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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02027/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Procura generale di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le memorie depositate dalla difesa dell’imputata, con le quali è stata chiesta l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe,ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di energia elettrica, ritenendo il reato procedibile a querela di parte e difettando tale condizione.

L’imputata, secondo la contestazione formulataai sensi degli artt. 624 e 625 c.1, nn. 2 e 7 cod.pen., si era impossessata di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il Tribunale, richiamando la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto che il furto sia oggi procedibile a querela, salvo quando commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 c.1 n. 7-bis cod. pen.).

Tale aggravante, secondo il giudice, richiede espressa contestazione, avendo natura valutativa; pertanto, poiché il PM non aveva esplicitamente contestato la destinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio, ha escluso la procedibilità d’ufficio e, mancando la querela, ha pronunciato il proscioglimento.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione di legge.

Il ricorrente sostiene che l’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. era stata correttamente contestata sin dall’origine, rendendo il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, co. 3, cod. pen.

L’imputazione conteneva tutti gli elementi necessari: furto di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] mediante allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] Generale, il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la procedibilità poiché i presupposti emergevano, in fatto, dalla contestazione originaria.

La difesa dell’imputata era stata posta in condizione di comprendere pienamente l’accusa di furto di un bene al servizio della collettività.

3. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio.

La difesa deposita memoria e repliche alle conclusioni del Procuratore Generale, con le quali eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, rileva che l’impugnazione è stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] Generale anziché dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello, in assenza delle condizioni di legittimazione previste dall’art. 569 cod. proc. pen. (assenza, impedimento o vacanza).

In secondo luogo, deduce la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., atteso che il ricorso non indicherebbe specificamente i capi e i punti della decisione impugnata, né i rilievi critici prescritti dal comma 1-bis, difettando del requisito dell’autosufficienza.

La difesa sostiene, inoltre, che le censure mirano unicamente a una rivalutazione del merito.

Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre esaminare preliminarmente la legittimazione al ricorso in capo all’[OSCURATO:PERSONA] Generale presso la sezione distaccata di Taranto, contestata dalla difesa dell’imputata nelle memorie depositate.

L’eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite hanno riaffermato “il principio, basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo è costituito” (Sez.

U., n. 8 del 31/5/1991, Faraco, Rv. 187860, in motivazione).

L’art. 59 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, al comma 2 dell’art. 20, stabilisce che alle Sezioni distaccate di Corte di appello sono preposti Presidenti di sezione alle dipendenze del Presidente e che «alle rispettive Procure generali sono preposti Avvocati generali alla dipendenza del Procuratore generale della Repubblica».

L’art. 70, comma 2, R.D. n. 12/1941, afferma che presso le sezioni distaccate di Corte di appello le funzioni del Procuratore generale «sono esercitate dall’[OSCURATO:PERSONA] generale a norma dell’art. 59» (analogamente, Sez. 5, n. 8933 del 3/12/2024, dep. 2025, par. 4.3.).

Sulla base dei menzionati riferimenti normativi e giurisprudenziali, si deve perciò ritenere la legittimazione al ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è fondato.

Diversamente da quanto eccepito nella memoria dell’imputata, l’atto di impugnazione ha puntualmente indicato il punto della decisione a cui afferisce la censura, ovvero il ritenuto difetto di querela per un reato connotato da una circostanza aggravante, contestata in imputazione, che lo rendeva procedibile d’ufficio.

La contestazione conteneva infatti il testuale riferimento all’art. 625, n. 7, cod.pen.e, in fatto, alla sottrazione di energia elettrica all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mediante allaccio diretto alla rete elettrica.

Occorre evidenziare che non si tratta di contestazione suppletiva di un’aggravante, ma di contestazione in fatto, già ricavabile dal capo di imputazione.

Questa Corte ha già affermato che la circostanza aggravante di cui all’articolo 625, co. 1, numero 7, cod. pen., sebbene abbia natura valutativa in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, debba ritenersi adeguatamente contestata ove la condotta di furto sia descritta in addebito come posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di unservizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica.

Si è così riconosciuta l’adeguatezza della contestazione della circostanza in oggetto laddove essa, pur se non evocata formalmente, sia stata spiegata nella sua specifica caratterizzazione funzionale con perifrasi o espressioni atte a darne comunque una puntuale descrizione, così da consentire all’imputato di difendersi.

Infatti, in presenza di formule evocative dell’allaccio diretto dell’impianto domestico alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’imputato è posto ragionevolmente nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto derivante dalle indicate modalità di commissione (Sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873 del 23 maggio 2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 3741 del 22 gennaio 2024, Rv. 285878; Sez. 5, n. 37142 del 12 giugno 2024, Rv. 287060).

Ne consegue che, oltre alla esatta indicazione numerica della norma, lo specifico riferimento, contenuto nell’imputazione elevata nei confronti dell’imputata, all’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA]) costituisce elemento descrittivo sufficiente ai fini della contestazione dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizio di cui all’articolo 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

Il testo della norma di interesse, l’articolo 624 cod. pen., riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone, all’ultimo comma, che il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapaceper età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

Pertanto, come correttamente evidenziato in ricorso, considerato il testuale riferimento all’art. 625, n. 7, cod.pen.contenuto in imputazione e vista l’espressa contestazione in fatto dell’aggravante richiesta dalla norma per la procedibilità d’ufficio, il giudice ha errato nel ritenere procedibile a querela il reato contestato all’imputata, disponendo l’improcedibilità dell’azione per difetto della predetta condizione.

In conclusione, stante la pacifica procedibilità d’ufficio del reato in contestazione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Procura generale di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le memorie depositate dalla difesa dell’imputata, con le quali è stata chiesta l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe,ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di energia elettrica, ritenendo il reato procedibile a querela di parte e difettando tale condizione. L’imputata, secondo la contestazione formulataai sensi degli artt. 624 e 625 c.1, nn. 2 e 7 cod.pen., si era impossessata di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il Tribunale, richiamando la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto che il furto sia oggi procedibile a querela, salvo quando commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 c.1 n. 7-bis cod. pen.). Tale aggravante, secondo il giudice, richiede espressa contestazione, avendo natura valutativa; pertanto, poiché il PM non aveva esplicitamente contestato la destinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio, ha escluso la procedibilità d’ufficio e, mancando la querela, ha pronunciato il proscioglimento. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione di legge. Il ricorrente sostiene che l’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. era stata correttamente contestata sin dall’origine, rendendo il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, co. 3, cod. pen. L’imputazione conteneva tutti gli elementi necessari: furto di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] mediante allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] Generale, il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la procedibilità poiché i presupposti emergevano, in fatto, dalla contestazione originaria. La difesa dell’imputata era stata posta in condizione di comprendere pienamente l’accusa di furto di un bene al servizio della collettività. 3. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio. La difesa deposita memoria e repliche alle conclusioni del Procuratore Generale, con le quali eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione sotto un duplice profilo. In primo luogo, rileva che l’impugnazione è stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] Generale anziché dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello, in assenza delle condizioni di legittimazione previste dall’art. 569 cod. proc. pen. (assenza, impedimento o vacanza). In secondo luogo, deduce la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., atteso che il ricorso non indicherebbe specificamente i capi e i punti della decisione impugnata, né i rilievi critici prescritti dal comma 1-bis, difettando del requisito dell’autosufficienza. La difesa sostiene, inoltre, che le censure mirano unicamente a una rivalutazione del merito. Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre esaminare preliminarmente la legittimazione al ricorso in capo all’[OSCURATO:PERSONA] Generale presso la sezione distaccata di Taranto, contestata dalla difesa dell’imputata nelle memorie depositate. L’eccezione è infondata. Le Sezioni Unite hanno riaffermato “il principio, basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo è costituito” (Sez. U., n. 8 del 31/5/1991, Faraco, Rv. 187860, in motivazione). L’art. 59 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, al comma 2 dell’art. 20, stabilisce che alle Sezioni distaccate di Corte di appello sono preposti Presidenti di sezione alle dipendenze del Presidente e che «alle rispettive Procure generali sono preposti Avvocati generali alla dipendenza del Procuratore generale della Repubblica». L’art. 70, comma 2, R.D. n. 12/1941, afferma che presso le sezioni distaccate di Corte di appello le funzioni del Procuratore generale «sono esercitate dall’[OSCURATO:PERSONA] generale a norma dell’art. 59» (analogamente, Sez. 5, n. 8933 del 3/12/2024, dep. 2025, par. 4.3.). Sulla base dei menzionati riferimenti normativi e giurisprudenziali, si deve perciò ritenere la legittimazione al ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è fondato. Diversamente da quanto eccepito nella memoria dell’imputata, l’atto di impugnazione ha puntualmente indicato il punto della decisione a cui afferisce la censura, ovvero il ritenuto difetto di querela per un reato connotato da una circostanza aggravante, contestata in imputazione, che lo rendeva procedibile d’ufficio. La contestazione conteneva infatti il testuale riferimento all’art. 625, n. 7, cod.pen.e, in fatto, alla sottrazione di energia elettrica all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mediante allaccio diretto alla rete elettrica. Occorre evidenziare che non si tratta di contestazione suppletiva di un’aggravante, ma di contestazione in fatto, già ricavabile dal capo di imputazione. Questa Corte ha già affermato che la circostanza aggravante di cui all’articolo 625, co. 1, numero 7, cod. pen., sebbene abbia natura valutativa in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, debba ritenersi adeguatamente contestata ove la condotta di furto sia descritta in addebito come posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di unservizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica. Si è così riconosciuta l’adeguatezza della contestazione della circostanza in oggetto laddove essa, pur se non evocata formalmente, sia stata spiegata nella sua specifica caratterizzazione funzionale con perifrasi o espressioni atte a darne comunque una puntuale descrizione, così da consentire all’imputato di difendersi. Infatti, in presenza di formule evocative dell’allaccio diretto dell’impianto domestico alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’imputato è posto ragionevolmente nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto derivante dalle indicate modalità di commissione (Sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873 del 23 maggio 2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 3741 del 22 gennaio 2024, Rv. 285878; Sez. 5, n. 37142 del 12 giugno 2024, Rv. 287060). Ne consegue che, oltre alla esatta indicazione numerica della norma, lo specifico riferimento, contenuto nell’imputazione elevata nei confronti dell’imputata, all’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA]) costituisce elemento descrittivo sufficiente ai fini della contestazione dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizio di cui all’articolo 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Il testo della norma di interesse, l’articolo 624 cod. pen., riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone, all’ultimo comma, che il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapaceper età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis. Pertanto, come correttamente evidenziato in ricorso, considerato il testuale riferimento all’art. 625, n. 7, cod.pen.contenuto in imputazione e vista l’espressa contestazione in fatto dell’aggravante richiesta dalla norma per la procedibilità d’ufficio, il giudice ha errato nel ritenere procedibile a querela il reato contestato all’imputata, disponendo l’improcedibilità dell’azione per difetto della predetta condizione. In conclusione, stante la pacifica procedibilità d’ufficio del reato in contestazione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, dive
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