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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 30784/2026

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za del 27/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoroha respinto il reclamo con il quale il detenuto [OSCURATO:PERSONA] – attualmenteristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di L’Aquila e sottoposto al regime detentivospeciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: Ord.pen.) – aveva invocato la compiuta ottemperanza delle disposizioni assunte asuo favore nel corpo di tre pregresse ordinanze (nn. 690/2023 del 27 giugno2023, 296/2024 del 27 febbraio 2024, 490/2023 del 30 maggio 2023).A fondamento della decisione il decidente ha posto le seguenticonsiderazioni:- con ordinanza n. 690/23 del 27 giugno 2023 (proc. n. 1401/23 S.I.U.S.),il detenuto era stato facultato alla consultazione ed alla lettura dei quotidiani«L’Avvenire ed [OSCURATO:PERSONA] previa verifica da parte della direzione dell’istituto dipena se attualmente i due quotidiani…ancora prevedono un fondo per l’acquistoda parte della popolazione detenuta e la conseguente distribuzione gratuita».[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] circondariale, nell’ottemperare a quanto in dettaordinanza disposto, ha comunicato che, sulla scorta delle informazioni assunte, idue quotidiani non disponevano di detto fondo.

La mancata consegna deiquotidiani al detenuto richiedente non costituiva, allora, sulla scorta di quantoevidenziato, il frutto di una colpevole inerzia dell’amministrazione.- Con ordinanza n. 296/24 del 27 febbraio 2024 (proc. n. 345/24 S.I.U.S.)l’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Nuoro, che accogliesolo 6 detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord.pen., era stato autorizzato a svolgere colloqui telefonici con il difensore anchedurante le ore pomeridiane.

A detta ordinanza, però, non era più possibile darecircondariale di L’Aquila («con una sezione 41-bis di oltre centocinquantadetenuti, oltre le sezioni»).

In detto istituto penitenziario, nelle ore pomeridianevengono assicurati i colloqui telefonici tra i detenuti comuni, i loro familiari ed idifensori.

Avuto riguardo al peculiare regime cui l’[OSCURATO:PERSONA] è sottoposto «non èopportuno l’incontro con detenuti comuni, potendo lo stesso soddisfare il propriodiritto in un ampio arco temporale, ovvero tra le 08.30 e le 14.30».- Con ordinanza n. 490/23 del 30 maggio 2023 (proc. n. 1232/2023S.I.U.S.), è stata disposta la restituzione all’[OSCURATO:PERSONA] di un personal computerper «finalità di studio e di giustizia», nonché dei «cd-rom …del procedimento n.17165/14 con possibilità di estrarre copia cartacea».

A detto provvedimento èstata data corretta esecuzione.

L’[OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’udienza, ha peròrichiesto anche la consegna di c.d.

«di lingua, musicali ed il lettore c.d.».

Dettarichiesta integra gli estremi di una domanda nuova che non può trovare ingressonel giudizio di ottemperanza.

Eventuali deroghe compatibili con il regime di cuiall’art. 14-bis previste da detta ordinanza non possono, poi, ritenersi «validenell’attuale regime di sorveglianza a cui è sottoposto l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto nuovotitolo» che ha a suo fondamento in «fatti del tutto diversi rispetto a quelliesaminati e valutati…nel maggio 2023».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, ricorso per cassazione lamentando violazione di legge (art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.

«permera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato».Il difensore lamenta, anzitutto, che l’assistito non aveva invocatol’ottemperanza dell’ordinanza n. 690/23 del 27 giugno 2023, bensì di quellasuccessiva, portante il n. 848/25 emessa il 13 ottobre 2025 nel proc. n. 1943/25S.I.U.S. con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ordinato al [OSCURATO:PERSONA] circondariale di L’Aquila di consegnare all’[OSCURATO:PERSONA] una copia deiquotidiani «L’Avvenire» e «[OSCURATO:PERSONA]» del giorno precedente.

Lamenta chedetta disposizione è rimasta ineseguita.

Censura, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza, anziché richiamare acriticamente la nota del 3 marzo 2025(«completamente superata»), avrebbe dovuto procedere alla sostituzione delcommissario ad acta.

Evidenzia, poi, l’erroneità della motivazione con riguardoall’ordinanza n. 296/24 del 27 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha acriticamenterecepito le indicazioni offerte dal Direttore del carcere di L’Aquila senzaconsiderare che i detenuti sottoposti al particolare regime di cui all’art. 41-bisOrd. pen. svolgono i colloqui telefonici in ambienti nei quali non hanno alcunapossibilità di contatto con i detenuti comuni, con i quali, peraltro, frequenti sonole occasioni di incontro.

Lamenta, infine, che la motivazione del provvedimento èapparente poiché anche il decreto di applicazione del regime della sorveglianzaspeciale del 2025 non prevede che l’[OSCURATO:PERSONA] sia privato del computer e dei cd-rom.

Rimarca che, nel corso dell’udienza, quest’ultimo ha chiesto, mediantememoria, che si accertasse, ex art. 34, comma 3, c.p.a. l’illegittimitàdell’asportazione, avvenuta il 5 novembre 2025, sussistendo un interesse a finirisarcitori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Va premesso che l’art. 35-bis Ord. pen. – introdotto nell'ordinamentodall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 146,convertito dalla legge del 21 febbraio 2014 n. 10, al fine di colmare il deficit ditutela nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei dirittidei detenuti e degli internati, già censurato dalla dal Giudice delle leggi consentenza n. 26 dell’8 febbraio 1999 – istituisce e regola, allo scopo, unprocedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzialla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato aconcludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, conl'adozione di provvedimenti idonei a conformare l’operato dell'amministrazionestessa.

Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzionegiurisdizionale ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispettoad eventuali condotte dell'autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, diaperto contrasto, i commi 5 e ss. dello stesso articolo strutturano unprocedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza dellaprecedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva peresaurimento dei mezzi d'impugnazione.Detto procedimento costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio dicognizione e non consente l'introduzione di domande nuove, né la rivalutazionedel contenuto dell'originaria decisione, essendo finalizzato esclusivamente agarantire l'esecuzione del provvedimento favorevole al detenuto già emesso dalmagistrato di sorveglianza (Sez. 1, 16/11/2022, n. 49717, n.m.; Sez. 1, n.39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996).Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è ammessoricorso per cassazione solo limitatamente ai casi di violazione di legge (art. 35-bis, comma 8, Ord. pen.).3.

Come evidenziatosi, il difensore del ricorrente fonda l’ammissibilità delpresente ricorso su un’asserita apparenza motivazionale del provvedimentoimpugnato.

Il presupposto da cui muove è, in astratto, condivisibile, atteso chela mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, integrano, per l’appunto, gli estremi di una violazione di leggesuscettibile di valutazione in questa sede.

Il concreto atteggiarsi delle doglianzeveicolate a mezzo del gravame si atteggia, però, del tutto eccentrico rispetto allapremessa.

La fondatezza del giudizio appena espresso appare agevolmenteapprezzabile ove si abbia riguardo alle censure formulate nei riguardi delladeterminazione assunta dal decidente in merito alle modalità temporali dellosvolgimento dei colloqui telefonici che il detenuto intrattiene con il difensore.

È diimmediata evidenza, infatti, come le doglianze difensive sul punto articolateinvestano la congruità logica dell’apparato argomentativo del provvedimento ene sollecitino un’inammissibile rivalutazione.

Ancor più palese è l’irricevibilitàdelle contestazioni quanto alla terza delle ordinanze sopra menzionate, postoche, in tal caso, non viene in rilievo la mancata ottemperanza di quanto con essadeciso quanto, piuttosto, questioni ad essa estranee (in essa compresa anche laprospettazione di una pretesa risarcitoria) e surrettiziamente introdotte dalricorrente nel corso del procedimento, circostanza, quest’ultima, che, come sopraricordato, è inammissibile nel procedimento ex art. 35-bis Ord. pen.Inammissibile è, da ultimo, la contestazione formulata nei riguardi delprovvedimento in relazione alla mancata consegna a favore del detenuto di unacopia di taluni quotidiani.

Non può, al riguardo, non evidenziarsi come le censuredifensive degradino a mera asserzione labiale, non valutabile nella presentesede, atteso che il difensore non ha allegato al ricorso il reclamo dal quale ilpresente procedimento si è originato (reclamo non presente agli atti).

Lacircostanza impedisce di verificare se, come dedotto, la motivazione delprovvedimento si riveli apparente perché del tutto divergente rispetto al petitum.4.

Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso è inammissibile.

A dettadeclaratoria consegue, anzitutto, la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente deve essere altresì condannato alversamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 27/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoroha respinto il reclamo con il quale il detenuto [OSCURATO:PERSONA] – attualmenteristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di L’Aquila e sottoposto al regime detentivospeciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: Ord.pen.) – aveva invocato la compiuta ottemperanza delle disposizioni assunte asuo favore nel corpo di tre pregresse ordinanze (nn. 690/2023 del 27 giugno2023, 296/2024 del 27 febbraio 2024, 490/2023 del 30 maggio 2023).A fondamento della decisione il decidente ha posto le seguenticonsiderazioni:- con ordinanza n. 690/23 del 27 giugno 2023 (proc. n. 1401/23 S.I.U.S.),il detenuto era stato facultato alla consultazione ed alla lettura dei quotidiani«L’Avvenire ed [OSCURATO:PERSONA] previa verifica da parte della direzione dell’istituto dipena se attualmente i due quotidiani…ancora prevedono un fondo per l’acquistoda parte della popolazione detenuta e la conseguente distribuzione gratuita».[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] circondariale, nell’ottemperare a quanto in dettaordinanza disposto, ha comunicato che, sulla scorta delle informazioni assunte, idue quotidiani non disponevano di detto fondo. La mancata consegna deiquotidiani al detenuto richiedente non costituiva, allora, sulla scorta di quantoevidenziato, il frutto di una colpevole inerzia dell’amministrazione.- Con ordinanza n. 296/24 del 27 febbraio 2024 (proc. n. 345/24 S.I.U.S.)l’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca ristretto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Nuoro, che accogliesolo 6 detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord.pen., era stato autorizzato a svolgere colloqui telefonici con il difensore anchedurante le ore pomeridiane. A detta ordinanza, però, non era più possibile darecircondariale di L’Aquila («con una sezione 41-bis di oltre centocinquantadetenuti, oltre le sezioni»). In detto istituto penitenziario, nelle ore pomeridianevengono assicurati i colloqui telefonici tra i detenuti comuni, i loro familiari ed idifensori. Avuto riguardo al peculiare regime cui l’[OSCURATO:PERSONA] è sottoposto «non èopportuno l’incontro con detenuti comuni, potendo lo stesso soddisfare il propriodiritto in un ampio arco temporale, ovvero tra le 08.30 e le 14.30».- Con ordinanza n. 490/23 del 30 maggio 2023 (proc. n. 1232/2023S.I.U.S.), è stata disposta la restituzione all’[OSCURATO:PERSONA] di un personal computerper «finalità di studio e di giustizia», nonché dei «cd-rom …del procedimento n.17165/14 con possibilità di estrarre copia cartacea». A detto provvedimento èstata data corretta esecuzione. L’[OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’udienza, ha peròrichiesto anche la consegna di c.d. «di lingua, musicali ed il lettore c.d.». Dettarichiesta integra gli estremi di una domanda nuova che non può trovare ingressonel giudizio di ottemperanza. Eventuali deroghe compatibili con il regime di cuiall’art. 14-bis previste da detta ordinanza non possono, poi, ritenersi «validenell’attuale regime di sorveglianza a cui è sottoposto l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto nuovotitolo» che ha a suo fondamento in «fatti del tutto diversi rispetto a quelliesaminati e valutati…nel maggio 2023».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, ricorso per cassazione lamentando violazione di legge (art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. «permera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato».Il difensore lamenta, anzitutto, che l’assistito non aveva invocatol’ottemperanza dell’ordinanza n. 690/23 del 27 giugno 2023, bensì di quellasuccessiva, portante il n. 848/25 emessa il 13 ottobre 2025 nel proc. n. 1943/25S.I.U.S. con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ordinato al [OSCURATO:PERSONA] circondariale di L’Aquila di consegnare all’[OSCURATO:PERSONA] una copia deiquotidiani «L’Avvenire» e «[OSCURATO:PERSONA]» del giorno precedente. Lamenta chedetta disposizione è rimasta ineseguita. Censura, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza, anziché richiamare acriticamente la nota del 3 marzo 2025(«completamente superata»), avrebbe dovuto procedere alla sostituzione delcommissario ad acta. Evidenzia, poi, l’erroneità della motivazione con riguardoall’ordinanza n. 296/24 del 27 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha acriticamenterecepito le indicazioni offerte dal Direttore del carcere di L’Aquila senzaconsiderare che i detenuti sottoposti al particolare regime di cui all’art. 41-bisOrd. pen. svolgono i colloqui telefonici in ambienti nei quali non hanno alcunapossibilità di contatto con i detenuti comuni, con i quali, peraltro, frequenti sonole occasioni di incontro. Lamenta, infine, che la motivazione del provvedimento èapparente poiché anche il decreto di applicazione del regime della sorveglianzaspeciale del 2025 non prevede che l’[OSCURATO:PERSONA] sia privato del computer e dei cd-rom. Rimarca che, nel corso dell’udienza, quest’ultimo ha chiesto, mediantememoria, che si accertasse, ex art. 34, comma 3, c.p.a. l’illegittimitàdell’asportazione, avvenuta il 5 novembre 2025, sussistendo un interesse a finirisarcitori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Va premesso che l’art. 35-bis Ord. pen. – introdotto nell'ordinamentodall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 146,convertito dalla legge del 21 febbraio 2014 n. 10, al fine di colmare il deficit ditutela nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei dirittidei detenuti e degli internati, già censurato dalla dal Giudice delle leggi consentenza n. 26 dell’8 febbraio 1999 – istituisce e regola, allo scopo, unprocedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzialla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato aconcludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, conl'adozione di provvedimenti idonei a conformare l’operato dell'amministrazionestessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzionegiurisdizionale ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispettoad eventuali condotte dell'autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, diaperto contrasto, i commi 5 e ss. dello stesso articolo strutturano unprocedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza dellaprecedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva peresaurimento dei mezzi d'impugnazione.Detto procedimento costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio dicognizione e non consente l'introduzione di domande nuove, né la rivalutazionedel contenuto dell'originaria decisione, essendo finalizzato esclusivamente agarantire l'esecuzione del provvedimento favorevole al detenuto già emesso dalmagistrato di sorveglianza (Sez. 1, 16/11/2022, n. 49717, n.m.; Sez. 1, n.39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996).Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è ammessoricorso per cassazione solo limitatamente ai casi di violazione di legge (art. 35-bis, comma 8, Ord. pen.).3. Come evidenziatosi, il difensore del ricorrente fonda l’ammissibilità delpresente ricorso su un’asserita apparenza motivazionale del provvedimentoimpugnato. Il presupposto da cui muove è, in astratto, condivisibile, atteso chela mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, integrano, per l’appunto, gli estremi di una violazione di leggesuscettibile di valutazione in questa sede. Il concreto atteggiarsi delle doglianzeveicolate a mezzo del gravame si atteggia, però, del tutto eccentrico rispetto allapremessa. La fondatezza del giudizio appena espresso appare agevolmenteapprezzabile ove si abbia riguardo alle censure formulate nei riguardi delladeterminazione assunta dal decidente in merito alle modalità temporali dellosvolgimento dei colloqui telefonici che il detenuto intrattiene con il difensore. È diimmediata evidenza, infatti, come le doglianze difensive sul punto articolateinvestano la congruità logica dell’apparato argomentativo del provvedimento ene sollecitino un’inammissibile rivalutazione. Ancor più palese è l’irricevibilitàdelle contestazioni quanto alla terza delle ordinanze sopra menzionate, postoche, in tal caso, non viene in rilievo la mancata ottemperanza di quanto con essadeciso quanto, piuttosto, questioni ad essa estranee (in essa compresa anche laprospettazione di una pretesa risarcitoria) e surrettiziamente introdotte dalricorrente nel corso del procedimento, circostanza, quest’ultima, che, come sopraricordato, è inammissibile nel procedimento ex art. 35-bis Ord. pen.Inammissibile è, da ultimo, la contestazione formulata nei riguardi delprovvedimento in relazione alla mancata consegna a favore del detenuto di unacopia di taluni quotidiani. Non può, al riguardo, non evidenziarsi come le censuredifensive degradino a mera asserzione labiale, non valutabile nella presentesede, atteso che il difensore non ha allegato al ricorso il reclamo dal quale ilpresente procedimento si è originato (reclamo non presente agli atti). Lacircostanza impedisce di verificare se, come dedotto, la motivazione delprovvedimento si riveli apparente perché del tutto divergente rispetto al petitum.4. Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso è inammissibile. A dettadeclaratoria consegue, anzitutto, la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente deve essere altresì condannato alversamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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