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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14260/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di Appello di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che l'impugnata sentenza venga riformata:

1. Assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. comma 1, o in subordine comma 2, perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisca reato, ovvero con altra formula che la Corte riterrà di giustizia;

2. In subordine applicando una pena più contenuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/05/2018 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, rideterminava la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed 400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530, comma 1 o comma 2, cod. proc. pen.; la ritenuta responsabilità per la rapina del cellulare ascritta si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, in mancanza di un reale vaglio di attendibilità, considerato che il telefono cellulare era di esclusiva proprietà del Camon, come emerge dalla documentazione dallo stesso depositata in atti; manca la prova dell'elemento soggettivo del reato imputato e non è stata adeguatamente considerata la remissione di querela nel frattempo intervenuta da parte della persona offesa, dimostrativa di rapporti personali rientrati nella normalità.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile attesa la oggettiva identità e la portata meramente reiterativa del motivo di ricorso per cassazione al motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, una mera lettura dell'odierno ricorso evidenzia l'assoluta identità delle argomentazioni proposte con l'atto di appello.

In tal senso appaiono particolarmente significative le conclusioni scritte rassegnate con il ricorso, oltre che il tenore letterale del motivo e la sua articolazione in tutto coincidente con il motivo di appello, in mancanza di qualsiasi reale confronto con la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione.

In tal senso occorre ricordare come, secondo orientamento costante di questa Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. (Sez. 6, n. 32014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n,38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01).

Occorre inoltre considerare come poi, quanto alla affermata responsabilità del Camon, ricorre una c.d. doppia conforme in odine all'accertamento della responsabilità del Camon, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente la dosimetria della pena.

Con il motivo di ricorso proposto il ricorrente, in modo del tutto aspecifico, in assenza di confronto con la sentenza di appello che ha chiaramente ricostruito gli elementi univoci a carico dello stesso, sostanzialmente propone una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

La difesa, pur evocando asseritamente il vizio di violazione di legge, ha elencato nell'ambito del motivo, cumulativamente, vizi della motivazione ed ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).

Anche il richiamo articolato nell'ambito dello stesso motivo in ordine alla quantificazione e dosimetria della pena appare del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di argomentazioni riferite alla decisione impugnata che non appare in alcun modo viziata da incoerenza o illogicità sul punto, avendo tra l'altro inciso la dosimetria della pena in senso favorevole per il ricorrente.

Il motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini).

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di Appello di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che l'impugnata sentenza venga riformata: 1. Assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. comma 1, o in subordine comma 2, perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisca reato, ovvero con altra formula che la Corte riterrà di giustizia; 2. In subordine applicando una pena più contenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/05/2018 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, rideterminava la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530, comma 1 o comma 2, cod. proc. pen.; la ritenuta responsabilità per la rapina del cellulare ascritta si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, in mancanza di un reale vaglio di attendibilità, considerato che il telefono cellulare era di esclusiva proprietà del Camon, come emerge dalla documentazione dallo stesso depositata in atti; manca la prova dell'elemento soggettivo del reato imputato e non è stata adeguatamente considerata la remissione di querela nel frattempo intervenuta da parte della persona offesa, dimostrativa di rapporti personali rientrati nella normalità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile attesa la oggettiva identità e la portata meramente reiterativa del motivo di ricorso per cassazione al motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, una mera lettura dell'odierno ricorso evidenzia l'assoluta identità delle argomentazioni proposte con l'atto di appello. In tal senso appaiono particolarmente significative le conclusioni scritte rassegnate con il ricorso, oltre che il tenore letterale del motivo e la sua articolazione in tutto coincidente con il motivo di appello, in mancanza di qualsiasi reale confronto con la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione. In tal senso occorre ricordare come, secondo orientamento costante di questa Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. (Sez. 6, n. 32014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n,38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01). Occorre inoltre considerare come poi, quanto alla affermata responsabilità del Camon, ricorre una c.d. doppia conforme in odine all'accertamento della responsabilità del Camon, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente la dosimetria della pena. Con il motivo di ricorso proposto il ricorrente, in modo del tutto aspecifico, in assenza di confronto con la sentenza di appello che ha chiaramente ricostruito gli elementi univoci a carico dello stesso, sostanzialmente propone una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede. La difesa, pur evocando asseritamente il vizio di violazione di legge, ha elencato nell'ambito del motivo, cumulativamente, vizi della motivazione ed ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Anche il richiamo articolato nell'ambito dello stesso motivo in ordine alla quantificazione e dosimetria della pena appare del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di argomentazioni riferite alla decisione impugnata che non appare in alcun modo viziata da incoerenza o illogicità sul punto, avendo tra l'altro inciso la dosimetria della pena in senso favorevole per il ricorrente. Il motivo di ricorso non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini). 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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