CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; considerato infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6 in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificata dalla prognosi negativa formulata in base alla capacità delinquenziale espressa dalla commissione del reato in costanza di sottoposizione a misure cautelari); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente