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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42672/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'AVV.[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 30 ottobre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato e di amministratore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il decreto disposto d'urgenza dal PM e, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dall'indagato, ha ridotto la somma a questi sequestrata, confermando il decreto di sequestro, emesso nei confronti del terzo "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", finalizzato alla confisca diretta della somma di Euro 2.427.638, costituente il profitto dei reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria.

1.1. La misura cautelare reale è stata disposta, in particolare, con riferimento alle somme percepite dall'indagato a titolo di ingiustificato compenso, in qualità di amministratore di G.S.T. s.r.I., dichiarata fallita il 14/02/2014, in quanto il corrispettivo era stato determinato in base ad una percentuale dei ricavi della fallita, prescindendo dal valore della prestazione (capo B, che in tale condotta individua una distrazione e dissipazione in pregiudizio dei creditori della società, della quale era stato cagionato dolosamente il fallimento), nonché, a carico di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per gli importi erogati in favore della predetta società a titolo di pagamento di prestazioni solo parzialmente eseguite, nell'ambito di una complessa operazione fraudolenta, in danno di [OSCURATO:SOCIETA]..

Il Tribunale ha rilevato che siffatti contratti erano relativi alla convenzione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società era caratterizzata dalla partecipazione maggioritaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata incaricata della manutenzione del patrimonio comunale.

In tale cornice negoziale erano stati stipulati, tra l'altro, i contratti con "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.".

1.2. L'ordinanza impugnata ha ricostruito i rapporti societari e le cause del dissesto, che avevano portato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando: a) l'accentramento dei poteri gestori di [OSCURATO:SOCIETA]. in capo all'amministratore delegato nominato dal socio di minoranza G.S.T.; b) la stipula di una convenzione tra le predette società in violazione delle norme sull'evidenza pubblica; c) l'adempimento solo parziale delle prestazioni di GST in favore di [OSCURATO:SOCIETA]; d) il ruolo dell'indagato, amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", a sua volta socia di maggioranza di G.S.T.; e) la liquidazione in suo favore, con delibere del 20 dicembre 2007 e 22 dicembre 2008, di compensi straordinari non dovuti; f) la stipula di contratti, nella qualità di amministratore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", volti a depauperare il patrimonio della committente in quanto i compensi erogati erano, in larga misura, non dovuti in relazione al contratto di valutazione e verifica di congruità tecnica del patrimonio comunale del 12 maggio 2008; al contratto del 29 giugno 2009 inerente i lavori relativi ad un immobile in locazione finanziaria di cui G.S.T. sosteneva gli oneri; del contratto preliminare di acquisto di un immobile del 20 luglio 2010, stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la cui realizzazione era stata appaltata a "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per il quale era stata corrisposta la somma di Euro 240.000 a titolo di caparra confirmatoria, iscritta in bilancio, di cui non era stata richiesta la restituzione.

Ha, altresì, reputato sussistente il nesso di pertinenzialità tra le somme oggetto di sequestro e i reati contestati, ad eccezione dei ratei pensionistici accreditati sui conti dell'indagato, con conseguente periculum in mora. 2 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex art. 173 dis. att. cod. proc. peri..

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 216, primo comma, e 223, primo e secondo comma, n. 1 e 2,

I. fall., e correlato vizio della motivazione quanto al fumus dei reati contestati di bancarotta impropria patrimoniale e di causazione del fallimento in conseguenza di operazioni dolose.

Con un primo punto, si censura che il tribunale non abbia sciolto l'alternativa contestazione di fattispecie di reato, strutturalmente diverse ed insuscettibili di concorrere formalmente, nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen,, rilevando come, alla stregua della motivazione sopra ricordata, il Tribunale non avesse messo in dubbio che i contratti fossero stati seguiti dallo svolgimento dell'attività professionale, in quanto si era limitato a valutare il compenso come non adeguato.

Con un secondo punto, si deduce vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto in via apodittica e, comunque, alla stregua della ritenuta illegittimità di contratti che lo stesso Tribunale aveva ammesso essere stati parzialmente eseguiti da G.S.T., mentre il reato è configurabile in caso di operazioni inesistenti o estranee allo scopo sociale.

Il terzo punto deduce analoga censura in riferimento alla ricostruzione del contributo causale prestato dall'indagato, reputato sussistente alla stregua della percezione dei compensi, della stipula del contratto sub b2), di quello relativo alla ristrutturazione dell'immobile e del preliminare, presumendo il carattere fraudolento di tali negozi, mentre il Tribunale non ha considerato l'informativa del GICO del 2 luglio 2016 in riferimento ai compensi spettanti, né ha motivato sul depauperamento conseguente agli indicati rapporti negoziali.

Ribadisce la censura già illustrata nel primo punto anche in riferimento alla contestazione sub B1).

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla qualificazione delle somme sequestrate come profitto del reato, avendone il Tribunale reputato l'illecita percezione, pur a fronte della riconosciuta esecuzione parziale delle relative prestazioni, con conseguente violazione del principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.L'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore del terzo interessato "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", è inammissibile in quanto proposta dal difensore privo di procura speciale.

1.1. In tema di modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto s.r.I., Rv. 271722; N. 8361 del 2014, Rv. 259174; N. 6611 del 2014 Rv. 258580; N. 12220 del 2014 Rv. 259861; N.23107 del 2013, Rv. 255445; N.31044 del 2013, Rv. 256839; N. 39077 del 2013 Rv. 257729).

Siffatto principio fonda sul rilievo secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.

"personalissimi".

Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.» (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, N. 13798 del 2011, Rv. 249873; N. 11796 del 2010, Rv. 246485; N. 46429 del 2009, Rv. 245440).1.2.

Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, è stato correttamente osservato (Sez. 5, n. 25478 del 15.05.2014, Pannunzio) che «la differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (v. art. 96 c.p.p.) ma nulla è sancito dalla legge, quanto al contenuto.

E deve ritenersi, perciò che si tratti di semplice negozio unilaterale di investitura, del difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v.

Sez.

U, n. 35402 del 09/07/2003) e per l'esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto, dall'art. 571, comma 3 in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale.

Invece (v. su tema analogo, Sez. 4, n. 1722 del 15/06/1984, dep. 1985, Rv. 167992) la procura speciale ex art. 100 c.p.p., non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte : opera che , nel caso di specie, è la rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione ad un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece lo è la nomina del difensore).

Essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (vedi art. 100)».

Sul punto deve solo aggiungersi che, non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di qualificare il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen., cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta (V.

Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzar, Rv. 273505).

1.3. Tanto premesso, rileva il Collegio come in alcun punto del ricorso il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si qualifichi procuratore speciale di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l."; né all'impugnazione risultano allegati atti che soddisfino i requisiti imposti dal combinato disposto degli art. 100 e 122 cod. proc. pen., sì da conferire al difensore i necessari poteri dispositivi in ordine alla specifica procedura introdotta.

In ordine alla possibilità di attivare in favore del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo sanante previsto dall'art. 182 comma 2 cod. proc. civ. va , infine, richiamato l'indirizzo ermeneutico prevalente di questa Corte (Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Rv. 254287; n. 11966 del 2010, Rv.249766), secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può che essere dichiarata inammissibile, senza obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura, posto che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è consentito derogarvi.

Su tale questione sono intervenute, peraltro, anche le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli, Rv. 260894) che, dopo un'ampia ricostruzione delle coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione».

Il ricorso proposto nell'interesse del terzo interessato "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in persona del legale rappresentante, è, pertanto, inammissibile. 2.E', del pari, inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.

2.1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali, può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando che quelli in procedendo.

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge persino l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

Il sindacato sulla esistenza della motivazione, nei termini sopra indicati, va condotto alla luce dell'ambito della cognizione del giudice del riesame, chiamato ad una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato (v., ad es., Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 27601501).

D'altra parte, siffatta valutazione richiede una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta (v., ad es, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 26543301).

2.1.2. Nel quadro così delineato, esaminando il tema della qualificazione giuridica del fatto, si osserva che, pur a fronte di una alternatività non sciolta nei capi provvisori d'incolpazione sub al) - relativo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. - e b1) - relativo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. -, l'ordinanza impugnata ha chiaramente optato, come dimostrato dall'esame della motivazione, per una ricostruzione della vicenda in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale, realizzata attraverso il contributo dell'indagato alla sottrazione di risorse alla società poi fallita, sotto forma di erogazione di compensi dell'importo complessivo di C. 200.000,00, formalmente deliberati dall'assemblea di [OSCURATO:SOCIETA]. il 20 dicembre 2007 ed il 22 dicembre 2008, nella assoluta consapevolezza della assenza di alcuna reale contropartita in termini di prestazioni, trattandosi di voci giustificate dagli "ottimi risultati conseguiti", invece insussistenti.

Tanto è sufficiente ad escludere qualunque vulnus sul piano delle garanzie difensive, una volta individuata la condotta contestata, in un contesto giurisprudenziale, che appare ben noto dall'esame del ricorso, alla stregua del quale non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2,

I. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 26820701).

Ed è proprio in ragione di siffatto assorbimento che il Tribunale, nell'enucleare il fumus, si è concentrato sulla bancarotta patrimoniale, a siffatta fattispecie ancorando espressamente la ratio decidendi.

2.1.3. Nell'ambito così delineato ed alla luce delle coordinate interpretative ricordate in premessa, deve rilevarsi come, nel caso di specie e limitatamente alle somme sequestrate in proprio all'indagato, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente, o assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorra siffatta ipotesi, è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Quanto alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione, deve aggiungersi che, per costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, essa non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi, ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383), ferma restando la doverosa considerazione degli elementi prospettati dalla difesa.

2.1.4. Nel caso in esame, e rilevato - come premesso - che il Tribunale ha individuato la condotta contestata al Cozzupoli nei termini della bancarotta distrattiva, non colgono nel segno le censure del ricorrente proposte nel primo motivo di ricorso.

Invero, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 27076301).

In tale cornice di riferimento, l'estraneità dell'atto alla ragionevolezza imprenditoriale, come indice di fraudolenza, può anche discendere dalla manifesta incongruità del compenso erogato, laddove, nel quadro degli elementi valorizzati dal giudice di merito, essa denunci il carattere pretestuoso e strumentale della copertura formale data alla concreta distrazione delle risorse.In tale contesto, si osserva: a) che, proprio all'interno di siffatte coordinate argomentative, va ricostruito l'elemento soggettivo, che richiede la consapevolezza non del dissesto, ma della pericolosità concreta della condotta, nella specie, razionalmente fondata dal giudice di merito sull'entità dei compensi e sull'assenza di ragionevole giustificazione, non essendo emersi elementi idonei dimostrativi del conseguimento di utilità di gestione correlate ai corrispettivi percepiti; b che del tutto prive di specificità sono le critiche che investono l'esistenza di documentazione che attesterebbe il contrario, sia perché non indicano puntualmente in ricorso quali utilità di gestione sarebbero state effettivamente conseguite, sia perché non si confrontano con gli elementi logici che l'ordinanza impugnata trae dalla ricostruzione - ampiamente articolata nella parte introduttiva e rimasta completamente ignorata nel ricorso - delle genesi delle società fallite, dai rapporti di partecipazione tra le medesime ed altre società riconducibili all'indagato e dei flussi finanziari drenati in favore di queste ultime; c) che, una volta individuata l'esistenza di una sottrazione di risorse alle finalità imprenditoriali, nei termini sopra descritti, resta del tutto irrilevante accertare l'esistenza del soggettivo motivo che ha spinto l'amministratore della società fallita al compimento dell'atto: occorre solo rilevare la consapevolezza del carattere distrattivo della condotta.

Nel resto, le deduzioni del ricorrente finiscono per prospettare circostanze di fatto, proponendone una soggettiva reinterpretazione, che esulano dai temi deducibili con l'impugnazione di legittimità e che si riferiscono alle somme erogate in favore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.".

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

2.2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico in relazione al sequestro disposto a carico dell'indagato.

Le doglianze del ricorrente si incentrano, invero, sulla pretesa - parziale - esecuzione delle prestazioni i cui compensi sono stati liquidati in favore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", limitandosi a generiche censure di sproporzione che non investono, in alcun punto, l'entità delle somme liquidate al Cozzupoli, nella qualità di Presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. per gli "ottimi risultati conseguiti", ponendo la deduzione nell'alveo dell'aspecificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in C. 3000,00 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'AVV.[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 30 ottobre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato e di amministratore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il decreto disposto d'urgenza dal PM e, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dall'indagato, ha ridotto la somma a questi sequestrata, confermando il decreto di sequestro, emesso nei confronti del terzo "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", finalizzato alla confisca diretta della somma di Euro 2.427.638, costituente il profitto dei reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria. 1.1. La misura cautelare reale è stata disposta, in particolare, con riferimento alle somme percepite dall'indagato a titolo di ingiustificato compenso, in qualità di amministratore di G.S.T. s.r.I., dichiarata fallita il 14/02/2014, in quanto il corrispettivo era stato determinato in base ad una percentuale dei ricavi della fallita, prescindendo dal valore della prestazione (capo B, che in tale condotta individua una distrazione e dissipazione in pregiudizio dei creditori della società, della quale era stato cagionato dolosamente il fallimento), nonché, a carico di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per gli importi erogati in favore della predetta società a titolo di pagamento di prestazioni solo parzialmente eseguite, nell'ambito di una complessa operazione fraudolenta, in danno di [OSCURATO:SOCIETA].. Il Tribunale ha rilevato che siffatti contratti erano relativi alla convenzione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società era caratterizzata dalla partecipazione maggioritaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata incaricata della manutenzione del patrimonio comunale. In tale cornice negoziale erano stati stipulati, tra l'altro, i contratti con "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". 1.2. L'ordinanza impugnata ha ricostruito i rapporti societari e le cause del dissesto, che avevano portato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando: a) l'accentramento dei poteri gestori di [OSCURATO:SOCIETA]. in capo all'amministratore delegato nominato dal socio di minoranza G.S.T.; b) la stipula di una convenzione tra le predette società in violazione delle norme sull'evidenza pubblica; c) l'adempimento solo parziale delle prestazioni di GST in favore di [OSCURATO:SOCIETA]; d) il ruolo dell'indagato, amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", a sua volta socia di maggioranza di G.S.T.; e) la liquidazione in suo favore, con delibere del 20 dicembre 2007 e 22 dicembre 2008, di compensi straordinari non dovuti; f) la stipula di contratti, nella qualità di amministratore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", volti a depauperare il patrimonio della committente in quanto i compensi erogati erano, in larga misura, non dovuti in relazione al contratto di valutazione e verifica di congruità tecnica del patrimonio comunale del 12 maggio 2008; al contratto del 29 giugno 2009 inerente i lavori relativi ad un immobile in locazione finanziaria di cui G.S.T. sosteneva gli oneri; del contratto preliminare di acquisto di un immobile del 20 luglio 2010, stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la cui realizzazione era stata appaltata a "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per il quale era stata corrisposta la somma di Euro 240.000 a titolo di caparra confirmatoria, iscritta in bilancio, di cui non era stata richiesta la restituzione. Ha, altresì, reputato sussistente il nesso di pertinenzialità tra le somme oggetto di sequestro e i reati contestati, ad eccezione dei ratei pensionistici accreditati sui conti dell'indagato, con conseguente periculum in mora. 2 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex art. 173 dis. att. cod. proc. peri.. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 216, primo comma, e 223, primo e secondo comma, n. 1 e 2, I. fall., e correlato vizio della motivazione quanto al fumus dei reati contestati di bancarotta impropria patrimoniale e di causazione del fallimento in conseguenza di operazioni dolose. Con un primo punto, si censura che il tribunale non abbia sciolto l'alternativa contestazione di fattispecie di reato, strutturalmente diverse ed insuscettibili di concorrere formalmente, nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen,, rilevando come, alla stregua della motivazione sopra ricordata, il Tribunale non avesse messo in dubbio che i contratti fossero stati seguiti dallo svolgimento dell'attività professionale, in quanto si era limitato a valutare il compenso come non adeguato. Con un secondo punto, si deduce vizio della motivazione in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto in via apodittica e, comunque, alla stregua della ritenuta illegittimità di contratti che lo stesso Tribunale aveva ammesso essere stati parzialmente eseguiti da G.S.T., mentre il reato è configurabile in caso di operazioni inesistenti o estranee allo scopo sociale. Il terzo punto deduce analoga censura in riferimento alla ricostruzione del contributo causale prestato dall'indagato, reputato sussistente alla stregua della percezione dei compensi, della stipula del contratto sub b2), di quello relativo alla ristrutturazione dell'immobile e del preliminare, presumendo il carattere fraudolento di tali negozi, mentre il Tribunale non ha considerato l'informativa del GICO del 2 luglio 2016 in riferimento ai compensi spettanti, né ha motivato sul depauperamento conseguente agli indicati rapporti negoziali. Ribadisce la censura già illustrata nel primo punto anche in riferimento alla contestazione sub B1). 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla qualificazione delle somme sequestrate come profitto del reato, avendone il Tribunale reputato l'illecita percezione, pur a fronte della riconosciuta esecuzione parziale delle relative prestazioni, con conseguente violazione del principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.L'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore del terzo interessato "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", è inammissibile in quanto proposta dal difensore privo di procura speciale. 1.1. In tema di modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722; N. 8361 del 2014, Rv. 259174; N. 6611 del 2014 Rv. 258580; N. 12220 del 2014 Rv. 259861; N.23107 del 2013, Rv. 255445; N.31044 del 2013, Rv. 256839; N. 39077 del 2013 Rv. 257729). Siffatto principio fonda sul rilievo secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.» (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, N. 13798 del 2011, Rv. 249873; N. 11796 del 2010, Rv. 246485; N. 46429 del 2009, Rv. 245440).1.2. Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, è stato correttamente osservato (Sez. 5, n. 25478 del 15.05.2014, Pannunzio) che «la differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (v. art. 96 c.p.p.) ma nulla è sancito dalla legge, quanto al contenuto. E deve ritenersi, perciò che si tratti di semplice negozio unilaterale di investitura, del difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003) e per l'esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto, dall'art. 571, comma 3 in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale. Invece (v. su tema analogo, Sez. 4, n. 1722 del 15/06/1984, dep. 1985, Rv. 167992) la procura speciale ex art. 100 c.p.p., non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte : opera che , nel caso di specie, è la rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione ad un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece lo è la nomina del difensore). Essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (vedi art. 100)». Sul punto deve solo aggiungersi che, non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di qualificare il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen., cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta (V. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzar, Rv. 273505). 1.3. Tanto premesso, rileva il Collegio come in alcun punto del ricorso il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si qualifichi procuratore speciale di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l."; né all'impugnazione risultano allegati atti che soddisfino i requisiti imposti dal combinato disposto degli art. 100 e 122 cod. proc. pen., sì da conferire al difensore i necessari poteri dispositivi in ordine alla specifica procedura introdotta. In ordine alla possibilità di attivare in favore del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo sanante previsto dall'art. 182 comma 2 cod. proc. civ. va , infine, richiamato l'indirizzo ermeneutico prevalente di questa Corte (Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Rv. 254287; n. 11966 del 2010, Rv.249766), secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può che essere dichiarata inammissibile, senza obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura, posto che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è consentito derogarvi. Su tale questione sono intervenute, peraltro, anche le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli, Rv. 260894) che, dopo un'ampia ricostruzione delle coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione». Il ricorso proposto nell'interesse del terzo interessato "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in persona del legale rappresentante, è, pertanto, inammissibile. 2.E', del pari, inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. 2.1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali, può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando che quelli in procedendo. Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge persino l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Il sindacato sulla esistenza della motivazione, nei termini sopra indicati, va condotto alla luce dell'ambito della cognizione del giudice del riesame, chiamato ad una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato (v., ad es., Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 27601501). D'altra parte, siffatta valutazione richiede una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta (v., ad es, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 26543301). 2.1.2. Nel quadro così delineato, esaminando il tema della qualificazione giuridica del fatto, si osserva che, pur a fronte di una alternatività non sciolta nei capi provvisori d'incolpazione sub al) - relativo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. - e b1) - relativo al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. -, l'ordinanza impugnata ha chiaramente optato, come dimostrato dall'esame della motivazione, per una ricostruzione della vicenda in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale, realizzata attraverso il contributo dell'indagato alla sottrazione di risorse alla società poi fallita, sotto forma di erogazione di compensi dell'importo complessivo di C. 200.000,00, formalmente deliberati dall'assemblea di [OSCURATO:SOCIETA]. il 20 dicembre 2007 ed il 22 dicembre 2008, nella assoluta consapevolezza della assenza di alcuna reale contropartita in termini di prestazioni, trattandosi di voci giustificate dagli "ottimi risultati conseguiti", invece insussistenti. Tanto è sufficiente ad escludere qualunque vulnus sul piano delle garanzie difensive, una volta individuata la condotta contestata, in un contesto giurisprudenziale, che appare ben noto dall'esame del ricorso, alla stregua del quale non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 26820701). Ed è proprio in ragione di siffatto assorbimento che il Tribunale, nell'enucleare il fumus, si è concentrato sulla bancarotta patrimoniale, a siffatta fattispecie ancorando espressamente la ratio decidendi. 2.1.3. Nell'ambito così delineato ed alla luce delle coordinate interpretative ricordate in premessa, deve rilevarsi come, nel caso di specie e limitatamente alle somme sequestrate in proprio all'indagato, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente, o assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorra siffatta ipotesi, è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Quanto alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione, deve aggiungersi che, per costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, essa non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi, ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383), ferma restando la doverosa considerazione degli elementi prospettati dalla difesa. 2.1.4. Nel caso in esame, e rilevato - come premesso - che il Tribunale ha individuato la condotta contestata al Cozzupoli nei termini della bancarotta distrattiva, non colgono nel segno le censure del ricorrente proposte nel primo motivo di ricorso. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 27076301). In tale cornice di riferimento, l'estraneità dell'atto alla ragionevolezza imprenditoriale, come indice di fraudolenza, può anche discendere dalla manifesta incongruità del compenso erogato, laddove, nel quadro degli elementi valorizzati dal giudice di merito, essa denunci il carattere pretestuoso e strumentale della copertura formale data alla concreta distrazione delle risorse.In tale contesto, si osserva: a) che, proprio all'interno di siffatte coordinate argomentative, va ricostruito l'elemento soggettivo, che richiede la consapevolezza non del dissesto, ma della pericolosità concreta della condotta, nella specie, razionalmente fondata dal giudice di merito sull'entità dei compensi e sull'assenza di ragionevole giustificazione, non essendo emersi elementi idonei dimostrativi del conseguimento di utilità di gestione correlate ai corrispettivi percepiti; b che del tutto prive di specificità sono le critiche che investono l'esistenza di documentazione che attesterebbe il contrario, sia perché non indicano puntualmente in ricorso quali utilità di gestione sarebbero state effettivamente conseguite, sia perché non si confrontano con gli elementi logici che l'ordinanza impugnata trae dalla ricostruzione - ampiamente articolata nella parte introduttiva e rimasta completamente ignorata nel ricorso - delle genesi delle società fallite, dai rapporti di partecipazione tra le medesime ed altre società riconducibili all'indagato e dei flussi finanziari drenati in favore di queste ultime; c) che, una volta individuata l'esistenza di una sottrazione di risorse alle finalità imprenditoriali, nei termini sopra descritti, resta del tutto irrilevante accertare l'esistenza del soggettivo motivo che ha spinto l'amministratore della società fallita al compimento dell'atto: occorre solo rilevare la consapevolezza del carattere distrattivo della condotta. Nel resto, le deduzioni del ricorrente finiscono per prospettare circostanze di fatto, proponendone una soggettiva reinterpretazione, che esulano dai temi deducibili con l'impugnazione di legittimità e che si riferiscono alle somme erogate in favore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 2.2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico in relazione al sequestro disposto a carico dell'indagato. Le doglianze del ricorrente si incentrano, invero, sulla pretesa - parziale - esecuzione delle prestazioni i cui compensi sono stati liquidati in favore di "[OSCURATO:PERSONA], PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", limitandosi a generiche censure di sproporzione che non investono, in alcun punto, l'entità delle somme liquidate al Cozzupoli, nella qualità di Presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. per gli "ottimi risultati conseguiti", ponendo la deduzione nell'alveo dell'aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in C. 3000,00 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M