CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 15623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale per i Minorenni di Bari,costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale in data 21 ottobre 2025, che aveva rigettato la richiesta disostituzione della misura della custodia cautelare in I.P.M. (istituto penale per i minorenni)- in atto a suo carico in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato, ricettazione,detenzione e porto di arma clandestina, commessi anche con maggiorenni il 16/04/2024 –con la misura della permanenza in casa con applicazione del dispositivo di controlloelettronico, per motivi sanitari.I giudici della cautela hanno ritenuto che l’elevata pericolosità sociale dell’indagato,già condannato in primo grado per i fatti per i quali è ristretto alla pena di nove anni equattro mesi di reclusione, fosse tale da non consentire la sostituzione o la revoca dellamisura in corso.Detta pericolosità è stata desunta, oltre che dalla gravità dei fatti commessi il 16aprile 2024, sintomatici dell’appartenenza del minore a contesti delinquenziali di elevatolivello, anche alla luce delle gravi condotte delittuose commesse in costanza di misuraall’interno di vari I.P.M. presso cui si trovava detenuto (introduzione di sostanzestupefacenti, uso di cellulari, atteggiamenti intimidatori e minacciosi verso agenti di poliziapenitenziaria).È stata, pertanto, ritenuta del tutto inadeguata la misura domiciliare, osservandosiche, nel procedimento minorile — applicabile al caso di specie, pur avendo il prevenutoraggiunto la maggiore età — non potrebbe trovare ingresso la detenzione domiciliare conapplicazione del dispositivo di controllo elettronico (cd. braccialetto), ritenuta misuracontemplata esclusivamente per i soggetti adulti, in ragione della specifica riserva dispecialità sulle misure applicabili nel processo minorile prevista dal d.P.R. n. 448 del 1988.Le condizioni di salute del prevenuto, affetto da paraparesi spastica familiare emutazione genetica con deambulazione parapareto-spastica falciante bilateralmente, sonostate ritenute non incompatibili con il regime detentivo carcerario, trattandosi di unapatologia genetica che non rende il soggetto incapace di muoversi autonomamente né diadempiere alle normali esigenze di vita in un istituto dotato di SAI, quale quello di Bari; si èinoltre specificato che l’intervento chirurgico di correzione delle difformità delle dita deipiedi, per il quale vi è già una prenotazione presso una struttura privata, potrà essereeffettuato tramite ricovero esterno ex art. 11 ord. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico articolato motivo, denuncia violazione di legge, inrelazione agli artt. 275 e 275 bis cod proc. pen., nonché vizio di motivazione dell’impugnataordinanza.Secondo la difesa, il Tribunale ha erroneamente ritenuto, nel caso di specie,l’inapplicabilità dello strumento elettronico di controllo associato alla misura domiciliare.La motivazione dell’ordinanza è, in primo luogo, viziata da illogicità, poiché ilTribunale, pur dichiarando di non condividere l’approdo cui sul punto è pervenuta la Cortedi legittimità (Sez. 1, n. 42340 del 2024), ha fondato il rigetto su una pretesa inapplicabilità“di rito” del controllo elettronico nel procedimento minorile, senza considerare che proprioquella pronuncia ha espressamente affermato la possibilità di applicare la misuradomiciliare, in forma graduata e con dispositivo di controllo elettronico, anche nei confrontidel minore. Ne deriva che il dissenso dichiarato non si confronta con l’effettivo contenutodel precedente richiamato, con conseguente contraddittorietà e carenza logica dellamotivazione sul punto.Inoltre, nel caso in esame, essendo il prevenuto divenuto nelle more maggiorenne,l’assunto dei giudici baresi risulta errato anche sul piano strettamente giuridico: nelrichiamare la riserva di legge di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 448 del 1988, essi hanno omessodi considerare che il codice di procedura penale si applica ai minori per quanto nonespressamente disciplinato dal rito speciale e che, pertanto, proprio in assenza di unaprevisione specifica del braccialetto elettronico nel d.P.R. citato, deve farsi applicazionedell’art. 275-bis cod. proc. pen.Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è affetta da omessa motivazione, nonavendo valutato, in concreto, l’applicabilità della misura della detenzione domiciliare condispositivo di controllo elettronico.Né, ad avviso del ricorrente, risulta mai richiesto o anche solo evocato un pretesomutamento del rito minorile, come invece ritenuto dal Tribunale, poiché l’applicazionedell’art. 275-bis cod. proc. pen. non determina alcuna alterazione dell’assettoprocedimentale né la disapplicazione di norme speciali, ma si inserisce, al contrario, nelsistema delle misure di tutela, introducendo uno strumento pienamente compatibile con iprincipi di favor minoris. In tale prospettiva, la difesa ha invocato l’adozione di una misuradi maggiore garanzia per l’imputato, quale è il controllo elettronico, mentre il Tribunale, conle argomentazioni svolte, si è posto in aperta tensione con tali principi e con il richiamatoorientamento di legittimità.Del tutto illogico appare, infine, l’ultimo assunto dell’ordinanza in ordine alledocumentate condizioni di salute del XXXXXXX, rispetto alle quali i giudici del riesame nonsi sono confrontati con le specifiche doglianze concernenti l’omessa esecuzione delleterapie necessarie per la rara patologia genetica da cui il prevenuto è affetto.Il Tribunale, inoltre, apoditticamente afferma che la mutazione genetica è solo“putativamente patogena”, senza ancorare tale valutazione ad alcun elemento sanitarioacquisito agli atti.Risulta, altresì, illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cui la terapiafisioterapica può essere agevolmente somministrata all’interno del circuito carcerario peradulti, omettendosi di considerare che, in concreto, tale terapia non è stata eseguita.Analoghe carenze motivazionali si riscontrano, infine, con riferimento all’interventochirurgico di correzione delle deformità delle dita dei piedi, indicato nell’atto di appellocome intervento specialistico e delicato, non eseguibile da qualunque équipe chirurgica: afronte di ciò, il Tribunale si è limitato a richiamare l’astratta possibilità di esecuzione inambito carcerario, senza misurarsi con le puntuali deduzioni difensive circa la naturadell’operazione e la necessità di specifici e costanti presìdi sanitari, profili che restano deltutto omessi nello scrutinio dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nella parte in cui denuncia la violazione di legge e il correlatovizio di motivazione derivanti dall’avere il Tribunale escluso in astratto l’applicabilità deldispositivo di controllo elettronico alla misura della permanenza in casa, arrestandol’esame non già sull’inidoneità in concreto della soluzione domiciliare, ma su una ritenutaincompatibilità del braccialetto elettronico con il rito minorile.2. In via generale, va premesso che, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 22 settembre1988, n. 448, le disposizioni del codice di procedura penale si applicano nel procedimentoa carico di imputati minorenni per quanto non espressamente disciplinato dal rito speciale;ne consegue che l’assenza, nel d.P.R. n. 448 del 1988, di una previsione espressa sulcontrollo elettronico non può essere intesa come divieto, dovendosi piuttosto verificare lacompatibilità dell’istituto con le misure minorili e la sua natura giuridica.La permanenza in casa prevista dal procedimento minorile costituisce, per strutturae funzione, l’omologo della misura domiciliare ordinaria: entrambe realizzano unarestrizione della libertà personale mediante obbligo di permanere in un determinato luogo,accompagnato da prescrizioni volte a prevenire i rischi cautelari. Le peculiarità dellapermanenza in casa attengono alle finalità educative e alle modalità di conformazione dellamisura, ma non ne mutano la natura di misura “domiciliare” a contenuto coercitivo.In tale prospettiva, il dispositivo di controllo elettronico disciplinato dall’art. 275-biscod. proc. pen. non configura un’autonoma misura cautelare, né dà luogo a una “nuova”limitazione della libertà personale distinta da quella già derivante dalla permanenza incasa: esso opera, piuttosto, come presidio tecnico di verifica e di tracciamentodell’osservanza dell’obbligo domiciliare, incidendo sul solo piano delle modalità esecutivedella misura e del relativo apparato di controllo. Il cd. braccialetto elettronico, dunque, noncostituisce un tertium genus cautelare, ma uno strumento accessorio e funzionale arendere più effettiva, controllabile e tempestivamente sindacabile la misura domiciliare,senza alterarne struttura, contenuto e finalità.Il rilievo del principio di stretta legalità e di tassatività nella disciplina delle misurecautelari, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. U, n. 29907del 30/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234138), impone che la limitazione della libertà personaletrovi fondamento in previsioni tipiche e determinate. Tale canone, tuttavia, non è qui inciso,poiché il dispositivo di controllo elettronico non integra una misura autonoma né introduceun diverso titolo cautelare, ma si atteggia a presidio tecnico di verifica nell’esecuzione dellapermanenza in casa. Ne consegue che la sua applicazione, in quanto interna a un istitutogià tipizzato, non viola il principio di tassatività.3. Deve, pertanto, affermarsi — in linea con quanto già ritenuto da questa Corte(Sez. 1, n. 42340 del 25/09/2024) — che il dispositivo di controllo elettronico previstodall’art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto modalità esecutiva della misura domiciliare, èapplicabile anche nel procedimento minorile, risultando compatibile con la permanenza incasa e con i principi del rito speciale.Tale approccio è coerente con i principi che connotano il procedimento minorile,ispirato alla preminente finalità educativa e alla necessità di scelte calibrate sullapersonalità in evoluzione, da assumersi sulla base di valutazioni individualizzate e di unaprognosi personalizzata, rifuggendo da automatismi e preclusioni che elidanol’apprezzamento del caso concreto.4. Nel caso di specie, il Tribunale ha sviluppato una motivazione ampiasull’elevata pericolosità sociale del prevenuto, ma ha ritenuto “del tutto inadeguata” lamisura domiciliare muovendo, quanto al controllo elettronico, da una premessa di dirittoche lo considera non utilizzabile nel rito minorile.Così operando, tuttavia, il giudice di merito ha sottratto all’esame proprio ilsegmento decisivo della valutazione richiesta: se e in quale misura la pericolosità ravvisatapotesse essere contenuta mediante una permanenza in casa assistita da controlloelettronico, eventualmente integrata da prescrizioni coerenti con la misura e funzionali aridurre il rischio di allontanamenti o violazioni. In altri termini, il rigetto non è sorretto da unacomparazione in concreto tra la custodia in I.P.M. e l’alternativa domiciliare “rafforzata”, mada un’esclusione in astratto fondata su un errore di diritto, con conseguente carenzamotivazionale sul punto specificamente devoluto.5. Quanto alle dedotte condizioni di salute del detenuto, difetta nell’ordinanzaimpugnata una specifica valutazione dell’incidenza che la patologia genetica e le limitazionifunzionali riferite possono avere, nel caso concreto, sulla complessiva adeguatezza eproporzionalità della custodia in I.P.M. e, più in generale, sulla modulazione della rispostacautelare.Anche sotto tale profilo, pertanto, si impone un nuovo esame che, muovendo daidati clinici effettivamente acquisiti, valuti in concreto se le condizioni di salute consentano ilmantenimento della custodia in I.P.M. ovvero suggeriscano una diversa modulazione dellamisura, idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e, al contempo, compatibile con lenecessità terapeutiche.6. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alTribunale per i minorenni di Bari affinché, facendo corretta applicazione del quadronormativo e dei principi richiamati, proceda a un nuovo esame della richiesta disostituzione, verificando in concreto l’idoneità della permanenza in casa con dispositivo dicontrollo elettronico a fronteggiare le esigenze cautelari, e tenendo altresì conto dellecondizioni di salute dedotte. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.7. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Baricompetente ai sensi dell'art. 25 d. lgs. n. 272 del 1989. Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.