CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29843/24 Iannì OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione, riproduce censura già adeguatamente vagliata con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto accertati tutti gli elementi costitutivi del reato, non avendo rilievo le prospettazioni difensive ai fini dell'integrazione dello stesso (cfr. pagg. 5-6-7); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'eccessività della pena, risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che ha determinato la pena in misura pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso