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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14593/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.22759/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa anche disgiuntamente da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale Pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 102/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANOpubblicata in data 30/3/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.22759/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa anche disgiuntamente da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale Pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 102/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANOpubblicata in data 30/3/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 14593/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris