CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23917/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), «quale socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» nel giudizio n. 5480/2022 r.g. e «quale ex socio dellaSocietà estinta [OSCURATO:SOCIETA].» nel giudizio n. 5934/2022 r.g., rappresentatoe difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e FilippoMaria Magno (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-rispettivamente avverso le sentenze della Commissione tributariaregionale della Lombardia n. 2636/2021 depositata il 9/7/2021 e n.2505/2021 depositata il 5/7/2021.Numero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza n. 2636/2021 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia e dagli atti del processo iscritto al n. 5480/2022 r.g.risulta che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia,[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.T9H01B500072/2018 per l’anno d’imposta 2014, con il quale l’Agenziadelle Entrate aveva accertato a suo carico un maggior reddito di €482.972 dovuto alla sua partecipazione, quale socio unico, alla GroupS.r.l. che aveva optato per il regime di trasparenza di cui all’art. 116d.P.R. 917/1986. In relazione al medesimo accertamento era statonotificato, in precedenza, anche l’avviso nei confronti della società,cancellata dal registro delle imprese.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello, deducendo l’inesistenza dellanotifica dell’avviso emesso nei confronti della società e la conseguenteillegittimità di quello emesso nei confronti del socio; rilevava altresì laviolazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza con riguardo ai redditiderivanti da partecipazioni in società di capitali che andavano contenutinei limiti di quanto risultante dal bilancio di liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’impugnazione, osservando che l’avviso emesso nei confronti della societàera stato notificato il 6/11/2017 presso l’ultima sede della società nellemani del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], ed era stato impugnato, sicché lanotifica aveva comunque raggiunto lo scopo; trovava in ogni casoapplicazione alla fattispecie in esame l’art. 28, comma 4°, d.lgs.175/2014.Numero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026Inoltre, rilevava che il maggior reddito accertato a carico della societàera stato automaticamente imputato all’unico socio, in quanto la societàaveva optato per il regime di trasparenza e riteneva che non fossenecessaria la sospensione del giudizio fino alla decisione definitiva sulricorso proposto dalla società. Osservava, comunque, che nulla era statodedotto con riguardo al merito dell’accertamento, scaturito daun’incongruenza ravvisata attraverso il cd. spesometro, a seguito dellaquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, per l’anno d’imposta 2014, «non erastata rinvenuta la comunicazione dei dati IVA o documentazione3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.4. Dalla sentenza n. 2505/2021 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia e dagli atti del processo inizialmente iscritto al n.5934/2022 r.g. risulta che, con ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] «personalmente in qualità di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]» (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata)impugnava l’avviso di accertamento n. T9H035B503379/2017, emesso neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per IVA ed IRAP relative all’anno 2014 percomplessivi € 210.128.Il ricorso si fondava, essenzialmente, sull’assunta inesistenza dellanotifica dell’avviso nei confronti della società cancellata dal registro delleimprese.La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso.5. Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] al qualeresisteva l’Amministrazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia dichiaraval’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse; osservava, infatti, chela società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10/7/2017Numero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026(e non il 30/9/2015, come sostenuto dal contribuente, quando era statosolo presentato il bilancio finale di liquidazione). L’avviso emesso neiconfronti della società era stato quindi correttamente notificato il6/11/2017 al [OSCURATO:PERSONA] «in qualità di ex liquidatore e legale rappresentantedella stessa e non in qualità di ex socio succeduto alla società dopo la suaestinzione», atteso che, in virtù di quanto stabilito all’art. 28, comma 4°,d.lgs.175/2014, l’estinzione della società era destinata ad operare neiconfronti dell’Agenzia solo dopo cinque anni dalla cancellazione dalregistro delle imprese. Per tali ragioni era invece inammissibile il ricorsopresentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] «per carenza di interesseex art. 100 c.p.c., non essendo lui personalmente il destinatario dell’atto,ed avendo invece azionato il contenzioso a titolo personale (laddove inquesto caso non c’era ancora alcun fenomeno successorio opponibileall’Ufficio)».Era pertanto legittima la notifica dell’avviso emesso nei confronti dellasocietà al [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della stessa. Peraltro, ognieventuale vizio doveva ritenersi sanato per effetto dell’impugnazionedell’atto che dimostrava che la notifica aveva raggiunto il suo scopo.6. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] «quale ex socio dellaSocietà estinta [OSCURATO:SOCIETA].» ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.7. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata disposta la riunionedel processo n. 5934/2022 r.g. a quello n. 5480/2022 r.g..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che la riunione delle impugnazioni,obbligatoria ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza,può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, oveesse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesimeNumero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale dellacontroversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventil'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimentiformalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dallegislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 c.p.c. e151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui ilgiudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazionidiverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concretoelementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni dieconomia processuale, il loro esame congiunto (Cass. n. 16404/2008;Cass. Sez. U. n. 18050/2010; Cass. Sez. U. n. 1521/2013; Cass. n.27550/2018).Nel caso di specie tale connessione emerge chiaramente, come sivedrà, in particolare sotto il profilo processuale.2.1 Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2636/2021della CTR della Lombardia è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per «omessa sospensione dei giudizi di primo esecondo grado per pregiudiziale costituita dall’impugnazione degliaccertamenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]».Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe una vera e propriapregiudizialità tra il giudizio riguardante l’accertamento nei confronti dellasocietà e quello avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio.2.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «inesistenza giuridica della notificadell’atto di accertamento nei confronti della società cancellata ed estinta.Violazione e o falsa applicazione dell’art. 2495 del codice civile».Ad avviso del ricorrente, la notifica dell’avviso indirizzato alla societàsarebbe inesistente in quanto eseguito mediante consegna nelle mani delsig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatore dopo che la società era statacancellata dal registro delle imprese; la stessa avrebbe dovuto essereNumero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex socio, come indicato nellasentenza n. 21803/2017 di questa Corte menzionata nell’atto d’appello,ma completamente ignorata dalla CTR.2.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per «violazione o falsa applicazionedell’art. 36 d.P.R. 602/1973 in relazione all’art. 2495 del codice civile». Adavviso del ricorrente, l’estinzione della società intervenuta primadell’accertamento avrebbe imposto la notifica di tutti gli atti al socio conspecificazione della sua qualifica, in considerazione della cessazione ditutti gli organi sociali. Da ciò derivava l’invalidità del conseguente avvisonei confronti del socio.2.4 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360 comma 1° n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 91 c.p.c.. Ad avviso delricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannare il contribuente alpagamento delle spese del giudizio d’appello (liquidate in € 5.000) infavore dell’Agenzia delle Entrate, in quanto quest’ultima si era costituita ingiudizio «senza il ministero di un difensore essendosi avvalsa di un propriofunzionario e pertanto si deve escludere, alla luce della giurisprudenzaconsolidata di legittimità in materia, che la parte privata possa esserecondannata al pagamento delle spese processuali per diritti e per onorari(ex plurimis: Cassazione n. 8413/2016)».3.1 Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2505/2021della CTR della Lombardia è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 100 c.p.c..Il ricorrente ha osservato che l’interesse ad agire, escluso dal giudiced’appello, esiste in quanto «emerge […] l’interesse dell’Agenzia delleEntrate a coinvolgere direttamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] negli accertamenti dequibus per coinvolgerlo nella responsabilità derivante dai mancatipagamenti pretesi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. […] Gli accertamentitributari oggetto del contendere avrebbero dovuto essere specificamenteNumero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026posti in essere in modo da consentire ai soci della Società estinta dipartecipare alla loro formazione. Ciò avrebbe consentito, nella fase diformazione della volontà dell’ente impositore, la partecipazione in propriodel sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale per l’esplicazione, in concreto,del proprio diritto alla difesa personale». Ha richiamato, a sostegno dellapropria difesa, la pronuncia di questa Corte n. 7168/2021.3.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione alla notifica dell’attoemesso nei confronti della società; lo stesso avrebbe dovuto esserenotificato al socio personalmente e non alla società che, dopo lacancellazione, non era più esistente.3.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 91 c.p.c.. Ad avviso delricorrente la CTR non avrebbe dovuto condannare il contribuente alpagamento delle spese del giudizio d’appello (liquidate in € 3.500) infavore dell’Agenzia delle Entrate, in quanto quest’ultima si era costituita ingiudizio «senza il ministero di un difensore essendosi avvalsa dei proprifunzionari e pertanto si deve pertanto escludere che, anche alla luce dellagiurisprudenza consolidata di legittimità in materia, la parte privata possaessere condannata al pagamento delle spese processuali per diritti e peronorari (ex plurimis: Cassazione n. 8413/2016; Cassazione27444/2020)».4. Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2636/2021 ed ilprimo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 2505/2021 della CTR dellaLombardia, comportano l’esame delle questioni relative al litisconsorzionecessario tra società di capitali a ristretta base sociale, che abbia optatoper il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. 917/1986, e soci edal simultaneus processus nel caso in cui vengano impugnati l’atto emessonei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio (Cass. n.19741/2025).Numero registro generale 5480/2022Numero sezionale 5170/2026Numero di raccolta generale 23917/2026Data pubblicazione 23/07/2026Nel caso in esame la società risulta cancellata dal registro delleimprese il 10/7/2017, sicché, essendo decorso durante il processo ilquinquennio entro il quale opera la fictio di cui all’art. 28, comma 4°,d.lgs.175/2014, occorre porsi il problema delle conseguenze di talecircostanza in ordine al litisconsorzio (affrontato, almeno parzialmente, daCass. n. 10429/2025) ed all’esigenza di procedere al simultaneusprocessus con riguardo alle impugnazioni degli atti emessi nei confrontidella società e dei soci. La questione, di particolare rilievo nomofilattico,ha costituito oggetto di ordinanza di questa Corte che ne ha disposto latrattazione in pubblica udienza (Cass. n. 31837/2025, seguita da Cass.8931/2026 che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa dellapronuncia in pubblica udienza).È pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa dellapronuncia sulla questione processuale di questa Corte a seguito dellapubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/6/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]