CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27749/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91 (C.F.: TGN N TN68M30A944D ) , rap presentato e difeso, i n virtù di procura speciale a margine del ricorso, da l Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: T RCLS N698 18F257S), con domicilio eletto nel suo studio in Modena, al [OSCURATO:PERSONA] n. 62; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 898/13/2021 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] a il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; Cartella di pagamento revoca detrazioni fiscali – Figlio a carico – Superamento limite reddito - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso la cartella di pagamento, relativa all’anno di imposta 2013, di complessivi euro 1.204,00 con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva, all’esito di un controllo formale con riferimento al modello 730 presentato dai contribuenti, revocato le detrazioni fiscali da essi beneficiate per aver il di loro figlio Alberto percepito il reddito complessivo di euro 2.869,50, superiore al limite di euro 2.840,51 per essere considerato a carico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello limitatamente al Tugnoli (essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato nei confronti della Magri), in quanto questi non aveva adempiuto all’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale, essendosi limitato a negare l’avvenuto pagamento della somma di euro 62,50 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al figlio. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 12 Tuir e 23 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver la CTR posto a suo carico l’onere di provare il mancato superamento del limite reddituale annuo di euro 2.840,51 previsto per il riconoscimento della detrazione per figli a carico.2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto provato il pagamento della somma di euro 62,50 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di documenti e di fatti perlegge inidonei allo scopo. 3. I due motivi, da analizzarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati. In primo luogo, gli stessi non attingono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, atteso che la CTR si è limitata a ribadire il principio, ormai consolidato, secondo cui l'Amministrazione può disconoscere la detrazione in ragione di presunzioni semplici basate su dati e notizie apprese da terzi o su accertamenti effettuati presso terzi, atteso l'ampio potere conoscitivo della posizione fiscale, riconosciuto dalla legge e limitato solo dal rispetto dei diritti costituzionali, con conseguente inversione dell'onere della prova, essendo il contribuente tenuto a dare prova dell'infondatezza della pretesaerariale (Sez. 5, Sentenza n. 18232 del 16/09/2016). Da ciò deriva che è stata affermata non la sussistenza di una presunzione legale ab origine in favore dell’Amministrazione finanziaria, bensì solo che l’onere probatorio (contrario) ricade sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia assolto, sia pure sulla base di presunzioni semplici, l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la detrazione fiscale. Di questo avviso è altresì la richiamata pronuncia di questa Corte, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, a mente della quale, una volta desunto in via induttiva, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. 3.1. Avuto riguardo alla portata probatoria del modello 770 compilato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e della dichiarazione scritta resa dal legale rappresentante di quest’ultima di aver effettivamente versato in favore del figlio dell’odierno ricorrente l’importo di euro 62,50 risultante dal detto modello, va ricordato che nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - , ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art. 3 Cost. (Sez. 5, Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021). In particolare, in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria – così come al contribuente - è riconosciuta la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi (Sez. 5, Sentenza n. 25804 del 23/09/2021). Essendo stato censurato un error iuris, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013). A ben vedere, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. 4. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 710,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors