CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 4038/2025 dep. il 6/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo con la quale è stata rigettata l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova e di detenzione domiciliare), articolando un unico promiscuo motivo ex art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 e 47- ter ord. pen.; Che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di misure alternative sulla base di due concorrenti motivazioni, in ragione dei precedenti penali del condannato e dell'inidoneità del domicilio indicato in istanza, sulla base delle risultanze degli organi UEPE (che hanno relazionato circa gli esiti negativi per avere rinvenuto all'indirizzo suindicato l'ex coniuge separata dallo stesso che ha negato 114. l'attuale convivenza tra i due) e dell'accertamento effettuato in altro indirizzo (v. relazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); Che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal Tribunale di sorveglianza con corretti argomenti giuridici, non manifestamente illogici né contraddittori, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dell'ordinanza impugnata e perché costituito da mere doglianze declinate in fatto (quanto al profilo del domicilio) e, comunque, rivalutative (estrema esiguità della pena residua da espiare, risalenza nel tempo del commesso reato e buona condotta del condannato: v. pag. 3 ricorso); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, rivalutativo e fattuale, non è ammissibile, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M