CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 41795/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13490/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Appennini, n. 60; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 2619/20 depositato il 14 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 14 marzo 2020, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liqui- dazione, avente ad oggetto l'ammissione al passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 cod. civ. di un credito di Euro 327.075,05, oltre ad Euro 13.083,00 per CNPAIA ed Euro 74.834,77 per IVA, a titolo di compenso per la progettazione strutturale degli impalcati relativi ai lavori di ammoderna- mento ed adeguamento dell'autostrada A3 Salerno-[OSCURATO:PERSONA] dal km. 173,900 al km. 185,000. Premesso che l'appalto integrato cui si riferiva l'incarico professionale era soggetto alla disciplina dettata dal Titolo I della Parte II del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essendo di rilevanza comunitaria, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva neppure dedotto che l'incarico fosse stato conferito con contratto scritto e il compenso fosse stato specificamente determinato, né che il suo nominativo fosse stato indicato nell'offerta di partecipazione alla gara o in una successiva interlocuzione con la stazione appaltante, come ri- chiesto dall'art. 53, comma terzo, del d.lgs. n. 163 cit. Ha aggiunto che gli elaborati progettuali e la corrispondenza prodotti in giudizio non dimostra- vano il conferimento dell'incarico da parte del legale rappresentante dell'Uni- ter, osservando inoltre che l'opponente non aveva indicato le specifiche pre- stazioni rese in riferimento agli stessi, né provato che gli elaborati fossero stati da lui redatti ed effettivamente acquisiti dall'ANAS. Ha ritenuto inam- missibile la prova testimoniale dedotta dall'opponente, in quanto non recante l'indicazione del tempo, delle modalità e del luogo di conclusione del contratto e di svolgimento delle successive trattative di bonario componimento, né della persona fisica che avrebbe conferito l'incarico professionale, reputando gene- rici anche i capi riguardanti la partecipazione dell'opponente a riunioni di coor- dinamento e la consegna degli elaborati alla committente o alla ditta incari- cata della carpenteria metallica. Ha ritenuto infine inammissibile per generi- cità l'istanza di esibizione delle scritture contabili della società in amministra- zione straordinaria, proposta ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. ai fini della prova dell'annotazione del credito nella contabilità. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 3. Avverso il predetto decreto il Matildi ha proposto ricorso per cassaData pubblicazione 28/12/2021- zione, articolato in tre motivi. L'Uniter non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93, 96 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 53, comma terzo, del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 163, nonché la nullità del decreto ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dello art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per apparenza della motivazione, osservan- do che, nel rilevare la mancanza di un contratto in forma scritta e la mancata dimostrazione del conferimento dell'incarico da parte del legale rappresen- tante dell'Uniter, la Corte d'appello ha fatto riferimento a circostanze riguar- danti esclusivamente il rapporto tra il Consorzio e la stazione appaltante. Pre- messo che nessuna norma vieta di rivolgersi, anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ad altro professionista idoneo, evidenzia la natura privatistica del rapporto da lui instaurato con il Consorzio, osservando che le pretese irregolarità nel conferimento dell'incarico non erano state fatte valere né dalla ANAS, che aveva provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito, né da altri concorrenti, aggiungendo che, in quanto anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163 del 2006, il contratto non era soggetto alle relative disposizioni. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità del decreto impu- gnato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ., per apparenza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione, affermando che, nonostante la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, il rapporto ha avuto regolare esecuzione, con la consegna delle tavole progettuali e del materiale necessario, e la cura dei rapporti con l'impresa cui era stata affidata la realizzazione della carpenteria metallica. Precisato inoltre che l'appalto aggiudicato all'Uniter aveva natura di appalto integrato, nell'ambito del quale era affidata all'appaltatore la reda- zione del progetto esecutivo, osserva che l'incarico conferito ad esso ricor- rente consisteva nella progettazione esecutiva di dettaglio, regolarmente ef- fettuata, come comprovato dalla corrispondenza prodotta e dal parere rila- 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 sciato dal Consiglio dell'Ordine relativamente alla congruità della parcella. Premesso infine di aver puntualmente indicato i viadotti progettati e di aver prodotto i relativi elaborati, evidenzia l'illogicità del rilievo concernente la mancanza di timbri di accettazione della stazione appaltante, osservando che i rapporti con la stessa erano intrattenuti esclusivamente dall'Uniter. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impu- gnato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per perplessità ed in- comprensibilità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lui dedotta, senza tenere conto della documentazione prodotta e delle finalità della prova, volta a dimostrare non già la cronologia degli eventi, ma il conferimento dello incarico professionale e le prestazioni rese. Contesta inoltre la ritenuta gene- ricità dell'ordine di esibizione, non avente ad oggetto l'intera contabilità dello Uniter, ma solo le appostazioni riguardanti il credito da lui azionato. 4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati. E' pur vero, infatti, che, nell'ipotesi in cui l'appalto di opere pubbliche non abbia ad oggetto esclusivamente l'esecuzione dei lavori, ma anche la predi- sposizione del progetto esecutivo dell'opera (c.d. appalto integrato, introdotto dall'art. 6-bis del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, che modificò l'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in seguito vietato dall'art. 59 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a sua volta sospeso dall'art. 1, comma primo, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), e l'impresa affidataria dei lavori non provveda direttamente alla progettazione, ma si av- valga di un professionista esterno, il rapporto intercorrente tra quest'ultimo e l'impresa costituisce un rapporto distinto ed autonomo, ancorché collegato a quello che s'instaura tra la medesima impresa e l'Amministrazione commit- tente: pur avendo entrambi natura privatistica, tali rapporti si differenziano sia sotto il profilo soggettivo, non instaurandosi alcun rapporto diretto tra l'Amministrazione ed il progettista, il quale si obbliga ad adempiere la propria prestazione esclusivamente nei confronti dell'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 III, 11/07/2017, n. 3422; Cons. Stato, Sez. V, 5/05/2016, n. 1759; [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Latina, 23/12/2013, n. 1058), che per l'oggetto, costituito nel primo caso dalla sola redazione del progetto e nel secondo dalla progettazione ed esecu- zione dei lavori; tale distinzione, pur riflettendosi anche sulla disciplina dei rapporti, nel senso che quello tra il progettista e l'impresa è qualificabile come un ordinario rapporto di prestazione d'opera professionale, regolato dalle co- muni norme civilistiche, mentre quello tra l'impresa e la stazione appaltante costituisce un appalto di opere pubbliche, sottoposto alla disciplina generale in materia di contratti della [OSCURATO:PERSONA], nonché a quella spe- ciale in tema di lavori pubblici, non esclude tuttavia la possibilità d'interfe- renze, dovute proprio al collegamento esistente tra i due rapporti, il primo dei quali si pone in relazione di strumentalità rispetto all'esecuzione del se- condo, risultando la prestazione resa dal progettista in favore dell'impresa appaltatrice parzialmente coincidente con quella dovuta da quest'ultima all'Amministrazione committente. E' in tale contesto che s'inserisce la norma dettata dall'art. 53, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. codice degli appalti), richiamato dal decreto impugnato, ai sensi del quale, ove il contratto di appalto abbia per oggetto anche la progettazione, «gli operatori economici [i.e., ai sensi dell'art. 3, comma ventiduesimo, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi] devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'of- ferta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la proget- tazione». Tale disposizione, come correttamente rilevato dal ricorrente, si ap- plica, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 253, comma 1-quin- quies, primo periodo, del d.lgs. n. 163, soltanto alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati in data successiva a quella di entrata in vigore del rego- lamento di attuazione del codice, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: essa non è pertanto riferibile alla fattispecie in esame, la quale, traendo origine da una procedura di aggiudicazione svoltasi nell'anno 2009, deve ri- tenersi soggetta alla disciplina previgente, come previsto dal secondo periodo della medesima norma transitoria. L'obbligo d'indicare nell'offerta il nomina- tivo del soggetto incaricato di predisporre il progetto esecutivo dell'opera non 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 costituisce tuttavia una novità introdotta dall'art. 53, comma terzo, cit., dal Data pubblicazione 28/12/2021 momento che era già previsto, in termini sostanzialmente non diversi, dallo art. 19, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 7, comma primo, lett. l), n. 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e quindi vi- gente all'epoca d'instaurazione del rapporto in esame, secondo cui l'appalta- tore partecipante ad un appalto integrato doveva possedere «i requisiti pro- gettuali previsti dal bando o […] avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventual- mente associato». La ratio del predetto obbligo consiste nel garantire all'Amministrazione, anche nel caso in cui non provveda direttamente alla progettazione, la possi- bilità di verificare che la stessa sia affidata a soggetti in possesso dei neces- sari requisiti tecnici di qualificazione, e ciò fin dalla fase che precede l'aggiu- dicazione: se è vero, infatti, che nell'appalto integrato la progettazione ese- cutiva costituisce oggetto di una delle obbligazioni specificamente assunte dall'impresa affidataria dei lavori, la quale è tenuta a rispondere per eventuali vizi o difetti degli elaborati redatti dai soggetti ai quali abbia affidato la pre- disposizione del progetto, anche nel caso in cui si tratti di professionisti estra- nei alla propria organizzazione, è anche vero, però, che la scelta di affidare tale prestazione ad un professionista esterno, invece di avvalersi di un proprio dipendente, non può considerarsi indifferente per l'Amministrazione commit- tente, la quale ha interesse al corretto completamento della progettazione, in funzione del buon risultato dei lavori e del rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'opera. Tale interesse emerge con evidenza dal disposto del comma quinto dell'art. 53 cit. (che riproduce il comma 5-bis dell'art. 19 della legge n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 6-bis del d.l. n. 101 del 1995), il quale stabilisce che «quando il contratto ha per oggetto anche la progetta- zione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della sta- zione appaltante, del progetto esecutivo»; altrettanto chiaramente, il comma 1-quinquies dell'art. 19 cit. (introdotto dall'art. 7, comma primo, lett. l), n. 2), della legge n. 166 del 2002) stabiliva che l'appaltatore era tenuto a ri- spondere dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre va- rianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 L'obbligo, imposto dalle norme in esame, d'indicare nell'offerta il nomi-Data pubblicazione 28/12/2021 nativo del professionista esterno del quale l'impresa intende avvalersi per la redazione del progetto esecutivo presuppone peraltro logicamente che il re- lativo incarico sia già stato conferito al momento della partecipazione alla gara, in forma tale da consentire all'impresa di documentare l'avvenuta sti- pulazione del contratto di prestazione d'opera professionale, ed all'Ammini- strazione committente di tenere conto anche della scelta del progettista, nell'ambito della valutazione comparativa delle offerte che è tenuta a com- piere ai fini dell'aggiudicazione. Sebbene, pertanto, il conferimento di un in- carico di progettazione, al pari della stipulazione di qualsiasi altro contratto di prestazione d'opera professionale, non richieda ordinariamente la forma scritta (a meno che, trattandosi di un incarico conferito da una [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, non trovi applicazione la disciplina in materia di contabilità pubblica e quella in tema di appalti pubblici, che prescrivono la forma scritta a pena di nullità), nel caso in esame la necessità del rispetto di tale requisito viene a configurarsi come una diretta conseguenza dell'inserimento del con- tratto in una fattispecie più complessa, nell'ambito della quale l'individuazione del professionista cui è affidata la redazione del progetto esecutivo costituisce un aspetto rilevante dell'offerta presentata dall'impresa, tenuta a dimostrare di aver già effettuato la relativa scelta, ed obbligata a darvi seguito nel caso in cui l'aggiudicazione sia pronunciata in suo favore. Non risulta necessario, in questa sede, stabilire se il requisito della forma scritta per la stipulazione del contratto con il progettista debba intendersi prescritto ad substantiam o ad probationem e se la relativa carenza sia de- stinata ad assumere rilievo esclusivamente nei confronti della stazione appal- tante e degli altri partecipanti alla gara, o anche nei rapporti tra il professio- nista e l'impresa: nel richiamare l'obbligo previsto dall'art. 53, comma terzo, del d.lgs. n. 163 del 2006, il decreto impugnato non ha infatti affermato in alcun modo che il contratto di prestazione d'opera professionale fosse invalido per difetto di forma o inopponibile ai terzi, ma si è limitato a dare atto della mancata produzione del relativo documento, ai fini della prova del credito fatto valere dal ricorrente, reputando irrilevante la documentazione prodotta, in quanto non attinente alla stipulazione del contratto, ma all'esecuzione 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 dell'incarico, ed inammissibile la prova testimoniale dedotta, in quanto gene- ricamente articolata. Il rilievo in tal modo conferito alla mancanza di una prova documentale della stipulazione non si pone affatto in contrasto con la natura privatistica del rapporto intercorrente tra l'impresa affidataria dei la- vori ed il professionista incaricato della progettazione e con l'autonomia dello stesso rispetto a quello instauratosi tra l'impresa appaltatrice e l'Amministra- zione committente (anch'esso peraltro avente natura privatistica, come si è detto, anche se assoggettato ad una disciplina speciale), le quali non esclu- dono, bensì giustificano l'applicazione delle regole comuni in tema di prova dei contratti, che sottopongono a ristretti limiti di valore l'ammissibilità della prova per testimoni, consentendo tuttavia al giudice di darvi ingresso anche al di fuori dei predetti limiti, in base ad una valutazione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Com'è noto, poi, l'apprezzamento in ordine all'ammissibilità della prova non è sindacabile per violazione di legge, costituendo espressione di un po- tere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per inesi- stenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 9/01/2020, n. 190; Cass., Sez. III, 22/05/ 2007, n. 11889; 22/07/2004, n. 13621). Nel far valere quest'ultimo vizio, il ricorrente non è in grado d'individuare lacune argomentative o carenze logi- che del ragionamento dal decreto impugnato, ma si limita ad insistere sulla valenza probatoria della documentazione prodotta, la cui esclusione da parte del Tribunale deve ritenersi congruamente motivata in virtù della rilevata ine- renza di tale documentazione all'esecuzione della prestazione e dell'incer- tezza comunque esistente in ordine alla paternità degli elaborati ed all'effet- tiva acquisizione degli elaborati da parte della stazione appaltante. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata. 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13490/2020 Numero sezionale 3585/2021 Numero di raccolta generale 41795/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 16/09/2021 Il Presidente 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B