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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 30931/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile giacchè l'unica censura prospettata, diretta a contestare il giudizio di responsabilità facendo leva sui contenuti dell'autorizzazione in deroga concessa alla ricorrente con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 6 novembre 2019, rispetto alla quale, ad avviso della difesa, non sarebbero emersi elementi utili ad affermarne la sopravvenuta inefficacia, è comunque manifestamente infondata, atteso che, come sinteticamente ma altrettanto adeguatamente messo in luce dalla sentenza gravata (pag. 3, quarto capoverso), anche detta autorizzazione prevedeva la possibilità per la ricorrente di uscire dal luogo di restrizione ( in quel frangente, secondo l'assunto difensivo, la residenza della madre) in un orario circoscritto ( dalla 10 alle 12), chiaramente incompatibile con quello della condotta riscontrata ( le ore 15, 30 del 6 dicembre 2019) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile giacchè l'unica censura prospettata, diretta a contestare il giudizio di responsabilità facendo leva sui contenuti dell'autorizzazione in deroga concessa alla ricorrente con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 6 novembre 2019, rispetto alla quale, ad avviso della difesa, non sarebbero emersi elementi utili ad affermarne la sopravvenuta inefficacia, è comunque manifestamente infondata, atteso che, come sinteticamente ma altrettanto adeguatamente messo in luce dalla sentenza gravata (pag. 3, quarto capoverso), anche detta autorizzazione prevedeva la possibilità per la ricorrente di uscire dal luogo di restrizione ( in quel frangente, secondo l'assunto difensivo, la residenza della madre) in un orario circoscritto ( dalla 10 alle 12), chiaramente incompatibile con quello della condotta riscontrata ( le ore 15, 30 del 6 dicembre 2019) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 30931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris