CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sull'art. 131-bis cod. pen. articola doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici e non viziati (l'elevato numero di dosi, pari a 60, ricavabili dalla sostanza desinate al piccolo spaccio); il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio declina censure che attingono al merito e sono meramente oppositive alla valutazione effettuata dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA], estensore Il P