CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 1998
Cassazione n. 16781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1998 • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1972 avverso l'ordinanza 16/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le richieste di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale, che, in data 25 marzo 2022, applicava ai predetti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione, per entrambi, al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, per il solo Ferdinando, anche a quello di cui all'art. 416-ter cod. pen. Si contesta ad [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte del locale di 'ndrangheta di Cosoleto, in qualità di partecipe, risultando in possesso di dote di 'ndrangheta elevata ma non meglio precisata, conferita nel corso di un cerimoniale tenutosi presso il santuario della Madonna di Polsi nel settembre 2017. In stabile il rapporto di frequentazione con gli altri componenti dell'organizzazione mafiosa e con interlocuzione diretta con [OSCURATO:PERSONA], del quale era soggetto di estrema fiducia, e con i due figli, allo stesso è contestato di avere preso parte a riunioni di ‘ndrangheta nel corso delle quali venivano svolti cerimoniali di affiliazione o di conferimento di gradi di 'ndranghetisti e a tutte le dinamiche mafiose interne al, locale di Cosoleto; ancora, di avere svolto compiti di approvvigionamento di armi da fuoco nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] anche fuori dalla Calabria, nonché compiti di raccordo tra il locale di 'ndrangheta di Roma e quello di Cosoleto. Infine, gli è contestato di avere assunto, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], il compito di influenzare le elezioni politico amministrative dell'anno 2018 a Cosoleto e di avere minacciato il sindaco uscente, [OSCURATO:PERSONA], candidato anche alla successiva tornata elettorale, per indurlo al nspetto gli accordi preelettorali stilati con i Carzo, che prevedevano il reperimento di posti di lavoro in favore di soggetti ad essi vicini. [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione al locale di 'ndrangheta di Cosoleto, in forza dello stabile rapporto di frequentazione con gli altri componenti dell'organizzazione mafiosa; del possesso della dote di "sgarrista", a seguito di rituale cerimonia di ndrangheta; dell'avere preso parte a cerimoniali, durante i quali venivano attribuite doti di 'ndrangheta e dell'essere rimasto coinvolto, con [OSCURATO:PERSONA], in una lite avvenuta a [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della cosca Poli meni. Il compendio probatorio si fonda sugli esiti della attività intercettiva.2. Avverso l'ordinanza, ricorrono per Cassazione entrambi gli indagati, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Napoli si deduce quanto segue: 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Le intercettazioni non sono in grado di fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'organizzazione di 'ndrangheta 2.1.2 Violazione di legge, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice della cautela, con mere formule di stile, tratl:a la posizione del ricorrente unitamente a quella del padre. [OSCURATO:PERSONA] del riesame non ha effettuato il giudizio in merito alla concretezza e alla attualità delle esigenze cautelari e ha desunto la pericolosità di Ascrizzi dalla gravità del fatto a lui imputato. 2.2. Nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deduce quanto segue: 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I criteri utilizzati per pervenire alla identificazione dell'indagato sono illogici e contraddittori. Il Tribunale sembra condividere l'assunto secondo cui l'Alfredo di cui si parla debba necessariamente essere Ascrizzi, senza però giustificare il suo coinvolgimento. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Le condotte oggetto di attenzione si sono esaurite nel 2017: si è realizzato quel c.d. "tempo silente" che imponeva al Tribunale di confrontarsi con la norma di cui all'art. 292 cod. proc. pen. 2.3. Nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce quanto segue: 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa in ordine al fatto che ciò che legava l'indagato a Carzo era esclusivamente un rapporto di familiarità. Risulta che Ascrizzi si è recato, nell'arco di tutta l'indagine, a Roma a trovare Carzo una sola volta; non è indicato quale sia la dote asseritamente conferitagli e il riferimento alla Madonna della Montagna è una evidente forzatura interpretativa. Analogamente deve dirsi con riguardo al significato che viene attribuito al termine "mangiata" perché, secondo il Collegio del riesame tale riferimento sottintende una riunione di 'ndrangheta, mentre la difesa aveva evidenziato che si trattava unicamente di un momento conviviale. Peraltro, dai discorsi intercettati non emergono elementi diversi, in base ai quali pensare che potesse effettivamente trattarsi di una riunione di ndrangheta: risulta pacificamente che la "mangiata" aveva lo scopo di salutare un compare che veniva dall'Australia e che, non si capisce per quale motivo e, comunque, con quali indizi, viene indicato nella motivazione come un sodale senza peraltro riuscire ad identificarlo. Dalle intercettazioni risulta una conoscenza da parte di Ascrizzi delle doti all'interno della ‘ndrangheta del tutto approssimativa e la conversazione evidenziata dal Tribunale del riesame mette, appunto, in evidenza tale circostanza. La motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto illogica, quando pretende, invece, di ricavare da tale conversazione i gravi indizi di colpevolezza del reato. Infine, proprio dalle intercettazioni viene fuori che non era il ricorrente ad avere il compito di procurare le armi e che lo stesso non ne aveva la disponibilità. Ascrizzi, nel corso della conversazione intercettata, esternava unicamente un suo interesse personale, non associandolo a quello del presunto sodalizio. In ogni caso nelle intercettazioni non si parla mai di occultamento. Quanto all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], al quale Ascrizzi doveva presenziare unitamente a Carmelitano e Modafferi, non conoscendo l'argomento dell'incontro, non si capisce perché lo stesso debba essere ritenuto come un incontro con finalità illecite. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 416-ter cod. pen. Dalle intercettazioni non emerge l'esistenza di un accordo elettorale politico mafioso. Il Tribunale, in maniera apodittica, sostiene un accordo tra Carzo e Gioffrè stipulato prima rispetto all'entrata in politica di Casella, senza specificare a quando lo stesso risalirebbe o in che occasione sarebbe stato stipulato. 2.3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., con riferimento al patto o alla strategia successivi alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che l'accordo, ad avviso del Tribunale, avrebbe avuto ad oggetto l'astensione dal voto della famiglia Carzo e, al contempo, l'interesse verso le elezioni da parte di quest'ultimo, allora non può non censurarsi la motivazione per mancata valutazione e risposta alle censure difensive e per omessa motivazione sulle intercettazioni, dalle quali è chiaro che Carzo decideva autonomamente, in assenza di patto, sia di astenersi dal voto, sia di disinteressarsi delle elezioni. Dalle intercettazioni in conclusione si colgono i seguenti dati: -i Carzo non hanno votato, neppure per Gioffrè;-il potenziale di voti recuperabili era di cinque o sei in più rispetto ai loro, ciò esclude, anche nelle intenzioni e nelle capacità, una ricerca del voto con metodo mafioso. Non era un caso che [OSCURATO:PERSONA] non si preoccupasse del consenso e dell'appoggio del Carzo al momento di candidarsi. I commenti post-voto sono chiaramente incompatibili con l'avere parteggiato per Gioffrè e ostacolato il voto verso Casella. Anche sul punto relativo alla seconda pattuizione, l'ordinanza è manifestamente illogica e congetturale e non motiva sulle conversazioni dalle quali emerge la negazione, sia del primo che del secondo patto ipotizzato. 2.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in relazione all'art. 416-ter cod. pen. per totale carenza di motivazione su punti decisivi per la configurabilità del reato. In modo illogico e in violazione di legge si tralasciano gli elementi costitutivi del reato e si fa riferimento a un patto concluso in epoca precedente all'inizio della campagna elettorale, privo di connotati specifici. La motivazione focalizza, in conclusione, un patto assolutamente indeterminato. 2.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla esistenza di una offerta di appoggio elettorale attraverso l'uso del metodo mafioso nel procacciamento del voto. Il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla effettiva gestione e controllo del territorio da parte di Carzo e ciò non è stato fatto. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivi: 2.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le conversazioni intercettate non contengono mai riferimenti diretti alla affiliazione dell'indagato o alla sua messa a disposizione nei confronti della cosca Alvaro. Ascrizzi dimostra di non essere a conoscenza della dote di ‘ndrangheta conferita a un sodale e di non conoscere le regole che disciplinano i compiti del "mastro di giornata". Il Tribunale si limita a operare una disarnina di alcune frasi captate il 20 dicembre 2017 ritenendole di per sé eloquenti in merito alla costante messa a disposizione del predetto alle esigenze dell'associazione, mancando di confrontarsi con la centralità attribuita alle condotte illecite attuative del programma criminoso. Vi è un travisamento della prova nella parte in cui, dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce che "Nando" era presente alla cerimonia di conferimento della dote di Vangelo a [OSCURATO:PERSONA], si desume che il generico "Nando" era [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle armi, la circostanza che il ricorrente si sia offerto di custodirle per conto di [OSCURATO:PERSONA] non è indicativa della sua partecipazione all'associazione mafiosa ma, semmai, ove si fosse concretizzata la disponibilità, si sarebbe piuttosto integrato il delitto di concorso nella detenzione abusiva. 2.4.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 416-ter cod. pen. Dalle intercettazioni non emerge l'accordo con Gioffrè e non emerge che Ascrizzi abbia svolto la funzione di intermediario. 2.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Le condotte oggetto di attenzione si sono esaurite nel 2017: si è realizzato quel c.d. "tempo silente", che imponeva al Tribunale di confrontarsi con la norma di cui all'art. 292 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, ulteriormente motivando sulla violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., in merito ai criteri di identificazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai criteri di individuazione degli asseriti compiti di raccordo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, approfondendo quanto già devoluto con il ricorso principale ex art. 311 cod. proc. pen. e, in particolare, il tema della partecipazione ad associazione mafiosa e, segnatamente, dell'affiliazione rituale, oggetto della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 36958/2021, che ha chiarito i contenuti della "messa a disposizione", idonea a integrare la fattispecie associativa. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi in merito alla insussistenza, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, stante il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente al vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., mentre deve essere rigettato nel resto.2.Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'ordinanza fonda essenzialmente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulle conversazioni intercettate, dalle quali emerge unicamente: -la sua affiliazione nella posizione di "sgarro" e il suo desiderio di "fare carriera" all'interno della cosca; -il fortissimo legame con Carzo e i figli dello stesso; -la partecipazione a cerimoniali in cui venivano attribuiti doti di 'ndrangheta; -il coinvolgimento, con [OSCURATO:PERSONA], in una lite avvenuta a [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della cosca Polimeni. Ritiene il Collegio che tali intercettazioni non siano idonee e sufficienti a raggiungere la soglia dei gravi indizi di colpevolezza. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non è mai intervenuto nelle intercettazioni citate e i conversanti riferiscono fatti, dei quali non hanno cognizione diretta, che risalgono al 2017/2018. Pur volendo ammettere che, effettivamente, [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto la dote di "sgarro" nel 2017, va evidenziato che la volontà del neo adepto di aderire alla consorteria deve concretizzarsi in un suo stabile inserimento in essa e in una sostanziale sua messa a disposizione al fine di realizzare gli interessi della cosca (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 -- 01) e, su questo punto, la motivazione del Collegio della cautela è insufficiente. Occorre osservare che, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In sostanza, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto. Se deve ritenersi indubbio che il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto da liturgie scandite da formule e gesti rituali che conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore vincolante che si origina da quel gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a disposizione" a favore del sodalizio: l'incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzialità operativa del soggetto, in aperto contrasto con la logica di effettività e proporzione che deve regolare il rapporto tra reato e sanzione. 2.2. Il motivo sulle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo sui gravi indizi di colpevolezza. 2.3.L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio perché il Collegio della cautela colmi i vizi motivazionali sopra evidenziati. 3.Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I ricorsi sono fondati per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione elettorale. Il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa, che evidenziavano come, dalle intercettazioni, non fosse mai emerso l'accordo elettorale fra Carzo e Gioffrè e che, di tale presunto accordo, il provvedimento impugnato non individuava né il tempo, né il luogo, né le altre modalità. Dal provvedimento impugnato emergono unicamente i seguenti elementi: -l'aspirazione di Carzo, tradotta in una richiesta, rivolta in tempi non precisati al sindaco in carica, diretta ad ottenere l'assunzione di due prossimi congiunti del ricorrente; -la indisponibilità di Gioffrè, che suscitava malanimo, e la volontà di rivalsa da parte del ricorrente; -la volontà di Casella, nipote del ricorrente, di candiclarsi, peraltro con l'obiettivo di realizzare la medesima utilità a favore dei comuni congiunti; -il tentativo, fallito, di scoraggiarne il progetto, da parte d Carzo. Carzo, in realtà, non fa mai riferimento al mancato rispetto dell'accordo stipulato con Gioffrè, bensì alla circostanza che, ad una richiesta di assunzione - che solo secondo una mera congettura potrebbe essere agganciata a un pregresso accordo elettorale - il Gioffré avrebbe risposto negativamente. Dall'ordinanza impugnata emerge che la candidatura del Casella era nota a Carzo sin dal luglio 2017, tanto che, nella conversazione del 22 luglio 2017, discorrendo con il figlio Domenico, gli ordinava di recarsi in Calabria per prendere contatti con il Casella e spiegargli che in caso di vittoria avrebbe ricevuto delle richieste da soddisfare «compensate con delle "mazzette"...come del resto aveva fatto, fino a quel momento, il Sindaco in carica [OSCURATO:PERSONA]». Anche il rifiuto del Gioffrè di assumere le due donne emergeva sin dalla conversazione del 17 ottobre 2017, ma dal tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata, non si evince chiaramente che la richiesta di assunzione fosse correlata ad un pregresso patto elettorale. Il Tribunale, esaminando le successive conversazioni del 2017, e in particolare quella del 20 dicembre 2017 tra Carzo ed Ascrizzi, fa riferimento alla diversa richiesta formulata dal Gioffrè all'Ascrizzi, inquadrabile nell'ambito del secondo accordo contestato nell'imputazione provvisoria, avente ad oggetto il ritiro della candidatura del Casella in cambio l'assunzione delle due donne. In particolare, l'ordinanza riporta le espressioni adottate da Ascrizzi nel descrivere le richieste di Gioffrè («Nando io ti prometto e ti giuro.. .che se non si porta (=si candida) Peppe.. prima ancora di domani mattina..Nancy va a lavorare domani mattina., senza problemi»). L'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione in merito alla accettazione di tale proposta, formulata, peraltro, ad un intermediario del Carzo, e cioè al ricorrente, e, anzi, presenta un'evidente frattura logica laddove, trascurando la data in cui si svolge la conversazione in questione (20 dicembre 2017) ed il dato emergente dalle precedenti intercettazioni in merito alla conoscenza da parte del Carzo della candidatura del nipote, ritiene di desumere l'esistenza dell'accordo di procacciamento dei voti (che l'imputazione provvisoria colloca, peraltro, "in epoca antecedente e prossima al maggio 2018") attraverso una lettura delle conversazioni intercettate fondata su mere congetture, quale quella, ad esempio, che la preoccupazione del Carzo per la candidatura del nipote non fosse legata solo a possibili sospetti di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione pubblica fondati proprio sul loro rapporto di parentela, bensì a precedenti accordi con Gioffrè. Va, peraltro, considerato che le conversazioni oggetto di siffatta illogica inferenza sono quelle relativa all'anno 2017, posto che la stessa ordinanza impugnata afferma che le conversazioni intercettate nel 2018 riguardavano commenti ai risultati della competizione elettorale. Va, infine, aggiunto che nelle conversazioni del 2017, valorizzate dal Tribunale, al di là del riferimento al rifiuto di assunzione delle due donne, che potrebbe essere letto anche come strumento di pressione per ottenere il richiesto intervento del Carzo sul nipote, o delle generiche affermazioni del Carzo in merito al suo potere di influenzare le competizioni elettorali, non sembra emergere alcun concreto riferimento degli interlocutori all'iniziale accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore di Gioffrè, non potendosi, peraltro, considerare determinanti, a tal fine, le assunzioni di soggetti vicini alla cosca di Carzo effettuate successivamente alla rielezione del Gioffrè, potendo dette condotte inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose. 3.1.2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, alla luce del materiale indiziario in atti e delle allegazioni difensive, valuti nuovamente la gravità indiziaria in merito al reato oggetto dell'imputazione provvisoria, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate. 3.2. Quanto al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, occorre osservare che il Collegio della cautela si è conformato al principio di diritto, secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Deve rilevarsi che le difese adducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Si chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, la richiesta di rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame) è inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché è stato più volte affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare il ricorrente come soggetto partecipe della cosca calabrese mafiosa, oggetto di una indagine complessa, che evidenzia molteplici fonti di prova, delle quali si dà ampiamente conto nel provvedimento impugnato. Del resto, non è in dubbio che: -il conferimento di una dote all'indagato; -lo stretto legame con Carzo, capo della organizzazione, tanto da essere stato uno dei primi ad andarlo a trovare, dopo la scarcerazione; -la sua partecipazione a riunioni nel corso delle quali si procedeva a riti di affiliazione; -la sua convocazione per discutere della gestione della cosca da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -la sua partecipazione a cene della cosca; -la sua disponibilità detenere armi per conto della cosca. possano configurare - in presenza del necessario quadro di gravità indiziaria — la condotta di partecipe nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, 3.2.1. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelar!. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale fra i fatti contestati e accertati (peraltro, l'associazione a delinquere è contestata dal 2016 in permanenza) e l'adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell'assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. Di talché, anche per questo profilo non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. 3.2.2.La sentenza deve, quindi essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di Ascri