Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:236
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑408/04 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Approvazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del [OSCURATO:PERSONA] CE — Impresa siderurgica — Artt. 4, lett. c), CA, 67 CA e 95 CA — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] CE — Codici degli aiuti alla siderurgia — Applicazione concomitante — Incompatibilità dell’aiuto — Notifica obbligatoria degli aiuti concessi — Omessa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] — Prolungata inerzia della [OSCURATO:PERSONA] — Decisione di restituzione — Principio della certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] — Aiuti — Artt. 4, lett. c), CA e 67 CA — Ambiti di applicazione distinti
[Artt. 4, lett. c), CA e 67 CA]
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
[Artt. 4, lett. c), CA e 15 CA]
3.
[OSCURATO:PERSONA] — Ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] — Norme relative agli aiuti di Stato — Inapplicabilità delle norme del [OSCURATO:PERSONA] CE
(Art. 305, n. 1, CE)
4.
[OSCURATO:PERSONA] — Aiuti — Recupero di un aiuto illegittimo — Certezza del diritto
[Art. 4, lett. c), CA]
1.
Se l’art. 4, lett. c), CA proibisce gli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche e carbonifere, senza distinguere tra aiuti
individuali o aiuti versati in applicazione di un regime di aiuti di Stato, l’art. 67 CA fa espressamente riferimento agli
aiuti di Stato solamente a titolo di misure di salvaguardia che possono essere autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del
n. 2, primo trattino, dell’articolo di cui trattasi, a favore d’imprese siderurgiche e carbonifere, allorché queste ultime
subiscono svantaggi concorrenziali a causa di misure generali di politica economica.
Inoltre, gli artt. 4 CA e 67 CA riguardano due campi distinti: il primo abolisce e vieta taluni interventi degli Stati membri
nell’ambito che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] assegna alla competenza della Comunità, mentre il secondo è diretto ad ovviare alle violazioni
della concorrenza inevitabilmente provocate dall’esercizio dei poteri conservati dagli Stati membri. L’art. 67 CA comprende
pertanto i provvedimenti di natura generale che gli Stati membri possono adottare nell’ambito della loro politica economica
e sociale e i provvedimenti degli Stati membri applicabili a settori diversi dalle industrie del carbone o dell’acciaio, ma
che possono ripercuotersi sensibilmente sulle condizioni di concorrenza in dette industrie.
Peraltro, gli interventi di cui all’art. 67 CA non possono essere quelli che l’art. 4 CA dichiara incompatibili con il mercato
comune del carbone e dell’acciaio, aboliti e vietati qualunque ne sia la forma. Non si può infatti ammettere che gli autori
del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbiano deciso, all’art. 4, lett. c), CA, che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri erano
aboliti e vietati, qualunque ne fosse la forma, per dichiarare poi, nell’art. 67 CA, che, anche senza essere stati autorizzati
dalla [OSCURATO:PERSONA], tali aiuti erano ammissibili, a condizione che venissero attuate le misure raccomandate da quest’ultima
per attenuarne o correggerne le conseguenze.
L’art. 67, n. 2, primo trattino, CA, che ammette, in deroga all’art. 4 CA, la concessione di aiuti di Stato a titolo di misure
di salvaguardia alle imprese considerate dall’art. 80 CA, non fa distinzione tra gli aiuti specifici del settore carbosiderurgico
e aiuti ad esso concessi in forza di un provvedimento generale.
Infine, un aiuto di Stato concesso ad un’impresa rientrante nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] comporta effetti anticoncorrenziali
identici, sia che si tratti di un aiuto individuale o di un aiuto concesso in applicazione di un regime di aiuti di Stato
non specifico del settore carbosiderurgico.
Di conseguenza, l’art. 4, lett. c), CA si applica agli aiuti di Stato versati ad imprese carbosiderurgiche in applicazione
di un regime di aiuti di Stato non specifico del settore carbosiderurgico.
Siffatta interpretazione non incide sull’effetto utile dell’art. 67 CA, dato che misure di politica generale possono risultare
tali da cagionare una ripercussione notevole sulle condizioni della concorrenza tra le industrie del carbone o dell’acciaio
ai sensi dell’art. 67, n. 1, CA, senza tuttavia essere costitutive di aiuti di Stato.
(v. punti 31-37)
2.
La motivazione prescritta dall’art. 15 CA dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in
forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare
se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 15 CA essa dev’essere valutata alla luce non solo del suo
tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
(v. punto 56)
3.
Dall’art. 305, n. 1, CE risulta che i Trattati CE e [OSCURATO:PERSONA] sono autonomi e che il [OSCURATO:PERSONA] CE, nonché il diritto derivato emanato
in base ad esso, non possono produrre effetti nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE
si applicano solamente a titolo sussidiario, in assenza di disciplina specifica nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
Del pari, vietando, all’art. 1 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, sia gli aiuti specifici sia quelli non specifici
al settore dell’acciaio, la [OSCURATO:PERSONA] non può aver proceduto a una revoca implicita di una decisione che aveva dichiarato
un regime di aiuti non specifici del settore del carbone e dell’acciaio compatibile con il mercato comune ai sensi degli artt. 87 CE
e 88 CE.
(v. punti 87-89)
4.
Anche in mancanza di un termine di prescrizione fissato dal legislatore comunitario, l’esigenza fondamentale di certezza del
diritto osta a che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri.
Se è vero che gli artt. 10, n. 1, e 15 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE],
non trovano applicazione in forma identica nella sfera del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], essi si ispirano, nel settore degli aiuti di Stato,
all’esigenza fondamentale di certezza del diritto.
Tuttavia la notifica degli aiuti di Stato è un elemento centrale del dispositivo comunitario della loro vigilanza e le imprese
beneficiarie di siffatti aiuti non possono fare legittimo affidamento sulla loro regolarità se questi ultimi non sono stati
concessi nel rispetto di tale procedura.
Inoltre il regime previsto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per gli aiuti di Stato si distingue, per il suo particolare rigore, da quello
del [OSCURATO:PERSONA] CE.
Di conseguenza, qualora, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], un aiuto sia stato concesso senza essere notificato, il ritardo della
[OSCURATO:PERSONA] nell’esercitare i propri poteri di vigilanza e nell’ordinare il recupero dell’aiuto stesso vizia d’illegittimità
la decisione di recupero solamente in casi eccezionali che evidenzino una carenza manifesta della [OSCURATO:PERSONA] e una palese
violazione del proprio dovere di diligenza.
(v. punti 100-107)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 aprile 2008 (
*
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Approvazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del [OSCURATO:PERSONA] CE – Impresa siderurgica – Artt. 4, lett. c), CA, 67 CA e 95 CA – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] CE – Codici degli aiuti alla siderurgia – Applicazione concomitante – Incompatibilità dell’aiuto – Notifica obbligatoria degli aiuti concessi – Omessa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] – Prolungata inerzia della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di restituzione – Principio della certezza del diritto – Tutela del legittimo affidamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
Nel procedimento C‑408/04 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 16 settembre
2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] AG,
rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte,
ricorrente in primo grado,
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dai sigg. M. Lumma e W.‑D. Plessing, nonché dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano e L. [OSCURATO:PERSONA],
presidenti di sezione, dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. M. Ilešič, dalla sig.ra P. Lindh
e dal sig. J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 febbraio 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 11 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee 1º luglio 2004, causa T‑308/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1933; in prosieguo: la
«sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha disposto l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno
2000, 2000/797/[OSCURATO:PERSONA], riguardante aiuti di Stato concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG e delle
controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico, ora denominate [OSCURATO:PERSONA] AG - [OSCURATO:PERSONA] und Technologie (SAG) (GU L 323,
pag. 5; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
ha chiesto l’annullamento parziale della sentenza impugnata.
Contesto normativo e fattuale
2
Ai punti 1‑5 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato il contesto normativo nei seguenti termini:
«1 L’art. 4 CA dispone quanto segue:
“Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell’acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti,
alle condizioni previste dal presente trattato, nell’interno della Comunità:
(…)
c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma”.
2 L’art. 67 CA così recita:
“1. Ogni provvedimento d’uno Stato membro capace di cagionare una ripercussione notevole sulle condizioni della concorrenza tra
le industrie del carbone o dell’acciaio deve essere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dal governo interessato.
2. Se tale provvedimento, aumentando sostanzialmente, altrimenti che per variazione dei rendimenti, le differenze di costi di
produzione, è di natura tale da provocare uno squilibrio grave, la [OSCURATO:PERSONA], dopo consultazione del Comitato consultivo
e del Consiglio, può prendere i provvedimenti seguenti:
– se il provvedimento di questo Stato importa effetti dannosi per le imprese del carbone o dell’acciaio soggette alla giurisdizione
di detto Stato, la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzarlo a concedere loro un aiuto di cui l’ammontare, le condizioni e la durata sono
fissati d’accordo con essa (…).
– se il provvedimento di questo Stato importa effetti dannosi per le imprese del carbone o dell’acciaio soggette alla giurisdizione
degli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] gli rivolge una raccomandazione perché vi ponga rimedio con i provvedimenti che esso riterrà
più conciliabili con il suo equilibrio economico.
(…)”.
3 L’art. 95, primo e secondo comma, CA prevede:
“In tutti i casi non previsti dal presente [OSCURATO:PERSONA], nei quali una decisione o una raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] appaia
necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell’acciaio e conformemente alle disposizioni
dell’articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione
può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all’unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo.
La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili”.
4 Nell’intento di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle
precitate disposizioni dell’art. 95 del [OSCURATO:PERSONA] per istituire, a partire dall’inizio degli anni ‘80, un regime comunitario
degli aiuti che autorizza la concessione di aiuti statali alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati. Tale regime
è stato successivamente adattato per far fronte alle difficoltà congiunturali dell’industria siderurgica. Le decisioni successivamente
adottate a tale riguardo sono comunemente denominate “codici degli aiuti alla siderurgia”.
5 Il 18 dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2496/96/[OSCURATO:PERSONA], recante norme comunitarie per gli aiuti a favore
della siderurgia (GU L 338, pag. 42), che costituisce il sesto codice degli aiuti alla siderurgia [(in prosieguo: il “sesto
codice degli aiuti alla siderurgia”)]. Tale decisione è stata vigente dal 1° gennaio 1997 al 22 luglio 2002».
3
Ai punti 6‑11 della sentenza impugnata il Tribunale ha in seguito esposto i fatti all’origine della controversia nei termini
seguenti:
«6 [OSCURATO:PERSONA] (…) è un gruppo operante nel settore siderurgico che riunisce la [OSCURATO:PERSONA] AG e altre imprese attive nello
stesso settore.
7 [OSCURATO:PERSONA], [lo] Zonenrandförderungsgesetz (legge tedesca per il sostegno delle regioni di frontiera con l’ex Repubblica
democratica tedesca e l’ex Repubblica cecoslovacca; in prosieguo: lo “ZRFG”) è stato adottat[o] il 5 agosto 1971 e approvat[o],
assieme alle modifiche apportate successivamente, [con decisione del]la [OSCURATO:PERSONA] [in prosieguo: la “decisione del 1971”]
a seguito dell’esame delle misure da essa previste alla luce dell’art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 87 CE) e dell’art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 88 CE). Le ultime modifiche dell[o] ZRFG sono state approvate dalla
[OSCURATO:PERSONA] come aiuti di Stato compatibili con il [OSCURATO:PERSONA] CE (GU 1993, C 3, pag. 3). [Lo] ZRFG è definitivamente giunt[o]
a scadenza nel 1995.
8 Sin dall’inizio, l’art. 3 dell[o] ZRFG prevedeva incentivi fiscali sotto forma di ammortamenti straordinari (“Sonderabschreibungen”)
e di riserve in esenzione da imposte (“steuerfreie Rücklagen”) per gli investimenti effettuati in qualsiasi stabilimento di
un’impresa sita lungo la frontiera con l’ex Repubblica democratica tedesca o l’ex Repubblica cecoslovacca (...). Gli ammortamenti
straordinari consistevano nella possibilità di iscrivere nel bilancio della società una quantità di ammortamenti relativi
a investimenti ammissibili più elevata rispetto alla normativa generale, nel primo anno o nei primi anni successivi ai detti
investimenti dell’impresa interessata. Ciò comportava per l’impresa una base imponibile ridotta e quindi una maggiore liquidità
per il primo anno o i primi anni successivi agli investimenti, procurandole un vantaggio in termini di flussi di cassa. Un
simile vantaggio veniva acquisito dall’impresa anche tramite le riserve esenti da imposte. Gli ammortamenti straordinari e
le riserve esenti da imposte, tuttavia, non erano cumulabili.
9 Con lettera del 3 marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver accertato dal bilancio di fine anno della [OSCURATO:PERSONA] AG, una delle
società dell[a] (...) [OSCURATO:PERSONA] (...), che le erano state accordate tra il 1986 e il 1995 diverse sovvenzioni, sulla base
dell’art. 3 dell[o] ZRFG, ha informato la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] della sua decisione di dare avvio al procedimento
di cui all’art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia in relazione agli aiuti concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla
[OSCURATO:PERSONA] AG e alle altre controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA] AG. Mediante tale decisione, pubblicata il 24 aprile 1999
nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(GU C 113, pag. 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi.
10 Nell’ambito del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto i commenti delle autorità tedesche, contenuti nella
lettera del 10 maggio 1999, e le osservazioni dell’unico terzo interessato intervenuto, la UK [OSCURATO:PERSONA], che ha provveduto
a trasmettere alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
11 Il 28 giugno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa], in virtù della quale gli ammortamenti straordinari
e le riserve in esenzione da imposte, previsti dall’art. 3 dell[o] ZRFG e di cui ha beneficiato la [[OSCURATO:PERSONA]] per una base
ammissibile, rispettivamente, di DEM 484 milioni e 367 milioni, sono stati qualificati come aiuti di Stato incompatibili con
il mercato comune. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] di recuperare tali aiuti in capo alla beneficiaria e l’ha invitata a indicare le condizioni precise del loro recupero».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
4
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso
volto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.
5
Con ordinanza del 29 marzo 2001 la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno della domanda
della [OSCURATO:PERSONA].
6
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente applicato l’art. 4, lett. c), CA
agli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA], ad esclusione dell’art. 67 CA.
7
Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale ha precisato in particolare, ai punti 111‑115 della sentenza impugnata, che
gli artt. 4, lett. c), CA e 67 CA riguardano due ambiti distinti, in quanto l’art. 67 CA non concerne la materia degli aiuti
concessi dagli Stati, e che le incertezze legate all’evoluzione del regime giuridico di aiuti non specifici nel settore del
carbone e dell’acciaio, al momento delle adozioni in successione dei primi tre codici degli aiuti alla siderurgia, non erano
tali da modificare tale interpretazione.
8
Il Tribunale ha, peraltro, respinto, in quanto infondati, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’erronea interpretazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] della nozione di aiuti di Stato e dell’art. 95 CA nonché al difetto di motivazione della decisione
controversa.
9
Per contro, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse richiedere la restituzione degli aiuti versati alla
[OSCURATO:PERSONA] fra il 1986 e il 1995 senza violare il principio della certezza del diritto e ha annullato gli artt. 2 e 3 della
decisione controversa relativi all’obbligo della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli aiuti di Stato oggetto
della decisione in parola.
10
Il Tribunale è giunto alla conclusione che il principio della certezza del diritto era stato violato sulla base del rilievo,
svolto al punto 174 della sentenza impugnata, che la situazione derivata dall’adozione del secondo e terzo codice degli aiuti
alla siderurgia aveva creato una situazione giuridica ambigua quanto alla portata della decisione del 1971 e dell’obbligo
di notifica degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’adozione di detto terzo codice, in applicazione dell’art. 6
di quest’ultimo.
11
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, al punto 179 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza degli
aiuti versati alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dello ZRFG per effetto della trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della relazione
sull’attività e dei bilanci relativi agli anni 1987/1988.
12
Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 180 della sentenza impugnata, che la situazione di incertezza e di mancanza di chiarezza,
unitamente alla prolungata inerzia da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonostante essa fosse a conoscenza degli aiuti di cui aveva
beneficiato la [OSCURATO:PERSONA], aveva creato, alla luce dell’inosservanza del dovere di diligenza incombente a tale istituzione,
una situazione ambigua che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] chiarire prima di poter pretendere di dare avvio ad un’azione volta a
ingiungere la restituzione degli aiuti già versati. Il Tribunale ha quindi affermato, al punto 182 della sentenza impugnata,
che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva richiedere la restituzione degli aiuti versati alla ricorrente tra il 1986 e il 1995 senza violare
in tal modo il principio della certezza del diritto.
13
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto inutile pronunciarsi sul calcolo dell’importo degli aiuti da restituire oggetto della
decisione controversa.
Conclusioni delle parti
14
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa davanti
al Tribunale e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e, con un’impugnazione incidentale, l’annullamento della sentenza impugnata,
nella parte in cui tale pronuncia ha parzialmente respinto il suo ricorso, nonché l’annullamento dell’art. 1 della decisione
controversa che qualifica «aiuti di Stato» gli ammortamenti straordinari e le riserve in esenzione da imposte di cui tale
società ha beneficiato in applicazione dello ZRFG. Essa conclude altresì per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei
due gradi di giudizio.
16
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della sentenza impugnata,
nella parte in cui ha parzialmente respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], nonché l’annullamento dell’art. 1 della decisione
controversa.
Sull’impugnazione incidentale
17
Qualora la Corte accogliesse l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], non occorrerebbe pronunciarsi sull’impugnazione
principale, che risulterebbe priva di oggetto. Occorre pertanto esaminare in primo luogo l’impugnazione incidentale.
Sul primo motivo
18
Con il primo motivo, suddiviso in tre capi, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione degli artt. 4, lett. c), CA e 67 CA.
Sul primo capo del primo motivo
– Argomenti delle parti
19
Con il primo capo del primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto laddove ha
ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente ricondotto gli aiuti oggetto della decisione controversa all’art. 4, lett. c), CA
e non all’art. 67 CA (sentenze 10 maggio 1960, cause riunite da 27/58 a 29/58, Compagnie des hauts fourneaux et fonderies
de Givors e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 485, in particolare pag. 506; 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA]
in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, in particolare pag. 45, e 20 settembre 2001, causa C‑390/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6117,
punto 88).
20
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 523) non
risulterebbe che gli aiuti non specifici al settore del carbone e dell’acciaio fossero già stati vietati dall’art. 4, lett. c), CA
anteriormente all’adozione del primo codice degli aiuti alla siderurgia.
21
Il governo tedesco sviluppa argomenti simili a quelli della [OSCURATO:PERSONA].
22
Esso fa altresì valere che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha creato solamente un’integrazione parziale, limitata al settore del carbone
e dell’acciaio.
23
Detto governo sottolinea che, tenuto conto dell’interpretazione lata della nozione di «aiuto di Stato» di cui all’art. 87 CE,
accolta anche con riferimento alla nozione di «aiuto» di cui all’art. 4, lett. c), CA (sentenza 1° dicembre 1998, causa C‑200/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7907), l’applicazione dell’art. 4, lett. c), CA ad aiuti quali quelli considerati dalla decisione controversa
avrebbe la conseguenza di privare l’art. 67 CA di qualsiasi effetto utile.
24
La non applicazione dell’art. 4, lett. c), CA agli aiuti non concessi esclusivamente ad imprese siderurgiche non indebolirebbe
il controllo degli aiuti di Stato ad opera della [OSCURATO:PERSONA], poiché ad essi trovano applicazione gli artt. 87 CE, 88 CE e
67 CA. Vietare tali aiuti restringerebbe, illegittimamente, l’ambito di applicazione delle esenzioni previste dall’art. 87,
n. 3, lett. a)‑e), CE.
25
Il governo medesimo fa valere che la formulazione «in qualunque forma», utilizzata dall’art. 4, lett. c), CA, è diretta solamente
a distinguere la nozione stessa di aiuto di Stato dalle modalità di concessione degli aiuti e non consente di estendere l’applicazione
della disposizione in parola ad aiuti del genere di quelli considerati dalla decisione controversa.
26
Esso rileva che la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia sancirebbe l’applicazione dell’art. 67 CA agli aiuti non specifici
al settore del carbone e dell’acciaio e che ciò sarebbe stato confermato dalle sentenze 6 luglio 1971, causa 59/70, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 639) e [OSCURATO:PERSONA], citata.
27
Esso afferma che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto i propri obblighi di notifica avendo notificato lo ZRFG alla
[OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE, precisando che a tale Stato membro non incombeva alcun obbligo di informazione
in base all’art. 67, n. 1, CA in quanto lo ZRFG non era tale da cagionare una ripercussione notevole sulle condizioni della
concorrenza tra le industrie del carbone o dell’acciaio ai sensi di quest’ultima disposizione.
28
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] affermi, in realtà, che l’art. 67 CA
è applicabile non agli aiuti di Stato, bensì solamente ai provvedimenti di natura generale che gli Stati membri possono adottare
nell’ambito della loro politica economica e sociale o ai provvedimenti di settore non riguardanti specificamente le industrie
siderurgiche o carbonifere. A suo parere, l’art. 4, lett. c), CA si applica invece agli aiuti anche quando essi hanno natura
generale (v., in particolare, citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA]).
29
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco sostiene un’interpretazione erronea della giurisprudenza dal momento che omette
di distinguere fra provvedimenti di natura generale e regimi di aiuti complessivamente applicabili e che la Corte, nelle sentenze
richiamate da detto governo, non ha mai fatto riferimento a regimi di aiuti generali.
30
Essa sottolinea che, in ogni caso, anche se l’art. 67 CA fosse stato applicabile nel caso di specie, la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva informata, ai sensi dell’art. 67, n. 1, CA, in ordine alla sua intenzione di applicare lo ZRFG alle
imprese del settore siderurgico e che detto Stato membro non poteva avvalersi di un’autorizzazione, nemmeno implicita, relativamente
agli aiuti considerati dalla decisione controversa basandosi su tale disposizione.
– Giudizio della Corte
31
Occorre innanzitutto rilevare che, se l’art. 4, lett. c), CA proibisce gli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche e carbonifere,
senza distinguere tra aiuti individuali o aiuti versati in applicazione di un regime di aiuti di Stato, l’art. 67 CA fa espressamente
riferimento agli aiuti di Stato solamente a titolo di misure di salvaguardia che possono essere autorizzate della [OSCURATO:PERSONA],
ai sensi del n. 2, primo trattino, dell’articolo di cui trattasi, a favore d’imprese siderurgiche e carbonifere, allorché
queste ultime subiscano svantaggi concorrenziali a causa di misure generali di politica economica.
32
Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che gli artt. 4 CA e 67 CA riguardano due campi distinti: il primo abolisce
e vieta taluni interventi degli Stati membri nell’ambito che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] assegna alla competenza della Comunità, mentre
il secondo è diretto ad ovviare alle violazioni della concorrenza inevitabilmente provocate dall’esercizio dei poteri conservati
dagli Stati membri (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 88 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ne deduce che l’art. 67 CA comprende
i provvedimenti di natura generale che gli Stati membri possono adottare nell’ambito della loro politica economica e sociale
e i provvedimenti degli Stati membri applicabili a settori diversi dalle industrie del carbone o dell’acciaio, ma che possono
ripercuotersi sensibilmente sulle condizioni di concorrenza in dette industrie (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 88).
33
La Corte ha altresì ritenuto che gli interventi di cui all’art. 67 CA non possono essere quelli che l’art. 4 CA dichiara incompatibili
con il mercato comune del carbone e dell’acciaio, aboliti e vietati qualunque ne sia la forma (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 43). La Corte ha sottolineato, in particolare, che non si può infatti ammettere che gli
autori del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbiano deciso, all’art. 4, lett. c), CA, che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri
erano aboliti e vietati, qualunque ne fosse la forma, per dichiarare poi, nell’art. 67 CA, che, anche senza essere stati autorizzati
dalla [OSCURATO:PERSONA], tali aiuti erano ammissibili, a condizione che venissero attuate le misure raccomandate da quest’ultima
per attenuarne o correggerne le conseguenze (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 42).
34
La Corte ha parimenti precisato che l’art. 67, n. 2, primo trattino, CA che ammette, in deroga all’art. 4 CA, la concessione
di aiuti di Stato a titolo di misure di salvaguardia alle imprese considerate dall’art. 80 CA, non fa distinzione tra gli
aiuti specifici del settore carbosiderurgico e aiuti concessi in forza di un provvedimento generale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
cit., punto 43). La Corte ha pertanto ritenuto che un tasso di risconto preferenziale all’esportazione rappresenta un aiuto
che va autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 67, n. 2 CA, se e nei limiti in cui si riferisce al settore carbosiderurgico
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit., punto 44).
35
Infine, un aiuto di Stato concesso ad un’impresa rientrante nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] comporta effetti anticoncorrenziali
identici, sia che si tratti di un aiuto individuale, sia che si tratti di un aiuto concesso in applicazione di un regime di
aiuti di Stato non specifico del settore carbosiderurgico.
36
Alla luce delle suesposte precisazioni, occorre pertanto ritenere che l’art. 4, lett. c), CA si applica agli aiuti di Stato
versati ad imprese carbosiderurgiche in applicazione di un regime di aiuti di Stato non specifico del settore carbosiderurgico.
37
Contrariamente a quanto asserito dal governo tedesco, siffatta interpretazione non incide sull’effetto utile dell’art. 67 CA.
Misure di politica generale, infatti, possono risultare tali da cagionare una ripercussione notevole sulle condizioni della
concorrenza tra le industrie del carbone o dell’acciaio ai sensi dell’art. 67, n. 1, CA, senza tuttavia essere costitutive
di aiuti di Stato.
38
Nel caso di specie risulta pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è un’impresa che ricade nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che gli aiuti
oggetto della decisione controversa non costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 67, n. 2, primo trattino, CA.
39
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto laddove ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente
ritenuto che l’art. 4, lett. c), CA, e non l’art. 67 CA, si applicasse agli aiuti oggetto della decisione controversa.
40
Pertanto il primo capo del primo motivo non può essere accolto e dev’essere respinto.
Sul secondo capo del primo motivo
– Argomenti delle parti
41
Con il secondo capo del primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto laddove
ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ricondotto gli aiuti considerati dalla decisione controversa all’art. 4,
lett. c), CA, e non all’art. 67 CA, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad estendere, nel quadro di un codice
di aiuti alla siderurgia, l’ambito di applicazione dell’art. 4, lett. c), CA.
42
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 95, nn. 1 e 2, CA non offre un fondamento normativo sufficiente per una tale modifica del
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato necessario rispettare la procedura di cui all’art. 96 CA, nella sua precedente versione,
o, perlomeno, la procedura di «piccola revisione del trattato» prevista all’art. 95, terzo e quarto comma, CA (parere 17 dicembre
1959, n. 1, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 519).
43
[OSCURATO:PERSONA] deduce che non è stata operata alcuna revisione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il tenore dell’art. 4, lett. c),
CA è immutato dal 23 luglio 1952.
– Giudizio della Corte
44
Alla luce della soluzione fornita al primo capo del primo motivo, il secondo capo del medesimo dev’essere ritenuto infondato,
per gli stessi motivi già esposti con riferimento al primo, e, conseguentemente, respinto.
Sul terzo capo del primo motivo
– Argomenti delle parti
45
Con il terzo capo del primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti 112 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale
abbia prospettato la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in modo errato. Detta società deduce che già dall’entrata in vigore
del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e non dall’inizio degli anni ‘70, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che l’art. 4, lett. c), CA s’applicasse
unicamente agli aiuti specifici a favore del settore del carbone e dell’acciaio (v., in tal senso, il rapporto pubblicato
dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] nel 1963, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal 1952 al 1962»). Essa fa parimenti valere l’esistenza
di una prassi divergente della [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli artt. 4, lett. c), CA e 67 CA, relativamente agli aiuti versati
alle imprese carbonifere rispetto a quelli erogati alle imprese siderurgiche.
46
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto di aver difeso una posizione diversa prima dell’adozione del terzo codice degli aiuti
alla siderurgia è irrilevante per quanto concerne gli aiuti accordati alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che tale posizione non
è stata riportata in alcun atto individuale idoneo a diventare definitivo indirizzato all’impresa de qua prima del 1° gennaio
1986, data di entrata in vigore del detto terzo codice.
– Giudizio della Corte
47
Si deve ritenere che l’analisi della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli aiuti concessi alle imprese soggette
al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non può incidere sull’interpretazione degli artt. 4, lett. c), CA e 67 CA che spetta al Tribunale fornire.
48
Ne consegue che il terzo capo del primo motivo va respinto in quanto inconferente.
49
Il primo motivo d’impugnazione incidentale deve essere pertanto respinto in toto.
Sul secondo motivo
– Argomenti delle parti
50
Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale, respingendo il motivo relativo al difetto di motivazione della
decisione controversa, ha violato gli artt. 5, quarto trattino, CA e 15, primo comma, CA.
51
[OSCURATO:PERSONA] asserisce, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di spiegare l’evoluzione della propria concezione giuridica
dei rispettivi ambiti di applicazione degli artt. 4, lett. c), CA e 67 CA, nonché le ragioni per cui la propria valutazione
risultava divergente, nel caso di specie, dalla propria prassi decisionale nel settore del carbone o in questioni analoghe.
52
Il governo tedesco sottolinea che l’evoluzione della concezione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’art. 4, lett. c), CA
avrebbe richiesto una motivazione più dettagliata della decisione controversa.
53
[OSCURATO:PERSONA] deduce che la sua prassi è mutata a partire dalla pubblicazione del terzo codice degli aiuti alla siderurgia
e che quest’ultimo era sufficientemente motivato al riguardo. Essa si richiama, segnatamente, al terzo e quarto comma del
punto I della motivazione di detto terzo codice. L’istituzione contesta l’esistenza di un obbligo di motivazione particolare,
asserendo che il suo obbligo di informazione in tale materia sia soggetto unicamente agli artt. 95, primo comma, CA e 15,
terzo comma, CA.
– Giudizio della Corte
54
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato che il motivo relativo al
difetto di motivazione della decisione controversa era infondato e doveva essere respinto.
55
Si tratta di una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza 20 febbraio
1997, causa C‑166/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983).
56
Secondo costante giurisprudenza relativa all’art. 253 CE e che può essere trasposta all’applicazione dell’art. 15 CA, la motivazione
di un atto che arreca pregiudizio dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara
e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi
i requisiti di cui all’art. 253 CE essa dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e
del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6717, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
57
Al punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il sindacato giurisdizionale da esso esercitato nel contesto
dei primi tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse sufficientemente come tale obbligo fosse stato rispettato dalla
decisione controversa.
58
La decisione controversa, infatti, precisa, in forma chiara e inequivocabile, al punto 66, l’analisi attraverso la quale la
[OSCURATO:PERSONA] giustifica l’applicazione dell’art. 4, lett. c), CA agli aiuti di cui trattasi. Ai punti 67-76 e 126-133 di detta
decisione la [OSCURATO:PERSONA] espone, inoltre, dettagliatamente, le regole specifiche previste dai codici degli aiuti alla siderurgia
in vigore dal 1986.
59
Pertanto il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato che la decisione controversa rispettava l’obbligo
di motivazione.
60
Il secondo motivo d’impugnazione incidentale relativo al difetto di motivazione della decisione controversa risulta, di conseguenza,
infondato e va respinto.
61
Pertanto, il ricorso incidentale dev’essere respinto.
Sull’impugnazione principale
62
Con il primo motivo, suddiviso in sei capi, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 4, lett. c), CA nonché del terzo,
quarto e sesto codice degli aiuti alla siderurgia; con il secondo motivo essa lamenta una violazione del suo diritto di difesa.
Sul secondo motivo
– Argomenti delle parti
63
Col secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo in quanto mette in discussione la correttezza della sentenza impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha violato il diritto di difesa laddove ha ritenuto che l’adozione in successione
dei primi tre codici degli aiuti alla siderurgia avessero creato una situazione giuridica ambigua, senza consentirle di dedurre
argomenti al riguardo.
64
L’istituzione sottolinea che i quesiti ad essa posti dal Tribunale con lettera 28 luglio 2003 non permettevano di ritenere
che potesse esserle contestata una siffatta mancanza di chiarezza sotto il profilo giuridico.
65
[OSCURATO:PERSONA] deduce che la mancanza di chiarezza sotto il profilo giuridico derivante dall’adozione in successione dei primi
tre codici degli aiuti alla siderurgia era menzionata al punto 114 del suo ricorso e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi avuto
l’occasione di svolgere argomenti al riguardo.
66
La detta società fa inoltre valere che il Tribunale non ha violato il carattere contraddittorio della procedura dal momento
che si è basato sui fatti così come presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie dirette a dimostrare l’esistenza di una
violazione del principio della certezza del diritto (sentenza 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2801,
punto 27).
– Giudizio della Corte
67
Nella fattispecie in esame risulta dagli atti di causa e, in modo particolare, dalle risposte ai quesiti scritti posti dal
Tribunale con lettera 28 luglio 2003, che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di poter precisare l’evoluzione della normativa applicabile
agli aiuti versati alle imprese siderurgiche in forza di un regime generale durante l’adozione in successione dei primi tre
codici degli aiuti alla siderurgia e di pronunciarsi sulla portata normativa, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di une decisione
di autorizzazione adottata a norma dell’art. 88 CE. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti precisato che l’art. 6 del
terzo codice degli aiuti alla siderurgia prevedeva un obbligo di notifica degli aiuti versati alla [OSCURATO:PERSONA] in base allo
ZRFG.
68
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non l’avrebbe posta in
condizione di discutere tale questione va respinta.
69
Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è infondato e dev’essere di conseguenza respinto.
Sul primo motivo
70
Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’analisi del Tribunale relativa alla violazione del principio della certezza
del diritto sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa sostiene che le regole applicabili agli aiuti di cui trattasi fossero
perfettamente chiare e, in secondo luogo, di non aver reagito tardivamente in ordine agli aiuti medesimi. Ne consegue, a suo
parere, che l’analisi complessiva operata dal Tribunale nell’annullare la parte della decisione controversa, che impone il
recupero di detti aiuti, è erronea in diritto.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove ha ammesso che il beneficiario
di un aiuto possa invocare la violazione del principio della certezza del diritto.
In ordine alla chiarezza del regime giuridico applicabile agli aiuti in oggetto
– Argomenti delle parti
72
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato che la situazione giuridica
risultante dall’applicazione congiunta del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] CE e dei diversi codici degli aiuti alla siderurgia
era equivoca ed incerta.
73
[OSCURATO:PERSONA] contesta, anzitutto, l’analisi del Tribunale secondo cui l’adozione del secondo e del terzo codice degli aiuti
alla siderurgia si sarebbe tradotta in una revoca dell’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] concessa, per lo ZRFG, con la decisione
del 1971.
74
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’autorizzazione contenuta nella decisione de qua, adottata sulla base del [OSCURATO:PERSONA] CEE, non potesse
esplicare effetti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che gli aiuti alle imprese siderurgiche previsti dallo ZRFG fossero vietati
prima della pubblicazione del primo codice degli aiuti alla siderurgia (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit., punti 41‑44).
Essa ritiene che solamente in forza di detto codice l’autorizzazione accordata con la decisione del 1971 e quelle seguenti
sarebbero state dichiarate applicabili alle imprese siderurgiche e che tale autorizzazione generale, temporanea, sarebbe scaduta
il 31 dicembre 1981, data in cui il codice di cui trattasi ha cessato di essere in vigore (v., in tal senso, sentenza 24 settembre
2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, punti 115 e 116).
75
[OSCURATO:PERSONA] fa parimenti valere che l’art. 67 CA non è applicabile agli aiuti di Stato e che l’art. 4, lett. c), CA vieta
gli aiuti «in qualunque forma». Essa rileva, inoltre, che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non l’ha informata degli aiuti
versati alla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, il detto Stato membro non può pretendere che essa li abbia autorizzati in base all’art. 67 CA.
76
[OSCURATO:PERSONA] contesta quindi l’analisi del Tribunale secondo cui l’adozione del secondo e del terzo codice degli aiuti alla
siderurgia si sarebbe tradotta in un’ulteriore ambiguità a causa dell’incertezza quanto all’applicazione dell’art. 6 del codice
de quo, che stabilisce l’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, agli aiuti versati ad imprese del settore siderurgico in
forza dello ZRFG, dal momento che tale regime di aiuti è già stato oggetto di un’autorizzazione nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CE.
77
L’istituzione osserva che l’art. 6 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia prevede senza ambiguità alcuna l’obbligo di
notifica dei regimi di aiuti già autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma del [OSCURATO:PERSONA] CE ai fini della loro applicazione alle
imprese siderurgiche e che la distinzione fra gli aiuti nuovi e gli aiuti esistenti non è pertinente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
il quale stabilisce l’abolizione immediata e senza eccezioni di qualsivoglia aiuto di Stato.
78
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto e che la [OSCURATO:PERSONA], nel secondo e terzo
codice degli aiuti alla siderurgia, o in qualsiasi altra comunicazione, avrebbe dovuto rendere nota la modifica della sua
interpretazione dell’art. 4, lett. c), CA (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑181/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5703,
punto 41). La società medesima fa valere, in particolare, che le numerose autorizzazioni dello ZRFG ad opera della [OSCURATO:PERSONA],
in base al [OSCURATO:PERSONA] CE, hanno fatto sorgere un legittimo affidamento nella legittimità di tale normativa.
79
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 4, lett. c), CA non sia applicabile alle misure generali degli Stati membri relative al
complesso di settori dell’economia quali lo ZRFG, circostanza confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] al primo ‘considerando’ del primo
e del secondo codice degli aiuti alla siderurgia. Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia operato un’applicazione retroattiva
dell’art. 4, lett. c), CA contraria al diritto comunitario, tale da incidere sulle proprie decisioni d’investimenti a lungo
termine (v., in tal senso, sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 119) e che la prassi decisionale
della [OSCURATO:PERSONA] nel settore carbonifero, consistente nell’applicare l’art. 67 CA ad aiuti non specifici di detto settore,
avvalori tale tesi.
80
La detta società fa valere che, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], l’art. 6 del terzo codice degli aiuti
alla siderurgia non consentiva di stabilire se l’applicazione delle disposizioni fiscali previste dallo ZRFG ad imprese siderurgiche
dovesse quindi essere oggetto di una notifica a titolo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’autorizzazione precedentemente concessa
dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di regime di aiuti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CE.
81
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’applicazione dello ZRFG alle imprese siderurgiche, in ogni caso, non costituiva un «progetto»
«intes[o] ad istituire o a modificare degli aiuti» ai sensi di detto articolo, poiché l’aiuto alle regioni limitrofe previsto
dallo ZRFG ha svolto il suo ruolo ben prima dell’entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia.
82
[OSCURATO:PERSONA] precisa parimenti che l’art. 6 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia non si applicava agli aiuti concessi
al momento dell’attuazione dello ZRFG, in quanto questi ultimi, adottati in applicazione di un regime di aiuti autorizzati,
costituivano aiuti esistenti (sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑47/91, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4635).
83
La società medesima ritiene che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avesse in ogni caso reso noto lo ZRFG alla [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell’art. 67 CA, notificando lo ZRFG alla medesima nel 1971 nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEE, e che con l’autorizzazione
di misure fiscali notificate a titolo del [OSCURATO:PERSONA] CE, la [OSCURATO:PERSONA] avesse implicitamente dichiarato che la misura di cui
trattasi non cagionava alcuna «ripercussione notevole sulle condizioni della concorrenza» fra le industrie del carbone o dell’acciaio
ai sensi dell’art. 67, n. 1, CA.
84
Il governo tedesco sostiene, in sostanza, la stessa tesi della [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio della Corte
85
In via preliminare è opportuno ricordare che, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso
errori di diritto laddove ha ritenuto che gli aiuti oggetto della decisione controversa rientrano nel divieto stabilito all’art. 4,
lett. c), CA.
86
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, non può invocare la pretesa autorizzazione implicita della [OSCURATO:PERSONA]
relativamente a tali aiuti in base all’art. 67 CA.
87
Per quanto riguarda il ragionamento del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], a partire dal secondo e terzo codice degli aiuti
alla siderurgia, avrebbe parzialmente revocato la decisione del 1971 di non opporsi all’applicazione dello ZRFG, il che avrebbe
comportato un’incertezza sul regime giuridico di quest’ultimo, occorre ricordare che l’art. 305, n. 1, CE dispone che «le
disposizioni del (...) trattato [CE] non modificano quelle del trattato [[OSCURATO:PERSONA]], in particolare per quanto riguarda i diritti
e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il
funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».
88
Ne consegue che i Trattati CE e [OSCURATO:PERSONA] sono autonomi e che il [OSCURATO:PERSONA] CE, nonché il diritto derivato emanato in base ad esso,
non possono produrre effetti nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 6 luglio 1982, cause
riunite da 188/80 a 190/80, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2545, punto 31). Le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE si applicano
solamente a titolo sussidiario, in assenza di disciplina specifica nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenza 15 dicembre
1987, causa 328/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5119, punti 6‑14).
89
Di conseguenza, vietando, all’art. 1 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, sia gli aiuti specifici sia quelli non
specifici al settore dell’acciaio, la [OSCURATO:PERSONA] non può aver proceduto a una revoca implicita della decisione del 1971.
90
Per quanto riguarda la constatazione del Tribunale secondo cui l’adozione del secondo e del terzo codice degli aiuti alla
siderurgia si sarebbe tradotta in un’ambiguità a causa dell’incertezza relativa alla questione se l’applicazione continuata
dello ZRFG dovesse essere notificata in quanto «progetto» ai sensi dell’art. 6 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia,
occorre, anzitutto, rilevare che detto articolo prevede espressamente l’obbligo d’informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progetti intesi
ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti a proposito dei quali essa si sia già pronunciata in base alle disposizioni
del [OSCURATO:PERSONA] CE.
91
Inoltre, a differenza del [OSCURATO:PERSONA] CE, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non opera distinzioni fra gli aiuti nuovi e gli aiuti esistenti, dal
momento che l’art. 4, lett. c), CA vieta in modo puro e semplice gli aiuti concessi dagli Stati in qualsivoglia forma.
92
La Corte ha parimenti ritenuto che la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, nel contesto dei codici degli aiuti
alla siderurgia, può essere valutata solo con riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli aiuti stessi sono effettivamente
concessi (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 117).
93
Ne risulta, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che l’art. 6 del terzo codice degli aiuti alla siderurgia prevedeva in forma
chiara e inequivocabile l’obbligo di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] degli aiuti concedibili alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dello
ZRFG a partire dall’entrata in vigore del codice stesso.
94
Di conseguenza, dichiarando, da un lato, che l’adozione del terzo codice degli aiuti alla siderurgia aveva operato una revoca
parziale implicita dell’autorizzazione dello ZRFG risultante dalla decisione del 1971 e, dall’altro, che l’art. 6 di tale
codice non consentiva di stabilire con chiarezza se sull’applicazione dello ZRFG successivamente all’adozione del codice de
quo gravasse l’obbligo di notifica dei «progetti» di cui a tale articolo, il Tribunale è incorso in errori di diritto.
– Relativamente al tempo di reazione della [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
95
[OSCURATO:PERSONA] contesta di aver avuto notizia dell’applicazione dello ZRFG alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’inizio del 1998 e di
avere, pertanto, reagito tardivamente.
96
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità di quest’ultimo
solamente qualora esso sia stato notificato, dal momento che un operatore economico diligente è di norma in grado di accertarsi
che tale procedura sia stata rispettata (sentenza 20 marzo 1997, causa C‑24/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1591, punto 25),
e che la soluzione accolta dal Tribunale lede la certezza del diritto e avvantaggia i beneficiari di aiuti illegali.
97
[OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco sostengono che la fattispecie oggetto della causa sfociata nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] è diversa, poiché, nel presente caso, non si tratta di appurare se un operatore economico abbia potuto correttamente
fare affidamento sulla regolarità di atti di un’autorità nazionale, ma di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito o meno in
tempo utile.
– Giudizio della Corte
98
Per pronunciarsi sull’annullamento della decisione controversa nella parte relativa all’obbligo, imposto alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], di procedere al recupero degli aiuti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha inoltre considerato che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva avuto conoscenza di tali aiuti sin dalla fine del 1988 e che, non avendo reagito prima del 1998, con l’adozione della
decisione medesima essa aveva violato il principio della certezza del diritto.
99
Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se il Tribunale abbia potuto correttamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse
a conoscenza degli aiuti in questione sin dalla fine del 1988, circostanza contestata dall’istituzione, si deve rilevare che
il ragionamento seguito nella sentenza impugnata relativamente alla violazione del principio della certezza del diritto è
erroneo.
100
È ben vero che la Corte ha dichiarato che, anche in mancanza del termine di prescrizione fissato dal legislatore comunitario,
la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei
suoi poteri (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 21, nonché,
relativamente agli aiuti di Stato che rientrano nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punti 140 e 141).
101
A tale riguardo va ricordato che, relativamente agli aiuti di Stato che rientrano nel [OSCURATO:PERSONA] CE, l’art. 10, n. 1, del regolamento
(CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del [OSCURATO:PERSONA] CE (GU L 83, pag. 1),
prevede che la [OSCURATO:PERSONA] esamini senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti
aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.
102
L’art. 15 del regolamento n. 659/1999 stabilisce peraltro che il recupero degli aiuti illegali sia soggetto ad un periodo
limite di 10 anni che decorre dal giorno in cui questi ultimi sono stati concessi. Come indicato al quattordicesimo ‘considerando’
di detto regolamento, tale termine di prescrizione è stato istituito per ragioni di certezza del diritto.
103
Se è vero che tali norme non trovano applicazione in forma identica nella sfera del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], esse si ispirano, nel settore
degli aiuti di Stato, all’esigenza fondamentale della certezza del diritto. Ne risulta che, anche qualora il legislatore comunitario
non abbia fissato espressamente un termine di prescrizione, la [OSCURATO:PERSONA] non può ritardare indefinitamente l’esercizio dei
suoi poteri.
104
Non si deve tuttavia dimenticare che la notifica degli aiuti di Stato è un elemento centrale del dispositivo comunitario della
loro vigilanza e che le imprese beneficiarie di siffatti aiuti non possono fare legittimo affidamento sulla loro regolarità
se questi ultimi non sono stati concessi nel rispetto di tale procedura (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
105
Va inoltre considerato che il regime previsto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per gli aiuti di Stato si distingue, per il suo particolare
rigore, da quello del [OSCURATO:PERSONA] CE (v., a tal proposito, sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 101
e 102).
106
Dalle suesposte considerazioni risulta che qualora, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], un aiuto sia stato concesso senza essere
notificato, il ritardo della [OSCURATO:PERSONA] nell’esercitare i propri poteri di vigilanza e nell’ordinare il recupero dell’aiuto
stesso vizia d’illegittimità la decisione di recupero solamente in casi eccezionali che evidenzino una carenza manifesta della
[OSCURATO:PERSONA] e una palese violazione del proprio dovere di diligenza.
107
Pertanto, se il Tribunale ha potuto legittimamente dichiarare che il beneficiario di un aiuto di Stato può invocare il principio
della certezza del diritto a sostegno di un ricorso di annullamento di una decisione che impone il recupero di detto aiuto,
nella controversia ad esso sottoposta ha applicato tale principio in modo erroneo, omettendo di verificare se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse dato prova di una carenza manifesta e di una palese violazione del proprio obbligo di diligenza nell’esercizio dei
propri poteri di vigilanza, i soli da poter, in casi eccezionali, inficiare di illegittimità una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che ordini il recupero, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un aiuto non notificato.
108
Dalle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione principale va accolta e che la sentenza impugnata deve essere annullata
nella parte in cui dispone l’annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione controversa.
Sul rinvio della causa al Tribunale
109
Dalla presente sentenza emerge che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] ha
percepito aiuti illegali riguardo al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma che, d’altro canto, la decisione del Tribunale è viziata da un errore
di diritto laddove ha pronunciato l’annullamento della decisione controversa nella parte che ordina il recupero degli aiuti
di cui trattasi.
110
Spetta pertanto al Tribunale, da un lato, pronunciarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze della specie,
abbia dato prova di carenza manifesta e di una palese violazione del proprio obbligo di diligenza e, dall’altro, prendere
eventualmente in esame gli altri motivi su cui esso, disponendo l’annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione controversa,
ha potuto legittimamente non pronunciarsi sui motivi relativi, rispettivamente, alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
erroneamente ritenuto che taluni investimenti rientrassero nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che una parte degli aiuti in discussione avrebbe
dovuto essere considerata quali aiuti volti alla tutela dell’ambiente e che il tasso di attualizzazione determinante applicato
fosse errato.
111
Tali singoli aspetti della controversia implicano, infatti, l’esame di questioni di fatto complesse sulla base di elementi
che non sono stati valutati dal Tribunale né discussi dinanzi alla Corte, con la conseguenza che la causa, relativamente a
tali questioni, non può essere decisa.
112
La causa dev’essere pertanto rinviata al Tribunale.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione incidentale è respinta.
2)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° luglio 2004, causa T‑308/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è
annullata nella parte in cui annulla gli artt. 2 e 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 2000, 2000/797/[OSCURATO:PERSONA], riguardante
aiuti di Stato concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG e delle controllate del gruppo operanti
nel settore siderurgico, ora denominate [OSCURATO:PERSONA] AG - [OSCURATO:PERSONA] und Technologie (SAG), e si pronuncia sulle spese.
3)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
4)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.