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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15873/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31057-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia n. 135. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Altamura (BA), alla via O. Serena n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio di amministrazione Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 1495/2020, della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata in data 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) chiese ed ottenne, dal Tribunale di Roma, un’ingiunzione di pagamento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 21.030,79, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 207/10004/5 da lui intrattenuto presso la prima.

1.1. L’opposizione promossa dall’ingiunto, ex art. 645 cod. proc. civ., fu respinta dal medesimo tribunale con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 26018, ed analoga sorte ha avuto il gravame proposto contro questa decisione dal Guadagnoli innanzi alla Corte di appello di Roma.

1.2. Quest’ultima, infatti, con sentenza del 27 febbraio 2020, n. 1495, ha opinato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) «…gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, sul quale grava l'onere di provare l'esistenza dei fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni; onere probatorio che non è stato adempiuto in quanto l'appellante non ha dato prova della mancata conoscenza delle operazioni bancarie poste in essere dal fratello, sig. [OSCURATO:PERSONA]»; ii) «…la Corte di legittimità è unanime nel ritenere che, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non prescrive che la procura per operare sul conto corrente ad altri intestato debba rivestire la forma Ric. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 scritta ad substantiam, l'esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente - e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere - può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante, ritenendo, altresì, che "il consenso (nel caso de quo dell'appellante) al conferimento della delega è desumibile dalla mancata contestazione degli estratti conto trimestrali, dai quali risulta de plano l'operatività" del terzo sul conto corrente bancario…»; iii) analizzando il comportamento dell’appellante, «il suo atteggiamento di tolleranza ed acquiescenza verso le operazioni bancarie poste in essere dal fratello è qualificabile come un vero e proprio comportamento confermativo di queste ultime, ancor più se si tiene conto della nota del 1 settembre 2009 in cui si legge "risolverò la situazione" evidenziando, così, la volontà del Guadagnoli di appianare la propria posizione debitoria, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva contestato lo scoperto di € 20.601,44 e gli aveva richiesto il pagamento di quanto ad essa dovuto con lettera del 6 luglio 2009»; iv) «…non è stata disconosciuta dall'appellante la ricezione e l'approvazione degli estratti conto dai quali costui poteva avere piena contezza delle operazioni effettuate.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, ha adempiuto all'onere della prova a suo carico avendo provveduto ad allegare tutti gli estratti conto scalari del c.c. n. 207/100004/5 intestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] fin dalla data della sua accensione. […].

Di conseguenza, le risultanze potevano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche […] che l'appellante ha omesso di formulare, confermando, invece, che, con l'approvazione delle operazione bancarie poste in essere dal fratello, egli ne fosse a conoscenza e per tali ragioni ne debba rispondere.

Per tali motivi, non può configurarsi alcuna responsabilità risarcitoria in capo alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che anche laddove per assurdo si ipotizzasse che le singole operazioni bancarie provenissero dal fratello dell'appellante, non si può escludere la sussistenza di una volontà confermativa (seppur tacita) di quest'ultimo»; v) «L'appellante, nel corso del presente giudizio di appello, ha provveduto al deposito della sentenza n. 10225/2018 del Tribunale di Roma con la quale, a definizione del procedimento Ric. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 per querela di falso instaurato dallo stesso appellante, è stata accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome di quest'ultimo da cui è originato il debito oggetto di giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

La suddetta sentenza si rivela del tutto irrilevante ai fini di causa in quanto non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello avente ad oggetto l'impugnativa, per falso, di un numero imprecisato di contabili di addebito, oltre che "di ogni altro tipo di documentazione che abbia ingenerato il debito" oggetto di causa.

Invero, non è oggetto di contestazione l’attribuibilità a terzi delle operazioni bancarie da cui è sorto il debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quanto la loro conoscenza e approvazione da parte dell'appellante», in ordine alla quale non può che farsi rinvio a quanto precedentemente osservato.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, rubricato «Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 225 e 226 c.p.c., in punto di irrilevanza del giudizio di querela di falso e della relativa sentenza pronunciata all’esito del predetto giudizio ai fini della decisione del giudizio di merito», contesta alla corte capitolina di avere ritenuto irrilevante, ai fini della decisione della odierna controversia, la sentenza del Tribunale di Roma n. 10225 del 2018, passata in cosa giudicata, che, decidendo sulla querela di falso autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], ebbe così a statuire: «Dichiara la falsità della sottoscrizione recata nei documenti elencati alle pagine 6 e 7 della perizia definitiva redatta dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], e ivi contrassegnate con le lettere da "XI a X21 " e connesse lettere, atti contenenti l'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, e per l'effetto: Dichiara nulla l'obbligazione pretesa dall’Istituto di credito». [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sentenza, dunque, non ha soltanto accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente sui documenti contenenti le valute di credito in favore di BPPB ma ha anche, e soprattutto, "dichiarato nulla l'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito", travolgendone, pertanto, gli effetti.

La corte distrettuale, quindi, avrebbe dovuto accertare l'irrilevanza della presunta volontà confermativa (seppur tacita) del ricorrente nei confronti delle illegittime operazioni poste in essere dal di lui fratello in quanto l'obbligazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non poteva (e non può) dirsi più esistente alla luce dell'accertata nullità della stessa con sentenza passata in giudicato.

1.1. La controricorrente ha eccepito, pregiudizialmente, l’inammissibilità di tale censura «in quanto gli articoli di legge che si assumono violati non hanno alcuna attinenza con la ragione della lamentata violazione».

Trattasi, però, di eccezione infondata, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 19882 del 2013, Cass. n. 6671 del 2006).

In tale prospettiva, l'erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere - come innegabilmente accade nell’odierna fattispecie - alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è Ric. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (cfr. Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012).

Questa impostazione ermeneutica è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza 24/07/2013, n. 17931, hanno affermato che «l'onere della specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato».

2. Tanto premesso, la doglianza suddetta si rivela meritevole di accoglimento.

2.1. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] controricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuto passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Roma n. 10225 del 2018 (documentato, pure, dalla corrispondente attestazione allegata alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. del ricorrente), pronunciatasi sulla querela di falso autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei termini già precedentemente riportati.

Ric. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022

2.1.1. Tale decisione, come si è visto, oltre ad avere accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente sui documenti contenenti le valute di credito in favore della [OSCURATO:PERSONA], atti contenenti l'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima, ha anche, e soprattutto, "dichiarato nulla l'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito", travolgendone, pertanto, gli effetti.

2.1.2. E’ evidente, allora, l'errore in cui è incorsa la corte territoriale laddove ha opinato che la sentenza predetta avesse esclusivamente accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente da cui è originato il credito oggi preteso dalla [OSCURATO:PERSONA], senza considerare, però, che la medesima sentenza, per effetto dell'accertamento predetto, ha espressamente sancito la nullità dell'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito.

2.1.3. In altri termini, la menzionata sentenza del tribunale romano ha reso di fatto priva di efficacia probatoria la documentazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a sostegno del proprio presunto credito, altresì dichiarando la nullità dell'obbligazione pretesa da quest’ultima.

2.2. Diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, dunque, al riguardo non poteva negarsi rilevanza risolutiva alla suddetta sentenza.

Infatti, anche a voler considerare sussistente la consapevolezza dell'odierno ricorrente in ordine alle operazioni bancarie poste in essere dal fratello sul conto corrente al primo intestato, l'obbligazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] comunque non può dirsi più esistente giusta ormai la sua nullità accertata con sentenza passata in giudicato.

3. Il secondo motivo, recante «Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 119 [OSCURATO:PERSONA], 1832 e 2697 cod. civ., in punto di mancata contestazione degli estratti conto depositati in Ric. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa nel giudizio di merito», può considerarsi assorbito.

4. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accogliendosi l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 10798/2010 (r.g. 12230/2010) del Tribunale di Roma e rigettandosi la domanda proposta in via monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata soc. coop. per azioni nei suoi confronti.

4.1. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità e progressività degli accertamenti che hanno caratterizzato la sottostante vicenda sostanziale. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 10798/2010 (r.g. 12230/2010) del Tribunale di Roma e rigetta la domanda proposta, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata soc. coop. per azioni nei suoi confronti.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31057 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31057-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia n. 135. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Altamura (BA), alla via O. Serena n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio di amministrazione Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 1495/2020, della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata in data 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) chiese ed ottenne, dal Tribunale di Roma, un’ingiunzione di pagamento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 21.030,79, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 207/10004/5 da lui intrattenuto presso la prima. 1.1. L’opposizione promossa dall’ingiunto, ex art. 645 cod. proc. civ., fu respinta dal medesimo tribunale con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 26018, ed analoga sorte ha avuto il gravame proposto contro questa decisione dal Guadagnoli innanzi alla Corte di appello di Roma. 1.2. Quest’ultima, infatti, con sentenza del 27 febbraio 2020, n. 1495, ha opinato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) «…gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, sul quale grava l'onere di provare l'esistenza dei fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni; onere probatorio che non è stato adempiuto in quanto l'appellante non ha dato prova della mancata conoscenza delle operazioni bancarie poste in essere dal fratello, sig. [OSCURATO:PERSONA]»; ii) «…la Corte di legittimità è unanime nel ritenere che, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non prescrive che la procura per operare sul conto corrente ad altri intestato debba rivestire la forma Ric. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 scritta ad substantiam, l'esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente - e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere - può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante, ritenendo, altresì, che "il consenso (nel caso de quo dell'appellante) al conferimento della delega è desumibile dalla mancata contestazione degli estratti conto trimestrali, dai quali risulta de plano l'operatività" del terzo sul conto corrente bancario…»; iii) analizzando il comportamento dell’appellante, «il suo atteggiamento di tolleranza ed acquiescenza verso le operazioni bancarie poste in essere dal fratello è qualificabile come un vero e proprio comportamento confermativo di queste ultime, ancor più se si tiene conto della nota del 1 settembre 2009 in cui si legge "risolverò la situazione" evidenziando, così, la volontà del Guadagnoli di appianare la propria posizione debitoria, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva contestato lo scoperto di € 20.601,44 e gli aveva richiesto il pagamento di quanto ad essa dovuto con lettera del 6 luglio 2009»; iv) «…non è stata disconosciuta dall'appellante la ricezione e l'approvazione degli estratti conto dai quali costui poteva avere piena contezza delle operazioni effettuate. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, ha adempiuto all'onere della prova a suo carico avendo provveduto ad allegare tutti gli estratti conto scalari del c.c. n. 207/100004/5 intestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] fin dalla data della sua accensione. […]. Di conseguenza, le risultanze potevano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche […] che l'appellante ha omesso di formulare, confermando, invece, che, con l'approvazione delle operazione bancarie poste in essere dal fratello, egli ne fosse a conoscenza e per tali ragioni ne debba rispondere. Per tali motivi, non può configurarsi alcuna responsabilità risarcitoria in capo alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che anche laddove per assurdo si ipotizzasse che le singole operazioni bancarie provenissero dal fratello dell'appellante, non si può escludere la sussistenza di una volontà confermativa (seppur tacita) di quest'ultimo»; v) «L'appellante, nel corso del presente giudizio di appello, ha provveduto al deposito della sentenza n. 10225/2018 del Tribunale di Roma con la quale, a definizione del procedimento Ric. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 per querela di falso instaurato dallo stesso appellante, è stata accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome di quest'ultimo da cui è originato il debito oggetto di giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta sentenza si rivela del tutto irrilevante ai fini di causa in quanto non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello avente ad oggetto l'impugnativa, per falso, di un numero imprecisato di contabili di addebito, oltre che "di ogni altro tipo di documentazione che abbia ingenerato il debito" oggetto di causa. Invero, non è oggetto di contestazione l’attribuibilità a terzi delle operazioni bancarie da cui è sorto il debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quanto la loro conoscenza e approvazione da parte dell'appellante», in ordine alla quale non può che farsi rinvio a quanto precedentemente osservato. 2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, rubricato «Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 225 e 226 c.p.c., in punto di irrilevanza del giudizio di querela di falso e della relativa sentenza pronunciata all’esito del predetto giudizio ai fini della decisione del giudizio di merito», contesta alla corte capitolina di avere ritenuto irrilevante, ai fini della decisione della odierna controversia, la sentenza del Tribunale di Roma n. 10225 del 2018, passata in cosa giudicata, che, decidendo sulla querela di falso autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], ebbe così a statuire: «Dichiara la falsità della sottoscrizione recata nei documenti elencati alle pagine 6 e 7 della perizia definitiva redatta dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], e ivi contrassegnate con le lettere da "XI a X21 " e connesse lettere, atti contenenti l'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, e per l'effetto: Dichiara nulla l'obbligazione pretesa dall’Istituto di credito». [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sentenza, dunque, non ha soltanto accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente sui documenti contenenti le valute di credito in favore di BPPB ma ha anche, e soprattutto, "dichiarato nulla l'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito", travolgendone, pertanto, gli effetti. La corte distrettuale, quindi, avrebbe dovuto accertare l'irrilevanza della presunta volontà confermativa (seppur tacita) del ricorrente nei confronti delle illegittime operazioni poste in essere dal di lui fratello in quanto l'obbligazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non poteva (e non può) dirsi più esistente alla luce dell'accertata nullità della stessa con sentenza passata in giudicato. 1.1. La controricorrente ha eccepito, pregiudizialmente, l’inammissibilità di tale censura «in quanto gli articoli di legge che si assumono violati non hanno alcuna attinenza con la ragione della lamentata violazione». Trattasi, però, di eccezione infondata, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 19882 del 2013, Cass. n. 6671 del 2006). In tale prospettiva, l'erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere - come innegabilmente accade nell’odierna fattispecie - alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è Ric. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (cfr. Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012). Questa impostazione ermeneutica è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza 24/07/2013, n. 17931, hanno affermato che «l'onere della specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato». 2. Tanto premesso, la doglianza suddetta si rivela meritevole di accoglimento. 2.1. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] controricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuto passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Roma n. 10225 del 2018 (documentato, pure, dalla corrispondente attestazione allegata alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. del ricorrente), pronunciatasi sulla querela di falso autonomamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei termini già precedentemente riportati. Ric. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 2.1.1. Tale decisione, come si è visto, oltre ad avere accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente sui documenti contenenti le valute di credito in favore della [OSCURATO:PERSONA], atti contenenti l'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima, ha anche, e soprattutto, "dichiarato nulla l'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito", travolgendone, pertanto, gli effetti. 2.1.2. E’ evidente, allora, l'errore in cui è incorsa la corte territoriale laddove ha opinato che la sentenza predetta avesse esclusivamente accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dell'odierno ricorrente da cui è originato il credito oggi preteso dalla [OSCURATO:PERSONA], senza considerare, però, che la medesima sentenza, per effetto dell'accertamento predetto, ha espressamente sancito la nullità dell'obbligazione pretesa dall'Istituto di credito. 2.1.3. In altri termini, la menzionata sentenza del tribunale romano ha reso di fatto priva di efficacia probatoria la documentazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a sostegno del proprio presunto credito, altresì dichiarando la nullità dell'obbligazione pretesa da quest’ultima. 2.2. Diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, dunque, al riguardo non poteva negarsi rilevanza risolutiva alla suddetta sentenza. Infatti, anche a voler considerare sussistente la consapevolezza dell'odierno ricorrente in ordine alle operazioni bancarie poste in essere dal fratello sul conto corrente al primo intestato, l'obbligazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] comunque non può dirsi più esistente giusta ormai la sua nullità accertata con sentenza passata in giudicato. 3. Il secondo motivo, recante «Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 119 [OSCURATO:PERSONA], 1832 e 2697 cod. civ., in punto di mancata contestazione degli estratti conto depositati in Ric. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31057/2020 Numero sezionale 4642/2022 Numero di raccolta generale 15873/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa nel giudizio di merito», può considerarsi assorbito. 4. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accogliendosi l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 10798/2010 (r.g. 12230/2010) del Tribunale di Roma e rigettandosi la domanda proposta in via monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata soc. coop. per azioni nei suoi confronti. 4.1. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità e progressività degli accertamenti che hanno caratterizzato la sottostante vicenda sostanziale. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 10798/2010 (r.g. 12230/2010) del Tribunale di Roma e rigetta la domanda proposta, in via monitoria, dalla [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata soc. coop. per azioni nei suoi confronti. Compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31057 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Sentenza Cassazione n. 15873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris