CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2020
Cassazione n. 42983/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14- t t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per due reati di tentato furto commessi ai danni di un supermercato e di un bar. Contesta la valutazione probatoria relativa all'identificazione dell'autore, sostenendo la scarsa chiarezza delle immagini del sistema di videosorveglianza ed il ragionamento congetturale della Corte, e si duole del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe stata inflitta sulla base della norma successiva al fatto. 2. Il primo motivo è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché del tutto privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha compiutamente motivato in merito alla identificazione dell'imputato quale autore dei due tentati furti contestati: oltre al riconoscimento dei due ufficiali di p.g. che hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, ritraenti l'imputato a viso scoperto, con un cappellino, e con i medesimi indumenti indossati in occasione di un ulteriore furto commesso la stessa notte, in relazione al quale era stato arrestato. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Tanto premesso, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che la pena base di 4 anni, 4 mesi di reclusione ed C 500 di multa è stata determinata sulla base della cornice edittale prevista dall'art. 625, u.c., per il furto pluriaggravato, che non è stata modificata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20