CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7102/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaCrescenzio , n. 19 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] cardo Rampioni; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della curatrice p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari n. 2/19, depositata il 18 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del22 gennaio 2016, la Corte d'appello di Cagliari ac- colse il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 12 luglio 2016, revocando la dichiarazione di falli- mento della reclamante, pronunciata su istanza diAgostina Decandia . 2. Il ricorso per cassazione proposto dalla curatrice del fallimento fu ac- colto con ordinanza n. 18770 del 13 luglio 2018, con cui questa Corte dichiarò assorbito il ricorso incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], enunciando i seguenti principi di diritto: a)per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiara- zione di fallimento prevista dall'art. 15, nono comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di un'esposizione debitoria com- plessiva superiore ad euro trentamila; b)la prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patri- monio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo con- traente: l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello statodi insolvenza, consistendo quest'ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiereregolarmente e c on mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito; c)con riguardo ai segni riconducibili all'insolvenza, non possono ritenersi decisivil'inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'im- presa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non poten- dosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima con- senta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza. 3. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, che con sentenza del 18 gennaio 2019ha rigettato il reclamo. A fondamento della decisione, laCorte ha innanzitutto escluso l'inammis- sibilità dell'atto di riassunzione del giudizio, in quanto depositato in forma cartacea, osservando che l'inosservanza dell'obbligo di deposito in modalità telematica non ne comportava la nullità, non essendo tale sanzione espres- samente prevista, ed avendo l'atto raggiunto il suo scopo processuale. Ritenuta inoltre ammissibile la questione concernente la desistenza della creditrice istante, riproposta in sede di legittimità con il ricorso incidentale, ma non esaminatada questa Corte, in quanto ritenuta assorbita dalla prece- dente sentenza di appello, ha affermato che, avuto riguardo all'effetto devo- lutivo del reclamo, il relativo atto poteva essere depositato per la prima volta in quella sede, precisando tuttavia che, ai fini della revoca della sentenza di fallimento, occorreva che esso fosse anteriore alla stessa. Tanto premesso, ha riconosciuto l'autenticità della sottoscrizione della quietanza attestante l'effettiva estinzione del debito, in quanto depositata unitamente al reclamo, ritualmente notificato alla creditrice, ma ha escluso che la stessa potesse ri- tenersi formata nella data ivi indicata, rilevando che in data successiva l'am- ministratore della società aveva rilasciato al curatore dichiarazioni che con- fermavano l'esistenza del debito nei confronti dell'istante, e si era rammari- cato di non aver potuto provvedere al pagamento, in quanto non a cono- scenza della pendenza dellaprocedura. Richiamati poi i principi di diritto enunciati dalla sentenza di cassazione, ha affermato che, in quanto configurabile come condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento, e non già come fatto impeditivo della stessa, il superamento dei limiti previsti dall'art. 15, nono comma, della legge fall. non costituisceoggetto di un onere probatorio gravante sulla società debitrice, ma è riscontrabile d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare. In proposito, ha rilevato che dagli stati patrimoniali allegati ai bilanci di eser- cizio al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 risultavano debiti esigibili entro l'anno successivo per l'importo rispettivamente di Euro 3.083.151,00 ed Euro 3.322.063,00, superiore ai predetti limiti, osservando, relativamente allo stato di insolvenza, che a) al 30 giugno 2016 la società presentava un saldo negativo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'importo di Euro 265.065,00e non aveva accantonato neppure la liquidità necessaria per il pagamento del TFR ai dipendenti, b)dai bilanci risultava che gli esercizi 2011- 2015 si erano sempre chiusi in perdita, c)il patrimonio netto si era sensibil- mente ridotto nel tempo, d) nell'anno 2015 le perdite erano sensibilmente aumentate, nonostante la riduzione dei debiti dovuta alla vendita di un im- mobile, e) l'attivo risultante al 31 dicembre 2015 era costituito da immobili realizzati o in corso di lavorazione, rimasti invenduti, f)nel medesimo eserci- zio la società non si era avvalsa della collaborazione di personale dipendente e non aveva corrisposto emolumenti agli organi sociali né compensi ai revisori dei conti, g)era stato rinegoziato il piano di ammortamento dei mutui con- tratti con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quindi concluso che all'epoca della dichia- razione di fallimento il consistente patrimonio immobiliare della società non era idoneo a garantire la regolare soddisfazione delle ingenti obbligazioni in tempi brevi, non potendo definirsi transitoria la conclamata illiquidità in cui versava la società, in ragione dello stallo dell'attività di vendita, la cui ripresa era affidata a una mera speranza. 4. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi. La curatrice del fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione ola falsa applicazione dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per aver escluso l'inammissibilità dell'atto di riassunzione del giudizio, depositato in forma cartacea. Premesso che l'atto in questione ha natura endoprocessuale, in quanto volto non già all'instaurazione di un nuovo giudizio, ma alla prosecuzione di quello già pendente, sostiene che l'inosservanza dell'obbligo di deposito in via telematica non ne comporta la nullità, ma l'inesistenza, per difetto dei requisiti essenziali, escludendone quindi l'idoneità al raggiungimento del suo scopo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 6, 15, 16 e 18 della legge fall., degli artt. 99, 100 e 113 cod. proc. civ. e degli artt. 2702, 2703 e 2704 cod. civ., osservando che, nell'escludere la possibilità di desumere la desistenza della creditrice dalla quietanza prodotta in giudizio, la Corte territoriale non ha considerato che, ai fini del venir meno della legittimazione ad causamdel creditore, non occorre che la sua rinuncia risulti contestuale al pagamento. Precisato che, in quanto atto unilaterale, che non richiede neppure l'accettazione del debitore, la ri- nuncia non deve necessariamente accompagnarsi al pagamento, che può in- tervenire anche dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, sostiene che, in mancanza del pagamento, essa può essere qualificata come remis- sione del debito, ugualmente idonea a determinare l'estinzione dell'obbliga- zione e quindi ad integrare la desistenza dall'istanza di fallimento. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 2730, 2732, 2733 e 2735 cod. civ., osservando che il rila- scio della quietanza al debitore equivale ad una confessione stragiudiziale resa alla controparte, avente piena efficacia probatoria e revocabile esclusi- vamente per errore di fatto o violenza. Afferma pertanto che la mera incom- patibilità tra il contenuto della quietanza e le dichiarazioni successivamente rese dall'amministratore della società non poteva considerarsi sufficiente ad inficiare il valore della quietanza, a tal fine occorrendo l'accertamento non solo dell'inesistenza del fatto confessato, ma anche dell'errore del confitente. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2722, 2727 e 2729 cod. civ.,sostenendo che, nel ne- gare valore probatorio alla quietanza di pagamento, in virtù delle dichiarazioni rese dall'amministratore della società, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad una presunzione semplice, non ammissibile ai fini della prova della simu- lazione assoluta, sia della quietanza che del pagamento. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel conferire rilievo alle dichiarazioni rese dall'amministratore della società, la sentenza impugnata non ha considerato che, al momento dell'audizione da parte del curatore, egli non era a conoscenza del pagamento effettuato dagli altri soci. 6. Il primo motivo, avente ad oggetto l'invalidità dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio, in quanto depositato in forma carta- cea, anziché in via telematica, è infondato. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado non costituisce infatti la mera prosecuzione del precedente giudizio di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina dettata per il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emana- zione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/ 2005, n. 1824): in tal senso depone chiaramente l'art. 393 cod. proc. civ., ai sensi del quale la mancata riassunzione del giudizio non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli ef- fetti della sentenza di cassazione e quelli del giudicato eventualmente forma- tosi in ordine alle statuizioni adottate nel corso del giudizio. Tale giudizio può conseguentemente essere introdotto in forma cartacea, non trovando appli- cazione l'art. 16-bisdel d.l. n. 179 del 2012, introdotto dall'art . 1, comma diciannovesimo, n. 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , il quale, nel prevede che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche», si riferisce esclusivamente agli atti successivi alla instaurazione del giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 5/08/2022, n. 24372). 7. E' altresì infondato il secondo motivo, riguardante la desistenza della creditrice dall'istanza di fallimento. Nell'escludere l'idoneità della quietanza prodotta dalla ricorrente a giusti- ficare la revoca della dichiarazione di fallimento, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio, più volte ribadito daquesta Corte, secondo cui la desistenza dell'unico creditore istante, pur se depositata soltanto in sede di reclamo avverso la stessa, determina la carenza di legittimazione del credi- tore e la conseguente revoca della dichiarazione di fallimento, a condizione però che sia intervenuta in data anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento (cfr. Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33116; Cass., Sez. I, 28/06/ 2017, n. 16180; 19/09/2013, n. 21478). Pur rilevando che dalla predetta quietanza, depositata in sede di reclamo, emergeva l'avvenuto pagamento del debito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento, la Corte d'appello l'ha considerata inidonea a giustificare la revoca della sentenza di fallimento, ri- tenendo non provato che l'atto fosse stato formato in data anteriore alla pub- blicazione della stessa, sulla base delle dichiarazioni rese al curatore dall'am- ministratore della società debitrice, il quale aveva confermato, dopo la dichia- razione di fallimento, la perdurante esistenza del debito fatto valere dalla creditrice istante, rammaricandosi di non aver potuto provvedere al paga- mento, in quanto non era a conoscenza della pendenza della procedura. In quanto fondata sul riferimento alla data di estinzione del debito, rite- nuta priva di certezza in quanto risultante da un atto la cui sottoscrizione (come precisato dalla stessa difesa della ricorrente) era stata autenticata da un avvocato, anziché da un pubblico ufficiale a tanto abilitato, tale conclu- sione si pone in linea anche con l'indirizzo inaugurato da alcune più recenti pronunce di legittimità, le quali , rimeditando il precedente orientamento, hanno distinto tra la desistenza dovuta al pagamento del credito equella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, affermando che la prima comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, e quindi la revoca della stessa, se il paga- mento risulti effettuato in epoca antecedente, con atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., mentre la seconda, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la re- voca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo (cfr. Cass., Sez. VI, 30/06/2020, n. 13187; Cass., Sez. I, 14/06/2019, n. 16122). A sostegno delle proprie censure, la ricorrente evidenzia la natura unila- terale della rinuncia del creditore, qualificabile come remissione del debito e quindi idonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione indipendentemente dl pagamento, ovvero come rinuncia all'istanza di fallimento, idonea a deter- minarne l'improcedibilità anche in mancanza dell'accettazione del debitore: in tal modo, tuttavia, essa accomuna istituti profondamente differenti, in quanto operanti il primo sul piano sostanziale ed il secondo sul piano proces- suale, senza tenere conto della diversità dei relativi presupposti e degli effetti prodotti da ciascuno di essi. Laremissione del debito, quale causa di estin- zione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco,e pertanto , pur potendo essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà, presuppone che tale volontà risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente in- compatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito(cfr. Cass., Sez. III, 25/11/2021, n. 36636; 14/12/2020, n. 28439; 14/07/2006, n. 16125): essa non può quindi essere ricavata da una quietanza a saldo, che, in quanto rilasciata a fronte dell'adempimento del debito, presuppone l'esercizio del proprio diritto da parte del creditore, incompatibile con la volontà di rinun- ciarvi (cfr. Cass., Sez. II, 9/05/1978, n. 2245). La rinuncia all'istanza di falli- mento costituisce invece un atto processuale, che non comporta di per sé l'abbandono del credito azionato, non precludendo la presentazione di una nuova istanza, a meno che non sia accompagnata dall'estinzione del debito (cfr. Cass., Sez. I, 18/06/2014, n. 13909): tale estinzione, come si è detto, in tanto può ritenersi idonea a giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento, in quanto abbia avuto luogo in epoca anteriore alla pronuncia della stessa, con atto avente data certa, risolvendosi altrimenti la rinuncia in un mero atto processuale, insufficiente a determinare la caducazione della sen- tenza di fallimento, ove la stessa sia stata già pronunciata. L'esclusione di tale caducazione trova giustificazione, nel procedimento prefallimentare, nella portata propria della sentenza di fallimento, che, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento: come già precisato da questa Corte, infatti, l'istanza di fallimento non è una condizione dell'azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un'azione autonoma (in- trodotta dal creditore o dal P.M.) che, quale presupposto legittimante l'aper- tura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della di- chiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2019, n. 28413); pertanto, in sede di reclamo, assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione, e non anche i fatti sopravvenuti, poiché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presup- posti per l'apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esi- stente al momento in cui essa venne aperta (cfr. Cass., Sez. I, 28/06/2017, n. 16180). 8. La mancanza di data certa della quietanza, escludendone l'idoneità a comprovare l'avvenuta estinzione del debito in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di fallimento, e quindi a giustificare la revoca di quest'ultima, a seguito della produzione dell'atto in sede di reclamo, comporta l'infonda- tezza anche del terzo,del quarto e del quinto motivo di ricorso , con cui si fa valere l'efficacia di prova legale della quietanza, in quanto avente natura con- fessoria, e l'inammissibilità del ricorso ad elementi presuntivi, ai fini della prova della simulazione, censurandosi anche l'apprezzamento compiuto in or- dine all'anteriorità dell'estinzione del debito rispetto alla pubblicazione della sentenza di fallimento. In proposito, è appena il caso di osservare che, nel rilevare l'incertezza della data, la Corte territoriale si è limitata a fare applicazione del disposto dell'art. 2704 cod. civ., dando atto dell'insussistenza di elementi idonei ad attestare l'effettiva formazione dell'atto nella data ivi indicata, e richiamando quindi soltanto ad abundantiamle dichiarazioni rese dall'amministratore della società debitrice al curatore del fallimento, da cui emergeva che il credito fatto valere dall'istante risultava ancora esistente in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la natura confessoria della quietanza, la cui efficacia di prova legaleè limitata alla verità dei fatti riportati nella dichiarazione che risultino sfavorevoli all'autore e favorevoli alla contro- parte, e non si estende quindi alla relativa data , la cui indicazione riveste portata neutra, come si desume anche dall'art. 2704, terzo comma, cod. civ., che ai fini del relativo accertamento consente il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, escludendo quindi la necessità di dimostrare che tale indicazione è stata determinata da errore di fatto o violenza. L'incertezza della data della quietanza, comportandone di per sé l'inop- ponibilità ai fini della revoca della dichiarazione di fallimento, escludeva infine la necessità di allegare la simulazione dell'atto e di fornire la prova della data in cui lo stesso era stato effettivamente formato, con la conseguenza che risultano inconferenti le considerazioni svolte dalla difesa della ricorrente in ordine all'ammissibilità del ricorso ad elementi presuntivi. 9. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quate