CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal primo giudice ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di tentata estorsione.Secondo la tesi accusatoria, recepita dalla Corte territoriale, l'imputato, parcheggiatore abusivo, aveva chiesto alla persona offesa due euro con la implicita minaccia che a un eventuale rifiuto sarebbero conseguiti effetti pregiudizievoli per la stessa, cosa effettivamente accaduta, poiché Marrelli danneggiò la fiancata dell'autovettura lasciata nel parcheggio. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale (artt.56 e 629 cod. pen.) e travisamento della prova. Il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che vi fosse stata la idoneità della minaccia per il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi rifiutata di dare il denaro, non perse di vista la propria autovettura. Per essere idonea, la minaccia deve avere una potenzialità lesiva della tranquillità della persona offesa, che potrà essere considerata intimorita o per sua stessa ammissione o perché la condotta è oggettivamente idonea a ingenerare paura. Nel caso di specie, dalla denuncia-querela risulta che Marrelli non pronunciò alcuna frase minacciosa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale non fu intimorita, non assecondò la richiesta e tenne l'auto sotto controllo pure allontanandosi dalla stessa; una volta verificato il danno, contestò il fatto al ricorrente e chiamò immediatamente le forze dell'ordine, attendendo il loro arrivo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La ricostruzione del fatto è stata logicamente operata in modo conforme dai giudici di merito, pure pervenuti a decisioni opposte, sulla base della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno del fatto, nella quale la persona offesa, una ragazza ventiquattrenne, riferì:- di non avere accolto la richiesta dell'imputato, parcheggiatore abusivo già notato in passato, di dargli due euro; - di essersi allontanata, pur non perdendo di vista la propria autovettura; - di avere poi notato che l'uomo stava rigando il veicolo; - di essersi poi avvicinata all'imputato contestandogli il fatto e che questi, con fare minaccioso, le aveva detto di lasciarlo in pace; - di avere quindi chiamato e atteso le forze dell'ordine, che erano intervenute sul posto e avevano identificato il responsabile. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797). Avuto specifico riguardo alla estorsione tentata, si è precisato che l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (v., ad es., Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538). Ritiene il Collegio che, sulla base della descritta ricostruzione in fatto e dei ricordati principi in diritto, correttamente il primo giudice abbia escluso che dalla denuncia della persona offesa si potesse evincere che la richiesta della somma di due euro fosse stata rivolta dal ricorrente alla ragazza con "fare minaccioso" (come genericamente contestato nel capo d'imputazione), idoneo a condizionare la vittima e a far insorgere nella stessa il timore di subire il danneggiamento del veicolo, da ritenere invece frutto di una "rappresaglia". Va evidenziato che la persona offesa riferì espressamente del "fare minaccioso" dell'imputato nel momento in cui gli contestò l'avvenuto danneggiamento dell'autovettura e non già quando egli le rivolse la richiesta della somma di denaro. E' corretta la valutazione critica espressa dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni nei confronti della decisione impugnata: "se, cioè, appare ingiusta la pretesa di ottenere tale somma, non sembra condivisibile il convincimento - espresso in sentenza - nel senso che la pretesa remunerativa 'può già astrattamente essere indicativa di una conseguenza negativa immediata in caso di inottemperanza alla richiesta' (p. 5). Tanto in considerazione della mancata evidenziazione in sentenza - nella fattispecie concreta - di uno degli elementi in presenza dei quali la minaccia può essere larvata, indiretta o implicita". 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in assenza di un elemento costitutivo del reato di tentata estorsione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impug