CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1810/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in qualità di socia accomandataria di WALTOM di VALENTINA D’URSO e C. S.a.s. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu- ria 969/01/21 depositata in data 10 dicembre 2021 Oggetto: tributi N.1810/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società WALTOM di VALENTINA D’URSO E C. S.a.s. ha impu- gnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativoa una bolletta di importazione definitiva del marzo 2006, avente ad oggetto importazioni di accendini di provenienza Singapore per i quali, a seguito di una relazione conseguente a una missione OLAF, era stata accertata l’origine cinese, con conseguente applicazione di dazi antidumping, ol- tre irrogazione di sanzioni. La contribuente invocava la propria buona fede a termini dell’art. 220 Reg. (CEE) n. 2913/1992. 2. La CTP di Genova la accolto il ricorso e la CTR della Liguria ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4059) per nuovo esame. 3. La CTR della Liguria,adita in sede di rinvio, con sentenza in data 10 dicembre 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giu- dice di appello che la relazione OLAF non sia idonea in quanto tale a costituire prova della diversa origine della merce rispetto a quanto di- chiaratodalla contribuente, salvo che siano svolte indagini specifiche in relazione ai singoli prodotti sottoposti a rettifica. Il giudice di appello ha poi ritenuto sussistente la buona fede, attese le dichiarazioni rila- sciate dallo spedizioniere e dal funzionario doganale. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello di valorizzare il fatto che la merce, importata da terzi, era stata abbandonata nel Porto di Genovae non ritirata dal de- stinatario. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi. La contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] N.1810/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.384 cod. proc. civ., in relazione all’accertamento della buona fede del contribuentedemandato al giudice del rinvio. Osserva parte ricorrente che la statuizione del giudice rescindente ha ritenuto che per accertare la buona fede del contribuente occorra la prova da parte del contri- buente di un errore attivo dell’autorità doganale, laddove il giudice del rinvio si è limitato a escludere la buona fede sulla base di circostanze di mero fatto, quali le dichiarazioni rese dallo spedizioniere e dall’Auto- rità Doganale. 2. Con il secondo motivo sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. edei principi afferenti all’onere della prova, nonché dell’art. 11, comma 2 Reg.(UE ) n. 883/13 relativo alle indagini svo lte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la relazione OLAF sia insufficiente a dare la prova della diversa origine della merce rispetto a quanto dichiarato. Parte ricorrente osserva come anche su questo tema vi sia stata viola- zione del principio di diritto affermato dal giudice rescindente e come, in ogni caso, le indagini OLAF hanno piena valenza probatoria.Osserva, peraltro, come la missione OLAF abbia avuto lo scopo di verificare le importazioni di accendini da Singapore, tra cui vi erano quelle relative alla fornitrice dell’importazione di cui alle bollette di importazione og- getto di accertamento. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 59 e ss., 201 del Reg. (CEE) n. 2913/1992, nonché dell’art. 199 Reg. (CEE) n. 2454/1993(DAC), nella parte in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto la buona fede della contribuente per avere formulato istanza di svincolo della merce in quanto in stato di abbandono. N.1810/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente che l’errore delle autorità doganali sull’origine della merce è stato indotto dalle erronee dichiarazioni dello spedizio- niere e, pertanto, in assenza di errore attivo.Sempre in punto assenza di prova della buona fede, l’Ufficio ricorrente evidenzia lo scarso valore commerciale delle merci in oggettoe l’assenza di competenze specifi- che della contribuente in relazione a questo tipo di operazioni commer- ciali. 4. Il primo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati con- giuntamente, sono fondati. Q uesta Corte , in fase rescindente (Cass. Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4059)ha ritenuto che la prova contraria che deve dare il contribuente per andare indenne dalla contabilizza- zione a posteriori dei maggiori dazi è che il rilascio irregolare dei certi- ficati di origine posto a fondamento dell’accertamento a posteriori sia «dovuto ad un errore delle autorità competenti, che l'errore commesso dalle autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore», statuendo, altresì, che l'errore non può consistere nella mera ricezione di dichia- razioni inesatte dell'esportatore, ma richiede un «comportamento at- tivo»dell’autorità doganale, né assumendo rilevanza l'effettiva consa- pevolezza circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, stante l’onere di diligenza qualificata richiestaal contribuente. 5. Il giudice del rinvio aveva, pertanto, l’onere di verificare se vi fosse stato errore attivo dell’autorità doganale, se tale errore fosse evincibile da parte di un accorto operatore economico e se la contri- buenteavesse rispettato le prescrizioni di un accorto operatore nel ve- rificare la correttezza dell’operato dell’autorità doganale. Invero, il giu- dice del rinvio ha dato rilievo a circostanze soggettive o, comunque, avulse dal rispetto di standard adeguati di diligenza (piccolo N.1810/22 R.G. Est. F. D’Aquino investimento e comportamento assunto dopo lo sdoganamento). La sentenza va, pertanto, cassata per violazione del principio di diritto. 6. Il secondo motivo è fondato , essendo costante questa Corte nell’affermare il principio secondo cui, in termini di prova dei fatti co- stitutivi dell’azione di recupero di dazi a posteriori, i verbali ispettivi OLAF possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, così come sono sufficienti i documenti cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all'av- viso di accertamento (Cass., Sez. V , 28 luglio 2022, n. 23686 ) e le stesse informative OLAF possono essere post e , anche da sol e , a fon- damento degli avvisi di accertamento (Cass., Sez. V, 11 novembre 2020, n. 25347; Cass., Sez. V, 30 gennaio, 2020, n. 2139 ). La sen- tenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto prin- cipio e va cassata. 7. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per l’esame della prova contraria delle buona fede incombente al contri- buente, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legitti- mità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo