Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45272/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(rd-gto avviso alle parti; 7 udita la relazione svolia dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13.7.2022, di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73 d.

P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 13 ottobre 2021.

I ricorsi sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Si è chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734).

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 4000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(rd-gto avviso alle parti; 7 udita la relazione svolia dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13.7.2022, di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 13 ottobre 2021. I ricorsi sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 4000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 45272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris