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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20404/2026

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miciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –e nei confronti diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 11805/02/2016,depositata il 28.12.2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026- La CTP di Salerno rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] F.lliMarsico avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della sentenzadella stessa CTP, con la quale erano stati accolti parzialmente i ricorsiriuniti avverso i prodromici avvisi di accertamento emessi,rispettivamente, nei confronti della medesima società e dei soci, conconseguente riduzione, per l’anno 2005, del maggiore redditoaccertato nei confronti della società, rideterminato in euro 29.890,00,e di quello di partecipazione dei soci;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania –sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello propostodalla contribuente osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la contribuente era stata messa nelle condizioni di conoscere leragioni della pretesa sulla base del contenuto della cartella dipagamento impugnata, emessa in pendenza di giudizio, in quantodetto atto riportava i dati relativi all’avviso di accertamento con ilrelativo numero, l’indicazione che si trattava di iscrizione a ruolo aseguito di sentenza e le norme di riferimento;- l’unica carenza, non rilevata dai primi giudici, riguardava la sanzionedi euro 19.312,50, a fronte dell'importo complessivo di euro24.581,51 di cui euro 2.524,66 per IVA, posto che, in mancanza dielementi sufficienti a giustificare un importo così elevato rispettoall’imposta accertata, è ragionevole la richiesta dell’appellante didisapplicazione delle sanzioni, “laddove l’incertezza normativalamentata è giustificata da elementi esterni al trasgressore ed idoneiad ingenerare nello stesso uno stato di ‘confusione giuridica’”;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi;- la contribuente rimaneva intimata.CONSIDERATO CHENumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità dellasentenza per omessa e/o apparente e/o contraddittoria motivazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCTR inizialmente applicato un condivisibile e consolidato orientamentogiurisprudenziale, in tema di sufficienza della motivazione dellacartella, avendo affermato che "pacifico che il contribuente, con lanotifica della cartella di pagamento impugnata, è stato messo nellecondizioni, attraverso il suo il contenuto, di conoscere le ragioni dellapretesa tributaria.

In particolare, l'atto impugnato in primo gradoriporta i dati relativi all'accertamento con relativo numero, l'indicazione che trattasi di iscrizione a ruolo a seguito di sentenza,nonché la norma di riferimento” e avendo respinto l’appello conriferimento all’omessa motivazione della cartella relativamente alleimposte; dopo avere rilevato che il contenuto della cartellarispondeva al contenuto minimo necessario e sufficiente per l’esattaindividuazione della pretesa, ha affermato che non vi erano elementisufficientemente idonei a giustificare “un importo così elevato” dellesanzioni “rispetto all’imposta accertata”, non essendo comprensibilein diritto il riferimento agli “elementi esterni al trasgressore”, “idoneiad ingenerare” nel trasgressore uno stato di “confusione giuridica” ela loro rilevanza ai fini della congruità della motivazione della cartella;rileva come la CTR non ha considerato la giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale le sanzioni non necessitano di autonomamotivazione quando sono irrogate contestualmente all'accertamentodell'imposta e quest'ultima risulta congruamente motivata;- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, dell'art. 25 del d.P.R.n. 602/73, del decreto del Direttore dell'Agenzia prot. 46308/1026, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere laCTR considerato che il rispetto dell’obbligo di motivazione puòNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenersi assolto anche mediante il richiamo agli atti presupposti giàportati a conoscenza del contribuente, dovendo essere la motivazionedella cartella di pagamento più ampia e rigorosa nei soli casi in cui siail primo atto con il quale si porta a conoscenza del destinatario lapretesa erariale; nella specie, la cartella di pagamento era stataredatta secondo lo schema del Decreto attuativo del Direttoredell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/46308 e la contribuente avevanon solo a disposizione elementi pregressi sufficienti in ordine alcontenuto dell'atto impugnato - tra cui l'indicazione che si trattava diiscrizione a ruolo a seguito della sentenza di prime cure e il numerodell'avviso di accertamento - ma ha resistito allo stesso con mezziche rivelano esattamente la consapevolezza della natura del rapportogiuridico d'imposta dedotto nella fase di riscossione;- con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.lgs. n. 472/97, 68, comma 1, d.lgs. n. 546/92 e 15 d.P.R.n. 602/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto inspiegabile ed immotivata l’iscrizione aruolo della sanzione, senza considerare che le sanzioni in cartella,all'esito della sentenza di primo grado, sono risultate di misurasuperiore alle imposte in quanto, come disposto dalla normativacitata, a differenza dei tributi, venivano riscosse per la prima voltaall'esito (anche non definitivo) del giudizio, sulla base dei dati aconoscenza del contribuente e richiamati nella cartella (avviso diaccertamento e sentenza della CTP);- con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. - vizio diultrapetizione - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., per avere la CTR annullato le sanzioni dedotte in cartellariconoscendo un'omissione di pagamento cagionata da incertezzasulla normativa tributaria (“è ragionevole la richiesta diNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026disapplicazione di sanzioni tributarie formulata dall'appellante laddovel'incertezza normativa lamentata è giustificata da elementi esterni altrasgressore ed idonei ad ingenerare nello stesso uno stato di"confusione giuridica"”), sebbene la contribuente non avesse maicontestato l’addebito delle sanzioni ritenendo scusabile l’omessoversamento per la cripticità della normativa di riferimento, ma solo lamancata indicazione dei conteggi delle sanzioni all’esito del giudizio diprimo grado;- il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati unitariamente inquanto connessi e che, per il principio della “ragione più liquida” (explurimis, Cass. Sez.

Un. n. 9936 del 2014; Cass. n. 363 del 2019;Cass. n. 3519 del 2023; Cass. n. 3056 del 2/02/2024), in derogaall’ordine di prospettazione dei motivi, vanno esaminati per primi,sono fondati, con conseguente assorbimento del primo e del quartomotivo;- occorre in primo luogo ribadire che la cartella di pagamento,allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinatoil quantum del debito di imposta e degli accessori, è congruamentemotivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7della l. n. 212/2000, essendo un più pregnante obbligo di motivazioneimposto solo ove la cartella costituisca il primo atto riguardante lapretesa (Cass. Sez.

U. n. 22281 del 2022);- nella specie, peraltro, trattandosi di cartella emessa a seguito diriscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, erasufficiente ai fini dell’obbligo di motivazione il riferimento al giudizio ealla sentenza a seguito del quale la cartella era stata emessa (cfr.Cass. n. 6314 del 2024), in quanto il titolo della pretesa impositiva ècostituito dalla sentenza, dovendo l’Ufficio nella cartella esattoriale onell’avviso di intimazione rideterminare le imposte in ragione diNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026quanto statuito dal giudice di primo grado e tenendo conto dei limitifissati dall’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in caso di riscossioneprovvisoria;- per quanto riguarda la riscossione frazionata occorre premettere chel’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che le imposte, icontributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficioma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti atitolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento,per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o aimaggiori imponibili accertati.

Questa Corte ha precisato in numeroseoccasioni (ex multis, Cass. n. 9064 del 2021) che l’art. 15, primocomma, d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell'ambito della disciplinadell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, lariscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove ilsopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossionefrazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processotributario (Cass. n. 900 del 2023);- l’art. 68 del d.lgs. 546 del 1992, richiamato dall’art. 19 d. lgs. n.472 del 1997 per la riscossione in pendenza di giudizio delle sanzioni,prevede che le somme in contestazione debbano essere pagate:a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributariaprovinciale che respinge il ricorso;b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissionetributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessaaccoglie parzialmente il ricorso;c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dellacommissione tributaria regionale;- nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia parzialmenteaccolto il ricorso del contribuente, quindi, la riscossione frazionata èprevista “per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissioneNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026tributaria provinciale” entro i limiti dei due terzi dell’importo previstonell’atto impositivo impugnato, senza alcuna attribuzione didiscrezionalità all’Amministrazione finanziaria nella determinazionedelle somme oggetto della riscossione frazionata che, comunque,presuppone una sentenza di primo grado di accoglimento parziale delricorso del contribuente che abbia già determinato l’ammontare dellesomme dovute dal contribuente;- è stato altresì precisato (Cass. n. 23784 del 2017) che l’art. 15,primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato specificamente per leimposte, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo lariscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenzadi primo grado che respinge il ricorso: i due terzi di imposte (diqualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto dellaCommissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, anorma dell'art. 68, primo comma, lett. a) e b), del d.lgs. n. 546 del1992, nonché i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnatoex art. 19, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997; il residuo terzo diimposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto dellaCommissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito;- l’ammontare delle sanzioni di cui viene disposta la riscossionefrazionata dopo la pronuncia di primo grado, anche parziale, di rigettopuò risultare superiore all’ammontare dei tributi perché un terzodell’importo relativo a questi ultimi era stato già sospeso ai sensidell’art. 15 cit. prima della pronuncia di primo grado;- occorre altresì considerare, sempre con riferimento alla motivazionedell’atto impugnato, che la cartella di pagamento viene emessa –anche ai fini del rispetto degli standard di motivazione - secondo unmodello ministeriale, che prevede solo la sua intestazione el'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass.Numero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026n. 30410 del 2021; Cass. n. 31605 del 2019; Cass. n. 25773 del2014)- la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, posto cheavrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione dellacartella di pagamento era sufficiente che il contribuente, attraverso ilrichiamo all’avviso di accertamento originario ed alla sentenzacostituente il titolo della pretesa tributaria, come rideterminata insede giudiziale, fosse messo in grado di conoscere quest’ultimanell'an e nel quantum, anche con riferimento alle sanzioni, nonavendo, peraltro, verificato per la quantificazione di queste ultimel’eventuale pregressa sospensione di una parte dell’ammontarerelativo ai tributi;- in conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovoesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –e nei confronti diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 11805/02/2016,depositata il 28.12.2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026- La CTP di Salerno rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] F.lliMarsico avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della sentenzadella stessa CTP, con la quale erano stati accolti parzialmente i ricorsiriuniti avverso i prodromici avvisi di accertamento emessi,rispettivamente, nei confronti della medesima società e dei soci, conconseguente riduzione, per l’anno 2005, del maggiore redditoaccertato nei confronti della società, rideterminato in euro 29.890,00,e di quello di partecipazione dei soci;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania –sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello propostodalla contribuente osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la contribuente era stata messa nelle condizioni di conoscere leragioni della pretesa sulla base del contenuto della cartella dipagamento impugnata, emessa in pendenza di giudizio, in quantodetto atto riportava i dati relativi all’avviso di accertamento con ilrelativo numero, l’indicazione che si trattava di iscrizione a ruolo aseguito di sentenza e le norme di riferimento;- l’unica carenza, non rilevata dai primi giudici, riguardava la sanzionedi euro 19.312,50, a fronte dell'importo complessivo di euro24.581,51 di cui euro 2.524,66 per IVA, posto che, in mancanza dielementi sufficienti a giustificare un importo così elevato rispettoall’imposta accertata, è ragionevole la richiesta dell’appellante didisapplicazione delle sanzioni, “laddove l’incertezza normativalamentata è giustificata da elementi esterni al trasgressore ed idoneiad ingenerare nello stesso uno stato di ‘confusione giuridica’”;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi;- la contribuente rimaneva intimata.CONSIDERATO CHENumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità dellasentenza per omessa e/o apparente e/o contraddittoria motivazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCTR inizialmente applicato un condivisibile e consolidato orientamentogiurisprudenziale, in tema di sufficienza della motivazione dellacartella, avendo affermato che "pacifico che il contribuente, con lanotifica della cartella di pagamento impugnata, è stato messo nellecondizioni, attraverso il suo il contenuto, di conoscere le ragioni dellapretesa tributaria. In particolare, l'atto impugnato in primo gradoriporta i dati relativi all'accertamento con relativo numero, l'indicazione che trattasi di iscrizione a ruolo a seguito di sentenza,nonché la norma di riferimento” e avendo respinto l’appello conriferimento all’omessa motivazione della cartella relativamente alleimposte; dopo avere rilevato che il contenuto della cartellarispondeva al contenuto minimo necessario e sufficiente per l’esattaindividuazione della pretesa, ha affermato che non vi erano elementisufficientemente idonei a giustificare “un importo così elevato” dellesanzioni “rispetto all’imposta accertata”, non essendo comprensibilein diritto il riferimento agli “elementi esterni al trasgressore”, “idoneiad ingenerare” nel trasgressore uno stato di “confusione giuridica” ela loro rilevanza ai fini della congruità della motivazione della cartella;rileva come la CTR non ha considerato la giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale le sanzioni non necessitano di autonomamotivazione quando sono irrogate contestualmente all'accertamentodell'imposta e quest'ultima risulta congruamente motivata;- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, dell'art. 25 del d.P.R.n. 602/73, del decreto del Direttore dell'Agenzia prot. 46308/1026, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere laCTR considerato che il rispetto dell’obbligo di motivazione puòNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenersi assolto anche mediante il richiamo agli atti presupposti giàportati a conoscenza del contribuente, dovendo essere la motivazionedella cartella di pagamento più ampia e rigorosa nei soli casi in cui siail primo atto con il quale si porta a conoscenza del destinatario lapretesa erariale; nella specie, la cartella di pagamento era stataredatta secondo lo schema del Decreto attuativo del Direttoredell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/46308 e la contribuente avevanon solo a disposizione elementi pregressi sufficienti in ordine alcontenuto dell'atto impugnato - tra cui l'indicazione che si trattava diiscrizione a ruolo a seguito della sentenza di prime cure e il numerodell'avviso di accertamento - ma ha resistito allo stesso con mezziche rivelano esattamente la consapevolezza della natura del rapportogiuridico d'imposta dedotto nella fase di riscossione;- con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.lgs. n. 472/97, 68, comma 1, d.lgs. n. 546/92 e 15 d.P.R.n. 602/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto inspiegabile ed immotivata l’iscrizione aruolo della sanzione, senza considerare che le sanzioni in cartella,all'esito della sentenza di primo grado, sono risultate di misurasuperiore alle imposte in quanto, come disposto dalla normativacitata, a differenza dei tributi, venivano riscosse per la prima voltaall'esito (anche non definitivo) del giudizio, sulla base dei dati aconoscenza del contribuente e richiamati nella cartella (avviso diaccertamento e sentenza della CTP);- con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. - vizio diultrapetizione - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., per avere la CTR annullato le sanzioni dedotte in cartellariconoscendo un'omissione di pagamento cagionata da incertezzasulla normativa tributaria (“è ragionevole la richiesta diNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026disapplicazione di sanzioni tributarie formulata dall'appellante laddovel'incertezza normativa lamentata è giustificata da elementi esterni altrasgressore ed idonei ad ingenerare nello stesso uno stato di"confusione giuridica"”), sebbene la contribuente non avesse maicontestato l’addebito delle sanzioni ritenendo scusabile l’omessoversamento per la cripticità della normativa di riferimento, ma solo lamancata indicazione dei conteggi delle sanzioni all’esito del giudizio diprimo grado;- il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati unitariamente inquanto connessi e che, per il principio della “ragione più liquida” (explurimis, Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014; Cass. n. 363 del 2019;Cass. n. 3519 del 2023; Cass. n. 3056 del 2/02/2024), in derogaall’ordine di prospettazione dei motivi, vanno esaminati per primi,sono fondati, con conseguente assorbimento del primo e del quartomotivo;- occorre in primo luogo ribadire che la cartella di pagamento,allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinatoil quantum del debito di imposta e degli accessori, è congruamentemotivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente,indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7della l. n. 212/2000, essendo un più pregnante obbligo di motivazioneimposto solo ove la cartella costituisca il primo atto riguardante lapretesa (Cass. Sez. U. n. 22281 del 2022);- nella specie, peraltro, trattandosi di cartella emessa a seguito diriscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, erasufficiente ai fini dell’obbligo di motivazione il riferimento al giudizio ealla sentenza a seguito del quale la cartella era stata emessa (cfr.Cass. n. 6314 del 2024), in quanto il titolo della pretesa impositiva ècostituito dalla sentenza, dovendo l’Ufficio nella cartella esattoriale onell’avviso di intimazione rideterminare le imposte in ragione diNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026quanto statuito dal giudice di primo grado e tenendo conto dei limitifissati dall’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 in caso di riscossioneprovvisoria;- per quanto riguarda la riscossione frazionata occorre premettere chel’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che le imposte, icontributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficioma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti atitolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento,per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o aimaggiori imponibili accertati. Questa Corte ha precisato in numeroseoccasioni (ex multis, Cass. n. 9064 del 2021) che l’art. 15, primocomma, d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell'ambito della disciplinadell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, lariscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove ilsopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossionefrazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processotributario (Cass. n. 900 del 2023);- l’art. 68 del d.lgs. 546 del 1992, richiamato dall’art. 19 d. lgs. n.472 del 1997 per la riscossione in pendenza di giudizio delle sanzioni,prevede che le somme in contestazione debbano essere pagate:a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributariaprovinciale che respinge il ricorso;b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissionetributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessaaccoglie parzialmente il ricorso;c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dellacommissione tributaria regionale;- nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia parzialmenteaccolto il ricorso del contribuente, quindi, la riscossione frazionata èprevista “per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissioneNumero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026tributaria provinciale” entro i limiti dei due terzi dell’importo previstonell’atto impositivo impugnato, senza alcuna attribuzione didiscrezionalità all’Amministrazione finanziaria nella determinazionedelle somme oggetto della riscossione frazionata che, comunque,presuppone una sentenza di primo grado di accoglimento parziale delricorso del contribuente che abbia già determinato l’ammontare dellesomme dovute dal contribuente;- è stato altresì precisato (Cass. n. 23784 del 2017) che l’art. 15,primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato specificamente per leimposte, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo lariscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenzadi primo grado che respinge il ricorso: i due terzi di imposte (diqualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto dellaCommissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, anorma dell'art. 68, primo comma, lett. a) e b), del d.lgs. n. 546 del1992, nonché i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnatoex art. 19, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997; il residuo terzo diimposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto dellaCommissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito;- l’ammontare delle sanzioni di cui viene disposta la riscossionefrazionata dopo la pronuncia di primo grado, anche parziale, di rigettopuò risultare superiore all’ammontare dei tributi perché un terzodell’importo relativo a questi ultimi era stato già sospeso ai sensidell’art. 15 cit. prima della pronuncia di primo grado;- occorre altresì considerare, sempre con riferimento alla motivazionedell’atto impugnato, che la cartella di pagamento viene emessa –anche ai fini del rispetto degli standard di motivazione - secondo unmodello ministeriale, che prevede solo la sua intestazione el'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass.Numero registro generale 16807/2017Numero sezionale 4831/2026Numero di raccolta generale 20404/2026Data pubblicazione 17/06/2026n. 30410 del 2021; Cass. n. 31605 del 2019; Cass. n. 25773 del2014)- la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, posto cheavrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione dellacartella di pagamento era sufficiente che il contribuente, attraverso ilrichiamo all’avviso di accertamento originario ed alla sentenzacostituente il titolo della pretesa tributaria, come rideterminata insede giudiziale, fosse messo in grado di conoscere quest’ultimanell'an e nel quantum, anche con riferimento alle sanzioni, nonavendo, peraltro, verificato per la quantificazione di queste ultimel’eventuale pregressa sospensione di una parte dell’ammontarerelativo ai tributi;- in conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo diricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovoesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 20404/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris