CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 20442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.