CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 35958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9724/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 679/2018, depositata in data 22 gennaio 2018. Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 9724/2018 Ud. 07/10/2022 CC R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del gravame il Tribunale di Napoli, decidendoin grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha ritenuto improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento del compenso relativo a tutte le attività connesse alla defi nizione di un sinistro stradale. Il Tribunale, richiamati i principi generali affermati dalle Sezioni Unite sui limiti del frazionamento giudiziale del credito,ha osservato che le centinaia di iniziative giudiziarie promosse dall’odierno ricorrente -tutte con identic i petitum e causa petendi - integravano pretese creditorie facenti capo ad un medesimo rapporto, erano inscrivibili anche in proiezionenell'ambito di un possibile giudicato e non erano giustificate da un interessemeritevole di tutela processuale frazionata. 2. Per la cassazione della decisione del tribunale partenopeo GENNAROMARSEGLIA ha presentato ricorso. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] SPAche ha altresì depositato memoria. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in 5 motivi di cui, in alcuni casi, si riporta l’intitolazione letterale. R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 3 di 10 1.1. Con il primo motivo si deduce “Inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio – insussistenza di una prestazione originariamente unica – Applicazione dell’art. 1181 c.c. quale espressione del principio generale del favor creditoris – Revirement dell’orientamento della Suprema Corte in subiecta materia –Erronea valutazione del Tribunale dei punti sopra esposti in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente contesta di aver proceduto ad un abusivo frazionamento del credito, invocando il proprio interesse concreto a proporre separati giudizi, alla luce della necessità di ottenere un rapido soddisfacimento delle proprie pretese. Opera, quindi, una ricostruzione dei precedenti di questa Corte in tema di frazionamento del credito, argomentando che, proprio alla luce di tali precedenti, non ricorrerebbe nella specie alcun abusivo frazionamento del credito, lamentando, quindi una errata applicazione dei relativi principi da parte del Tribunale di Napoli ed invocando sul punto la regola di cui all’art. 1181 c.c. e la correlata facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la “omessa e/o insufficientemotivazione su un fatto controverso e decisivo”. Il ricorso lamenta un “grave errore” della decisione del Tribunale per aver ritenuto genericamente contestata la copia della documentazioneprodotta dalla società convenuta. Argomenta di avere “tempestivamente e ritualmente” disconosciuto la documentazioneprodotta in copia, determinando così l'impossibilità di attribuire ad essa efficacia alla copia non autentica in considerazione della mancata proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell'istanza diverificazione di scrittura privata. R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 4 di 10 1.3. Con il terzo motivo si deduce, “omessa, erronea e/o insufficiente motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione della L. 166/92 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione artt. 2 e 3 della L. 10/10/1990, n. 287”. Il ricorso lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale di Napoli “quando ritiene produttivo di effetti l’impugnato documento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” e deduce che “quello sottoscritto in data 18/10/2020 è postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le attività di cui si è richiesto il pagamento e, quindi, irrilevante ai fini della presente decisione”. Lamenta, inoltre , la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell a legge n. 166/1992 e degli artt. 2 e 3 della legge n.287/1990, evidenziando un abuso della posizione dominante da parte della [OSCURATO:PERSONA] SPAe rilevando che non vi è mai stata una accettazione concordata delle pattuizioni sui compensi per i servizi professionali prestati, osservando che un eventuale accordo sarebbe stato in ogni caso nullo per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 19-quaterdecies, L. 172/2017. 1.5.Con il quinto motivo si deduce la “erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007 n. 23726 e del 13.02.2017 n. 4090 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dei principi affermati dalle due sentenze Sezioni Unite, ribadendo l’assenza, nella specie, dell’unicità del rapporto e affermando l’autonomia - quali distinte R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 5 di 10 obbligazioni- degli incarichi in relazione ai quali ha chiesto il riconoscimento del compenso. 2. Preliminarmente si deve dare atto che, a seguito della morte del difensoredel ricorrente - Avv. Se rgio Tredicine - l’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio è stato notificato direttamente e personalmente al ricorrente. 3. Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente collegati e debbono essere esaminati congiuntamente per affermarne, peraltro, l’infondatezza. Va rammentato preliminarmente che questa Corte con numerosissime pronunce si è già occupatadella medesima questione sollevata dall’odierno ricorrente conaltrettanti ricorsi proposti avverso sentenze del Tribunale di Napoli con controricorrente la [OSCURATO:PERSONA] (e.g. n. 1409 del 2021, n. 10763 del 2020, n. 10670 del 2020, n. 10365 del 2020, n. 10364 del 2020, n. 31872 del 2019,n. 30887 del 2019, n. 27881 del 2019, n. 27428 del 2019, n. 27264 del 2019, n. 24989 del 2019, n. 24924 del 2019 , n. 15398 del 2019, n. 3677 del 2019). Ciò premesso va ribadito che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativiad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo adun medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o,comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivitàistruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale- le relative domande possono essere formulate in R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 6 di 10 autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv.643111 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analogavicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: e.g. Sez. 2 -Ordinanza n. 31012 del 28/12/2017 Rv. 647129; Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Sez. 2, Ordinanzan. 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1355 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n.22449 del 2018). Nel caso in esame il Tribunalepartenopeo, del tutto in linea con tali principi, riscontrata l'identità de l rapporto, ha però escluso, con apprezzamento infatto, l'interesse concreto, osservando che l'attore - appellato non avevaallegato alcun concreto elemento a sostegno della sua tesi né aveva dedotto l'esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta involta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata. La valutazione del Tribunale di Napoli appare condivisibile e - contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ed in particolare nel quinto motivo-appare del tutto conforme ai principi enunciati da questa Corte. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 23726 del 2007, nonsolo hanno ritenuto contraria a correttezza la scelta del creditore di azionare separatamente l'unico credito di cui sia titolare (conf. Cass. SU n. 26961 del 2009), affermando chel'art. 88 c.p.c. deve essere letto in chiave costituzionalmenteorientata (e ciò vuol dire che quella norma deve assicurare unprocesso che sia non solo celere, ma anche giusto, e tale non è, evidentemente, il processo "frutto di abuso (...), per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 7 di 10 agendi"), ma hanno anche chiarito che l'abuso del processo è"ostativo all'esame della domanda"e, dunque, ne comporta l'improcedibilità (e la giurisprudenza immediatamente successiva non ha mancato, in effetti, di far uso di talesanzione: cfr. Cass. n. 15476 del 2 008; Cass n. 24539 del2009). Le Sezioni unite hanno, così, chiarito che, a fronte di un modus procedendi idoneo a recare offesa a valori costituzionalmente protetti, come il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso, la relativa repressione nondeve estrinsecarsi solo sul piano della disciplina delle spese digiudizio (così, invece, Cass. n. 26377 del 2011) ma deve spingersi oltre, sino al diniego, con la pronuncia dell'inammissibilità o improponibilità della domanda, della tutela giurisdizionale richiesta, senza alcun esame nel merito della stessa. Nel cogliere gli estremi dell'abuso del diritto di azione nella parcellizzata deduzione in giudizio di uno stesso rapporto di credito, quale oggetto pro parte di una pluralità di domande, le Sezioni U nite hanno, in effetti, evidenziato che l'elemento distorsivo di una siffatta strategia processuale, taleda dover essere stigmatizzata in termini di abuso del processo,sta nelle modalità dell'azione, ossia nelle modalità attraversocui la tutela giurisdizionale di quel diritto, che si assume esistente, è stata invocata, e cioè la proliferazione delle iniziative giudiziali a tal fine dirette, nella misura in cui lestesse, per un verso, determinano una "unilaterale modificazione aggravatíva" della posizione del debitore, costringendolo a sopportare un sacrificio, in termini di spese ed oneri processuali, esorbitante quello connaturato alle necessità di tutela delle ragioni del creditore, e, per altro verso, incidono negativamente sul corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, tanto per i connessi rischi di formazione di giudicati contraddittori, quanto per il rischio di un incrementodel contenzioso, in evidente pregiudizio delle esigenze di R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 8 di 10 contenimento dei tempi per la relativa definizione: con laconseguente necessità che, in tale ipotesi, il giudice definisca immediatamente il giudizio con pronuncia declinatoria di rito, senza neppure porsi il problema se il diritto azionato in quelmodo sia, o meno, effettivamente esistente (di recente, in talsenso, Cass. n. 19898 del 2018), a meno che non risulti che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata delle relative pretese (Cass. SU n.4090 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 20714 del2018; Cass. n. 6591 del 2019). Deve quindi escludersi la sussistenza delle violazioni di legge dedotte in ricorso, laddove è il ricorrente , semmai, a limitarsi a contrapporre una alternativa ricostruzione del fatto(sotto il profilo del concreto interesse al frazionamento del credito) omettendo di confrontarsi con la più recente giurisprudenza di questa Corte intervenuta proprio in fattispecieanaloga. 4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Come ripetutamente affermato daquesta Corte - ed il principio va ancora una volta ribadito-la contestazione della conformità all'originale diun documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia- in mo do chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia deldocumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assumedifferisca dall'originale (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 Rv.651376; Cass. Sez. 6 - 5, Ord inanza n. 29993 del 13/12/2017 Rv. 646981; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014 Rv. 630907 in motivazione; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 Rv. 629905; v. altresì Cass. n. 28096/09,nonché Cass. n. 14416/13). R.G. 9724/2018 - Pagina nr. 9 di 10 Nel caso di specie il ricorrente non si premura di indicare quali fosseroaspetti di diversità della copia rispetto all'originale (v. pag. 21 del ricorso). Prive di rilievo, invece, sono le osservazioni sempre a pag. 2 2 (ultimo paragrafo del motivo) le quali sono del tutto prive di contestazioni in ordine alla esistenza della firma dell’odierno ricorrente. 5. Il terzo ed il quarto motivo restano logicamente assorbiti dal rigetto dellecensure sul ritenuto frazionamento del credito. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 800,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente,