CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 25032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Cassino che ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto il giudice ha reso una motivazione rispondente ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]