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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44120/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 03/10/2019 dalla Corte di appello dell'Aquila; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 03/04/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B della rubrica e - ritenuta più grave l'ipotesi delittuosa di cui al capo B, disposto l'aumento di pena per la recidiva oggetto di contestazione processuale e applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva - condannava l'imputato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. Con sentenza emessa il 03/10/2019 la Corte di appello dell'Aquila, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in sei anni di reclusione.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva impugnata.

3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che l'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo avere commesso un furto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - ubicata a Villamagna, in [OSCURATO:PERSONA] n. 43 - ed essersi allontanato da essa, allo scopo di sottrarsi all'arresto da parte del brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], dapprima, forzava il posto di blocco disposto dai due militari, e, successivamente, speronava violentemente l'autovettura a bordo della quale i carabinieri si erano messi al suo inseguimento, tentando di farla urtare contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si fondava sulle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato - il brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e l'appuntato [OSCURATO:PERSONA] -, che consentivano di accertare la dinamica dell'inseguimento successivo alla violazione del posto di blocco dell'imputato disposto dai due militari e le modalità con cui il ricorrente tentava di fare impattare l'autovettura di servizio dei carabinieri che lo inseguivano contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava, speronando il mezzo ad altissima velocità.

Occorre aggiungere che, a seguito dell'incidente stradale provocato dall'imputato, il brigadiere Baldassare si procurava una "contusione al ginocchio ed al polso sinistro con trauma distruttivo al polpaccio giudicata guaribile in 5 giorni".Nel corso delle indagini preliminari veniva anche esaminato [OSCURATO:PERSONA], in danno del quale era stato commesso il furto in abitazione da cui traevano origine i fatti di reato, che riconosceva tutti gli oggetti che erano stati asportati dal suo appartamento e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], a bordo della quale l'imputato si era allontanato dal luogo del delitto dopo la sua commissione.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo B, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione, essendo i comportamenti dell'imputato unicamente finalizzati a sottrarsi all'arresto da parte delle persone offese.

Si deduceva, in proposito, che l'assenza di animus necandi in capo a [OSCURATO:PERSONA] si desumeva dal contesto criminoso nel quale, secondo le stesse decisioni di merito, si era concretizzato il sinistro stradale controverso.

L'incidente, infatti, aveva luogo all'esito di una complessa vicenda delittuosa, che si sviluppava a seguito dell'elusione del posto di blocco da parte dell'imputato, in conseguenza del quale i due carabinieri si mettevano all'inseguimento del ricorrente, che, durante la fuga, faceva impattare il veicolo degli inseguitori contro le pareti della galleria in cui i mezzi si trovavano, esclusivamente allo scopo di impedire il suo arresto.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, contestata all'imputato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il cui riconoscimento derivava da una valutazione della posizione del ricorrente disarmonica rispetto alle emergenze processuali e alla sua condizione anagrafica, che non consentivano di applicare l'aggravante censurata.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo B, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il sinistro stradale controverso non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione, essendo i comportamenti dell'imputato esclusivamente finalizzati a sottrarsi all'arresto da parte delle persone offese.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui la condotta di guida posta in essere dal ricorrente in danno del brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dello speronannento dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano i due militari e dalla violenza con cui il veicolo, che procedeva ad altissima velocità, veniva fatto impattare contro il muro della galleria percorso dai mezzi in questione.

Tali conclusioni, del resto, si impongono anche alla luce dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], in danno del quale era stato commesso il furto in abitazione dal quale traevano origine il fatti di reato, che riconosceva tutti gli oggetti che erano stati asportati dal suo appartamento e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] usata dal ricorrente per la fuga.

A bordo di questo veicolo, infatti, l'imputato si era allontanato dal luogo del delitto dopo la sua commissione, aveva forzato il posto di blocco stradale disposto dal brigadiere Baldassarre e dall'appuntato Marella e aveva provocato, durante l'inseguimento che ne era derivato, il sinistro stradale descritto al capo B. Su questi profili valutativi, la sentenza impugnata si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi idonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendo i due mezzi, nel corso 4 t dell'inseguimento, ad altissima velocità, all'interno di una galleria con una carreggiata, a doppio senso di marcia, di modeste dimensioni.

Sulla scorta di questa ricostruzione dello speronamento eseguito dal ricorrente nei confronti dei due militari che si erano posti al suo inseguimento a bordo di un'autovettura di servizio - che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del posto di blocco stradale che l'aveva provocata - la Corte di appello dell'Aquila formulava un giudizio positivo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01).

2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava ulteriormente la decisione impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione, evidenziando che lo speronamento era avvenuto accidentalmente, al culmine di un inseguimento tra autovetture e che l'imputato, con la sua azione, mirava esclusivamente a sottrarsi all'arresto da parte degli inseguitori.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo B - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen.

Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini certi la volontà dell'agente rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 191241-01).Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ancorare il giudizio sull'univocità dell'azione criminosa alla piattaforma probatoria acquisita, atteso che «il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401-01).

Ne discende che il requisito dell'univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall'agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01).

Non può, pertanto, non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dello speronamento controverso in danno dei militari deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l'azione di Piroli conseguisse a una volontà omicida, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dalla decisione censurata, consentendo di affermare che l'imputato, provocando l'incidente stradale, voleva provocare l'impatto del veicolo inseguitore, noncurante del rischio di causare il decesso dei due carabinieri che si trovavano a bordo del mezzo.

2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, contestata all'imputato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il cui riconoscimento derivava da una valutazione della posizione del ricorrente disarmonica rispetto alle emergenze processuali e alla sua condizione anagrafica, che non consentivano di applicare l'aggravante censurata.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato, all'esito del giudizio di secondo grado, in sei anni di reclusione, non appare suffragato dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello dell'Aquila, che, a fronte della specifica censura difensiva, ometteva di soffermarsi sulle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la correlazione tra i fatti di reato contestati ai capi A e B della rubrica e i precedenti penali del ricorrente, tenuto conto della loro eterogeneità.

Né possono rilevare, in quanto tali, le modalità con cui Piroli, mentre si trovava a bordo del suo veicolo, forzava il posto di blocco stradale, allo scopo di sottrarsi al controllo delle Forze dell'Ordine, tentando, successivamente, di fare impattare l'autovettura di servizio dei carabinieri che lo inseguivano contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava.

Infatti, questi profili valutativi, pur astrattamente rilevanti, non venivano utilizzati dalla Corte di appello dell'Aquila per giustificare il riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, che veniva applicata al ricorrente senza l'esplicitazione delle ragioni che imponevano l'aggravamento di pena censurato, su cui si riscontra un'omissione motivazionale integrale rispetto alla censura difensiva introdotta con l'atto di appello.

Ne discende che, nella sentenza impugnata, non veniva compiuta alcuna valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., che - ai fini del riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione - imponeva di correlare i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli relativi ai pregiudizi penali del ricorrente.

Né, a tali fini, appare soddisfacente il generico riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla condizione soggettiva di Piroli e al disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi A e B, che non appaiono, in assenza di specifiche indicazioni, idonei a giustificare l'applicazione della recidiva.

Sotto questo profilo, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, in particolare con riguardo all'avvenuto apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 03/10/2019 dalla Corte di appello dell'Aquila; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 03/04/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B della rubrica e - ritenuta più grave l'ipotesi delittuosa di cui al capo B, disposto l'aumento di pena per la recidiva oggetto di contestazione processuale e applicata la riduzione per il rito speciale con cui si procedeva - condannava l'imputato alla pena di quattordici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 03/10/2019 la Corte di appello dell'Aquila, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in sei anni di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva impugnata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che l'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo avere commesso un furto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - ubicata a Villamagna, in [OSCURATO:PERSONA] n. 43 - ed essersi allontanato da essa, allo scopo di sottrarsi all'arresto da parte del brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], dapprima, forzava il posto di blocco disposto dai due militari, e, successivamente, speronava violentemente l'autovettura a bordo della quale i carabinieri si erano messi al suo inseguimento, tentando di farla urtare contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi si fondava sulle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato - il brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e l'appuntato [OSCURATO:PERSONA] -, che consentivano di accertare la dinamica dell'inseguimento successivo alla violazione del posto di blocco dell'imputato disposto dai due militari e le modalità con cui il ricorrente tentava di fare impattare l'autovettura di servizio dei carabinieri che lo inseguivano contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava, speronando il mezzo ad altissima velocità. Occorre aggiungere che, a seguito dell'incidente stradale provocato dall'imputato, il brigadiere Baldassare si procurava una "contusione al ginocchio ed al polso sinistro con trauma distruttivo al polpaccio giudicata guaribile in 5 giorni".Nel corso delle indagini preliminari veniva anche esaminato [OSCURATO:PERSONA], in danno del quale era stato commesso il furto in abitazione da cui traevano origine i fatti di reato, che riconosceva tutti gli oggetti che erano stati asportati dal suo appartamento e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], a bordo della quale l'imputato si era allontanato dal luogo del delitto dopo la sua commissione. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo B, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione, essendo i comportamenti dell'imputato unicamente finalizzati a sottrarsi all'arresto da parte delle persone offese. Si deduceva, in proposito, che l'assenza di animus necandi in capo a [OSCURATO:PERSONA] si desumeva dal contesto criminoso nel quale, secondo le stesse decisioni di merito, si era concretizzato il sinistro stradale controverso. L'incidente, infatti, aveva luogo all'esito di una complessa vicenda delittuosa, che si sviluppava a seguito dell'elusione del posto di blocco da parte dell'imputato, in conseguenza del quale i due carabinieri si mettevano all'inseguimento del ricorrente, che, durante la fuga, faceva impattare il veicolo degli inseguitori contro le pareti della galleria in cui i mezzi si trovavano, esclusivamente allo scopo di impedire il suo arresto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, contestata all'imputato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il cui riconoscimento derivava da una valutazione della posizione del ricorrente disarmonica rispetto alle emergenze processuali e alla sua condizione anagrafica, che non consentivano di applicare l'aggravante censurata.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo B, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il sinistro stradale controverso non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione, essendo i comportamenti dell'imputato esclusivamente finalizzati a sottrarsi all'arresto da parte delle persone offese. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui la condotta di guida posta in essere dal ricorrente in danno del brigadiere [OSCURATO:PERSONA] e dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dello speronannento dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano i due militari e dalla violenza con cui il veicolo, che procedeva ad altissima velocità, veniva fatto impattare contro il muro della galleria percorso dai mezzi in questione. Tali conclusioni, del resto, si impongono anche alla luce dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], in danno del quale era stato commesso il furto in abitazione dal quale traevano origine il fatti di reato, che riconosceva tutti gli oggetti che erano stati asportati dal suo appartamento e l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] usata dal ricorrente per la fuga. A bordo di questo veicolo, infatti, l'imputato si era allontanato dal luogo del delitto dopo la sua commissione, aveva forzato il posto di blocco stradale disposto dal brigadiere Baldassarre e dall'appuntato Marella e aveva provocato, durante l'inseguimento che ne era derivato, il sinistro stradale descritto al capo B. Su questi profili valutativi, la sentenza impugnata si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi idonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendo i due mezzi, nel corso 4 t dell'inseguimento, ad altissima velocità, all'interno di una galleria con una carreggiata, a doppio senso di marcia, di modeste dimensioni. Sulla scorta di questa ricostruzione dello speronamento eseguito dal ricorrente nei confronti dei due militari che si erano posti al suo inseguimento a bordo di un'autovettura di servizio - che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del posto di blocco stradale che l'aveva provocata - la Corte di appello dell'Aquila formulava un giudizio positivo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01). 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava ulteriormente la decisione impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione, evidenziando che lo speronamento era avvenuto accidentalmente, al culmine di un inseguimento tra autovetture e che l'imputato, con la sua azione, mirava esclusivamente a sottrarsi all'arresto da parte degli inseguitori. Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo B - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini certi la volontà dell'agente rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 191241-01).Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ancorare il giudizio sull'univocità dell'azione criminosa alla piattaforma probatoria acquisita, atteso che «il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401-01). Ne discende che il requisito dell'univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall'agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01). Non può, pertanto, non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dello speronamento controverso in danno dei militari deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l'azione di Piroli conseguisse a una volontà omicida, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dalla decisione censurata, consentendo di affermare che l'imputato, provocando l'incidente stradale, voleva provocare l'impatto del veicolo inseguitore, noncurante del rischio di causare il decesso dei due carabinieri che si trovavano a bordo del mezzo. 2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'applicazione della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, contestata all'imputato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il cui riconoscimento derivava da una valutazione della posizione del ricorrente disarmonica rispetto alle emergenze processuali e alla sua condizione anagrafica, che non consentivano di applicare l'aggravante censurata. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato, all'esito del giudizio di secondo grado, in sei anni di reclusione, non appare suffragato dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello dell'Aquila, che, a fronte della specifica censura difensiva, ometteva di soffermarsi sulle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la correlazione tra i fatti di reato contestati ai capi A e B della rubrica e i precedenti penali del ricorrente, tenuto conto della loro eterogeneità. Né possono rilevare, in quanto tali, le modalità con cui Piroli, mentre si trovava a bordo del suo veicolo, forzava il posto di blocco stradale, allo scopo di sottrarsi al controllo delle Forze dell'Ordine, tentando, successivamente, di fare impattare l'autovettura di servizio dei carabinieri che lo inseguivano contro il muro della galleria dove il veicolo si trovava. Infatti, questi profili valutativi, pur astrattamente rilevanti, non venivano utilizzati dalla Corte di appello dell'Aquila per giustificare il riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, che veniva applicata al ricorrente senza l'esplicitazione delle ragioni che imponevano l'aggravamento di pena censurato, su cui si riscontra un'omissione motivazionale integrale rispetto alla censura difensiva introdotta con l'atto di appello. Ne discende che, nella sentenza impugnata, non veniva compiuta alcuna valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., che - ai fini del riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione - imponeva di correlare i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli relativi ai pregiudizi penali del ricorrente. Né, a tali fini, appare soddisfacente il generico riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla condizione soggettiva di Piroli e al disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi A e B, che non appaiono, in assenza di specifiche indicazioni, idonei a giustificare l'applicazione della recidiva. Sotto questo profilo, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, in particolare con riguardo all'avvenuto apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente