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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28318/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 549 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 13 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20434 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20434del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00876670944), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A68 I321O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R13 Z114J) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A30 C034Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 003622160947), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 12/2021, pubblicata in data 19 gennaio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha posto in attuazione un provvedimento di sequestro conservativo sui crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].).Quest’ultima ha reso dichia- razione di quantità in senso negativo e il creditore ha promosso il giudizio di accertamento del suo obbligo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente al 2012, quindi nelle forme del giudizio a cognizione piena).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Isernia, che ha di- chiarato la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 50.000,00.

La Corte d’appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un duplice profilo di inammissi- bilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c..

La società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stat a quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bise 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 116 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc».

Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio, le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 c.p.c.non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 –02).

Inoltre,con l’unico motivo del ricorso viene , nella sostan za , in realtà censurata la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito in ordine alla circostanza di fatto del dedotto paga- mento dell’obbligazione oggetto di accertamento dell’obbligo del terzo,ai sensi dell’art. 549 c.p.c., in data anteriore al quello di notificazione dell’atto disequestro presso terzi: si contesta , cioè,un accertamento di fatto, peraltro sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non censurabile nella presente sede, chiedendosi una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

In virtù di quanto appena esposto in ordine all’esistenza, nella sentenza impugnata, di una adeguata motivazione a sostegno degli accertamenti di fatto contestati, è appena il caso di ag- giungere che non colgono nel segno neanche le ulteriori consi- derazioni, esposte dalla società ricorrente nell’istanza di deci- sione del ricorso, nonché nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Tali considerazioni fanno leva su una pretesa violazione delle norme in tema di prova presuntiva e, segnatamente, in tema di valutazione complessiva degli elementi indiziari, cioè delle disposizioni di cui all’art. 2929 c.c.: siffatta censura, in realtà , non risulta formulata nel ricorso e, comunque, essa è, se non inammissibileperché attinente all’esito del ragionamento pre- suntivo,certamente infondata , dal momento che la valutazione Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 del complesso degli elementi probatori indiziari disponibili in or- dine alla data del dedotto pagamento risulta correttamente ef- fettuata dai giudici di appello, i quali, proprio all’esito di tale complessiva valutazione, hanno escluso fosse stata fornita suf- ficiente prova del fatto che l’indicato pagamento fosse avvenuto anteriormente alla notifica dell’atto di sequestro.

Va, pertanto, integralmente confermata la valutazione di inam- missibilità del ricorso già formulata nella proposta di decisione anticipata. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Or- dinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez.

U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 10.000,00 (diecimila/00) la sanzioneai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurispru- denziali applicatie la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00(settemilacinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 10.000,00(diecimila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 5.000,00(cinquemila/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 549 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 13 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20434 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20434del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00876670944), in persona dell’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A68 I321O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R13 Z114J) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A30 C034Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 003622160947), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 12/2021, pubblicata in data 19 gennaio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha posto in attuazione un provvedimento di sequestro conservativo sui crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].).Quest’ultima ha reso dichia- razione di quantità in senso negativo e il creditore ha promosso il giudizio di accertamento del suo obbligo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente al 2012, quindi nelle forme del giudizio a cognizione piena). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Isernia, che ha di- chiarato la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 50.000,00. La Corte d’appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un duplice profilo di inammissi- bilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.. La società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stat a quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bise 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 116 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc». Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio, le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 c.p.c.non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 –02). Inoltre,con l’unico motivo del ricorso viene , nella sostan za , in realtà censurata la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito in ordine alla circostanza di fatto del dedotto paga- mento dell’obbligazione oggetto di accertamento dell’obbligo del terzo,ai sensi dell’art. 549 c.p.c., in data anteriore al quello di notificazione dell’atto disequestro presso terzi: si contesta , cioè,un accertamento di fatto, peraltro sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non censurabile nella presente sede, chiedendosi una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. In virtù di quanto appena esposto in ordine all’esistenza, nella sentenza impugnata, di una adeguata motivazione a sostegno degli accertamenti di fatto contestati, è appena il caso di ag- giungere che non colgono nel segno neanche le ulteriori consi- derazioni, esposte dalla società ricorrente nell’istanza di deci- sione del ricorso, nonché nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Tali considerazioni fanno leva su una pretesa violazione delle norme in tema di prova presuntiva e, segnatamente, in tema di valutazione complessiva degli elementi indiziari, cioè delle disposizioni di cui all’art. 2929 c.c.: siffatta censura, in realtà , non risulta formulata nel ricorso e, comunque, essa è, se non inammissibileperché attinente all’esito del ragionamento pre- suntivo,certamente infondata , dal momento che la valutazione Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 del complesso degli elementi probatori indiziari disponibili in or- dine alla data del dedotto pagamento risulta correttamente ef- fettuata dai giudici di appello, i quali, proprio all’esito di tale complessiva valutazione, hanno escluso fosse stata fornita suf- ficiente prova del fatto che l’indicato pagamento fosse avvenuto anteriormente alla notifica dell’atto di sequestro. Va, pertanto, integralmente confermata la valutazione di inam- missibilità del ricorso già formulata nella proposta di decisione anticipata. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Or- dinanzan. 27195 del 22/09/2023 ; Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 10.000,00 (diecimila/00) la sanzioneai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurispru- denziali applicatie la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 20434/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00(settemilacinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 10.000,00(diecimila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 5.000,00(cinquemila/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e n
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