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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15731/2023

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ~111011~11Intelnetztoli aa tadoimaliontioffilor. o e. i ricorso; o a onsig 'ere orélk: lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dell'Arena e del Neri e per il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA];I O I ico'mistero in ussona del os i u o rocura or gen ., c e a , luso •er il ri et lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale del privato in atto pubblico e contraffazione di impronte della pubblica amministrazione, per come rispettivamente contestati.

Agli imputati è contestato di aver presentato al Dipartimento del lavoro della Regione Sicilia una domanda per la reintegrazione nella percezione di un assegno di sostegno al reddito producendo a tal fine false ordinanze di riabilitazione o, in un caso, un falso decreto di ammissibilità e relativa relata di notifica corredati del timbro contraffatto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 Comune a tutti e tre i ricorrenti è la deduzione, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti come tentata truffa ai danni dello Stato sensi dell'art. 56 e 640 comma 2 n. 1) c.p., anziché come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p.

In tal senso, con argomentazioni sovrapponibili, viene eccepito come gli imputati si siano limitati ad allegare alle rispettive domande le false sentenze, senza che vi sia stata induzione in errore dell'ente erogatore del sussidio, il quale non avrebbe proceduto ad alcun accertamento effettivo sul contenuto della documentazione prodotta, limitandosi a prendere atto della sua formale esistenza.

Con il ricorso del Neri sul punto viene altresì evidenziato come l'entità delle erogazioni cui era finalizzata la condotta dell'imputato sarebbe comunque inferiore alla soglia prevista dal secondo comma del citato art. 316- ter c.p., integrando dunque il fatto al più un illecito amministrativo. 2.2 Con i ricorsi dell'Arena e del Neri, anche in questo caso con argomentazioni sostanzialmente identiche, vengono altresì dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per i falsi contestati.

In tal senso i ricorrenti lamentano come non sarebbe stato dimostrato che gli imputati siano gli autori, piuttosto che i meri utilizzatori, delle sentenze contraffatte, evidenziandosi in proposito la serialità delle falsificazioni e l'assenza di competenze in capo ai medesimi per effettuarle.2.3 Con il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti analoghi vizi in merito alla ritenuta configurabilità del reato di tentata truffa aggravata.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare in proposito come il sussidio non avrebbe dovuto essere erogato dall'ente cui è stata presentata la domanda e prodotta la falsa documentazione, bensì dall'INPS e solo a seguito dell'effettivo svolgimento di almeno venti ore settimanali di attività socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni da parte del richiedente.

Non conseguendo il beneficiario automaticamente il diritto all'erogazione a seguito della presentazione della domanda, dunque, difetterebbe il requisito della causazione di un danno patrimoniale, necessario per la sussistenza del reato di truffa, mentre non vi sarebbe, alla luce di quanto osservato, nemmeno la necessaria coincidenza tra il soggetto indotto in errore e che compie l'atto di disposizione patrimoniale e quello passivo del danno, conseguendone l'insussistenza del fatto contestato. 2.4 Infine con gli ultimi due motivi di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondate sono le censure comuni a tutti i ricorrenti sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati come tentata truffa. 2.1 Come infatti chiarito da Sez.

U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235962 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex multis Sez.

F, Sentenza n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, Sentenza n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510) il tratto differenziale tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. ed il delitto di truffa aggravata discende dai connotati delle condotte nel senso che quella oggetto della prima fattispecie non implica la induzione in errore o un danno per l'ente erogante, sicchè il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogante dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche.

Conseguentemente, in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

Non di meno l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto.

E quindi l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316-ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito. 2.2 Nel rispetto di queste coordinate interpretative la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrati gli estremi della tentata truffa aggravata, riconoscendo nella falsificazione delle ordinanze di riabilitazione — la cui esistenza era presupposto ineludibile per l'accoglimento delle domande di reintegrazione degli imputati nel godimento del sussidio, dal quale erano stati precedentemente esclusi in ragione della comminazione dell'interdizione dai pubblici uffici ostativa alla concessione del medesimo — un artifizio funzionale ad eludere le verifiche dell'ente erogatore.

Peraltro il fatto stesso che la frode sia stata scoperta a seguito degli accertamenti compiuti dai funzionari dell'ente prima dell'erogazione del sussidio, dimostra come questa non fosse subordinata alla mera verifica formale della presentazione della documentazione richiesta, come del resto previsto dall'art. 34 della legge della Regione siciliana n 5. del 2014, richiamata dall'art. 68 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2015, ossia della normativa sulla base della quale dovevano essere erogati i sussidi di cui si tratta. 2.3 Conseguentemente deve essere ritenuta manifestamente infondata anche l'obiezione sollevata con il ricorso del Neri per cui il fatto a lui addebitato integrerebbe l'ipotesi di illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 316-ter c.p. e che comunque sarebbe manifestamente infondata e generica posto che il sussidio integrativo richiesto dall'imputato aveva cadenza mensile e, dunque, la sua entità non può essere calcolata con riguardo ad una singola mensilità, come ha fatto il ricorrente, ma all'intera durata dell'erogazione, nemmeno specificata nel ricorso.

3. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile in quanto propone questioni inedite in quanto non già devolute con il gravame di merito al giudice dell'appello.

Peraltro le censure del ricorrente sono generiche e manifestamente infondate.

Ed infatti meramente assertiva è l'obiezione per cui ad erogare il sussidio avrebbe dovuto essere l'INPS e non direttamente l'autorità regionale destinataria della richiesta, posto che il ricorrente non precisa la fonte di tale affermazione, né se l'ente in questione fosse mero delegato al pagamento delle contribuzioni, mentre, pervero, la questione dell'alterità tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato nemmeno ha costituito oggetto di specifica deduzione con il gravame di merito.

Non di meno il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso per cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez. 2, Sentenza n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820).

La contraria opinione sostenuta nel ricorso in riferimento alle isolate pronunzie che apparentemente postulano come necessaria ai fini della configurabilità del delitto di truffa la corrispondenza tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, è stata in realtà coltivata in relazione ad ipotesi in cui la configurabilità dell'illecito era condizionata dall'oggettività difficoltà di ravvisare il danno in capo all'ente raggirato (Sez. 6 n. 28957 del 22/9/2020, Astore, Rv. 279687) ovvero in fattispecie avente ad oggetto la diagnosi differenziale tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, nel cui contesto si riconosce, ad ogni buon conto, che l'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060).

Manifestamente infondata è poi l'obiezione - pervero sviluppata soprattutto con le conclusioni scritte - per cui il reato contestato non sussisterebbe in assenza di danno, posto che all'istanza dell'imputato non è stato dato seguito e non si è conseguentemente proceduto all'erogazione del sussidio.

La mancata causazione del danno è infatti la ragione che ha portato alla contestazione del reato di truffa nella forma solo tentata, mentre alcun dubbio sussiste sull'idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere dall'imputato al fine di ingannare l'ente erogante, che solo l'attenta verifica da parte del funzionario addetto ha impedito raggiungessero lo scopo che l'imputato si era prefisso.

4. Inammissibili sono anche le doglianze proposte dall'Arena e dal Neri in merito alla prova del concorso dei due imputati nelle contraffazioni loro rispettivamente contestate, che costituiscono la riedizione di quelle articolate con i gravami di merito e che la Corte territoriale ha confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati, prospettando rilievi che si traducono in mere censure di fatto.

E parimenti inammissibili sono infine i rilievi svolti con gli ultimi due motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Anche in questo caso quelle sollevate sono mere censure di fatto che non tengono conto del discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ~111011~11Intelnetztoli aa tadoimaliontioffilor. o e. i ricorso; o a onsig 'ere orélk: lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dell'Arena e del Neri e per il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA];I O I ico'mistero in ussona del os i u o rocura or gen ., c e a , luso •er il ri et lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale del privato in atto pubblico e contraffazione di impronte della pubblica amministrazione, per come rispettivamente contestati. Agli imputati è contestato di aver presentato al Dipartimento del lavoro della Regione Sicilia una domanda per la reintegrazione nella percezione di un assegno di sostegno al reddito producendo a tal fine false ordinanze di riabilitazione o, in un caso, un falso decreto di ammissibilità e relativa relata di notifica corredati del timbro contraffatto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 Comune a tutti e tre i ricorrenti è la deduzione, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti come tentata truffa ai danni dello Stato sensi dell'art. 56 e 640 comma 2 n. 1) c.p., anziché come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. In tal senso, con argomentazioni sovrapponibili, viene eccepito come gli imputati si siano limitati ad allegare alle rispettive domande le false sentenze, senza che vi sia stata induzione in errore dell'ente erogatore del sussidio, il quale non avrebbe proceduto ad alcun accertamento effettivo sul contenuto della documentazione prodotta, limitandosi a prendere atto della sua formale esistenza. Con il ricorso del Neri sul punto viene altresì evidenziato come l'entità delle erogazioni cui era finalizzata la condotta dell'imputato sarebbe comunque inferiore alla soglia prevista dal secondo comma del citato art. 316- ter c.p., integrando dunque il fatto al più un illecito amministrativo. 2.2 Con i ricorsi dell'Arena e del Neri, anche in questo caso con argomentazioni sostanzialmente identiche, vengono altresì dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per i falsi contestati. In tal senso i ricorrenti lamentano come non sarebbe stato dimostrato che gli imputati siano gli autori, piuttosto che i meri utilizzatori, delle sentenze contraffatte, evidenziandosi in proposito la serialità delle falsificazioni e l'assenza di competenze in capo ai medesimi per effettuarle.2.3 Con il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti analoghi vizi in merito alla ritenuta configurabilità del reato di tentata truffa aggravata. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare in proposito come il sussidio non avrebbe dovuto essere erogato dall'ente cui è stata presentata la domanda e prodotta la falsa documentazione, bensì dall'INPS e solo a seguito dell'effettivo svolgimento di almeno venti ore settimanali di attività socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni da parte del richiedente. Non conseguendo il beneficiario automaticamente il diritto all'erogazione a seguito della presentazione della domanda, dunque, difetterebbe il requisito della causazione di un danno patrimoniale, necessario per la sussistenza del reato di truffa, mentre non vi sarebbe, alla luce di quanto osservato, nemmeno la necessaria coincidenza tra il soggetto indotto in errore e che compie l'atto di disposizione patrimoniale e quello passivo del danno, conseguendone l'insussistenza del fatto contestato. 2.4 Infine con gli ultimi due motivi di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondate sono le censure comuni a tutti i ricorrenti sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati come tentata truffa. 2.1 Come infatti chiarito da Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235962 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex multis Sez. F, Sentenza n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036; Sez. 6, Sentenza n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510) il tratto differenziale tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. ed il delitto di truffa aggravata discende dai connotati delle condotte nel senso che quella oggetto della prima fattispecie non implica la induzione in errore o un danno per l'ente erogante, sicchè il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogante dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Conseguentemente, in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. Non di meno l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316-ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito. 2.2 Nel rispetto di queste coordinate interpretative la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrati gli estremi della tentata truffa aggravata, riconoscendo nella falsificazione delle ordinanze di riabilitazione — la cui esistenza era presupposto ineludibile per l'accoglimento delle domande di reintegrazione degli imputati nel godimento del sussidio, dal quale erano stati precedentemente esclusi in ragione della comminazione dell'interdizione dai pubblici uffici ostativa alla concessione del medesimo — un artifizio funzionale ad eludere le verifiche dell'ente erogatore. Peraltro il fatto stesso che la frode sia stata scoperta a seguito degli accertamenti compiuti dai funzionari dell'ente prima dell'erogazione del sussidio, dimostra come questa non fosse subordinata alla mera verifica formale della presentazione della documentazione richiesta, come del resto previsto dall'art. 34 della legge della Regione siciliana n 5. del 2014, richiamata dall'art. 68 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2015, ossia della normativa sulla base della quale dovevano essere erogati i sussidi di cui si tratta. 2.3 Conseguentemente deve essere ritenuta manifestamente infondata anche l'obiezione sollevata con il ricorso del Neri per cui il fatto a lui addebitato integrerebbe l'ipotesi di illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 316-ter c.p. e che comunque sarebbe manifestamente infondata e generica posto che il sussidio integrativo richiesto dall'imputato aveva cadenza mensile e, dunque, la sua entità non può essere calcolata con riguardo ad una singola mensilità, come ha fatto il ricorrente, ma all'intera durata dell'erogazione, nemmeno specificata nel ricorso. 3. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile in quanto propone questioni inedite in quanto non già devolute con il gravame di merito al giudice dell'appello. Peraltro le censure del ricorrente sono generiche e manifestamente infondate. Ed infatti meramente assertiva è l'obiezione per cui ad erogare il sussidio avrebbe dovuto essere l'INPS e non direttamente l'autorità regionale destinataria della richiesta, posto che il ricorrente non precisa la fonte di tale affermazione, né se l'ente in questione fosse mero delegato al pagamento delle contribuzioni, mentre, pervero, la questione dell'alterità tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato nemmeno ha costituito oggetto di specifica deduzione con il gravame di merito. Non di meno il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso per cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez. 2, Sentenza n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820). La contraria opinione sostenuta nel ricorso in riferimento alle isolate pronunzie che apparentemente postulano come necessaria ai fini della configurabilità del delitto di truffa la corrispondenza tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, è stata in realtà coltivata in relazione ad ipotesi in cui la configurabilità dell'illecito era condizionata dall'oggettività difficoltà di ravvisare il danno in capo all'ente raggirato (Sez. 6 n. 28957 del 22/9/2020, Astore, Rv. 279687) ovvero in fattispecie avente ad oggetto la diagnosi differenziale tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, nel cui contesto si riconosce, ad ogni buon conto, che l'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060). Manifestamente infondata è poi l'obiezione - pervero sviluppata soprattutto con le conclusioni scritte - per cui il reato contestato non sussisterebbe in assenza di danno, posto che all'istanza dell'imputato non è stato dato seguito e non si è conseguentemente proceduto all'erogazione del sussidio. La mancata causazione del danno è infatti la ragione che ha portato alla contestazione del reato di truffa nella forma solo tentata, mentre alcun dubbio sussiste sull'idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere dall'imputato al fine di ingannare l'ente erogante, che solo l'attenta verifica da parte del funzionario addetto ha impedito raggiungessero lo scopo che l'imputato si era prefisso. 4. Inammissibili sono anche le doglianze proposte dall'Arena e dal Neri in merito alla prova del concorso dei due imputati nelle contraffazioni loro rispettivamente contestate, che costituiscono la riedizione di quelle articolate con i gravami di merito e che la Corte territoriale ha confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati, prospettando rilievi che si traducono in mere censure di fatto. E parimenti inammissibili sono infine i rilievi svolti con gli ultimi due motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso quelle sollevate sono mere censure di fatto che non tengono conto del discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri
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