CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 17703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udito, per l'imputato, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione continuata in danno di congiunti, rideterminando la pena per effetto del riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che non sarebbe stato consumato con violenza alle persone, e sarebbe quindi non punibile) ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (sarebbero stati indebitamente operati aumenti di pena per la recidiva e per la continuazione, e comunque l'aumento di 5 mesi di reclusione per la recidiva andava ridotto per il rito). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha riportato condanna per il reato di estorsione (o rapina, come sembrerebbe aver precisato la Corte di appello in motivazione) consumata: proprio l'intervenuta consumazione (che neppure il ricorrente contesta) sottrae il reato, anche se commesso soltanto con minaccia, all'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. (cfr. f. 3 della sentenza impugnata). 2. Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato, in parte privo della necessaria specificità. 2.1. Questa Corte (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745 - 01; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Rv. 271624 - 01; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Rv. 266695 - 01) è ormai ferma nel ritenere che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato; in applicazione del principio, è stata, ad esempio, confermata la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione. La doglianza del ricorrente risulta, pertanto, manifestamente infondata. 2.2. In riferimento all'aumento di 5 mesi di reclusione per la recidiva, la Corte di appello (cfr. f. 3 della sentenza impugnata) ha puntualmente indicato che la misura dell'aumento teneva conto della diminuente di rito. La doglianza del ricorrente risulta, pertanto, manifestamente infondata oltre che priva della necessaria specificità, per non aver tenuto conto di quanto chiaramente indicato dalla Corte di appello. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]