Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 02343/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA](CUI 05HPZXC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SA635) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del Tribunale di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Savona, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, dichiarava non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Savona che deduceva:

2.1. violazione di legge (art.420-quater cod. proc. pen.): il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere celebrato "in assenza" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. dato che l'imputato era stato dichiarato latitante.

Si rimarcava che la dichiarazione di latitanza si fondava su elementi oggettivi quali la nomina dì un legale d fiducia, il rilascio di procura speciale per i riti alternativi, e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs n. 150 del 2022 che,a1 comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante».

Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente "anche" alla conoscenza del processo.

Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all'applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 - 01, che conferma quanto affermato da Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale).

Infatti in applicazione dell'art. 420- bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l'indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell'atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio. 1.2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarato latitante, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, il giorno 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA](CUI 05HPZXC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SA635) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del Tribunale di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Savona, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, dichiarava non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Savona che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.420-quater cod. proc. pen.): il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere celebrato "in assenza" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. dato che l'imputato era stato dichiarato latitante. Si rimarcava che la dichiarazione di latitanza si fondava su elementi oggettivi quali la nomina dì un legale d fiducia, il rilascio di procura speciale per i riti alternativi, e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs n. 150 del 2022 che,a1 comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante». Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente "anche" alla conoscenza del processo. Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all'applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 - 01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale). Infatti in applicazione dell'art. 420- bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l'indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell'atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio. 1.2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarato latitante, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, il giorno 24
Sentenza Cassazione n. 02343/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris