Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41334/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 21.5.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui evasione e, con generiche equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di 10 mesi di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva 2) vizio di motivazione per mancata valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen, ai fini della determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, già disattese in sentenza con motivazione congrua e corretta, avendo i giudici di appello puntualmente dato conto dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato, della commissione dei reati in epoca molto prossima a quello in esame per ricavarne coerentemente il giudizio di persistente e più significativa capacità a delinquere, espressiva di maggiore pericolosità e giustificativa di aggravio sanzionatorio.

Inammissibile è anche il motivo relativo alla determinazione della pena a fronte della motivazione resa, che reputa giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale determinato dal primo giudice e del tutto congrua e proporzionata al fatto e alla personalità dell'imputato la pena inflitta.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 21.5.2019 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui evasione e, con generiche equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di 10 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva 2) vizio di motivazione per mancata valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen, ai fini della determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, già disattese in sentenza con motivazione congrua e corretta, avendo i giudici di appello puntualmente dato conto dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato, della commissione dei reati in epoca molto prossima a quello in esame per ricavarne coerentemente il giudizio di persistente e più significativa capacità a delinquere, espressiva di maggiore pericolosità e giustificativa di aggravio sanzionatorio. Inammissibile è anche il motivo relativo alla determinazione della pena a fronte della motivazione resa, che reputa giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale determinato dal primo giudice e del tutto congrua e proporzionata al fatto e alla personalità dell'imputato la pena inflitta. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41334/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris