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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12944/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

09/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse della parte civile, ha chiesto la conferma dell’affermazione di responsabilitàdell’imputato e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spesesostenute, come da separata nota; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, che si è riportato al ricorso, contestando la fondatezzadi quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha chiesto di «riformare» la sentenzaimpugnata, «dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto»;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Catanzaro, all’esito delgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 13 gennaio2022 con la quale il Tribunale di Catanzaro ne aveva affermato la responsabilità per ildelitto di diffamazione – commesso in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]– e, ritenuta lacontestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato allapena di euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con leconseguenti statuizioni civili in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con cui ha prospettato il vizio di motivazione rispettoall’esclusione dell’esercizio del diritto di critica politica e di satira, che avrebbe dovutoriconoscersi in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza, tenuto conto che l’autoredell’articolo ha inteso per l’appunto muovere una critica nei confronti di un personaggiopolitico («chiar[endo] (a modo suo) che l’On. [OSCURATO:PERSONA] è “un fine stratega politico)”»impiegando un soprannome notorio, non coniato dal [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte dicassazione e le parti private hanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini espostiin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché difetta di specificità.2.

Per costante giurisprudenza, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazionedell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito dellaverità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica»(Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01).

Difatti, «la critica postula […] fatti che lagiustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettivaesistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n.12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del16/03/2005, non massimata; cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5,n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenzaCEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, mainvalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando CorteEdU, 27/10/2005, Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c.

Austria, e [OSCURATO:DATA_NASCITA],caso Rodrigues c.

Portogallo, ric. n 75088/01)»).Difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione delpensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione,oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, nonessendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione delpensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili,secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesadei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - perquel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sianecessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.,che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez.5, n. 8721/2017 - dep. 2018, cit.; Sez. 1, n. 40930/2013, cit.).Nel caso in esame, la Corte di appello ha ribadito il difetto di veridicità dellaricostruzione dei fatti esposti nell’articolo di stampa in discorso, come già esplicitato dalTribunale, il quale aveva rimarcato che essa era frutto di ipotesi e congetture nonsuffragate da alcuna fonte attendibile, esposte in maniera tale da non consentire una purminima verifica della fondatezza della notizia (e da rappresentare unicamente un gratuitoriguardo, ragion per cui non può costituire una compiuta critica del provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01; Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584)».3.

L’inammissibilità dell’impugnazione non consente di rilevare la prescrizione delreato, maturata il 24 ottobre 2025 (tenuto conto della recidiva qualificata), ossiasuccessivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez.

U, n. 12602del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).4.

Non deve disporsi la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel presente giudizio di legittimità per la dirimente considerazione chela memoria presentata nel suo interesse non ha in alcun modo argomentato sul motivodi ricorso (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 –01, in motivazione), essendosi limitata a chiedere la «conferma dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato» e la sua condanna alla rifusione delle spese (oltre che alrisarcimento del danno, statuizione quest’ultima estranea al giudizio di legittimità, comeper vero la «conferma» chiesta dalla parte civile: cfr. artt. 615, comma 2, 620 ss. cod.proc. pen.).5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse della parte civile, ha chiesto la conferma dell’affermazione di responsabilitàdell’imputato e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spesesostenute, come da separata nota; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, che si è riportato al ricorso, contestando la fondatezzadi quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha chiesto di «riformare» la sentenzaimpugnata, «dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto»;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 aprile 2025 la Corte di appello di Catanzaro, all’esito delgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 13 gennaio2022 con la quale il Tribunale di Catanzaro ne aveva affermato la responsabilità per ildelitto di diffamazione – commesso in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]– e, ritenuta lacontestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato allapena di euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con leconseguenti statuizioni civili in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con cui ha prospettato il vizio di motivazione rispettoall’esclusione dell’esercizio del diritto di critica politica e di satira, che avrebbe dovutoriconoscersi in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza, tenuto conto che l’autoredell’articolo ha inteso per l’appunto muovere una critica nei confronti di un personaggiopolitico («chiar[endo] (a modo suo) che l’On. [OSCURATO:PERSONA] è “un fine stratega politico)”»impiegando un soprannome notorio, non coniato dal [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte dicassazione e le parti private hanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini espostiin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché difetta di specificità.2. Per costante giurisprudenza, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazionedell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito dellaverità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica»(Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Difatti, «la critica postula […] fatti che lagiustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettivaesistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n.12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del16/03/2005, non massimata; cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5,n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenzaCEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, mainvalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando CorteEdU, 27/10/2005, Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria, e [OSCURATO:DATA_NASCITA],caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01)»).Difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione delpensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione,oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, nonessendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione delpensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili,secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesadei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - perquel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sianecessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.,che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez.5, n. 8721/2017 - dep. 2018, cit.; Sez. 1, n. 40930/2013, cit.).Nel caso in esame, la Corte di appello ha ribadito il difetto di veridicità dellaricostruzione dei fatti esposti nell’articolo di stampa in discorso, come già esplicitato dalTribunale, il quale aveva rimarcato che essa era frutto di ipotesi e congetture nonsuffragate da alcuna fonte attendibile, esposte in maniera tale da non consentire una purminima verifica della fondatezza della notizia (e da rappresentare unicamente un gratuitoriguardo, ragion per cui non può costituire una compiuta critica del provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01; Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584)».3. L’inammissibilità dell’impugnazione non consente di rilevare la prescrizione delreato, maturata il 24 ottobre 2025 (tenuto conto della recidiva qualificata), ossiasuccessivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).4. Non deve disporsi la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel presente giudizio di legittimità per la dirimente considerazione chela memoria presentata nel suo interesse non ha in alcun modo argomentato sul motivodi ricorso (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 –01, in motivazione), essendosi limitata a chiedere la «conferma dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato» e la sua condanna alla rifusione delle spese (oltre che alrisarcimento del danno, statuizione quest’ultima estranea al giudizio di legittimità, comeper vero la «conferma» chiesta dalla parte civile: cfr. artt. 615, comma 2, 620 ss. cod.proc. pen.).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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