CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39767/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/2/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 25 ottobre 2018 del Tribunale di Piacenza, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione ed era stata disposta la confisca dei beni dell'imputato fino alla concorrenza delle imposte evase, in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della cooperativa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] e a fine di evasione, omesso di presentare la dichiarazione iva relativa ai redditi dell'anno 2010, capo 1 della rubrica) e di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs. 74/2000 (addebitatogli per avere, nella medesima qualità e al fine di consentire alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di evadere le imposte, emesso 4 fatture per operazioni inesistenti dell'ammontare complessivo di euro 311.191,94, di cui 51.865,32 per iva, l'ultima delle quali in data 31 agosto 2011, capo 2 della rubrica). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza impugnata a causa della omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto tale notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anziché nelle mani dell'imputato o nelle forme ordinarie, in violazione del disposto dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., essendo, tra l'altro, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. stata in precedenza eseguita mediante consegna a mani dell'imputato medesimo presso l'indirizzo in Sant'Arpino, via Compagnone 46. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione riguardo alla eccezione di estinzione per prescrizione di entrambi i reati ascrittigli, in quanto il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 si era consumato il 30 settembre 2010, ossia alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa ai redditi dell'anno 2009, e quindi il relativo termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi, era scaduto il 31 marzo 2018, e anche al reato di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs. 74/2000, consumato alla data di emissione dell'ultima fattura, e cioè il 31 agosto 2011, doveva applicarsi il medesimo termine di prescrizione, applicandosi solamente dal 17 settembre 2011 la I. 148/2011 che ha elevato il termine di prescrizione per detti reati tributari, con la conseguenza che tale reato doveva ritenersi estinto per prescrizione il 28 febbraio 2019. Tali rilievi erano stati sollevati con le conclusioni scritte inviate il 28 gennaio 2021 alla Corte d'appello di Bologna, che però aveva omesso di considerarli, e ha al*" quindi insistito per la dichiarazione di estinzione di entrambi i reati per prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, per non essere stata adeguatamente accertata l'inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti le fatture oggetto della contestazione, non potendo la relativa prova trarsi dalla sola irreperibilità del ricorrente nel 2013, né dalla parziale insistenza di dette operazioni o dalla incongruenza tra i numeri delle fatture e le date di alcune di esse, tenendo conto del fatto che le irregolarità presenti nelle fatture non consentivano neppure di considerarle come documenti fiscali. 2.4. Con il quarto motivo ha, infine, lamentato la errata applicazione dell'art.163 cod. pen., a causa del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui diniego era stato giustificato esclusivamente con la reiterazione delle condotte, di per sé insufficiente a giustificare la valutazione prognostica negativa compiuta dai giudici di merito. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, è parzialmente fondato, e impone il rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2), mentre il ricorso è inammissibile nel resto, e cioè quanto al reato di cui al capo 1). 2. Va dunque rilevato che il reato di cui al capo 2), e cioè quello di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, si è consumato il 31 agosto 2011, ossia con l'emissione dell'ultima delle fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274865), cosicché nel caso, come quello in esame, di emissione di una pluralità di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura (Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759;n 01: Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267664; Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918). Ne consegue che a tale reato, in quanto consumatosi il 31 agosto 2011, non è applicabile il termine di prescrizione decennale derivante dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000 (secondo cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lgs. 74/2000 sono elevati di un terzo), in quanto tale disposizione si applica, per espressa previsione normativa, ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. n. 138/2011, e dunque a quelli commessi successivamente al 17 settembre 2011 (data di pubblicazione della I. 14/9/2011, n. 148, di conversione del suddetto d.l. 138/2011). A detto reato si applica, dunque, il termine ordinario di prescrizione, pari, tenendo conto della sua interruzione, a sette anni e sei mesi, con la conseguenza che esso risulta spirato il 28 febbraio 2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne consegue la fondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente a proposito della erroneità del mancato rilievo da parte della Corte d'appello dell'avvenuto integrale decorso di detto termine massimo anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello, allorquando detto termine era spirato e la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarlo. 3. Diverso ordine di considerazioni deve, invece, essere svolto per quanto riguarda il reato di omessa presentazione della dichiarazione iva di cui al capo 1). Va, infatti, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Aiello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965), hanno chiarito che la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico, cosicché l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Ora, per quanto riguarda il reato di omessa presentazione della dichiarazione iva di cui al capo 1), lo stesso, essendo relativo ai redditi conseguiti dall'impresa amministrata dall'imputato nell'anno 2010, si è consumato il 30 settembre 2011, ossia alla scadenza del termine previsto per la presentazione di tale dichiarazione, cosicché a esso è applicabile, in ragione del tempus commissi delicti, il termine di prescrizione decennale derivante dalla applicabilità di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, cosicché detto termine risulta essere spirato il 30 settembre 2021, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 5 febbraio 2021. Poiché i motivi di ricorso relativi a tale reato, peraltro riproduttivi dei motivi d'appello, sono inammissibili, ciò, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità in relazione a tale reato, preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, cit., Rv. 268966). 4. Il primo motivo di ricorso relativo a tale reato, mediante il quale è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata a causa della nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è, infatti, manifestamente infondato. Il ricorrente si duole, peraltro genericamente, senza allegare alcunché di specifico a proposito delle modalità di esecuzione di tale notifica e del proprio domicilio eletto, del fatto che detta notifica sia stata eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito dell'esito negativo della notifica tentata dall'agente postale delegato dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto dall'imputato medesimo; sarebbero, in particolare, insufficienti le ricerche eseguite dall'agente postale, il cui esito negativo non avrebbe consentito di eseguire la notifica mediante consegna al difensore, giacché la notificazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., essere eseguita nei modi ordinari. Ora, pur prescindendo dalla genericità di tali rilievi, va ricordato che le Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. Rv. 282848), hanno chiarito che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.0-2-) Ne consegue la sufficienza dell'accertamento della irreperibilità del destinatario compiuto dall'agente postale per consentire la notificazione mediante consegna al difensore, senza ulteriori ricerche, come correttamente affermato dalla Corte d'appello per disattendere l'analogo motivo di impugnazione, sostanzialmente replicato con il primo motivo di ricorso, che, quindi, deve ritenersi manifestamente infondato, essendo stata correttamente eseguita la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito dell'esito negativo della consegna tentata dall'agente postale presso il domicilio eletto dall'imputato medesimo. 5. Il secondo motivo, relativo al mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato di omessa presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno 2010 di cui al capo 1), è, per le ragioni esposte, manifestamente infondato, essendo spirato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata il termine di prescrizione di detto reato ed essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di far rilevare l'intervenuta prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, relativa a fattispecie nella quale la prescrizione del reato era maturata successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; nonché tutta la conforme giurisprudenza successiva, fino a Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 6. Il terzo motivo riguarda solamente il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 2), né vi è alcuna connessione logico - giuridica tra le censure fatte valere con tale motivo e quelle concernenti il capo 1) o le relative statuizioni, cosicché esso non rileva ai fini di tale ultimo reato e non deve quindi essere esaminato in relazione allo stesso. 7. Il quarto motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, essendo volto a censurare, tra l'altro in modo generico, una valutazione di merito, in ordine al giudizio prognostico negativo sul conto del ricorrente, di cui è stata data giustificazione con argomenti non manifestamenti illogici, e cioè con la reiterazione delle condotte nel tempo (potendo essere valutate ai fini del giudizio prognostico anche quelle che configurano reati estinti per prescrizione, cfr., a proposito della rilevanza ai fini di tale giudizio di una sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia determinato l'estinzione degli effetti penali del reato, Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Anedda, Rv. 271389), che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. La Corte d'appello, infatti, non ha affatto omesso di esaminare le doglianze dell'imputato riguardo al diniego di tale beneficio, che ha considerato e disatteso illustrando, con argomenti sufficienti e non manifestamente illogici, le ragioni del giudizio prognostico negativo formulato sul conto dell'imputato, che questi ha censurato in modo generico e, soprattutto, sul piano, non consentito, delle valutazioni di merito. 8. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 2), per essere tale reato estinto per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e alla misura della confisca, con riferimento al reato di cui al capo 1), essendo inammissibile nel resto il ricorso, con la conseguente definitività della affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a tale reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna limitatamente alla determinazione della pena ed alla confisca con riferimento al reato d