CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in punto trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della stretta connessione del reato di resistenza con un furto avvenuto poco prima, e dunque della maggiore gravità del fatto commesso con a finalità di garantirsi l'impunità (vedi p. 4); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]