposizione dei regolamenti ministeriali necessari per l' attuazione degli obblighi imposti da queste direttive si trova in fase avanzata e che essi dovrebbero essere pronti in un futuro imminente. Una volta adottati i provvedimenti di attuazione, essa proporrà alla [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare agli atti del presente procedimento. 8 Poiché l' attuazione delle direttive non è avvenuta entro i termini prescritti, occorre constatare l' inadempimento in accoglimento delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell' [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Essendo rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e 28 aprile 1992, 92/31/CEE, che modifica la direttiva 89/336/CEE, l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza degli artt. 12, n. 1, e 2, n. 1, delle direttive suddette e dell' art. 189 del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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