CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1970
Cassazione n. 37266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1970 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 50 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e volti anche a prospettare una rilettura o rivalutazione delle fonti di prova, preclusa in sede di legittimità; Considerato, invero, che la Corte di appello si è adeguatamente pronunciata sui profili dedotti con l'appello, disattendendoli con argomenti corretti e non manifestamente illogici; si veda, in particolare, pag. 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen., dove ha valorizzato, oltre alla particolare intensità del dolo, anche l'atteggiamento decisamente aggressivo dell'imputato, quali elementi entrambi finalizzati ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica, e sulla scriminante ex art. 393-bis cod. pen., dove ha richiamato sia le risultanze processuali che la modalità estremamente minacciosa della condotta del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il