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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 34601/2026

Testo disponibile della fonte

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Napoli sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in riforma dell'ordinanza genetica, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione a plurime contestazioni, tra le quali la partecipazione, con il ruolo di primo piano di capo-promotore, ad un sodalizio criminoso (capo 1 delle imputazioni) operante (come si legge a pagina 3 dell'ordinanza impugnata) con lo schema delle "frodi carosello" attraverso una pluralità di società italiane ed estere , alcune "cartolari" e intestate a prestanome.

Dagli atti risulta che il dispositivo veniva emesso dal Tribunale del riesame di Napoli in data 9 giugno 2026, che l'ordinanza veniva depositata il 3 luglio 2026 e che il relativo avviso di deposito veniva notificato al difensore in data 16 luglio 2026 a mezzo pec e all'imputato in data 1 settembre 2026, a mani proprie (notifica acquisita da questa Corte).

Il ricorso per cassazione veniva proposto a mezzo portale deposito atti penali in data 30 luglio 2026, con un unico allegato costituito dal dispositivo dell'ordinanza del riesame emesso, come detto, in data 9 giugno 2026 ed è affidato a due motivi.

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità del provvedimento impugnato, nonché il ritardo nel deposito delle motivazioni dell'ordinanza.

In esso, il ricorrente adduce che il Tribunale del riesame avrebbe omesso il deposito della motivazione nei termini di legge, con conseguente inefficacia della misura cautelare.

Si deduce, inoltre, che, anche dal solo esame del dispositivo, emerga una chiara contraddizione dell'ordinanza impugnata avuto riguardo sia ai gravi indizi (senza peraltro riferimenti specifici alla concreta vicenda processuale) che alle esigenze cautelari (adducendosi sul punto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la condizione soggettiva di incensuratezza del ricorrente, la collaborazione resa dal medesimo, nel corso di tre diversi interrogatori svolti dinanzi al GIP e al PM, oltre alla estraneità del predetto alla vicenda, ascrivibile a fatto di terzi).

2. Il secondo motivo, parimenti, deduce vizio dell'ordinanza per violazione di legge sostanziale e processuale: con esso il ricorrente deduce che il collegio non abbia adeguatamente vagliato la posizione del [OSCURATO:PERSONA], in punto di gravi indizi in relazione al delitto di associazione per delinquere, anziché della diversa ipotesi di mero concorso di persone nei reati scopo, e che, inoltre, non abbia considerato i contributi dichiarativi resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe imputato ad altri la gestione dei rapporti con tutte le società coinvolte.

Si deduce inoltre che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato in ordine alla presunzione di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. 2pen. e che, comunque, non si sarebbe tenuto adeguato conto della condizione di incensuratezza del ricorrente e della non veridicità delle dichiarazioni a suo carico rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, si reputa necessario valutare la tempestività del ricorso proposto dall'imputato.

Dagli atti, infatti, risulta che l'ordinanza del Tribunale del riesame oggetto del ricorso, depositata in data 3 luglio 2026 (come risulta dal timbro del relativo depositato in cancelleria) è stata comunicata al difensore con pec di invio dell'avviso di deposito in data 16 luglio 2026 all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , corrispondente a quello indicato nell'intestazione del ricorso per cassazione, sicché, rispetto a tale notifica, il ricorso sarebbe da considerarsi tardivo in quanto proposto oltre il termine di legge.

Tuttavia, quanto all'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dagli atti risulta, che l'avviso di deposito destinato al medesimo sia stato notificato a mani proprie in data 1 settembre 2026.

Tanto premesso, considerato, inoltre, che alla data di trattazione del presente ricorso non risultano pervenuti ulteriori atti o memorie, stante la data di notifica dell'avviso di deposito all'indagato, tenuto conto della previsione di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame spetta sia al difensore che all'imputato ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., l'atto di ricorso risulta comunque formalizzato dal difensore tempestivamente, operando il termine che scade per ultimo, ovvero quello decorrente dalla successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato.

Passando, poi, all'analisi dei motivi di ricorso, si osserva che esso è inammissibile con riferimento a tutti i motivi proposti.

2. Quanto alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine di deposito, si osserva che l'ordinanza, il cui dispositivo è stato emesso in data 9 giugno 2026, risulta depositata in data 3 luglio 2026 .(pertanto entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.).

Il relativo avviso di deposito risulta, inoltre, notificato al difensore con pec del 16 luglio 2026 all'indirizzo corrispondente a quello indicato nell'intestazione del ricorso per cassazione.

Quanto alle censure formulate in punto sia di gravità indiziaria che di sussistenza delle esigenze cautelari, in via di prima considerazione, si osserva che in sede di riesame, come risulta dal verbale dell'udienza svoltasi in data 9 giugno 2026 e riportato dal Tribunale nel provvedimento impugnato (pag. 1), all'udienza indicata la difesa "...ha limitato il riesame al profilo delle esigenze cautelari e, in particolare, a quello dell'idoneità di una misura meno afflittiva di quella disposta 3dal GIP.", affermandosi poi, nel prosieguo (pag. 10) che il piano delle esigenze cautelari è l'unico ambito oggetto delle doglianze difensive.

Tanto premesso, i profili di censura formulati in ricorso in punto di gravità indiziaria risultano inammissibili, per avere la parte rinunciato espressamente agli stessi in sede di riesame.

In via più generale, infatti, deve in questa sede ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che riconosce al Tribunale la facoltà di annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle addotte dalla parte, il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, ovvero quando, come nel caso di specie, la relativa eventuale devoluzione sia poi oggetto di espressa rinuncia, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553).

Quanto, invece, ai profili relativi alla valutazione delle esigenze cautelari, il motivo è generico poiché il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame che, dopo aver compiutamente riepilogato il contesto, e riportato le emergenze investigative in ordine al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], si sofferma, in particolare, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondando tale valutazione sulla modalità e circostanze del fatto nonché sulla personalità dell'indagato desunta da "comportamenti e atti concreti".

A tale scopo, il Tribunale, con motivazione scevra da profili di illogicità, evidenzia che questi ha assunto con continuità il ruolo di vertice del sodalizio durante un arco temporale non esiguo (dal 2019 al 2025), e che opera da circa dieci anni nel settore merceologico di riferimento (commercio all'ingrosso di saponi e detersivi), sicché le condotte, ad avviso del Tribunale, non possono considerarsi occasionali e risulta fondata la probabilità che il predetto commetta ulteriori fatti penalmente rilevanti, anche in considerazione (pagina 10 dell'ordinanza) della riferita circostanza che l'attività dell'associazione è proseguita pur dopo l'avvio dei controlli di natura fiscale cui sono state sottoposte le società inserite nel circuito della complessiva frode investigata. 4

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoli sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in riforma dell'ordinanza genetica, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione a plurime contestazioni, tra le quali la partecipazione, con il ruolo di primo piano di capo-promotore, ad un sodalizio criminoso (capo 1 delle imputazioni) operante (come si legge a pagina 3 dell'ordinanza impugnata) con lo schema delle "frodi carosello" attraverso una pluralità di società italiane ed estere , alcune "cartolari" e intestate a prestanome. Dagli atti risulta che il dispositivo veniva emesso dal Tribunale del riesame di Napoli in data 9 giugno 2026, che l'ordinanza veniva depositata il 3 luglio 2026 e che il relativo avviso di deposito veniva notificato al difensore in data 16 luglio 2026 a mezzo pec e all'imputato in data 1 settembre 2026, a mani proprie (notifica acquisita da questa Corte). Il ricorso per cassazione veniva proposto a mezzo portale deposito atti penali in data 30 luglio 2026, con un unico allegato costituito dal dispositivo dell'ordinanza del riesame emesso, come detto, in data 9 giugno 2026 ed è affidato a due motivi. 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità del provvedimento impugnato, nonché il ritardo nel deposito delle motivazioni dell'ordinanza. In esso, il ricorrente adduce che il Tribunale del riesame avrebbe omesso il deposito della motivazione nei termini di legge, con conseguente inefficacia della misura cautelare. Si deduce, inoltre, che, anche dal solo esame del dispositivo, emerga una chiara contraddizione dell'ordinanza impugnata avuto riguardo sia ai gravi indizi (senza peraltro riferimenti specifici alla concreta vicenda processuale) che alle esigenze cautelari (adducendosi sul punto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la condizione soggettiva di incensuratezza del ricorrente, la collaborazione resa dal medesimo, nel corso di tre diversi interrogatori svolti dinanzi al GIP e al PM, oltre alla estraneità del predetto alla vicenda, ascrivibile a fatto di terzi). 2. Il secondo motivo, parimenti, deduce vizio dell'ordinanza per violazione di legge sostanziale e processuale: con esso il ricorrente deduce che il collegio non abbia adeguatamente vagliato la posizione del [OSCURATO:PERSONA], in punto di gravi indizi in relazione al delitto di associazione per delinquere, anziché della diversa ipotesi di mero concorso di persone nei reati scopo, e che, inoltre, non abbia considerato i contributi dichiarativi resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe imputato ad altri la gestione dei rapporti con tutte le società coinvolte. Si deduce inoltre che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato in ordine alla presunzione di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. 2pen. e che, comunque, non si sarebbe tenuto adeguato conto della condizione di incensuratezza del ricorrente e della non veridicità delle dichiarazioni a suo carico rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, si reputa necessario valutare la tempestività del ricorso proposto dall'imputato. Dagli atti, infatti, risulta che l'ordinanza del Tribunale del riesame oggetto del ricorso, depositata in data 3 luglio 2026 (come risulta dal timbro del relativo depositato in cancelleria) è stata comunicata al difensore con pec di invio dell'avviso di deposito in data 16 luglio 2026 all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , corrispondente a quello indicato nell'intestazione del ricorso per cassazione, sicché, rispetto a tale notifica, il ricorso sarebbe da considerarsi tardivo in quanto proposto oltre il termine di legge. Tuttavia, quanto all'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dagli atti risulta, che l'avviso di deposito destinato al medesimo sia stato notificato a mani proprie in data 1 settembre 2026. Tanto premesso, considerato, inoltre, che alla data di trattazione del presente ricorso non risultano pervenuti ulteriori atti o memorie, stante la data di notifica dell'avviso di deposito all'indagato, tenuto conto della previsione di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame spetta sia al difensore che all'imputato ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., l'atto di ricorso risulta comunque formalizzato dal difensore tempestivamente, operando il termine che scade per ultimo, ovvero quello decorrente dalla successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato. Passando, poi, all'analisi dei motivi di ricorso, si osserva che esso è inammissibile con riferimento a tutti i motivi proposti. 2. Quanto alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine di deposito, si osserva che l'ordinanza, il cui dispositivo è stato emesso in data 9 giugno 2026, risulta depositata in data 3 luglio 2026 .(pertanto entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.). Il relativo avviso di deposito risulta, inoltre, notificato al difensore con pec del 16 luglio 2026 all'indirizzo corrispondente a quello indicato nell'intestazione del ricorso per cassazione. Quanto alle censure formulate in punto sia di gravità indiziaria che di sussistenza delle esigenze cautelari, in via di prima considerazione, si osserva che in sede di riesame, come risulta dal verbale dell'udienza svoltasi in data 9 giugno 2026 e riportato dal Tribunale nel provvedimento impugnato (pag. 1), all'udienza indicata la difesa "...ha limitato il riesame al profilo delle esigenze cautelari e, in particolare, a quello dell'idoneità di una misura meno afflittiva di quella disposta 3dal GIP.", affermandosi poi, nel prosieguo (pag. 10) che il piano delle esigenze cautelari è l'unico ambito oggetto delle doglianze difensive. Tanto premesso, i profili di censura formulati in ricorso in punto di gravità indiziaria risultano inammissibili, per avere la parte rinunciato espressamente agli stessi in sede di riesame. In via più generale, infatti, deve in questa sede ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che riconosce al Tribunale la facoltà di annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle addotte dalla parte, il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, ovvero quando, come nel caso di specie, la relativa eventuale devoluzione sia poi oggetto di espressa rinuncia, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553). Quanto, invece, ai profili relativi alla valutazione delle esigenze cautelari, il motivo è generico poiché il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame che, dopo aver compiutamente riepilogato il contesto, e riportato le emergenze investigative in ordine al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], si sofferma, in particolare, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondando tale valutazione sulla modalità e circostanze del fatto nonché sulla personalità dell'indagato desunta da "comportamenti e atti concreti". A tale scopo, il Tribunale, con motivazione scevra da profili di illogicità, evidenzia che questi ha assunto con continuità il ruolo di vertice del sodalizio durante un arco temporale non esiguo (dal 2019 al 2025), e che opera da circa dieci anni nel settore merceologico di riferimento (commercio all'ingrosso di saponi e detersivi), sicché le condotte, ad avviso del Tribunale, non possono considerarsi occasionali e risulta fondata la probabilità che il predetto commetta ulteriori fatti penalmente rilevanti, anche in considerazione (pagina 10 dell'ordinanza) della riferita circostanza che l'attività dell'associazione è proseguita pur dopo l'avvio dei controlli di natura fiscale cui sono state sottoposte le società inserite nel circuito della complessiva frode investigata. 4 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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