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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38945/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: con il primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; con il secondo motivo della carenza di motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen; con il terzo motivo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena; considerato che i primi due motivi d’impugnazione sono la mera reiterazione degli identici motivi sollevati con il gravame, risolti dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfusi nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.

Da ciò discende la loro inammissibilità, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato che la struttura meramente reiterativa del ricorso e priva di reale confronto con la sentenza impugnata risulta in special modo dal terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in realtà già riconosciute dal giudice di primo grado, per come evidenziato dai giudici dell’appello; considerato che la contestazione sulla misura della pena, oltre a essere eminentemente generica, è inammissibile, ove si rammenti il consolidato orientamento a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: con il primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; con il secondo motivo della carenza di motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen; con il terzo motivo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena; considerato che i primi due motivi d’impugnazione sono la mera reiterazione degli identici motivi sollevati con il gravame, risolti dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfusi nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò discende la loro inammissibilità, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato che la struttura meramente reiterativa del ricorso e priva di reale confronto con la sentenza impugnata risulta in special modo dal terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in realtà già riconosciute dal giudice di primo grado, per come evidenziato dai giudici dell’appello; considerato che la contestazione sulla misura della pena, oltre a essere eminentemente generica, è inammissibile, ove si rammenti il consolidato orientamento a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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