CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è incleducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, e fondate su valutazioni schiettamente fattuali, e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che la seconda doglianza, che censura sotto il profilo rnotivazionale la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per negare la sostituzione della pena detentiva pena (apparendo ostativa la prognosi negativa, ex artt. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, e 133 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023