Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 42517/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VERONA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di SOAVE Alberto, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Verona, in funzione di Tribunale del Riesame, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse del Soave, indagato per il delitto di truffa commesso on line.

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 324 cod. proc. pen. 2.1.

Premettono i ricorrenti di aver presentato istanza di riesame del provvedimento di perquisizione locale e contestuale sequestro, emesso dal P.M. in data 2.4.2021, evidenziando l'illegittimità del sequestro, operato su delega dalla P.G., in considerazione dell'avvenuta apprensione di beni non ricompresi tra quelli indicati nel provvedimento del P.M., peraltro del tutto estranei al reato in contestazione, ed eccependo il vizio di motivazione in ordine a detto provvedimento con riferimento all'espressione "strumentazione informatica", dal contenuto evidentemente generico.

Il Tribunale, assumendo che le contestazioni riguardassero, unicamente, i vizi di esecuzione del decreto ed omettendo di tenere in considerazione il denunciato vizio di motivazione, riteneva il ricorso inammissibile.

2.2. Ritengono i ricorrenti che sussista violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. perché dinanzi al Tribunale era stata censurata la genericità del decreto di sequestro in riferimento all'espressione "strumentazione informatica", talmente generica da consentire alla P.G. di sottoporre a vincolo qualsiasi componente elettronica, ed il rimedio di cui all'art. 263 cod. proc. pen., suggerito dal Tribunale, non consente di rilevare il vizio di motivazione.

2.3. I ricorrenti si dolgono poi delle argomentazioni espresse dal Tribunale a sostegno della non censurabilità, in sede di riesame, dell'apprensione di beni diversi rispetto a quelli individuati dal P.M. nel decreto di sequestro.

Invero - ad avviso dei ricorrenti - il riesame è un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, con la conseguenza che può avere ad oggetto anche il rilievo di illegittimità del mantenimento della misura ablativa su beni estranei alla realizzazione del reato.2.4.

Inoltre la necessità di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. addotta dal Tribunale non considera che, eccezion fatta per il profilo relativo al vizio di motivazione del provvedimento genetico, in riferimento all'espressione "strumentazione informatica", il P.M. indicava, puntualmente, i beni da ricondurre alla nozione di corpo del reato o cosa pertinente al reato, non rimettendo tale individuazione alla discrezionalità della P.G.

3. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Correttamente l'ordinanza impugnata - che evidenzia come, nella specie, oggetto del riesame sia rappresentato dal decreto di sequestro emesso dal P.M. - ricostruisce la disciplina dell'impugnabilità di detto provvedimento, siccome emergente dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il decreto di sequestro del P.M. non necessariamente deve avere un contenuto predeterminato in ordine alle res da sottoporre a vincolo, in coerenza, del resto, segnatamente nel caso, come nella specie, di contestuali perquisizione e sequestro, con la non conoscibilità a priori della scena dell'intervento.

3.1. Ne consegue - ed in tal senso si dà risposta ad un primo rilievo critico sollevato dai ricorrenti - che l'eventuale indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro del P.M., la quale si risolve nella rimessione alla P.G. dell'esatta individuazione delle res da apprendere, non è suscettibile di sindacato neppure sotto il profilo - dedotto in ricorso - del vizio motivazionale.

Invero - come chiarito da Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605- 02 - "non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organí di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame".

4. D'altronde, per tornare al ricorso, i ricorrenti appuntano le proprie doglianze sulla pretesa genericità dell'espressione "strumentazione informatica", che, secondo il loro argomentare, ha consentito la materiale sottoposizione a vincolo di un'indiscriminata serie di oggetti elettronici non aventi alcun collegamento probatorio con il fatto di reato oggetto di investigazione.

Essi, nondimeno, nulla deducono in ordine a pretese manchevolezze del quadro indiziario idoneo a sorreggere, nella rappresentazione fornitane dal decreto di sequestro del P.M., l'apprensione di detta "strumentazione": manchevolezze per vero non ricorrenti, atteso che l'ordinanza impugnata rende conto della ricostruzione del contenuto del decreto di sequestro del P.M. proposta dalla stessa difesa, rilevando come questa assuma "che nel corpo del decreto [..] i beni da sequestrare risultavano essere: [...] ogni strumentazione informatica potenzialmente utilizzata per l'esecuzione della truffa, per la registrazione del falso annuncío di vendita, per la gestione dei rapporti con la persona offesa, per la gestione del conto corrente di destinazione dei profitti e delle altre operazioni materiali connesse o collegate".

Donde, nel decreto in quanto tale, la "strumentazione informatica" è qualificata dal potenziale utilizzo "per l'esecuzione della truffa" ed altre specifiche attività, in guisa da esibire un congruo e sufficientemente dettagliato quadro motivazionale.

5. Detto ciò, evidente essendo che l'espressione "strumentazione informatica" rimette alla P.G., in sede di esecuzione del sequestro, la specifica individuazione degli "strumenti informatici" da apprendere, le ulteriori censure dai ricorrenti mosse alla non sussumibilità delle res effettivamente apprese (neppure menzionate in ricorso) sotto le qualifiche di corpi di reato o cose pertinenti al reato, per difetto di un collegamento probatoriamente rilevante (parimenti non illustrato in ricorso) con il fatto da accertare, sono inammissibilmente indirizzate al decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., dal momento che questo non costituisce il titolo del vincolo, il quale, invece, è da rinvenire esclusivamente nel decreto di convalida dell'attività della p.g. ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen.

In tal senso si esprime la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605-02: "Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame").6.

A misura, poi, che non sia intervenuta la convalida dell'attività di p.g. da parte del P.M., la sopravvenuta inefficacia del sequestro fa sorgere l'obbligo di restituzione delle res apprese (Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240-01): nondimeno, per la realizzazione di tale obbligo, nel caso, ripetesi, di mancata convalida [dal momento che parzialmente differente è la disciplina per la convalida tardiva: Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017 (dep. 2018), Montefiori e altro, Rv. 271867-01], "non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare", mentre deve avanzarsi al P.M.

"la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego" [Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc.

Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868-01].

Il cerchio si chiude rilevando che "è illegittima n'eventuale] decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame".

Nondimeno, per mera completezza, mette conto di ricordare che "l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P. M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose" (Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché e altri, Rv. 264776-01).

7. Nel caso che ne occupa, non deducendo il ricorso che sia intervenuto decreto di convalida, conforme ai superiori principi è la decisione del Tribunale laddove scrive che dovrà eventualmente richiedersi al P.M. la restituzione dei beni dei quali per i quali non sia intervenuta la convalida.

8. La manifesta infondatezza del ricorso lo vota, come anticipato in apertura, all'inammissibilità.

8.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versa- mento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di san- zione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2021.

L'estensore [OSCURATO:PERSONA]Anton

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VERONA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di SOAVE Alberto, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Verona, in funzione di Tribunale del Riesame, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse del Soave, indagato per il delitto di truffa commesso on line. 2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 324 cod. proc. pen. 2.1. Premettono i ricorrenti di aver presentato istanza di riesame del provvedimento di perquisizione locale e contestuale sequestro, emesso dal P.M. in data 2.4.2021, evidenziando l'illegittimità del sequestro, operato su delega dalla P.G., in considerazione dell'avvenuta apprensione di beni non ricompresi tra quelli indicati nel provvedimento del P.M., peraltro del tutto estranei al reato in contestazione, ed eccependo il vizio di motivazione in ordine a detto provvedimento con riferimento all'espressione "strumentazione informatica", dal contenuto evidentemente generico. Il Tribunale, assumendo che le contestazioni riguardassero, unicamente, i vizi di esecuzione del decreto ed omettendo di tenere in considerazione il denunciato vizio di motivazione, riteneva il ricorso inammissibile. 2.2. Ritengono i ricorrenti che sussista violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. perché dinanzi al Tribunale era stata censurata la genericità del decreto di sequestro in riferimento all'espressione "strumentazione informatica", talmente generica da consentire alla P.G. di sottoporre a vincolo qualsiasi componente elettronica, ed il rimedio di cui all'art. 263 cod. proc. pen., suggerito dal Tribunale, non consente di rilevare il vizio di motivazione. 2.3. I ricorrenti si dolgono poi delle argomentazioni espresse dal Tribunale a sostegno della non censurabilità, in sede di riesame, dell'apprensione di beni diversi rispetto a quelli individuati dal P.M. nel decreto di sequestro. Invero - ad avviso dei ricorrenti - il riesame è un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, con la conseguenza che può avere ad oggetto anche il rilievo di illegittimità del mantenimento della misura ablativa su beni estranei alla realizzazione del reato.2.4. Inoltre la necessità di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. addotta dal Tribunale non considera che, eccezion fatta per il profilo relativo al vizio di motivazione del provvedimento genetico, in riferimento all'espressione "strumentazione informatica", il P.M. indicava, puntualmente, i beni da ricondurre alla nozione di corpo del reato o cosa pertinente al reato, non rimettendo tale individuazione alla discrezionalità della P.G. 3. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Correttamente l'ordinanza impugnata - che evidenzia come, nella specie, oggetto del riesame sia rappresentato dal decreto di sequestro emesso dal P.M. - ricostruisce la disciplina dell'impugnabilità di detto provvedimento, siccome emergente dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il decreto di sequestro del P.M. non necessariamente deve avere un contenuto predeterminato in ordine alle res da sottoporre a vincolo, in coerenza, del resto, segnatamente nel caso, come nella specie, di contestuali perquisizione e sequestro, con la non conoscibilità a priori della scena dell'intervento. 3.1. Ne consegue - ed in tal senso si dà risposta ad un primo rilievo critico sollevato dai ricorrenti - che l'eventuale indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro del P.M., la quale si risolve nella rimessione alla P.G. dell'esatta individuazione delle res da apprendere, non è suscettibile di sindacato neppure sotto il profilo - dedotto in ricorso - del vizio motivazionale. Invero - come chiarito da Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605- 02 - "non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organí di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame". 4. D'altronde, per tornare al ricorso, i ricorrenti appuntano le proprie doglianze sulla pretesa genericità dell'espressione "strumentazione informatica", che, secondo il loro argomentare, ha consentito la materiale sottoposizione a vincolo di un'indiscriminata serie di oggetti elettronici non aventi alcun collegamento probatorio con il fatto di reato oggetto di investigazione. Essi, nondimeno, nulla deducono in ordine a pretese manchevolezze del quadro indiziario idoneo a sorreggere, nella rappresentazione fornitane dal decreto di sequestro del P.M., l'apprensione di detta "strumentazione": manchevolezze per vero non ricorrenti, atteso che l'ordinanza impugnata rende conto della ricostruzione del contenuto del decreto di sequestro del P.M. proposta dalla stessa difesa, rilevando come questa assuma "che nel corpo del decreto [..] i beni da sequestrare risultavano essere: [...] ogni strumentazione informatica potenzialmente utilizzata per l'esecuzione della truffa, per la registrazione del falso annuncío di vendita, per la gestione dei rapporti con la persona offesa, per la gestione del conto corrente di destinazione dei profitti e delle altre operazioni materiali connesse o collegate". Donde, nel decreto in quanto tale, la "strumentazione informatica" è qualificata dal potenziale utilizzo "per l'esecuzione della truffa" ed altre specifiche attività, in guisa da esibire un congruo e sufficientemente dettagliato quadro motivazionale. 5. Detto ciò, evidente essendo che l'espressione "strumentazione informatica" rimette alla P.G., in sede di esecuzione del sequestro, la specifica individuazione degli "strumenti informatici" da apprendere, le ulteriori censure dai ricorrenti mosse alla non sussumibilità delle res effettivamente apprese (neppure menzionate in ricorso) sotto le qualifiche di corpi di reato o cose pertinenti al reato, per difetto di un collegamento probatoriamente rilevante (parimenti non illustrato in ricorso) con il fatto da accertare, sono inammissibilmente indirizzate al decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., dal momento che questo non costituisce il titolo del vincolo, il quale, invece, è da rinvenire esclusivamente nel decreto di convalida dell'attività della p.g. ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. In tal senso si esprime la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605-02: "Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame").6. A misura, poi, che non sia intervenuta la convalida dell'attività di p.g. da parte del P.M., la sopravvenuta inefficacia del sequestro fa sorgere l'obbligo di restituzione delle res apprese (Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240-01): nondimeno, per la realizzazione di tale obbligo, nel caso, ripetesi, di mancata convalida [dal momento che parzialmente differente è la disciplina per la convalida tardiva: Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017 (dep. 2018), Montefiori e altro, Rv. 271867-01], "non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare", mentre deve avanzarsi al P.M. "la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego" [Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. Fanesi, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868-01]. Il cerchio si chiude rilevando che "è illegittima n'eventuale] decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., non essendo, invece, ammissibile il riesame". Nondimeno, per mera completezza, mette conto di ricordare che "l'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P. M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose" (Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Micciché e altri, Rv. 264776-01). 7. Nel caso che ne occupa, non deducendo il ricorso che sia intervenuto decreto di convalida, conforme ai superiori principi è la decisione del Tribunale laddove scrive che dovrà eventualmente richiedersi al P.M. la restituzione dei beni dei quali per i quali non sia intervenuta la convalida. 8. La manifesta infondatezza del ricorso lo vota, come anticipato in apertura, all'inammissibilità. 8.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versa- mento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di san- zione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2021. L'estensore [OSCURATO:PERSONA]Anton