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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 35291/2022

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a seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Definito con sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta sentenza.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle costituite parti civili, che insta per la correzione dell'errore con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio. lgrfflstuTW:"MaltcF-- __ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza Reg.

Gen. n. 4269/2022 del 07/12/2021 ( dep. il 07/02/2022), resa nel procedimento R.G.N.R. 3640/2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 20/11/2020, che, sul ricorso del Procuratore generale della Corte di appello e delle parti civili, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] brio colpevole del delitto di furto aggravato, con le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili appellanti, ed ha rigettato il ricorso agli effetti civili. 2.La predetta sentenza non contiene la statuizione in favore delle costituite parti civili, pur presenti nel giudizio di legittimità, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso anche ai soli effetti civili, depositando nota spese.

3. Secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di Cassazione, è emendabile, con la procedura di correzione dell'errore materiale, la sentenza dibattimentale che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge e di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto, alla quale può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. (Sez.

U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009; Rv. 243422, con specifico riferimento alla omissione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché Sez. 2 n. 17326 del 24/01/2013, Rv. 255534; Sez. 6 , Ord. N. 8668 del 05/02/2014, Rv. 258812; Sez. 5 n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 5 n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675; Sez. 3 n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793). 4.A tale indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, il Collegio intende dare continuità rispetto a quello minoritario ( Sez. 4 n. 9579 del 23/05/2015, Rv. 266175; Sez. 1 n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3 n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562). ), alla luce dei principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite 'Boccia', in cui si è evidenziato, sulla scia di accreditata tesi dottrinaria, che, con rifermento, in particolare, all'errore omissivo, è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, per coerenza sistematica, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto le omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come nei casi in cui lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen ( come nel caso di cui all'art. 535 comma 4 cod.proc.pen ) o quando sia mancata ( per scelta inconsapevole dal giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria.

Ciò che accomuna siffatte statuizioni è la realizzabilità dell' integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale.

Pertanto, su tale presupposto, si è affermato che l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicchè a essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. ( Sez.

U. Boccia cit.). 5.Anche con riferimento al giudizio in Cassazione, la statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese sostenute dalla parte civile è inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e, per sua natura, accessoria.

6. Si è già affermato, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone di verificare, sia in astratto sia in concreto, la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, nell'intento di evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile. 7.E invero, non può non considerarsi che l'alternativa tra la praticabilità dello strumento dell'impugnazione ovvero l'attivabilità del rimedio della correzione non si pone nel giudizio di legittimità.

Sul punto, esiste un orientamento che esclude in linea generale che possa farsi ricorso a correzione in caso di omessa statuizione sulle spese giudiziali anche nel caso di sentenza della Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22446 del 10.3.2004, Torresi, Sez. 2, n. 29749 del 16/06/2003, Donzella), motivando sulla base della "discrezionalità" della liquidazione delle spese ovvero del carattere, definito come "concettuale e sostanziale", di tale errore.

E, tuttavia, altro orientamento, espresso proprio da questa sezione nella sua più argomentata ermeneusi, ha convincentemente osservato che la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può essere affermata con riferimento all'an e non ricorre necessariamente per il quantum.

Si è chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di un parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa.

La statuizione è, dunque, obbligatoria nell'an, nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2.

La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltreché specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di Cassazione.

Allorché si tratta d'impugnazione, l'art. 592 c.p.p., comma 1 è, difatti, espressione di un più ampio assetto sistematico che, collegando il principio di soccombenza a quelli di responsabilità e di causalità, non lascia dubbi sul fatto che la parte privata che abbia dato causa al giudizio d'impugnazione con gravame rigettato o dichiarato inammissibile, sia responsabile anche delle spese sostenute dalla controparte per resistere e sia perciò tenuta a pagare, secondo i principi generali prima richiamati, sia le spese processuali che quelle giudiziali.

Tant'è che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, ai fini della valutazione della soccombenza, ciò che è decisivo è che l'imputato sia riuscito - o meno - ad escludere o a ridimensionare il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 3, n. 10581 del 20.11.1993; sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Si è altresì osservato che, quanto al carattere concettuale e sostanziale dell'errore, potrebbe riconoscersi fondamento all'argomento ove si trattasse di liquidazione errata o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio (come nel caso in cui, non essendosi depositata nota spese, si potesse opinare che sia stata ritenuta inaccoglibile un'istanza generica di condanna).

Ma quando, come nel caso in esame, la presenza della parte civile in udienza, la sua discussione orale, la rituale presentazione di conclusioni e nota spese risultano attestate dal verbale d'udienza e dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, la mancanza di statuizioni in proposito non può che essere attribuita ad una svista, ad una caduta d'attenzione, che non può definirsi "concettuale" perché non è errore di giudizio e neppure "sostanziale" se non a pena di escludere l'applicabilità della previsione che ammette l'emendabilita dell'errore inessenziale. 8.Deve essere ribadito, quindi, il principio che, ove la Corte di Cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto. (Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007 Cc. (dep. 12/12/2007 ) Rv. 238885; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422).

9. Da quanto detto, deve procedersi alla correzione della sentenza n. 4269/2022 pronunziata da questa sezione il 07/12/2021, mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alle parti civili delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione di rigetto in esame, vanno liquidate in complessivi 2.800,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo e della sentenza documento emessa in data 7 dicembre 2021 (rg 3640/2021; n. Sent. Sez.3174/2021; n. Sent.

Gen. 04269-22) aggiungendo nel dispositivo la seguente statuizione: "condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Definito con sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta sentenza. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle costituite parti civili, che insta per la correzione dell'errore con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio. lgrfflstuTW:"MaltcF-- __ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza Reg. Gen. n. 4269/2022 del 07/12/2021 ( dep. il 07/02/2022), resa nel procedimento R.G.N.R. 3640/2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 20/11/2020, che, sul ricorso del Procuratore generale della Corte di appello e delle parti civili, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] brio colpevole del delitto di furto aggravato, con le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili appellanti, ed ha rigettato il ricorso agli effetti civili. 2.La predetta sentenza non contiene la statuizione in favore delle costituite parti civili, pur presenti nel giudizio di legittimità, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso anche ai soli effetti civili, depositando nota spese. 3. Secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di Cassazione, è emendabile, con la procedura di correzione dell'errore materiale, la sentenza dibattimentale che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge e di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto, alla quale può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009; Rv. 243422, con specifico riferimento alla omissione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché Sez. 2 n. 17326 del 24/01/2013, Rv. 255534; Sez. 6 , Ord. N. 8668 del 05/02/2014, Rv. 258812; Sez. 5 n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 5 n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675; Sez. 3 n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793). 4.A tale indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, il Collegio intende dare continuità rispetto a quello minoritario ( Sez. 4 n. 9579 del 23/05/2015, Rv. 266175; Sez. 1 n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3 n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562). ), alla luce dei principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite 'Boccia', in cui si è evidenziato, sulla scia di accreditata tesi dottrinaria, che, con rifermento, in particolare, all'errore omissivo, è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale. Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, per coerenza sistematica, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto le omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come nei casi in cui lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen ( come nel caso di cui all'art. 535 comma 4 cod.proc.pen ) o quando sia mancata ( per scelta inconsapevole dal giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria. Ciò che accomuna siffatte statuizioni è la realizzabilità dell' integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Pertanto, su tale presupposto, si è affermato che l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicchè a essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. ( Sez. U. Boccia cit.). 5.Anche con riferimento al giudizio in Cassazione, la statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese sostenute dalla parte civile è inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e, per sua natura, accessoria. 6. Si è già affermato, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone di verificare, sia in astratto sia in concreto, la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, nell'intento di evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile. 7.E invero, non può non considerarsi che l'alternativa tra la praticabilità dello strumento dell'impugnazione ovvero l'attivabilità del rimedio della correzione non si pone nel giudizio di legittimità. Sul punto, esiste un orientamento che esclude in linea generale che possa farsi ricorso a correzione in caso di omessa statuizione sulle spese giudiziali anche nel caso di sentenza della Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22446 del 10.3.2004, Torresi, Sez. 2, n. 29749 del 16/06/2003, Donzella), motivando sulla base della "discrezionalità" della liquidazione delle spese ovvero del carattere, definito come "concettuale e sostanziale", di tale errore. E, tuttavia, altro orientamento, espresso proprio da questa sezione nella sua più argomentata ermeneusi, ha convincentemente osservato che la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può essere affermata con riferimento all'an e non ricorre necessariamente per il quantum. Si è chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di un parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa. La statuizione è, dunque, obbligatoria nell'an, nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltreché specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di Cassazione. Allorché si tratta d'impugnazione, l'art. 592 c.p.p., comma 1 è, difatti, espressione di un più ampio assetto sistematico che, collegando il principio di soccombenza a quelli di responsabilità e di causalità, non lascia dubbi sul fatto che la parte privata che abbia dato causa al giudizio d'impugnazione con gravame rigettato o dichiarato inammissibile, sia responsabile anche delle spese sostenute dalla controparte per resistere e sia perciò tenuta a pagare, secondo i principi generali prima richiamati, sia le spese processuali che quelle giudiziali. Tant'è che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, ai fini della valutazione della soccombenza, ciò che è decisivo è che l'imputato sia riuscito - o meno - ad escludere o a ridimensionare il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 3, n. 10581 del 20.11.1993; sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Si è altresì osservato che, quanto al carattere concettuale e sostanziale dell'errore, potrebbe riconoscersi fondamento all'argomento ove si trattasse di liquidazione errata o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio (come nel caso in cui, non essendosi depositata nota spese, si potesse opinare che sia stata ritenuta inaccoglibile un'istanza generica di condanna). Ma quando, come nel caso in esame, la presenza della parte civile in udienza, la sua discussione orale, la rituale presentazione di conclusioni e nota spese risultano attestate dal verbale d'udienza e dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, la mancanza di statuizioni in proposito non può che essere attribuita ad una svista, ad una caduta d'attenzione, che non può definirsi "concettuale" perché non è errore di giudizio e neppure "sostanziale" se non a pena di escludere l'applicabilità della previsione che ammette l'emendabilita dell'errore inessenziale. 8.Deve essere ribadito, quindi, il principio che, ove la Corte di Cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto. (Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007 Cc. (dep. 12/12/2007 ) Rv. 238885; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422). 9. Da quanto detto, deve procedersi alla correzione della sentenza n. 4269/2022 pronunziata da questa sezione il 07/12/2021, mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alle parti civili delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione di rigetto in esame, vanno liquidate in complessivi 2.800,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza documento emessa in data 7 dicembre 2021 (rg 3640/2021; n. Sent. Sez.3174/2021; n. Sent. Gen. 04269-22) aggiungendo nel dispositivo la seguente statuizione: "condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre acce
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