CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza d Torino ha respinto il reclamo proposto a sensi dell'art. 18-ter, comma 6, e 14-ter dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto, in accoglimento della proposta della Direzione della Casa circondariale, il divieto di acquisto e ricezione di quotidiani a diffusione locale e delle pagine - inserti di edizioni locali - dei quotidiani a diffusione nazionale dedicate a notizie locali, per la durata di sei mesi. Secondo il Collegio, alla stregua della normazione primaria e delle circolari, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto era legittimo non determinando una compressione assoluta del diritto costituzionale all'informazione, ma una limitazione giustificata dalle esigenze di sicurezza interna ed esterna all'istituto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Attanasio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 18 ter Ord. pen., 2, 21 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 Convenzione EDU. Il Tribunale di sorveglianza tnon solo ha disatteso i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sulla copertura costituzionale del diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica, ma ha ritenuto le informazioni contenute nel decreto di applicazione del regime detentivo speciale idonee ad integrare l'insufficiente motivazione del provvedimento reclamato nonostante la loro risalenza nel tempo e la non pertinenza alla materia delle stampa locale. In tale ottica, ha erroneamente considerato sussistente ed operativo il clan di appartenenza del detenuto ormai certamente disarticolato ed ha, con affermazioni apodittiche, ricollegato la circolazione della stampa locale all'interno del carcere alle situazioni di pericolo indicate nell'art. 18-ter Ord. pen. anziché indicare precise e-specifiche situazioni che potrebbero arrecare pregiudizio alla vita dell'istituto. La questione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta infondata senza affrontare il contrasto tra il divieto imposto e l'art. 10 Cedu, che ritiene parte integrante della libertà di espressione anche il diritto di ricevere e di comunicare informazioni o idee senza interferenze di pubblica autorità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti precisati nel prosieguo. 1. Giova premettere che il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione; sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. (così Corte cost., n. 112/1993; Corte cost., n. 826/1988; Corte cost., n. 148/1981) e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu. La particolare rilevanza di tali diritti, certamente riferibili al novero di quelli fondamentali, trova riscontro nella doppia riserva, di legge e di giurisdizione, approntata in relazione alla loro eventuale limitazione, la quale non può che connotarsi, dunque, in termini di extrema ratio.i Per tale ragione, l'art. 18-ter Ord. pen., stabilendo che "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa ...", impone rigorosi presupposti applicativi e precisi vincoli temporali. E dal lato del giudice, la particolare rilevanza dei diritti incisi rende, ovviamente, necessario che il provvedimento restrittivo si informi a un obbligo di rigorosa motivazione. In presenza dei cennati presupposti di legge, costituisce affermazione consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che, in ipotesi siffatta, il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (così Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715). Nondimeno, perché un siffatto provvedimento possa ritenersi legittimamente dato è necessario che vi sia una specifica correlazione tra la circolazione della stampa locale all'interno del carcere e il probabile verificarsi di taluna delle circostanze indicate dall'art. 18-ter Ord. pen. Così, si è affermato, e la relativa decisione non pare potersi revocare in dubbio, che è pienamente "legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto a regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen. qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite dell'associazione di appartenenza" (Sez. 1, n. 43040 del 18/4/2012, Attanasio, Rv. 253531; Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv. 254949; sostanzialmente in termini Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA]). E ciò senza che sia necessario che il mantenimento, per il tramite della stampa, di collegamenti con il sodalizio di provenienza, sia accertato in termini di certezza, essendo sufficiente una situazione di mera probabilità, siccome funzionale al soddisfacimento di esigenze di tipo preventivo. Trattandosi, comunque, di provvedimenti che incidono su diritti fondamentali, deve escludersi che le limitazioni in questione possano essere basate sulla ricorrenza di una situazione di "mero sospetto", essendo necessario che ricorrano concreti elementi di valutazione idonei a conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle ragioni poste alla base del richiesto controllo. 2. Nel caso di specie la misura limitativa è stata disposta, in maniera sostanzialmente indeterminata, in relazione a tutta la stampa locale ritenendo decisiva l'elevata pericolosità sociale del detenuto - desunta dalle informazioni contenute nel decreto, risalente a due anni prima, con cui è stata prorogata l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. - sul suo perdurante coinvolgimento nell'attività dell'organizzazione di stampo mafioso operante sul territorio di Siracusa e sul pericolo, che lo stesso possa perpetuare il collegamento con il clan di appartenenza anche in costanza di detenzione, acquisendo le informazioni direttamente dalla consultazione della stampa. Non sono stati, però, indicati né gli elementi sulla base di quali ritenere che una testata edita in una zona geograficamente remota da quella di provenienza (o di influenza) del detenuto potesse contenere notizie in qualche modo attinenti alle vicende del gruppo criminale di appartenenza né le ragioni per le quali non sarebbe stato sufficiente circoscrivere la misura restrittiva alle testate edite nelle aree geografiche prossime a quelle di provenienza (o di influenza) degli altri componenti del gruppo di socialità ove fosse invalsa la prassi dei detenuti in regime detentivo speciale di chiedere l'abbonamento a stampa locale relativa aiarea diversa da quella di appartenenza ed alla possibilità di scambio di tali informazioni nei momenti di socialità e, dunque, i concreti elementi di fatto che rendessero probabile la presenza, anche nella stampa locale di zone remote, di informazioni che non fosse opportuno divenissero accessibili al detenuto. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono e avuto riguardo, in particolare, alle evidenti lacune motivazionali del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza in questione deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Torino P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio