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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13252/2026

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SCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna ex art. 391- ter cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la vita anteatta dell'imputato è quasi irreprensibile; le principali violazioni concernono la violazioni edilizie poste in essere per realizzare la sua abitazione); 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione (a seguito di una doppia violazione edilizia, l'imputato stava scontando la pena in misura alternativa; non avendo osservato l'orario di rientro, veniva condannato per evasione; mentre stava espiando la pena in carcere, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare); rilevato che il primo motivo è reiterativo di censura cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione esente da vizi, che non emerge alcun elemento positivo suscettibile di giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di elementi negativi desumibili dalle modalità del fatto e dalla personalità negativa dell'appellante, gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che il secondo motivo è del pari reiterativo e comunque manifestamente infondato, la continuazione (la cui definizione legislativa è rinvenibile all'art. 81 cod. pen.) non coincidendo certo con la mera successione di eventi rappresentata nel ricorso; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.MIN C 1 026 (4 Fut-se e )(da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna ex art. 391- ter cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la vita anteatta dell'imputato è quasi irreprensibile; le principali violazioni concernono la violazioni edilizie poste in essere per realizzare la sua abitazione); 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione (a seguito di una doppia violazione edilizia, l'imputato stava scontando la pena in misura alternativa; non avendo osservato l'orario di rientro, veniva condannato per evasione; mentre stava espiando la pena in carcere, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare); rilevato che il primo motivo è reiterativo di censura cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione esente da vizi, che non emerge alcun elemento positivo suscettibile di giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di elementi negativi desumibili dalle modalità del fatto e dalla personalità negativa dell'appellante, gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che il secondo motivo è del pari reiterativo e comunque manifestamente infondato, la continuazione (la cui definizione legislativa è rinvenibile all'art. 81 cod. pen.) non coincidendo certo con la mera successione di eventi rappresentata nel ricorso; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P P.Q.MIN C 1 026 (4 Fut-se e )(da
Sentenza Cassazione n. 13252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris