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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12439/2026

Testo disponibile della fonte

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nachella-già ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente-relativamente all’ordinanza a della Corte Suprema di Cassazione n.3538/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della BALDONS.p.A nel ricorso RG n.14175/2021, ha chiesto la correzione dell’erroremateriale contenuto nell’ordinanza n. 3538/2025 emessa dalla Corte diNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026cassazione – Prima Sezione Civile – il 19.1.2025 con cui veniva dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria diSiena NPL 2018 e condannata la ricorrente al rimborso delle spese,liquidate «in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge»,poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione dellespese in favore del predetto difensore dichiaratosi in atti antistatario dellestesse;- la causa era stata trattata nella camera di consiglio del 6.11.2025, maconsiderato che il ricorso non risultava essere stato notificato acontroparte, in applicazione del principio di cui a Sez.

Un. n. 4353/23, inluogo dell’inammissibilità che deriverebbe dall’omessa notifica dell’istanza,con ordinanza interlocutoria è stata disposta la conversione delprocedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio erinviato il medesimo a nuovo ruolo per comunicazione della datadell’adunanza ad entrambe le parti;- la causa è stata, quindi, trattata nella camera di consiglio del28.4.2026 per la quale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezionedegli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026antistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nella parte dispositivadell’ordinanza n. 3538/2025 della Corte di cassazione Prima SezioneCivile pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario».- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.

P.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025, pubblicatail 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidateNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026nell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nachella-già ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente-relativamente all’ordinanza a della Corte Suprema di Cassazione n.3538/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore della BALDONS.p.A nel ricorso RG n.14175/2021, ha chiesto la correzione dell’erroremateriale contenuto nell’ordinanza n. 3538/2025 emessa dalla Corte diNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026cassazione – Prima Sezione Civile – il 19.1.2025 con cui veniva dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria diSiena NPL 2018 e condannata la ricorrente al rimborso delle spese,liquidate «in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge»,poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione dellespese in favore del predetto difensore dichiaratosi in atti antistatario dellestesse;- la causa era stata trattata nella camera di consiglio del 6.11.2025, maconsiderato che il ricorso non risultava essere stato notificato acontroparte, in applicazione del principio di cui a Sez. Un. n. 4353/23, inluogo dell’inammissibilità che deriverebbe dall’omessa notifica dell’istanza,con ordinanza interlocutoria è stata disposta la conversione delprocedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio erinviato il medesimo a nuovo ruolo per comunicazione della datadell’adunanza ad entrambe le parti;- la causa è stata, quindi, trattata nella camera di consiglio del28.4.2026 per la quale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezionedegli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026antistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nella parte dispositivadell’ordinanza n. 3538/2025 della Corte di cassazione Prima SezioneCivile pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario».- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025, pubblicatail 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidateNumero registro generale 3623/2025Numero sezionale 1898/2026Numero di raccolta generale 12439/2026Data pubblicazione 04/05/2026nell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti
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