CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1994
Cassazione n. 22303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palmi fino al 3 agosto 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che la prescrizione del reato contestato, commesso in forma permanente fino al 3 agosto 2017, trattandosi di coltivazione di stupefacenti, matura il 9 maggio 2027. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M