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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 48728/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030SENZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]iZ Blila, che deduce la violazione di legge in relazione all'art 131-bis cod. pen., all'art. 62-bis cod. pen., al giudizio di equivalenza delle circostanze e all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico: 1) escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità in esame alla luce dei molti precedenti penali specifici, ciò che integra l'abitualità della condotta, la quale, per espresso dettato normativo, osta al riconoscimento della causa di non punibilità; 2) negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi a tale scopo valutabili, elementi peraltro nemmeno indicati dal ricorrente; 3) riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. pur in regime di equivalenza con la ritenuta recidiva specifica reiterata, correttamente operando l'aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. nella misura della metà; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030SENZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]iZ Blila, che deduce la violazione di legge in relazione all'art 131-bis cod. pen., all'art. 62-bis cod. pen., al giudizio di equivalenza delle circostanze e all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico: 1) escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità in esame alla luce dei molti precedenti penali specifici, ciò che integra l'abitualità della condotta, la quale, per espresso dettato normativo, osta al riconoscimento della causa di non punibilità; 2) negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi a tale scopo valutabili, elementi peraltro nemmeno indicati dal ricorrente; 3) riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. pur in regime di equivalenza con la ritenuta recidiva specifica reiterata, correttamente operando l'aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. nella misura della metà; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris