Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38053/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Al), A5), A9), Al2), A27), A28), A43) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Al) perché il fatto non sussiste, A14) limitatamente agli episodi commessi fino al 1.6.2012 ed A53) per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA]

V. Carmine dai reati a lui ascritti ai capi Al), A28), A29), A32) ed A33) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dei reati a lui ascritti ai capi Al), A18), A22), A31) ed A25) limitatamente al pagamento di 50 effetti cambiari perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Al) perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo A5) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo A9) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Al2) perché il fatto non sussiste; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A3), A10), A14) limitatamente agli episodi consumata il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, A23), A37) ed A38) perché estinti per prescrizione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A23), A14) limitatamente agli episodi consumati il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, perché estinti per prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A23), A14) limitatamente agli episodi consumati il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, perché estinti per prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo A10) perché estinto per prescrizione; confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato gli imputati per i reati loro contestati e rideterminava l'importo delle confische disposte.

La Corte di appello premetteva che il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza di una associazione per delinquere (capo Al), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], della quale avevano fatto parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti assolti poi in appello), finalizzata alla consumazione di delitti di riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reati in materia tributaria connessi all'attività di riciclaggio; l'associazione aveva provveduto a riciclare, per il tramite di cd. società "lavatrici" ([OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]u, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società cd acquisitrici aventi marchio CSM, tutte di fatto amministrate da [OSCURATO:PERSONA] ed alla cui amministrazione erano stati posti amministratori apparenti, ma consapevoli dell'attività delittuosa svolta dalle società) denaro proveniente sia dalle attività delittuose svolte da [OSCURATO:PERSONA] sia dall'attività criminale riferibile alla famiglia camorrista Siciliano sia a gruppi criminali riferibili a tale clan: il denaro provento dell'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] e quello frutto dell'attività delinquenziale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] veniva prima attribuito alle società lavatrici e poi, tramite queste, inserito nel àr'cuito economico-legale attraverso acquisizioni di proprietà immobiliari e di attività commerciali e imprenditoriali poi intestati alle società cd.

"acquisitrici" o a soggetti comunque legati a [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo gli imputati da un lato realizzavano il riciclaggio di proventi di attività delittuose e dall'altro compivano operazioni finalizzate ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione; in altre ipotesi, non connesse con l'uso delle società lavatrici, il denaro oggetto di riciclaggio proveniva dalle attività delittuose di [OSCURATO:PERSONA] (capi A48, A50 e A51). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indisponibilità degli atti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 15 ottobre 2018 perché dal solo elenco degli stessi era agevolmente individuabile la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016, per cui la difesa ben avrebbe potuto formulare istanza di ricusazione, senza considerare che la produzione effettuata dal Pubblico ministero era consistita in un cd e nel relativo indice cartaceo e che dalla lettura di quest'ultimo era pacificamente riscontrabile l'assenza delle indicazioni circa la composizione del collegio giudicante: se i documenti fossero stati messi a disposizione delle parti per esteso sarebbe stato possibile quindi verificare i conseguenti profili di incompatibilità del giudice chiamato a decidere sul processo in corso di celebrazione, pur avendo già valutato in altro giudizio la posizione dell'imputato in relazione a fatti collegati a quelli del presente procedimento. 1.2 Il difensore rileva come avesse eccepito anche l'inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari depositati dal Pubblico Ministero solo il 15 gennaio 2018, successivamente quindi al momento della richiesta di giudizio immediato formulata il 20 novembre 2017 e del decreto del giudice per le indagini preliminari dell'Il dicembre 2017; sul punto, i giudici di merito avevano affermato che la "discovery" effettuata in sede cautelare (in occasione cioè dell'esecuzione delle misure e del deposito degli atti di indagine utilizzati a sostegno della domanda di applicazione del provvedimento restrittivo) rendeva superfluo il deposito del materiale investigativo secondo le scansioni procedimentali successive alla fase incardinata dalla applicazione di una misura personale: il difensore osserva che non si doveva trattare di stabilire una astratta e generica identità tra files informatici, quanto piuttosto di individuare le conseguenze determinate dalla violazione da parte del Pubblico Ministero della regola che impone un vero e proprio obbligo di trasmissione, secondo i tempi e le scadenze previste dal codice di rito, di tutti gli atti di indagine; pertanto, l'intero compendio documentale, depositato solo il 15 gennaio 2018 e prodotto solo il 20 settembre 2018 era inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen., visto che la prova dichiarativa dei testi di P.G. aveva avuto ad oggetto il riepilogo di queste acquisizioni documentali; né sotto il profilo del criterio di resistenza la presenza degli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale avrebbe potuto condurre comunque a giustificare l'identico convincimento, avendo avuto soltanto la funzione di elemento esterno di conferma dell'assunto accusatorio, affidato al dato documentale. 1.3 Relativamente al capo A14) (art. 512 bis cod.pen.), il difensore osserva che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo specifico avrebbe dovuto considerare le circostanze cristallizzate al momento di ritenuta consumazione dell'illecito e considerare l'insussistenza dei profili di conoscibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] della possibile applicazione a suo carico di una misura di prevenzione patrimoniale, apoditticamente affermata dai giudici di merito, nonostante l'iter giudiziario progressivamente favorevole all'imputato e la conseguente inconfigurabilità di timori rilevanti in quel senso. 1.4 Sempre con riferimento al capo A14), il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della finalità di agevolazione del riciclaggio attraverso l'intestazione fittizia della società CSM s.r.I.: se le somme oggetto del riciclaggio erano state veicolate per mezzo delle società [OSCURATO:SOCIETA].

Cisco srlu, [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la copertura fittizia delle false fatturazioni indicate ai capi A5), A9), Al2 della rubrica, l'assoluzione pronunciata dalla stessa Corte territoriale per le ipotesi di cui sopra previste dall'art. 8 D.Lgs. 74/2000 evidenziava l'incongruenza logica in cui erano incorsi i giudici di merito. 1.5 Relativamente ai capi A19), A30 e A36 il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della finalità agevolatrice del riciclaggio attraverso l'intestazione fittizia delle società CSM2 s.r.1, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la motivazione riguardante il giudizio di colpevolezza sui tre capi sopra indicati era palesemente illogica, giacchè la finalità riciclatoria sarebbe stata perseguita rispetto a somme di denaro entrate di certo nel patrimonio delle società cd.

"lavatrici" inequivocabilmente di lecita provenienza, considerata la identificazione completa dei soggetti che avevano bonificato quelle somme sui c/c della [OSCURATO:SOCIETA], della Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA]; la dichiarazione di insussistenza del fatto storico di cui ai capi A5), A9) e Al2) aveva fatto venir meno l'ipotesi di una retrocessione di contante illecito a valle della emissione di fatture inesistenti, idonea astrattamente ad essere individuata come somma proveniente da delitto e concretamente oggetto della dedotta finalità riciclatoria perseguita mediante l'ipotesi di intestazione fittizia delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6 Con riferimento al capo A48), il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen.: la Corte territoriale, pur prendendo atto di un deficit probatorio in ordine alla effettiva consegna della somma di provenienza illecita che sarebbe poi stata messa nella disponibilità di Mei, aveva assunto apoditticamente la sussistenza di una operazione di trasferimento e sostituzione di denaro "sporco". 1.7 Sul capo A51 la Corte di appello aveva condiviso le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo grado in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen., senza considerare che la mera ricezione sul c/c bancario di somme di denaro, senza l'adozione di accorgimenti od espedienti idonei ad ostacolare l'accertamento sull'origine dei medesimi fondi non costituisce un ostacolo all'identificazione dell'eventuale provenienza illecita delle somme; nel caso di specie, alla liquidazione dell'importo della polizza assicurativa [OSCURATO:PERSONA] di cui era titolare tale [OSCURATO:PERSONA], era conseguita dapprima l'apertura di un c/c bancario presso l'istituto Unicredit di Napoli e poi l'apertura di un altro c/c presso la Banca del Fucino di Roma agenzia T, sul quale gli stessi fondi erano stati girati e quindi non sussisteva la finalità di ostacolare la provenienza delittuosa di somme nel trasferimento di fondi da un conto all'altro intestato al medesimo titolare. 1.8 Sempre con riferimento al capo A51) il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.: posto che l'assunto del Tribunale di Roma in ordine alla valenza indiziante della coimputazione di [OSCURATO:PERSONA] e di Mei per la partecipazione alla medesima compagine plurisoggettiva descritta al capo Al) era stata esclusa dalla Corte di appello, il richiamo generico a quanto già esposto dal Tribunale e ad altre circostanze 5 A"f\-- indicate nella motivazione non valeva a colmare le evidenti lacune in termini di logicità e congruenza dell'apparato argomentativo; era stata posta in evidenza una conversazione ambientale svoltasi il 4.3.2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando la disamina delle risultanze captative avrebbe dovuto condurre i giudici della Corte territoriale a verificare che le richieste di interessamento avanzate dal ricorrente verso i responsabili della Agenzia T della Banca del Fucino erano state effettuate dopo quella data e non già per sviare presunte criticità riferibili a Mei, bensì per concordare l'apertura di un c/c bancario a seguito dell'invio su questo di una provvista fino a quel momento non offerta dallo stesso Mei (dato conoscitivo riportato testualmente nella sentenza di primo grado); i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie nella misura in cui attribuivano la mancata apertura di un c/c a presunte criticità nella posizione soggettiva del richiedente, quando invece le difficoltà incontrate per il compimento della suddetta operazione erano riconducibili al mancato invio da parte del medesimo richiedente di una cospicua somma di denaro da riversare sul c/c in fase di apertura, come richiesto dai funzionari dell'Istituto bancario. 1.9 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. relativamente al capo A35): i giudici di merito, nel giudizio sulla ritenuta sussistenza della condotta illecita, avevano proposto una applicazione della disposizione in esame in deroga al dato letterale della norma ed alla esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità; il ricorrente era stato ritenuto responsabile del riciclaggio delle somme di cui ai tre titoli posti all'incasso nonostante il suo concorso nella precedente attività riciclatoria consumata in compartecipazione ad altri soggetti, con evidente mancato rispetto della clausola di riserva; la sostituzione della somma di denaro di provenienza illecita si sarebbe verificata precedentemente alla negoziazione degli assegni mediante il trasferimento dei fondi e la apertura del c/c bancario della banca Unicredit di Napoli alla Agenzia della Banca del Fucino di Roma, cui avrebbe prestato il proprio contributo causale [OSCURATO:PERSONA]. 1.10 II difensore eccepisce una ulteriore erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. relativamente al capo A35): i giudici di merito avevano applicato erroneamente la fattispecie incriminatrice, non avendo valutato l'origine delle risorse oggetto dell'attività di sostituzione, pacificamente rappresentate dai fondi veicolati dall'Unicredit di Napoli alla Banca del Fucino di Roma e già considerate nella contestazione A51), nonché il medesimo contesto fattuale con il quale si era proceduto ad operazione di sostituzione, idoneo a configurare un unico reato di riciclaggio a formazione progressiva, cessato con l'ultima operazione posta in essere, quella descritta nel capo A35) della imputazione. 1.11 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del profitto e del prezzo del reato da sottoporre alla confisca: secondo la Corte territoriale, il profitto conseguito a seguito delle ipotesi di riciclaggio contestate al capo A4) ad altro coimputato si identificherebbe nella somma di C 743.433,00, cioè nei versamenti effettuati dai soggetti che si sarebbero avvalsi delle prestazioni rese dalla Cisco s.r.I., poi rimessi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesso utilizzate anche per le proprie iniziative imprenditoriali; la motivazione articolata dalla Corte di appello sulla individuazione del profitto che giustificherebbe la confisca di valore era solo apparente, giacché i giudici erano ricorsi all'artificio linguistico "almeno in parte", senza specificare la quota di illecito vantaggio patrimoniale che sarebbe stata impiegata per le attività economiche acquisite e gestite successivamente alla attività riciclatoria, apoditticamente ricondotta ai flussi finanziari transitati sui conti correnti bancari delle società Cisco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]. in base alla semplice sommatoria della complessiva movimentazione in entrata, senza che venisse chiarito in base a quali dati conoscitivi (attesa la ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 8 D.L.gvo 74/2000 ai capi A5), A9) e Al2) quelle stesse somme dovessero essere considerate di provenienza illecita ed in che misura utilizzate per accrescimento patrimoniale successivo attraverso acquisti ed impieghi commerciali; inoltre, i giudici di merito, nella comminazione della misura, avevano omesso di dare conto della diversità esistente tra confisca diretta e per equivalente; pertanto, nei capi A35), A48) ed A51), la motivazione della sentenza era carente nella individuazione di elementi idonei a precisare il compenso che l'autore del riciclaggio avrebbe percepito rispetto al profitto conseguito dai soggetti responsabili dei delitti presupposti, posto che le somme di denaro oggetto delle attività di sostituzione e trasferimento illecite sarebbero rientrate in possesso, in esecuzione dell'accorso criminoso, degli stessi autori dei reati presupposti.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore premette che nel capo di imputazione A2) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] e di averlo sostituito investendolo nella costruzione, ad opera della S.E.A.F.

Costruzioni s.r.I., di un complesso immobiliare, investendolo nella realizzazione di due lotti per complessivi 200 appartamenti, di cui 100 lasciati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], pur rimanendo formalmente intestati alla società;secondo l'impostazione della Procura, la causale del finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era da ricercarsi nella crisi di liquidità della società, fatto comprovato dalla rinuncia al mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la Cassa di Risparmio di Orvieto in quanto avrebbe ricevuto il denaro necessario per completare l'opera da [OSCURATO:PERSONA]; non vi era però mai stata alcuna rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al mutuo, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, che aveva "giustificato" l'erogazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] con il mancato completamento del cantiere sino al 2013; la Corte di appello aveva invece escluso che l'atto di rinuncia al mutuo, il mancato completamento del cantiere e la difficoltà economica della [OSCURATO:PERSONA] potessero considerarsi elementi di riscontro alle intercettazioni telefoniche, giungendo alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto all'acquisto di alcuni immobili, in particolare di due appartamenti formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e di quattro appartamenti del valore di 125.000 euro l'uno, impiegati poi nella trattativa finalizzata all'acquisto dell'attività commerciale situata in via Oderisi da Gubbio.

Il difensore osserva che mancava comunque la prova di una consegna o erogazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per cui si erano valorizzate le intercettazioni telefoniche da cui sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] si comportasse quale effettivo proprietario degli immobili) e che il capo di imputazione parlava di 100 appartamenti rimessi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], quando il cantiere era composto da 103 appartamenti, per cui i giudici di merito avevano parlato di incertezza nel numero di appartamenti di cui [OSCURATO:PERSONA] "era proprietario di fatto"; non erano quindi state superate le incertezze probatorie e l'assenza di riscontri all'asserito ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di "dominus" degli immobili.

Evidente era, prosegue il difensore, la violazione di legge con riferimento all'art. 521 cod.proc.pen., visto che era stata ricostruita una vicenda fattuale del tutto autonoma e diversa da quella tratteggiata nel capo A2) della rubrica: la violazione era tanto più evidente laddove si raffrontasse il contenuto del capo A2) con il capo A53), nel quale la ricezione della somma di denaro illecita era contestata con riferimento all'acquisto di un immobile compiuto all'interno del medesimo complesso residenziale: ritenendo che anche il riciclaggio di cui al capo A2) si fosse consumato per effetto di un acquisto operato da [OSCURATO:PERSONA] si era incorsi nella dedotta violazione del principio di correlazione tra accisa e sentenza. 2.1 Il difensore eccepisce che la Corte di appello era entrata in evidente contrasto con le argomentazioni del Tribunale, che costituivano oggetto di giudicato irrevocabile: in particolare, si faceva riferimento al capo A21) (per il quale era stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste), in cui era contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere trasferito la proprietà di 10 unità del complesso immobiliare di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare di fatto a [OSCURATO:PERSONA] quale parte del corrispettivo concordato per l'acquisto delle attività commerciali ubicate in via Oderisi da Gubbio in favore della CSM2 s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi familiari: la ragione dell'assoluzione era stata motivata dal Tribunale proprio avendo riguardo alla riconducibilità, formale e sostanziale, a [OSCURATO:PERSONA] dei 4 appartamenti oggetto di permuta nella trattativa concernente la compravendita del bar di via Oderisi da Gubbio, che costituiva il thema decidendum del delitto di reimpiego di valori illeciti; in conclusione, la Corte di appello di Roma aveva motivato la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo A2) sulla scorta della vicenda di reimpiego di beni di cui al capo A21) della rubrica, per la quale era stata pronunciata sentenza di assoluzione.

Il difensore lamenta anche la violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. in quanto il Tribunale aveva ritenuto che i 4 appartamenti fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte di appello li aveva ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] senza porsi in dissenso valutativo con quanto statuito dal Tribunale e senza illustrare le ragioni della conciliabilità dei due diversi giudizi, visto il precedente giudicato penale. 2.3 D difensore osserva che, anche a voler ritenere che i dialoghi delle intercettazioni telefoniche corroborassero una disponibilità di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un numero di immobili all'interno del complesso immobiliare, la motivazione della Corte di appello era in ogni caso del tutto incompleta ed insufficiente rispetto alle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dapprima ricevuto le somme di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e poi avrebbe proceduto al relativo reimpiego all'interno del cantiere immobiliare: mai, nelle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di finanziamenti o di appartamenti da ritenersi di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], benchè formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.4 n difensore eccepisce che la ritenuta sussistenza della "proprietà di fatto" degli immobili in capo a Vitaglaino sia in aperto contrasto con i principi di cui all'art. 192 cod.proc.pen., non essendo stato chiarito dalla Corte di appello il motivo per cui le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovessero considerarsi intrinsecamente attendibili, né esplicitate le ragioni per cui si era addivenuti ad una valutazione contrastante con la decisione del Tribunale, che aveva ascritto a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di 18/19 appartamenti; né si era tenuto conto del fatto che in un ampio e copioso numero di intercettazioni telefoniche, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere proprietario di due soli immobili; anche a voler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da "amnesia" riferita alla mera dislocazione degli immobili, non si comprendeva perché tale amnesia non fosse mai stata colmata da [OSCURATO:PERSONA] chiedendo direttamente a [OSCURATO:PERSONA] contezza sul numero di immobili rimesso nella sua disponibilità; neppure erano state considerate le conversazioni nelle quali emergeva una esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli immobili edificati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inappagabile ed assertiva appariva la decisione impugnata nel momento in cui aveva elevato la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2013 a prova della disponibilità di fatto degli immobili; il difensore conclude sul punto osservando che le conversazioni evidenziate dalla Corte di appello non parevano dotate di quella concordanza e gravità suscettibili di tramutare i data captativi in relative fonti di prova.

In subordine, il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza del 21 febbraio 2020 con la quale era stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa alla escussione dei soggetti che, alla data del 22 novembre 2013, avevano acquisito o locato gli immobili del complesso; ciò in quanto il Tribunale aveva interpretato la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con tale Jimmy nel senso che a novembre 2013 erano rimasti a [OSCURATO:PERSONA] solo 8 appartamenti dei 70 che erano suoi, per cui si era chiesto di sentire gli acquirenti degli immobili per sapere con chi avevano condotto le trattative per l'acquisto; sul punto, la Corte di appello si era limitata ad affermare che le prove dichiarative richieste non apparivano allo stato assolutamente necessarie ai fini del decidere. 2.5 Il difensore osserva che, anche a voler ritenere che i dialoghi intercettati manifestassero una "disponibilità di fatto" di un numero di immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova che detta disponibilità fosse dovuta ad un pregresso finanziamento: la sentenza di primo grado riteneva che il finanziamento trovasse riscontro in tre elementi (le difficoltà economiche in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il mancato completamento del cantiere sino al 2013 e le movimentazioni economiche concernenti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mentre la Corte di appello, dopo aver affermato come l'attività di costruzione fosse stata completata al momento del sopralluogo effettuato dagli agenti di P.G. e dubitando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versasse in una condizione di difficoltà economica, aveva ritenuto valido il ragionamento impiegato dal giudice di primo grado quanto ai flussi di denaro oggetto di accertamento nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., richiamando un concetto di "idoneità" del finanziamento con valenza meramente astratta, ipotetica e possibilista, non spiegando se le movimentazioni di denaro avessero in concreto celato fonti di provenienza esterna ed utilizzando quale elemento di prova di riscontro alle intercettazioni considerazioni che non si saldavano con le argomentazioni utilizzate: ci si riferiva, in particolare, al teste dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato a mere presunzioni e ipotesi investigative; le allegazioni difensive avevano invece consentito di escludere che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata alimentata da fondi di provenienza esterna: dall'analisi tecnico-contabile della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era risultato che tutte le somme erogate alla società con la voce "finanziamento soci" erano avvenute, salvo qualche rara eccezione, mediante bonifico bancario, quindi mai tramite versamento di denaro contante, ricostruendo l'origine di ogni singolo finanziamento socio e quindi escludendo qualsiasi possibilità di registrare movimentazioni relative a fonti economiche di provenienza illecita. 2.6 Il difensore rileva che la Corte di appello, ritenuta corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro con riferimento a 4 immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva concluso per la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.648 bis cod.pen. con una motivazione inappagante: la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto "ben chiare le qualità del [OSCURATO:PERSONA]", stante i legami di quest'ultimo con precisi ambienti criminali, era del tutto generica, non potendosi dalla medesima infierire che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente a quegli ambienti e dagli stessi avesse incamerato fonti di sostentamento; era sufficiente, al riguardo, considerare l'evidente travisamento probatorio con riferimento alla lettura della conversazione del 15 gennaio 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava a [OSCURATO:PERSONA] delle vicende di tale "Lello", riconducendo la conoscenza degli episodi narrati a voci correnti nel pubblico e che lui si era "rifugiato in casa" non perché aveva partecipato ad uno dei due gruppi criminali contrapposti tra loro, ma perché amico di Lello, per cui non si comprendeva come da tale conversazione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricondurre la ricchezza illecita di denaro ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi trascorsi criminali; inoltre, il il dolo di cui all'art. 648 bis cod.pen. era stato ricondotto ad una prospettiva postuma e non antecedente rispetto al momento in cui il soggetto avrebbe ricevuto la provvista di denaro; la Corte di appello aveva motivato la concreta possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di rappresentarsi l'origine illecita del denaro utilizzando una conversazione di gran lunga successiva alla asserita condotta di riciclaggio, consumatasi, a detta della decisione impugnata, il 25 ottobre 2013 per cui, all'epoca dell'asserito finanziamento, non sussistevano certamente indici rivelatori di eventuali giacenze illecite facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]; nessuna conversazione era stata poi registrata relativamente ad eventuali attività di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nel commercio o traffico di sostanze stupefacenti. 2.7 Relativamente al capo A14), il difensore premette che [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto dal Tribunale concorrente nel delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. e che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado solo relativamente all'episodio del 30 luglio 2014 "avendo consapevolmente accettato, quale socio effettivo della CSM s.r.I., che [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., acquisisse fittiziamente il 50% del suo capitale, assolvendolo dagli episodi del 30 novembre 2011 e 1°giugno 2012: tenuto conto che tutti gli episodi sottostavano ad un comune retroterra fattuale, ossia l'incapienza di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e l'esercizio di poteri gestori di fatto esercitati da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, restava inspiegabile la ragione per la quale la decisione impugnata fosse addivenuta ad un giudizio contrastante con riferimento all'episodio datato 30 luglio 2014 con quelli per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto. 2.8 Preso atto del fatto che la sentenza della Corte di appello di Roma aveva ritenuto, correttamente, reale ed effettiva la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. il difensore evidenzia che le argomentazioni poste a sostegno della responsabilità penale riconosciuta al ricorrente per l'episodio del 30 luglio 2014 risultavano contrarie alla natura giuridica dell'art. 512 bis cod.pen.: il delitto in parola era stato contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal momento della sua costituzione originaria e con specifico riferimento alla posizione del concorrente che non sia intestatario fittizio e che sia intervenuto in un momento successivo alla costituzione della società fittiziamente intestata, stante la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, non poteva dirsi un concorso penalmente rilevante ex art. 110 cod.pen. per il solo fatto che avesse consentito il mantenimento di una condizione giuridica illecita. 2.9 Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto non concedibili a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato allo stesso ascritto al capo A2), non avvedendosi della risalenza nel tempo dello stesso, della personalità dell'imputato, privo di precedenti penali specifici, della condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] e della condotta serbata successivamente ai fatti di causa.3.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il difensore eccepisce la motivazione apparente della sentenza impugnata: il presupposto da cui muoveva l'accusa (capi A8 e A16 dell'imputazione) era quello secondo cui Mancini, quale amministratore unico della Cisco s.r.I., su disposizione ed in concorso con altri soggetti, trasferisse fraudolentemente valori ad altre società, ma mancava del tutto la prova che vi fosse una correlazione sinallagmatica tra la ricezione/trasferimento da parte di Mancini delle somme di denaro a società terze al fine di agevolare le attività di riciclaggio; infatti, mentre i testi Carta e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. era presso l'abitazione di Mancini, il teste Abbagnale aveva sostenuto il contrario; Carta aveva anche riferito che presso l'abitazione di Mancini vi era un'altra società, la [OSCURATO:PERSONA], di cui Mancini era socio e, a differenza di quanto affermato dai testimoni, Mancini aveva avuto precedenti esperienze in ambito imprenditoriale; nessuna intercettazione telefonica era attribuibile a Mancini e in nessuna si faceva riferimento allo stesso; la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale era stata costituita nel 2010, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuto ed il teste Abbagnale aveva riferito che sul conto della società il denaro transitava a partire da novembre/dicembre 2010; la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale era intestataria di due conti correnti, e tutte le operazioni bancarie erano state effettuate personalmente da Mancini; la società non riceveva quote societarie o altri beni da nessun soggetto, i bonifici, gli assegni e le fatture erano tracciabili, regolari e dettagliate e le dichiarazioni dei redditi erano state regolarmente presentate; pertanto, prosegue il difensore, non potevano ritenersi sussistenti i delitti contestati a Mancini, posto che il dibattimento non aveva fornito alcun elemento tale da far riscontrare gli addebiti in capo all'imputato. 3.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte territoriale si era limitata a riportare quanto affermato dal Tribunale, con una motivazione apparente e del tutto avulsa dalle risultanze processuali.

4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con riferimento al capo di imputazione A17) il difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto non attendibile quanto sostenuto da Mei circa la causale sottesa alla emissione degli assegni di cui al capo di imputazione, osserva che la Corte di appello aveva dimenticato di rilevare che si trattava di assegni che Mei aveva emesso nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2012, periodo lontano rispetto al momento in cui i rapporti tra Mei e [OSCURATO:PERSONA] si erano intensificati (ossia dal 2013 in poi, quando si erano verificati, secondo il quadro accusatorio, gli altri episodi di riciclaggio), e di considerare che nell'atto di appello era stato chiarito che gli assegni erano stati consegnati, senza indicazione del beneficiario, al sig. [OSCURATO:PERSONA] per onorare dei debiti contratti con il predetto nella gestione della Millennium s.r.I., per cui era evidente che Mei non potesse essere a conoscenza delle finalità della provvista.

Inoltre, a parere della difesa, la conclusione secondo la quale la prova dell'elemento psicologico del reato discendeva dal fatto che Mei, in ragione del collaudato rapporto di cooperazione delinquenziale che lo legava a [OSCURATO:PERSONA], fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro, era frutto di un evidente travisamento dei fatti: per Mei, [OSCURATO:PERSONA] era unicamente un valido imprenditore in possesso di una notevole liquidità derivante dalla gestione delle slot machines, e in nessuna conversazione intercettata emergeva la conoscenza di Mei sugli aspetti sopra indicati, per cui l'affermazione di responsabilità si fondava su mere congetture e sospetti sforniti di riscontri oggettivi. 4.2 Quanto al capo A26), il difensore lamenta che la condanna si basava sul solo dato dell'incasso degli assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stato dimostrato alcun rapporto di debito tra Mei e Vitaglianosenza che vi fosse alcun dato processuale a sostegno di quanto sostenuto dall'accusa /e che era stata realizzata una inversione dell'onere della prova, chiedendo al ricorrente di dimostrare la liceità degli assegni emessi; la Corte di appello, inoltre, a pag.58 della sentenza impugnata aveva fatto affermaziora; che non si collegavano in alcun modo alla presunta condotta di riciclaggio contestata a Mei. 4.3 Relativamente al capo A48), il difensore osserva che la Corte di appello aveva sostenuto che "le ragioni del prestito sostenute da dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sottese alla ricezione da parte di quest'ultimo, di danaro del Siciliano, non erano state concretamente indicate dall'appellante...", non provvedendo quindi a motivare sul quarto motivo di appello circa la situazione di difficoltà economica momentanea di Mei, che aveva richiesto un prestito per C 150.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], a fronte del quale aveva emesso 36 effetti cambiari da C 5.000,00 l'uno; quanto alla conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla nipote che era stato controllato dai Carabinieri che, fortunatamente, non avevano rinvenuto le cambiali rilasciate da Mei, la Corte di appello non aveva considerato che il prestito ricevuto da Mei era un prestito con interessi, che certo non potevano essere di natura lecita, dato l'interesse richiesto, e che Arzano non si era mai riferito a Mei, né direttamente, né indirettamente, né all'immaginario rapporto che Mei avrebbe intrattenuto con la famiglia Siciliano tramite [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla affermazione secondo cui Mei non poteva che essere consapevole dell'origine del denaro che sostituiva con cambiali ed assegni bancari, la stessa Corte di appello aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA], durante le conversazioni con Mei, non aveva mai fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], e che non si trattasse di riciclaggio lo dimostravano le modalità con cui era avvenuta la restituzione dei soldi prestati. 4.4 Quanto al capo A30), il difensore rileva che Mei era effettivamente titolare di una quota della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva l'effettiva gestione del locale milanese "La maison du Parc", ed era amministratore unico della società, tanto che tutte le decisioni erano sue, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla difesa, per cui la Corte di appello aveva fatto ricorso a mere congetture, valorizzando circostanze prive di valenza indiziaria; non era dato comprendere con quale collegamento logico la Corte di appello aveva messo in relazione le conversazioni intercettate con la supposta fittizia intestazione del 5 O % delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a Mei, visto che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai riferito a Mei in tali conversazioni.

Anche relativamente all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., prosegue il difensore, il Collegio aveva affermato, in termini sostanzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, che di tali illecite finalità era certamente consapevole e compartecipe Mei, senza elencare alcuna conversazione telefonica o ambientale da cui emergesse che Mei era a conoscenza dei trascorsi criminali di [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua volontà di favorire attività riciclatorie; inoltre, non si era considerato che all'epoca dei fatti Mei era indagato in un procedimento penale nel quale gli veniva contestato di aver promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di merci, con conseguente sua inidoneità a fungere da "schermo" a [OSCURATO:PERSONA]. 4.5 Quanto al capo A50, il difensore rileva che ulteriore profilo di nullità della sentenza atteneva alla motivazione su quanto sostenuto nel 3°motivo di appello circa il momento consumativo del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. in quanto il Collegio avrebbe dovuto motivare sulla circostanza che si fosse trattato di intestazioni fittizie volte a creare ulteriori e e più complessi schemi per occultare reali situazioni prioritarie e non limitarsi a richiamare un principio di diritto: pertanto, anche a voler ritenere che vi fosse stata una interposizione fittizia, il dies a quo doveva essere individuato al momento di creazione della polizza a nome di [OSCURATO:PERSONA] (12 aprile 2006), in quanto da allora i soldi erano sempre rimasti in banca e non vi era mai stato un cambio dì intestazione; tenendo conto che il termine di prescrizione del reato è di sette anni e sei mesi, la Corte di appello avrebbe quindi dovuto dichiarare la prescrizione del reato.

La Corte di appello non aveva poi considerato che: a) in data 10 maggio 2004, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la somma di circa C 1.500.000,00, sottoposta a pegno; b) in data 12 aprile 2006, svincolata la somma dal pegno, Giambenedetti aveva affidato sempre alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 2.080.000,00 (ai suoi circa C 1.500.000,00, su accordo verbale intercorso tra i due, si aggiungeva la somma che C 500.000,00 di Mei) che, in esecuzione del mandato, veniva investita nella stipula di una polizza Finecovita della durata di anni 7, sempre intestata a Giambenedetti; c) alla scadenza della polizza, il 12 aprile 2013, la somma era confluita dapprima nel conto di appoggio intestato a Giambenedetti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e poi in un conto aperto presso la Banca del Fucino di Roma, senza che mai cambiasse l'intestazione dei soldi.

Ciò premesso, il difensore rileva che si era ritenuta sussistente l'intestazione fittizia per la modesta capacità di reddito di Giambenedetti, senza tenere presente che la somma investita nel 2006 era la stessa somma del 2004; inoltre era evidente che il denaro investito da Mei nel 2004 non era collegato ai 500.000,00 euro investiti da Mei nel 2006, non avendo i giudici di secondo grado considerato i redditi e la capacità patrimoniale di Mei, come riscostruiti da quanto depositato dalla difesa. 4.6 Ugualmente fondata su motivazione apparente, a parere della difesa, era la risposta della Corte di appello sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, essendosi la Corte limitata ad evidenziare i precedenti penali di Mei, quando invece lo stesso era incensurato. 4.7 Ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata, prosegue il difensore, atteneva alla mancanza di motivazione ed al travisamento della prova circa l'estensione della confisca per equivalente della somma di C 2.149.000,00 anche al ricorrente: innanzitutto era stato violato il principio di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale esteso la confisca in questione malgrado fosse stato dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero; inoltre, essendo Mei, secondo quanto prospettato dall'accusa, l'autore del reato presupposto del riciclaggio di cui al capo A51), risultava del tutto illogica l'estensione a Mei della confisca per la somma indicata; era poi stato precisato da questa Corte che la presunzione iurís tantum per cui il denaro sottoposto a vincolo ablatorio corrisponderebbe al profitto del reato, dovrebbe resistere solo in assenza di prova contraria che, nel caso in esame, era stata fornita.4.8 II difensore eccepisce infine l'assoluta mancanza di motivazione della Corte di appello circa l'estensione della pena pecuniaria da C 6.500,00 ad C 7.000,00, in violazione del principio di reformatio in peius.

5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore eccepisce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la provenienza illecita dei fondi della Cisco s.r.I.: l'assunto della Corte di appello comportava, quale logico corollario, la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di ampie risorse economiche, per cui del tutto contraddittoriamente la prova della supposta provenienza illecita delle somme confluite nella [OSCURATO:SOCIETA]. era stata individuata nella pacifica circostanza che né il [OSCURATO:PERSONA], "né i suoi sodali nelle società lavatrici, potevano vantare redditi o capacità reddituali idonee non tanto a giustificare tale flusso di denaro, ma spesso, a renderli capaci di provvedere a se stessi" (pag.27 sentenza impugnata); qualora poi, pur sempre contraddicendo l'impianto accusatorio, si fosse voluto ritenere il denaro proveniente non già da disponibilità proprie del [OSCURATO:PERSONA] bensì di terzi, individuati nei componenti del clan camorrista "[OSCURATO:PERSONA]", non si sarebbe compreso perché riferire al primo, anziché ai finanziatori reali, le attività lecite nelle quali veniva reimmesso il denaro "lavato"; ed ancora più incomprensibili sarebbero state le acclarate e rilevanti esposizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA] e la di lui conseguente necessità di ricorrere a restituzioni rateizzate. 5.2 Relativamente al capo A4) dell'imputazione, secondo l'impianto accusatorio, la falsa fatturazione in favore di terzi soggetti, per lo più appartenenti al mondo cinematografico e pubblicitario, sarebbe stato lo strumento attraverso il quale giustificare l'immissione nel patrimonio delle società "lavatrici" del denaro di provenienza illecita per cui, stando a siffatto assunto, anche le società che avevano alimentato il conto della Cisco s.r.I., peraltro con rimesse operate esclusivamente per bonifici e assegni, avrebbero dovuto a loro volta essere considerate compartecipi del disegno criminoso ascritto a [OSCURATO:PERSONA]: o si ravvisava quindi anche per le società terze una finalità di occultamento, oppure si doveva confinare la rilevanza penale dei fatti confinata, al più, nei limiti di quanto previsto al capo A5) (non a caso oggetto di autonoma contestazione). 5.3 II difensore eccepisce che erroneamente era stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato: si era già rilevata la pacifica estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi ruolo gestionale o decisorio all'interno della Cisco s.r.I., e che [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di propri emolumenti non risultava in contrasto con il ruolo meramente fittizio della carica ricoperta; considerata la pressoché totale riferibilità dei capitali della [OSCURATO:SOCIETA]. a negoziazioni intercorse con terzi "insospettabili", ben si giustificava il mancato allarme di [OSCURATO:PERSONA] circa una possibile provenienza delittuosa, mentre per quanto riguardava gli incassi si rilevava la pacifica non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle rispettive società pagatrici; né poteva desumersi alcuna argomentazione dalla pregressa conoscenza dei due imputati e dalle intercettazioni telefoniche in atti. 6.Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 II difensore premette, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo A11), che la posizione dello stesso veniva in evidenza in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nell'ambito della quale il ricorrente aveva rivestito la carica di socio ed amministratore unico e che sarebbe stata costituita ed intestata a lui solo fittiziamente, al fine di consentire, attraverso l'emissione di false fatture, la ricezione e la sostituzione di somme di provenienza illecita nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di ostacolarne la tracciabilità; il riciclaggio sarebbe stato realizzato attraverso la costituzione ad hoc di soggetti economici aventi quale unica finalità quella riciclatoria: da una parte le società "lavatrici" ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]u.), dall'altra le società acquisitrici (CSM, CSM2, CSM3).

Ciò premesso, in via preliminare il difensore osserva che era stata eccepita la violazione degli art. 191 e 454 comma 2 cod.proc.pen. in ragione della mancata disponibilità, al momento della richiesta di giudizio immediato e dell'emissione del successivo decreto, dei documenti e degli atti presentati dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e acquisiti al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 21.09.2018; in particolare, la documentazione risultava depositata nel fascicolo digitale TIAP (trattamento informatico atti processuali) e messa a disposizione delle difese solo dal 15.1.2018, quindi ben oltre un mese dalla richiesta e dalla successiva emissione del decreto di giudizio immediato; sul punto la Corte di appello aveva frainteso i termini della questione, in quanto le difese non si erano limitate a rilevare la tardività del deposito e l'insussistenza degli atti sulla base del differente codice identificativo TIAP, ma avevano espressamente richiamato quanto dichiarato dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva ammesso la scelta di selezionare il materiale investigativo non digitalizzando una serie di atti al TIAP, sostenendo una conservazione degli atti non depositati in un ufficio non meglio precisato; il fatto che in altra fase processuale (quella cautelare) il fascicolo contenesse un file diverso che, secondo il Tribunale, aveva identica consistenza quantitativa di quello inserito il 15.01.2018, non provava in alcun modo l'identità del contenuto dei due files, né che quella documentazione era stata posta nella disponibilità delle difese al momento della richiesta di giudizio immediato; pertanto, quegli atti erano inutilizzabili.

Quanto alla prova di resistenza, il difensore osserva che, in assenza di quella prova documentale, la sola prova dichiarativa in ordine ai capi contestati al ricorrente rimaneva priva di riscontro rispetto ai reati contestati. 6.2 II difensore eccepisce poi l'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. in relazione alla sussistenza della provenienza delittuosa delle somme di denaro transitate sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: le sentenze di merito avevano affermato che il denaro pervenuto sui conti correnti delle società lavatrici non era mai stato direttamente versato da [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto tramite regolari assegni e bonifici bancari provenienti da società ed altri soggetti giuridici leciti e regolarmente operanti per lo più nel settore cinematografico o pubblicitario; tale circostanza, osserva il difensore, escludeva la provenienza da delitto delle somme contestate, per cui non si poteva ipotizzare che le operazioni bancarie successive avessero avuto la funzione di meccanismo di camuffamento dell'origine delittuosa della successiva provvista. 6.3 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla prova della provenienza da delitto delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la carenza di una prova diretta aveva portato i giudici di merito a valorizzare una serie di indizi, ma nel percorso argomentativo la necessaria provenienza illecita delle somme oggetto delle operazioni finanziarie e bancarie non veniva mai ricollegata direttamente o indirettamente né a specifici reati, né all'origine delittuosa dei beni in sé considerati; la Corte territoriale, nel ritenere decisiva la presunta incapacità reddituale dei soci ovvero del coimputato, sembrava confondere il ruolo che un tale dato avrebbe potuto avere in relazione ad un eventuale finanziamento soci che non era mai avvenuto; al contrario, non risultando condanne o accertamenti giudiziali specifici a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] -essendo stato escluso qualsiasi collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Amato-Pagano- i giudici di merito avevano finito per porre a fondamento della derivazione illecita del denaro meri dati congetturali, valorizzando presunzioni utili ai fini di accertamenti fiscali nei confronti della società che potevano portare ad altre ipotesi di reato (quali mancato versamento delle imposte o intestazione fittizia), ma non fondare un giudizio sulla provenienza illecita del denaro. 6.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della condotta di sostituzione in funzione riciclatoria delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la sentenza di appello aveva dichiarato insussistente il reato di false fatturazioni per tutte le società "lavatrici" in ragione della mancanza di prova sull'effettiva emissione del documento contabile, per cui era manifestamente illogico ricollegare alle stesse fatture, pur inesistenti, una funzione giustificatrice in chiave riciclatoria, delle entrate di Cisco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]u.e [OSCURATO:SOCIETA].

Il difensore rileva che la Corte di appello aveva affermato che il denaro transitato in [OSCURATO:SOCIETA]. e nelle due Cisco sarebbe stato reimpiegato in società o investimenti ricollegabili a [OSCURATO:PERSONA] soltanto in parte, il chè avrebbe dovuto portare ad un esito assolutorio per la contestazione di riciclaggio a carico dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto in contrasto con la prospettiva accusatoria e poiché era emersa la preponderante destinazione delle somme che confluiva in altri canali che nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA]; nonostante l'obbligo motivazionale sul punto, la Corte di appello non aveva indicato in nessun passaggio della sentenza quali specifici versamenti e quali importi parziali sarebbero stati oggetto di sostituzione in funzione riciclatoria 6.5 e

6.6. Il difensore lamenta l'inosservanza dell'art. 648 bis cod.pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e la carenza della motivazione in relazione alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita o meno delle somme pervenute sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: dal tenore letterale della motivazione della sentenza del Tribunale (la Corte di appello non aveva affrontato la specifica doglianza) risultava chiaro che si era confusa la possibilità che il ricorrente potesse o meno dubitare sulla liceità delle operazioni sul conto [OSCURATO:SOCIETA] con la diversa prova in ordine alla consapevolezza o all'accettazione del rischio che quelle somme potessero avere una provenienza illecita; né erano stati indicati elementi fattuali o sintomatici dai quali dedurre che [OSCURATO:PERSONA], da una parte fosse a conoscenza di presunte attività delittuose, dall'altra potesse rappresentarsi o prevedere che le somme lecitamente transitate sul conto [OSCURATO:SOCIETA] fossero destinate ad agevolare un sistema di riciclaggio che secondo il Collegio sarebbe stato parziale. 6.7 e 6.8 II difensore eccepisce l'inosservanza degli artt. 178, 521 comma 2, 522 cod.proc.pen., la nullità della sentenza per mancata trasmissione degli atti al Pubblico ministero in conseguenza del fatto diverso ritenuto in sentenza e la mancanza della motivazione con riferimento alla specifica richiesta della difesa: mentre nel capo di imputazione si contestava all'imputato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro per complessivi € 444.259,13, all'esito del giudizio di primo grado i giudici avevano ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. avvenuto tramite il versamento di assegni e bonifici da parte di alcune società e la successiva sostituzione delle somme attraverso operazioni bancarie; sulla doglianza rilevata attraverso specifico motivo di impugnazione, la Corte di appello non aveva svolto nessuna considerazione, neanche incidentalmente. 6.9 e 6.10 Quanto al capo di imputazione relativo alla confisca, il difensore lamenta l'erronea applicazione in relazione all'individuazione del valore equivalente del profitto di cui si sarebbe avvantaggiato il [OSCURATO:PERSONA] e la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pertinenzialità tra le somme oggetto di confisca e il profitto del reato oggetto dell'imputazione: la Corte di appello aveva disposto la confisca per C 444.259,13, che corrispondeva esattamente all'importo che, secondo il dato leterale del capo A11), sarebbe transitato sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente rimesso nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; secondo la prospettiva dell'accusa, osserva il difensore, del profitto del reato si sarebbe avvantaggiato soltanto l'autore del reato presupposto e non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse trattenuto per sé somme di denaro quale prezzo del reato; non vi era quindi ragione per cui il presunto riciclatore dovesse rispondere di tutta la somma in ipotesi riciclata, quando in realtà ad avvantaggiarsene era stato un terzo (l'autore del reato presupposto) perché si sarebbe sanzionato il riciclatore (con una confisca per equivalente) per un profitto di cui non aveva mai goduto.

Il difensore rileva come la motivazione era comunque viziata, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto dimostrata la provenienza da delitto dei flussi finanziari realizzati sui conti delle società Cisco e [OSCURATO:SOCIETA] solo in parte, così come solo in parte delle somme sarebbe stata impiegata negli investimenti compiuti dalle società a sigla CSM, per cui non era stato indicato, se non in termini illogici e contraddittori, quale fosse e a quanto ammontasse il prodotto/profitto del reato di riciclaggio e in base a quali elementi la somma di C 444.259,13 dovesse essere considerato prodotto del reato contestato piuttosto che profitto del reato di riciclaggio, ed infine in base a quali elementi il ricorrente avrebbe dovuto rispondere di tutte le somme transitate sul conto [OSCURATO:SOCIETA] delle quali non era più in possesso avendole reimmesse, almeno in parte, nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

7. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 II difensore premette che era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per indisponibilità degli atti prodotti dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non aveva consentito alle difese di formulare istanza di ricusazione, e che la Corte di appello aveva risposto che dal solo elenco degli atti depositati dal Pubblico ministero era agevolmente individuabile la sentenza del Tribunale di Roma del 21.12.2016, con la conseguenza che le difese ben avrebbero potuto formulare istanza di ricusazione; ciò premesso, il difensore osserva che la produzione effettuata dal Pubblico ministero era consistita in un CD e nel relativo indice cartaceo e che dalla lettura di quest'ultimo era pacificamente riscontrabile l'assenza delle indicazioni circa la composizione del collegio giudicante; l'omesso deposito da parte del Pubblico ministero della sentenza nella forma idonea a consentire una effettiva verifica circa la composizione del Collegio giudicante ed al contenuto della stessa, con riferimento al pregiudizio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per fatti collegati a quelli oggetto del presente procedimento, aveva leso il diritto della parte a ricusare il giudice ritenuto incompatibile e ad avere diritto al giusto processo davanti ad un giudice terzo ai sensi dell'art. 11 Cost. 7.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore premette che la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, depositati dal Pubblico ministero solo il 15 gennaio 2018, quindi successivamente alla richiesta di giudizio immediato e del decreto del giudice per le indagini preliminari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sul punto i giudici di merito avevano affermato che la "discovery" effettuata in sede cautelare rendeva superfluo il deposito del materiale investigativo secondo le scansioni procedimentali successive alla fase incardinata dalla applicazione di una misura personale; ciò premesso, il difensore osserva che non si trattava di stabilire una generica ed astratta identità tra files informatici (priva comunque di rilevanza sotto il profilo della effettiva sovrapponibilità di contenuto di documenti), quanto piuttosto di individuare le conseguenze determinate dalla violazione de parte del Pubblico ministero della regola che impone un veri e proprio obbligo di trasmissione, secondo i tempi e le scadenze previste dal codice di rito, di tutti gli atti di indagine; poiché il materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari era stato depositato in sede di udienza dibattimentale dopo lo svolgimento dell'istruttoria riguardante i testi di PG chiamati a deporre sui fatti di causa, l'intero compendio documentale depositato presso l'ufficio TIAP solo il 15 gennaio 2018 e prodotto dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen.

Il difensore rileva che l'incidenza degli atti inutilizzabili, ai fini della prova di resistenza, era determinante, giacchè la struttura argomentativa della decisione era declinata sulla scorta della interpretazione dei documenti di carattere bancario e commerciale e poiché la prova dichiarativa dei testi di PG aveva avuto \ \ • ad oggetto il riepilogo di queste acquisizioni documentali, alle quali i testi nulla avevano aggiunto in termini di accertamenti diversi idonei a sostenere di per sé la prospettazione accusatoria, ovvero a rappresentare risultati investigativi acquisiti autonomamente rispetto alla mera raccolta della documentazione indicata; né la presenza degli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale avrebbe potuto condurre comunque a giustificare l'identico convincimento. 7.3 Relativamente ai capi A14), A19, A30 ed A36, il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen.: ai fini dell'integrazione del reato, non poteva assumere rilievo la dedotta sproporzione tra i beni oggetto della intestazione e reddito o capacità economica dell'intestatario formale, ed anche l'attribuzione della carica formale ad un amministratore ritenuto "inesperto" non costituiva elemento idoneo per dedurre la rilevanza penale della eventuale difformità tra titolarità formale e titolarità effettiva del bene, in quanto l'elemento indefettibile deve essere individuato nella partecipazione cosciente del terzo intestatario ad un negozio giuridico finalizzato a dissimulare la realtà effettiva in base alla finalità perseguita di agevolare la circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, eludendo le diposizioni di legge; sul punto, la Corte di appello aveva evitato di confrontarsi con i dati riversati in atti circa gli unici trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva utilizzato mere formule di stile disancorate dalle risultanze obiettive. 7.4 Quanto al capo A24), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ex art. 648 ter cod.pen.: la sentenza della Corte di appello, nella individuazione del reato presupposto, proponé 'esclusivamente l'afflusso sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]delle somme provenienti da soggetti che avrebbero corrisposto denaro per le prestazioni fittiziamente giustificate dalle false fatturazioni di cui al capo Al2) della rubrica; considerato che per il fatto descritto al capo Al2) la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati, la motivazione della sentenza impugnata risultava illogica nella parte in cui attribuiva rilevanza alla condotta di reimpiego di denaro precedentemente riciclato attraverso le false fatturazioni, ritenendo poi che il fatto storico rappresentato nel capo Al2) non sussista proprio in ordine allo strumento illecito che sarebbe stato ideato per ripulire il denaro "sporco"; il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prelevato dal conto corrente una somma affluita sullo stesso a seguito di un bonifico proveniente da soggetto esterno alla dinamica ricostruita dai giudici, senza che la provenienza di quel denaro fosse stata verificata come provento di attività illecita. 7.5 II difensore lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla individuazione del profitto e del prezzo del reato da sottoporre alla confisca: la Corte di appello aveva affermato che la somma confluita nel patrimonio delle società lavatrici sarebbe stta "almeno in parte" impiegata per gli investimenti compiuti dalle società a sigla CSM, ma non avevan a specificato la quota di illecito vantaggio patrimoniale che sarebbe stata impiegata per le attività economiche acquisite e gestite successivamente all'attività riciclatoria; quest'ultima era stata apoditticamente ricondotta ai flussi finanziari transitati sui conti correnti bancari delle società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]. in base alla semplice sommatoria della complessiva movimentazione in entrata, senza che venisse in alcun modo chiarito in base a quali elementi consocitivi, attesa la ritenuta insussistenza del fatto reato contestato ai sensi dell'art. 8 D.L.gvo 74/2000 ai capi A5), A9 e Al2), quelle stesse somme dovessero essere considerate di provenienza illecita ed in che misura utilizzare per un accrescimento patrimoniale successivo attraverso acquisti ed impieghi commerciali.

Il difensore osserva che la motivazione era carente anche sotto l'aspetto della mancata indicazione del vantaggio economico derivante in capo al terzo in conseguenza della altrui attività criminosa, atteso che la connotazione soggettiva della buona fede dello stesso terzo veniva esclusa con l'uso di mere formule di stile circa la conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione dal reato commesso da altri, non essendo addebitabili violazioni di diligenza richiesta nella situazione concreta; paradigmatico del difetto di motivazione era il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da confisca per equivalente quale terzo beneficiario sulla scorta della titolarità di quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sebbene il fatto che avrebbe dato causa al conseguimento di un vantaggio economico risultava essere stato commesso in epoca precedente all'assunzione della sua carica, nell'ambito della vicenda descritta nei capi di imputazione riguardanti le "società acquisitrici" CSM, [OSCURATO:SOCIETA]. ; inoltre [OSCURATO:PERSONA] "quale acquirente dell'attività di ricevitoria e tabacchi di [OSCURATO:PERSONA]" era stato "ritenuto terzo beneficiario consapevole della somma oggetto di riciclaggio indicato al capo A35)"; attesa l'assoluzione del suddetto per insussistenza del fatto con riguardo alla imputazione ex art. 648 cod.pen. di cui al capo A29), riferita all'acquisto dell'esercizio commerciale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aveva omesso di indicare gli elementi che avrebbero dovuto fondare un addebito negligenza a suo carico tale da escludere l'affidamento incolpevole in ordine alla provenienza delle risorse transitate sul conto corrente intestato alla Bove ed impiegate secondo le indicazioni contenute nello stesso capo A35).

8. Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali osserva:

8.1. -con riferimento alla dedotta violazione di legge processuale per avere il Pubblico ministero omesso di depositare documenti o rilevanti atti del processo da cui poter rilevare l'incompatibilità del giudice, che alcuna violazione processuale si era verificata, atteso che i ricorrenti non avevano fornito la prova di una assoluta impossibilità di accesso agli atti processuali o di conoscenza di documenti in base ai quali fondare una ipotetica richiesta di ricusazione (trattandosi in ogni caso di atti e sentenze facilmente reperibili), posto che l'istituto della ricusazione assume nel nostro ordinamento carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione delle prove che per il termine e il modo di presentazione; 8.2 -con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Pubblico ministero successivamente alla richiesta di giudizio immediato ed al relativo decreto, che l'eccezione era stata già motivatamente disattesa dalla Corte di appello sul rilievo che sussisteva coincidenza e consistenza numerica con gli atti allegati alla produzione del Pubblico Ministero del 23/06/2017, pur se corredati da diverso codice identificativo TIAP; precisa che il TIAP è un applicativo sviluppato per la gestione informatica del fascicolo che consente di aggiungere i contenuti nelle varie fasi del procedimento penale pervenendo così alla digitalizzazione del fascicolo; che l'art. 64 comma 4 disp.att. cod.proc.pen., stabilendo che la comunicazione di atti tra gli uffici possa avvenire anche "con mezzi tecnici idonei", prescrive tuttavia che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto debba attestare, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale; che nel caso di utilizzo del sistema TIAP, secondo quanto generalmente contenuto nei protocolli tra le parti, è convenuto solo che la Procura della Repubblica curi che su ogni fascicolo inoltrato all'Ufficio GIP, relativamente al quale si sia proceduto all'inserimento del TIAP, sia apposto da parte della segreteria del PM, idonea stampigliatura attestante l'avvenuto inserimento, per cui l'attestazione di conformità dell'atto all'originale si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in TIAP, sottoscritta dal cancelliere; che quindi deve essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità degli atti processuali perché i difensori, in mancanza dell'attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo, avrebbero dovuto far riferimento al fascicolo processuale cartaceo (i cui atti erano comunque ben conosciuti dalle parti), non risultando menomata la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini sia in formato cartaceo che digitale; pertanto, la coincidenza dei documenti in forma cartacea e digitale non determina alcuna inutilizzabilità funzionale ex art. 191 cod.proc.pen. degli atti asseritamente non depositati dal Pubblico ministero al momento della presentazione della richiesta di giudizio immediato; 8.3 -che relativamente al dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della finalità elusiva, inerente l'intestazione fittizia dei beni e delle quote aziendali, la censura non poteva essere accolta alla luce della diffusa motivazione sviluppata dai giudici di appello alle pagine 22 e seguenti della sentenza impugnata; come era stato già osservato dal Tribunale, il denaro provento dell'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] e quello frutto dell'attività delinquenziale del gruppo Amato-Pagano, con l'ausilio degli altri complici, veniva prima attribuito alle società "lavatrici" e tramite queste ulteriormente inserito nel circuito economico legale attraverso acquisizioni di proprietà immobiliari e di attività commerciali e imprenditoriali poi intestate ad altre società "acquisitrici" o a soggetti comunque legati a [OSCURATO:PERSONA]; l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n.309/90 non aveva fatto venir meno la finalità elusiva delle intestazioni fittizie per neutralizzare l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali, se solo si considerava che molteplici imputazioni contenevano un riferimento diretto anche allo scopo di agevolazione dell'attività di riciclaggio di denaro di origine delittuosa. 8.4 -che con riferimento ai motivi di doglianza relativi ai reati di riciclaggio, gli stessi erano infondati in quanto la Corte di appello aveva esaminato analiticamente le singole imputazioni e correlato ogni addebito alle prove acquisite, puntualizzando che [OSCURATO:PERSONA], in sinergia con gli altri soggetti coinvolti, aveva costituito le società cd. lavatrici ed aveva proceduto alla formazione dei temporanei patrimoni finanziari al fine di acquisire tramite le società "acquisitrici" i cespiti aziendali e immobiliari, non esitando a intestare fittiziamente il capitale sociale a soggetti di comodo; mediante l'istruttoria dibattimentale erano emersi plurimi e convergenti elementi in grado di dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate nel settore pubblicitario e cinematografico (destinate a giustificare gli ingressi di denaro per l'acquisto di attività commerciali e cespiti immobiliari), l'assoluta impossidenza dei titolari formali delle società, la genericità dello scopo sociale, la temporaneità dell'attività societaria svolta sotto l'esclusiva direzione di [OSCURATO:PERSONA] e limitata al transito illecito di somme, la mancanza di sedi aziendali e di beni strumentali o dipendenti, la atipicità delle movimentazioni bancarie, nonché il compimento di atti giuridici in grado di giustificare l'emissione di fatturazioni e i flussi finanziari destinati a finanziare gli acquisti da parte della società "acquisitrici"; 8.5 -che con riferimento alla quantificazione del profitto del reato oggetto di confisca le doglianze difensive erano infondate, avendo i giudice del merito specificato congruamente, per ciascuna imputazione, l'importo delle somme oggetto delle operazioni direte ad ostacolare la provenienza delittuosa; 8.6 -che relativamente alle contestazioni sull'entità della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva posto in evidenza plurime circostanze ostative al riconoscimento del beneficio, mentre i motivi di doglianza relativi alla pena erano generici; concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

9. In data perveniva memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] 9.1 Nella memoria il difensore premette che, relativamente al primo motivo di ricorso, il Procuratore generale aveva sostenuto, nella sua requisitoria scritta, che i difensori "avrebbero dovuto fare riferimento al fascicolo cartaceo (i cui atti erano comunque ben conosciuti), non risultando menomata la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini sia in formato cartaceo che digitale"; il difensore osserva che si trattava di una affermazione che presupponeva la prova dell'effettiva esistenza, nel fascicolo trasmesso al GIP con la richiesta di giudizio immediato, dei documenti di cui all'elenco depositato dal Pubblico ministero nel corso del dibattimento il 20.09.2018-prova che non era stata fornita nel corso del dibattimento dalla Procura della Repubblica e che risultava oltremodo smentita; risultava in atti che la difesa degli imputati aveva dovuto chiedere al giudice procedente, nonché direttamente alla segreteria del Pubblico ministero e al Tribunale della Prevenzione di Roma il rilascio della documentazione in sequestro perché non presente nel fascicolo, ma conservata parte presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], parte presso gli Amministratori giudiziari nominati per la procedura di prevenzione; lo stesso Pubblico ministero non aveva mai provato che il fascicolo cartaceo depositato nella cancelleria del GIP contenesse la documentazione contabile e bancaria sequestrata, affermando che quegli atti erano nella sua disponibilità e che ne avrebbe autorizzato copia in caso di richiesta. 9.2 Con riferimento ai punti 2,3 e 4 del ricorso il difensore, in replica a quanto sostenuto dal Procuratore generale, osserva che lo stesso aveva avallato un ragionamento deduttivo le cui premesse erano gravemente inficiate nella loro tenuta logica: si faceva riferimento alla provenienza delittuosa del denaro, circostanza smentita sin dalla fase cautelare del procedimento ed esclusa radicalmente nel processo di merito in quanto il patrimonio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA]. e delle due Cisco era costituito esclusivamente da trasferimenti tracciabili e perché la Corte di appello aveva evidenziato come non risultavano né sequestrate, né emesse fatture false a fronte dei versamenti tracciati da parte delle società cinematografiche (secondo gli stessi giudici di appello non tutte le somme transitate nelle società lavatrice avevano una presunta provenienza illecita e comunque solo una parte delle somme transitate sui conti sarebbero state riciclate a favore di [OSCURATO:PERSONA]); non era poi stato chiarito quale vantaggio avrebbe avuto il ricorrente, ma soprattutto il [OSCURATO:PERSONA], nel versare oltre 3.000.000 di euro in [OSCURATO:SOCIETA] e nelle due Cisco per poi recuperare solo una parte di quelle somme attraverso le società CSM. 9.3 Con riferimento ai motivi 9) e 10) del ricorso, il difensore osserva che, come da giurisprudenza richiamata dal Procuratore generale, gli elementi di tipo presuntivo devono comunque essere ancorati a concrete circostanze che non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti: nel caso in esame, la stessa Corte di appello, per quanto riguardava le ipotesi di riciclaggio che sarebbero state consumate attraverso le cd. società lavatrice tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto la provenienza da delitto solo di una parte delle somme transitate su quei conti nonché la destinazione altrettanto parziale di quelle somme in via diretta o mediata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva disposto la confisca per tutti gli importi indicati nell'imputazione; inoltre, non era stato rispettato il principio in base al quale la confisca per equivalente è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto con riferimento alla disposta confisca. 1.1 e

1.2. Manifestamente infondati sono infatti i primi due motivi di ricorso.

Il Tribunale (pag.40 della sentenza di primo grado), aveva evidenziato che "gli atti poc'anzi riportati e contrassegnati con codice 7663184, inseriti nel 28 r „ fascicolo digitale in data 15.1.2018 nell'ambito del procedimento n. 50040/2017 R.G.N.R., costituiscono copia integrale degli atti dell'originario procedimento n. 46213/2013 R.G.N.R. (dal quale il 50040/2017 venia stralciato) contraddistinti del codice 5794064 già inseriti nel fascicolo digitale in data 14.3.2016 (come si evince dalle schermate TIAP prodotte dal PM in data 18.9.2018 ove in particolare si nota che gli atti di cui al codice 5794064 hanno identica consistenza quantitativa -22 allegati e 9171 pagine- rispetto a quelli con codice 7663184 e resi accessibili alla consultazione in data 23.6.2017 (cfr. attestazione in conformità del direttore amministrativo dell'ufficio copie presso il Tribunale in produzione indicizzata dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all.6) ed effettivamente consultati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]" Analogamente, la Corte di appello ha precisato che "l'identica consistenza numerica tra tali atti e quelli allegati alla produzione del Pubblico Ministero del 23.06.2017 fa ritenere che si tratti dei medesimi documenti, osservando peraltro che, a fronte di tale circostanza di fatto, certamente indicativa della sussistenza del deposito dei predetti documenti presso l'ufficio del pubblico ministero, le difese si sono limitate ad affermare l'insussistenza ovvero la tardività del deposito sulla base del solo dato costituito dal differente codice identificativo" A fronte della risposta dei giudici di merito, le censure presentate risultano generiche, posto che sarebbe stato onere della difesa specificare quali erano stati depositati prima e quali dopo la richiesta di giudizio immediato e precisare in che termini la prova di resistenza non poteva dirsi raggiunta.

Inoltre, come osservato dalla sentenza richiamata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, "In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" (Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insussistenza delle condizioni formali dettate dall'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo)." (Sez.5, Sentenza n. 27315 del 07/03/2019, Pedalino, Rv. 276346 - 01).Nel caso in esame, nessuna delle parti ha mai precisato quali atti fossero presenti nel fascicolo cartaceo o proposto eccezioni relativamente al contenuto dello stesso, con ulteriore genericità dei motivi di ricorso.

Quanto alla possibile proposizione dell'istanza di ricusazione, la Corte ha osservato come la sentenza dalla quale sarebbe risultata l'incompatibilità di uno dei giudici che hanno deciso il presente giudizio era stata indicata nell'indice degli atti depositati dal Pubblico Ministero, per cui l'istanza di ricusazione ben avrebbe potuto essere proposta nei termini previsti; e poiché ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito conoscenza della causa della stessa, si deve ritenere l'eccezione manifestamente infondata. 1.3 Passando agli ulteriori motivi di ricorso, il terzo motivo (capo A14) non considera che "Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esitoll,Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 21/10/2014, P.M. in proc.

Lapelosa e altri, Rv. 261980 — 01); pertanto, poiché il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, corretto è il ragionamento dei giudici di merito secondo cui lo scopo dell'intestazione fittizia era quello di eludere le misure di sicurezza patrimoniali conseguente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti, condanne che erano state pronunciate al momento della commissione del reato, anche se solo per due singoli episodi; del tutto irrilevante, vista la natura istantanea del reato, l'iter successivo relativo alle condanne.

Si rileva inoltre, con riguardo all'elemento soggettivo, che la giurisprudenza ha chiarito che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n., 5541 del 15/01/2009 - dep. 09/02/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017 - dep. 10/05/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480). 1.4 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, oltre alla sussistenza del reato per quanto sopra esposto, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512—bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità)." (Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276216 — 01); pertanto, l'assoluzione dai reati fiscali, alla luce del principio sopra, esposto, è irrilevante. 1.5 Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso (capi A19, A30 e A36), possono essere ripetute le considerazioni relative al capo precedente: si deve ribadire che il reato di intestazione fittizia viene integrato ogni volta che si accerta che un bene sia trasferito al fine di eludere le misure di prevenzione o di agevolare attività di ricettazione riciclaggio o reimpiego, mentre non è richiesto alcun accertamento sulla provenienza illecita delle risorse che sono state utilizzate ab origine per l'acquisto del bene.

E' stato infatti autorevolmente affermato che art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 «delinea un' ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente.

Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001 - dep. 24/05/2001, Ferrarese, Rv. 2187680).

Sviluppando tali indicazioni la giurisprudenza ha altresì chiarito che per esservi "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo.

Dunque, ad essere incriminata non è la generica "disponibilità" di un bene in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità al fine elusivo indicato, non rilevando per l'integrazione del reato l'accertamento dell'illecita provenienza della provvista (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018 - dep. 12/06/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018 - dep. 02/02/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 - dep. 27/09/2018, C, Rv. 274024). 1.6 Con riferimento al sesto motivo di ricorso (capo A48), se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento dì una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289): la Corte di appello ha spiegato esaurientemente nelle pagine 43 e seguenti gli elementi in base,si e giunti ad un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A48), evidenziando in particolare le contraddizioni tra le versioni di Mei e [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto delle numerose intercettazioni, citate dal Tribunale nelle pagine 149 e seguenti della sentenza di primo grado. 1.7 Relativamente al settimo motivo di ricorso (capo A51), pur potendosi condividere quanto espresso dal difensore in merito alla giurisprudenza richiamata, si deve rilevare come il capo di imputazione non facesse riferimento alla apertura da parte di [OSCURATO:PERSONA] di più conti correnti, ma alla apertura da parte di Giambenedetti di una polizza vita con denaro di Mei, trasferita poi su un conto corrente presso Unicredit e poi su altro conto Banca del Fucino grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], da cui poi veniva effettuato un bonifico di C 500.000,00 a favore di Mei, il quale emetteva assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, è stata la complessità dell'operazione che ha portato a ravvisare la condotta caratterizzata da un tipico effetto dissimulatori° e finalizzat& ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, propria del reato di riciclaggio. 1.8 Quanto all'elemento psicologico del reato di riciclaggio di cui al capo A51), il motivo è inammissibile in quanto non considera che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516); la valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.9 e 1.10 I due motivi sono manifestamente infondati, in quanto propongono una ricostruzione alternativa a quella della Corte di appello: in particolare, non corrisponde al vero che non si sia tenuto conto della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod.pen., posto che le somme riciclate di cui al capo A35 non sono le stesse di quelle elencate al capo A51, come sì desume dalla semplice lettura dei due capi di imputazione e dalle pagine 177 e 276 della sentenza di primo grado 1.11 Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alla confisca.

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha più volte fatto riferimento al fatto che solo una parte delle somme sia stato oggetto di riciclaggio (pag.23 e 28), ma poi ha disposto la confisca delle somme indicate nei capi di imputazione; inoltre, l'annullamento della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub A2) di cui si dirà oltre comporta che debba essere rivista anche la questione della confisca collegata a tale reato; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata sul punto, affinchè venga chiarita la contraddizione contenuta nella motivazione.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto relativamente al secondo motivo di ricorso. 2.1 Deve essere disatteso il primo motivo di ricorso, dovendosi ribadire il costante orientamento nomofilattico (risalente a Sez.

U. n.16 del 19.9.1996, [OSCURATO:PERSONA] e ribadito da Sez.

U. n. 36551 del 15.7.2010, Carelli) secondo cui con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Nel caso in esame, il capo di imputazione A2 faceva riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro, le avesse investite nella costruzione di un complesso immobiliare, ed avesse retrocesso una parte degli appartamenti a [OSCURATO:PERSONA]; e ciò è quanto ritenuto dalla Corte di appello, che non ha mai "escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] ebbe la necessità di ottenere dal Vitalgiano fondi economici per la costruzione del cantiere immobiliare già edificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (pag.15 ricorso); ed infatti il ricorso non dice in quale parte della sentenza sia contenuta una tale affermazione (con conseguente genericità del motivo), ma pretende di estrapolarla dal contenuto della motivazione, che invece parla di "finanziamento che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]" (pag.42 sentenza).

Da 2.2 a 2.6 Fondato, come detto è il secondo motivo di ricorso; i 4 appartamenti che la Corte di appello ritiene essere di [OSCURATO:PERSONA], sono gli stessi che secondo il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe venduto a Marchionne: si vedano in particolare le pagine 231 e 235 della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui il Tribunale afferma (pag.233) che "[OSCURATO:PERSONA] confermava la esclusiva proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili dati a Marchionne nell'operazione del bar da parte della CSM21 concludendo (pag.235) che "le superiori indicazioni rappresentano pertanto una situazione di effettività nella posizione di socio di [OSCURATO:PERSONA] all'interno delle società CSM, [OSCURATO:SOCIETA] e, in relazione all'apporto degli immobili nell'acquisto del bar/tabacchi di Marchionne la esclusiva proprietà degli stessi in capo a [OSCURATO:PERSONA]".

Poiché la Corte di appello ha invece ritenuto (pag.40 sentenza impugnata) che tali immobili fossero nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] senza fornire esaustiva motivazione sul perché si sia raggiunta tale diversa conclusione, tale punto dovrà essere chiarito in sede di rinvio.

Sui rimanenti motivi di ricorso relativi al reato di cui al capo A2: i motivi di cui ai punti 2.3 e 2.5 sono relativi al merito, e come tali inammissibili; sulla prima parte del quarto motivo di ricorso si deve osservare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); il ricorrente contrappone alle argomentazioni sulle intercettazioni evidenziate dalla Corte di appello (pag.37 se seguenti) una diversa valutazione delle stesse, operazioni non consentita in sede di legittimità; il sesto motivo di ricorso, relativo all'elemento psicologico del reato di riciclaggio contestato al capo A2) non si confronta con la parte della sentenza nella quale si evidenzia che nelle conversazioni citate dai giudici di primo grado è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce "a [OSCURATO:PERSONA] la concreta possibilità di evitare, per la sua semplice presenza, problemi con la criminalità operante nel quartiere romano di Spinaceto", aggiungendo "le ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzazione del [OSCURATO:PERSONA] quale persona che, in quanto inserita in contesti criminali, lo avrebbe potuto garantire rispetto alle minacce che aveva subito" 2.7 II motivo per cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo A14) solo limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è ben spiegato dalla Corte di appello a pag.52 della sentenza impugnata dove, dopo aver elencato i motivi della condanna, si rileva come [OSCURATO:PERSONA] facesse parte della [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 luglio 2014, e che quindi non poteva rispondere degli episodi di intestazione fittizia del 30.11.2011 e 1.6.2012; su tale motivazione il ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso. 2.8 Quanto all'ottavo motivo di ricorso, lo stesso, oltre a non considerare che il reato si è perfezionato quando le quote della [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio, sono state fittiziamente trasferite alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869). 2.9 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il motivo deve ritenersi assorbito, dovendo la Corte di appello pronunciarsi sul reato di cui al capo A2.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1 Si deve infatti ribadire, quanto al primo motivo di ricorso, la natura stessa del sindacato di legittimità e riportarsi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame il motivo pretende di rivalutare il materiale probatorio, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello, che ha osservato che il riferimento dei testimoni Carta ed Abbagnale all'assoluta mancanza della sede della Cisco, sia pur differentemente specificato, aveva la medesima valenza probatoria, che la Cisco aveva incassato oltre due milioni e duecentomila euro nonostante fosse risultata totalmente priva di dipendenti e mezzi e che il frutto delle conoscenze maturate da Mancini nelle sue pregresse attività imprenditoriali "lo aveva determinato a consentire, senza alcuna, neppure accennata, giustificazione, che le importanti immissioni di danaro avvenute nella sua società, si volatilizzassero in favore di un terzo, ovvero [OSCURATO:PERSONA] o di società ad esso riferibili senza che egli, titolare unico della società e suo unico amministratore, osservasse alcunchè ed anzi, attivamente contribuendovi mediante numerosi prelievi di sportello ed emissioni di assegni sul conti correnti della stessa Cisco srlu", motivazione con la quale il ricorso non si confronta. 3.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, posto che si parla di una serie di contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non meglio specificate, senza alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.4.1 Relativamente al primo motivo di ricorso (capo A17), si deve rilevare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle prove acquisite, in particolare alle affermazioni del ricorrente relative alla causale degli assegni da lui consegnati. 4.2 Quanto alle censure relative al capo A26), la Corte di appello ha dato atto che, a fronte del dato non contestato di assegni emessi da Mei e consegnati a [OSCURATO:PERSONA], nessuna spiegazione è stata fornita sulla causale di questi assegni ("non è poi dimostrato alcun rapporto di debito tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]", pag.58 sentenza di appello); non vi è stata pertanto alcuna inversione dell'onere della prova, posto che la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione dell'onere della prova, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; si veda anche, sul punto, la motivazione contenuta alle pagine 255 e 256 della sentenza di primo grado. 4.3 Quanto al capo A48), il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato la contraddittorietà della versione data dal [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale le cambiali consegnategli da Mei e girate a [OSCURATO:PERSONA] costituivano il corrispettivo dell'acquisto da parte di Mei di una quota della società Penta s.r.I.) e quella di Mei (secondo il quale il rapporto giuridico sotteso agli assegni e alle cambiali era costituito da un prestito di C 180.000,00 erogato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] a Mei); quanto alla conversazione intercettata nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla nipote del fatto che i carabinieri non avevano rinvenuto, nel corso del controllo effettuato, le cambiali rilasciate da Mei, la Corte di appello ha ritenuto che la stessa era confermativa della natura illecita del rilascio delle stesse, che risultava dalle \-r\ ,^,r•'•,-. • altre conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] si relazionava sia con Capasso che con Mei per definire le modalità di restituzione a Capasso delle somme che erano pervenute a Mei (pag.44 sentenza di appello). 4.4 Relativamente al capo A30), la Corte di appello ha evidenziato che la responsabilità del ricorrente risulta dalle conversazioni intercettate indicate a pag.60 della motivazione; del resto, già la sentenza di primo grado alle pagine 263 e seguenti (in particolare pagg.272 e 274) aveva fornito ampia motivazione al riguardo, e si deve ricordare che, essendosi in tema di doppia conforme, cioè doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636 Analogo discorso può essere fatto relativamente all'elemento psicologico del reato per il quale il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando che "le relazioni di affari illeciti tra i due imputati, ripetutesi anche con riferimento all'acquisto del 50% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. che, come si vedrà più oltre con riferimento al delitto sub A35), determinava la consumazione di un altro delitto ex art. 648 bis da parte di [OSCURATO:PERSONA], provano infatti che il Mei ben conosceva le precedenti attività delittuose ed il conseguente rischio di applicazione a suo carico di misure di prevenzione". 4.5 Quanto al reato di cui capo A50), valgono le considerazioni riportate al punto relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul capo A51 (punto 1.7): per entrambe le eccezioni, sia quella relativa al merito che quella relativa alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in i. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, r nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251192); pertanto, nel caso in esame, il reato si è consumato sia con la prima intestazione fittizia (la stipula della polizza da parte di Giambenedetti con denaro di Mei) che con i successivi passaggi della somma prima nel conto Unicredit e poi in quello della Banca del Fucino.

Le rimanenti censure attengono tutte al merito della decisione e, come tali, sono inammissibili: la Corte di appello ha infatti evidenziato la modesta capacità reddituale di Giambenedetti e la gestione integrale delle somme da parte di Mei, che era il soggetto che aveva curato tuti i passaggi relativi al perfezionamento delle operazioni di trasferimento delle somme (pag.46 sentenza impugnata). 4.6 Fondato è invece il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche: a pag. 68 la Corte di appello ha operato per due volte un richiamo ai precedenti penali di Mei, che però era incensurato all'epoca dei fatti; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio affinchè la richiesta possa essere nuovamente valutata. 4.7 L'annullamento della sentenza impugnata deve invece essere disposto senza rinvio relativamente alla disposta confisca per C 2.149.000 (capo A51); come rilevato dal difensore, la confisca della somma di C 2.149.000 è stata "estesa" anche a Mei, che però non era imputato del capo A51, in mancanza di impugnazione del PM; pertanto, poichè in tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre la confisca qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius" (vedi Sez.3„Sentenza n. 7587 del 13/11/2019, Albanelli, Rv. 278598 - 01), la statuizione della confisca sulla suddetta somma deve essere annullata senza rinvio.

Relativamente alla quantificazione della pena, fermo restando che la questione potrà essere esaminata alla luce della concessione o meno delle attenuanti generiche, si deve rilevare che dalla semplice lettura delle ultime righe di pag.68 emerge un errore di calcolo: aumentando la pena base di anni quattro di reclusione ed C 5.000,00 di multa di anni uno di reclusione ed C 500,00 di multa per ciascuno dei due reati di cui ai capi A26 e A48, si arriva ad una pena di anni sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa (e non 7.000,00, come scritto in sentenza).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, viene estrapolata una frase contenuta a pag. 27 della sentenza e riferita alla mancanza di redditi di provenienza lecita in capo a [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è pertanto inammissibile in quanto si traduce in una diversa valutazione delle risultanze processuali, elencate dalla Corte di appello alle pagine da 29 a 32 della sentenza impugnata. 5.2 Il secondo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione delle risultanze processuali, ben indicate nella sentenza di primo grado nelle pagine 86 e seguenti: secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in-via esclusiva, riservata al giudice di merito; senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; successivamente: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il motivo in parola, invece, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; nel caso in esame, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo cui le fatture si riferivano ad "operazioni risultate compiute da soggetti diversi da quelli che effettivamente le eseguivano" (pag. 32 sentenza impugnata), proponendo una inammissibile ricostruzione alternativa. 5.3 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo all'elemento psicologico del reato, essendovi esauriente motivazione della Corte di appello a pag.32 della sentenza impugnata.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto relativamente alla disposta confisca. 6.1 Il primo motivo di ricorso è identico a quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per cui è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al punto 1.1. 6.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di una ipotesi di concorso nella condotta di sostituzione rilevante ex art. 648 bis cod.pen., per cui è irrilevante che sia o meno entrato in possesso di somme di provenienza delittuosa; inoltre, vi è ampia motivazione nella sentenza di appello relativa al fatto che "alcuna fonte lecita di reddito poteva giustificare l'importante afflusso di denaro avvenuto nelle società [OSCURATO:SOCIETA].

Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA], avendo la Corte spiegato che [OSCURATO:PERSONA] • corrispondeva denaro a soggetti che prestavano lavoro o servizi in favore di società terze, ottenendo poi in restituzione da queste, con bonifici e versamenti bancari in favore delle società "lavatrici" le somme di denaro giustificate dalle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA].

Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA] (vedi pag.26 sentenza impugnata). 6.3 Analogo discorso deve essere fatto pro va sulla eccezione di mancanza di prova della provenienza da delitto delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]: a fronte della considerazione che le somme versate erano incompatibili con prestazioni lavorative occasionali e che mancava documentazione contabile delle società "lavatrici", nessuna spiegazione viene data sulla movimentazione di tali somme di denaro.

E, con particolare riferimento al tipo di condotta posto in essere nel caso di specie, questa Corte ha già chiaramente affermato (Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013) che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; a tale proposito deve essere richiamato il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa.(vedi sul punto sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01 6.4 Quanto alla mancanza di prova della condotta di sostituzione in funzione riciclatoria delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA], si deve rilevare come l'assoluzione per i reati fiscali sia stata determinata alla inesistenza delle fatture false, il chè non significa che il ricorrente abbia fornito una qualsiasi spiegazione dalla quale far discendere il motivo del transito delle somme, vista la "totale mancanza di beni strumentali, dipendenti, sede operativa, rapporti giuridici, libri e scritture contabili" (pag.36 sentenza di appello); in merito poi al fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che il denaro sia stato impiegato solo in parte per gli investimenti delle società CSM può influire sull'importo della confisca, non certo sulla sussistenza del reato. 6.5 e 6.6 I motivi sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio e sulla mancanza di motivazione in relazione alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita delle somme pervenute sul conto della o [OSCURATO:SOCIETA]. sono manifestamente infondati alla luce di quanto sostenuto sia dal giudice di primo grado (vedi in particolare pag.112) che della Corte di appello (pag.35) nelle quali [OSCURATO:PERSONA] è sempre dipinto come "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA]; la motivazione sulla sussistenza del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] è poi ben espressa nelle ultime righe di pag.118 della sentenza di primo grado, con espresso richiamo alle conversazioni indicate nelle pagine precedenti. 6.7 e 6.8 Ribadendo i principi in materia di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod.proc.pen. (punto 2.1), anche in questo caso si deve rilevare che il ricorrente è stato comunque in grado di difendersi dall'imputazione mossa, posto che il fatto storico contestato (l'avere ricevuto somme da [OSCURATO:PERSONA] ed aver ostacolato l'identificazione della loro provenienza da attività delittuosa) è rimasto immutato; il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 6.9 E' fondato il motivo relativo alla disposta confisca; come già osservato a proposito della censura proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha più volte fatto riferimento al fatto che solo una parte delle somme sia stato oggetto di riciclaggio (pag.23 e 28), ma poi ha disposto la confisca delle somma indicata nel capo di imputazione A11: anche in questo caso, pertanto, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio.

7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati soltanto relativamente al motivo relativo alla confisca. 7.1 e 7.2 Quanto ai primi due motivi di ricorso valgono le considerazioni espresse a proposito delle identiche censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.3 Sul terzo motivo di ricorso, si deve qui ribadire il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217); nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato i medesimi dati del giudice di primo grado, giungendo alle stesse conclusioni e sul punto il motivo di ricorso propone inammissibili censure relative al merito della decisione.è à 7.4 Quanto al quarto motivo di ricorso (capo A25, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]), si richiama quanto considerato al punto 6.4, con la precisazione che il ruolo del ricorrente nella commissione del reato è ben delineato a pag.255 della sentenza di primo grado. 7.5 Relativamente alla disposta confisca, valgono le considerazioni espresse a proposito delle analoghe censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui anche in questo caso deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio.

8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Al), A5), A9), Al2), A27), A28), A43) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi Al) perché il fatto non sussiste, A14) limitatamente agli episodi commessi fino al 1.6.2012 ed A53) per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] V. Carmine dai reati a lui ascritti ai capi Al), A28), A29), A32) ed A33) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dei reati a lui ascritti ai capi Al), A18), A22), A31) ed A25) limitatamente al pagamento di 50 effetti cambiari perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Al) perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo A5) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo A9) perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo Al2) perché il fatto non sussiste; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A3), A10), A14) limitatamente agli episodi consumata il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, A23), A37) ed A38) perché estinti per prescrizione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A23), A14) limitatamente agli episodi consumati il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, perché estinti per prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A23), A14) limitatamente agli episodi consumati il 30.11.2011 ed 1.6.2012, A19) limitatamente al fatto commesso il 1.6.2012, perché estinti per prescrizione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo A10) perché estinto per prescrizione; confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato gli imputati per i reati loro contestati e rideterminava l'importo delle confische disposte. La Corte di appello premetteva che il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza di una associazione per delinquere (capo Al), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], della quale avevano fatto parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti assolti poi in appello), finalizzata alla consumazione di delitti di riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reati in materia tributaria connessi all'attività di riciclaggio; l'associazione aveva provveduto a riciclare, per il tramite di cd. società "lavatrici" ([OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]u, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società cd acquisitrici aventi marchio CSM, tutte di fatto amministrate da [OSCURATO:PERSONA] ed alla cui amministrazione erano stati posti amministratori apparenti, ma consapevoli dell'attività delittuosa svolta dalle società) denaro proveniente sia dalle attività delittuose svolte da [OSCURATO:PERSONA] sia dall'attività criminale riferibile alla famiglia camorrista Siciliano sia a gruppi criminali riferibili a tale clan: il denaro provento dell'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] e quello frutto dell'attività delinquenziale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] veniva prima attribuito alle società lavatrici e poi, tramite queste, inserito nel àr'cuito economico-legale attraverso acquisizioni di proprietà immobiliari e di attività commerciali e imprenditoriali poi intestati alle società cd. "acquisitrici" o a soggetti comunque legati a [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo gli imputati da un lato realizzavano il riciclaggio di proventi di attività delittuose e dall'altro compivano operazioni finalizzate ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione; in altre ipotesi, non connesse con l'uso delle società lavatrici, il denaro oggetto di riciclaggio proveniva dalle attività delittuose di [OSCURATO:PERSONA] (capi A48, A50 e A51). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indisponibilità degli atti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 15 ottobre 2018 perché dal solo elenco degli stessi era agevolmente individuabile la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2016, per cui la difesa ben avrebbe potuto formulare istanza di ricusazione, senza considerare che la produzione effettuata dal Pubblico ministero era consistita in un cd e nel relativo indice cartaceo e che dalla lettura di quest'ultimo era pacificamente riscontrabile l'assenza delle indicazioni circa la composizione del collegio giudicante: se i documenti fossero stati messi a disposizione delle parti per esteso sarebbe stato possibile quindi verificare i conseguenti profili di incompatibilità del giudice chiamato a decidere sul processo in corso di celebrazione, pur avendo già valutato in altro giudizio la posizione dell'imputato in relazione a fatti collegati a quelli del presente procedimento. 1.2 Il difensore rileva come avesse eccepito anche l'inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari depositati dal Pubblico Ministero solo il 15 gennaio 2018, successivamente quindi al momento della richiesta di giudizio immediato formulata il 20 novembre 2017 e del decreto del giudice per le indagini preliminari dell'Il dicembre 2017; sul punto, i giudici di merito avevano affermato che la "discovery" effettuata in sede cautelare (in occasione cioè dell'esecuzione delle misure e del deposito degli atti di indagine utilizzati a sostegno della domanda di applicazione del provvedimento restrittivo) rendeva superfluo il deposito del materiale investigativo secondo le scansioni procedimentali successive alla fase incardinata dalla applicazione di una misura personale: il difensore osserva che non si doveva trattare di stabilire una astratta e generica identità tra files informatici, quanto piuttosto di individuare le conseguenze determinate dalla violazione da parte del Pubblico Ministero della regola che impone un vero e proprio obbligo di trasmissione, secondo i tempi e le scadenze previste dal codice di rito, di tutti gli atti di indagine; pertanto, l'intero compendio documentale, depositato solo il 15 gennaio 2018 e prodotto solo il 20 settembre 2018 era inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen., visto che la prova dichiarativa dei testi di P.G. aveva avuto ad oggetto il riepilogo di queste acquisizioni documentali; né sotto il profilo del criterio di resistenza la presenza degli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale avrebbe potuto condurre comunque a giustificare l'identico convincimento, avendo avuto soltanto la funzione di elemento esterno di conferma dell'assunto accusatorio, affidato al dato documentale. 1.3 Relativamente al capo A14) (art. 512 bis cod.pen.), il difensore osserva che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo specifico avrebbe dovuto considerare le circostanze cristallizzate al momento di ritenuta consumazione dell'illecito e considerare l'insussistenza dei profili di conoscibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] della possibile applicazione a suo carico di una misura di prevenzione patrimoniale, apoditticamente affermata dai giudici di merito, nonostante l'iter giudiziario progressivamente favorevole all'imputato e la conseguente inconfigurabilità di timori rilevanti in quel senso. 1.4 Sempre con riferimento al capo A14), il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della finalità di agevolazione del riciclaggio attraverso l'intestazione fittizia della società CSM s.r.I.: se le somme oggetto del riciclaggio erano state veicolate per mezzo delle società [OSCURATO:SOCIETA]. Cisco srlu, [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la copertura fittizia delle false fatturazioni indicate ai capi A5), A9), Al2 della rubrica, l'assoluzione pronunciata dalla stessa Corte territoriale per le ipotesi di cui sopra previste dall'art. 8 D.Lgs. 74/2000 evidenziava l'incongruenza logica in cui erano incorsi i giudici di merito. 1.5 Relativamente ai capi A19), A30 e A36 il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della finalità agevolatrice del riciclaggio attraverso l'intestazione fittizia delle società CSM2 s.r.1, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la motivazione riguardante il giudizio di colpevolezza sui tre capi sopra indicati era palesemente illogica, giacchè la finalità riciclatoria sarebbe stata perseguita rispetto a somme di denaro entrate di certo nel patrimonio delle società cd. "lavatrici" inequivocabilmente di lecita provenienza, considerata la identificazione completa dei soggetti che avevano bonificato quelle somme sui c/c della [OSCURATO:SOCIETA], della Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA]; la dichiarazione di insussistenza del fatto storico di cui ai capi A5), A9) e Al2) aveva fatto venir meno l'ipotesi di una retrocessione di contante illecito a valle della emissione di fatture inesistenti, idonea astrattamente ad essere individuata come somma proveniente da delitto e concretamente oggetto della dedotta finalità riciclatoria perseguita mediante l'ipotesi di intestazione fittizia delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6 Con riferimento al capo A48), il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen.: la Corte territoriale, pur prendendo atto di un deficit probatorio in ordine alla effettiva consegna della somma di provenienza illecita che sarebbe poi stata messa nella disponibilità di Mei, aveva assunto apoditticamente la sussistenza di una operazione di trasferimento e sostituzione di denaro "sporco". 1.7 Sul capo A51 la Corte di appello aveva condiviso le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo grado in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen., senza considerare che la mera ricezione sul c/c bancario di somme di denaro, senza l'adozione di accorgimenti od espedienti idonei ad ostacolare l'accertamento sull'origine dei medesimi fondi non costituisce un ostacolo all'identificazione dell'eventuale provenienza illecita delle somme; nel caso di specie, alla liquidazione dell'importo della polizza assicurativa [OSCURATO:PERSONA] di cui era titolare tale [OSCURATO:PERSONA], era conseguita dapprima l'apertura di un c/c bancario presso l'istituto Unicredit di Napoli e poi l'apertura di un altro c/c presso la Banca del Fucino di Roma agenzia T, sul quale gli stessi fondi erano stati girati e quindi non sussisteva la finalità di ostacolare la provenienza delittuosa di somme nel trasferimento di fondi da un conto all'altro intestato al medesimo titolare. 1.8 Sempre con riferimento al capo A51) il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.: posto che l'assunto del Tribunale di Roma in ordine alla valenza indiziante della coimputazione di [OSCURATO:PERSONA] e di Mei per la partecipazione alla medesima compagine plurisoggettiva descritta al capo Al) era stata esclusa dalla Corte di appello, il richiamo generico a quanto già esposto dal Tribunale e ad altre circostanze 5 A"f\-- indicate nella motivazione non valeva a colmare le evidenti lacune in termini di logicità e congruenza dell'apparato argomentativo; era stata posta in evidenza una conversazione ambientale svoltasi il 4.3.2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando la disamina delle risultanze captative avrebbe dovuto condurre i giudici della Corte territoriale a verificare che le richieste di interessamento avanzate dal ricorrente verso i responsabili della Agenzia T della Banca del Fucino erano state effettuate dopo quella data e non già per sviare presunte criticità riferibili a Mei, bensì per concordare l'apertura di un c/c bancario a seguito dell'invio su questo di una provvista fino a quel momento non offerta dallo stesso Mei (dato conoscitivo riportato testualmente nella sentenza di primo grado); i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie nella misura in cui attribuivano la mancata apertura di un c/c a presunte criticità nella posizione soggettiva del richiedente, quando invece le difficoltà incontrate per il compimento della suddetta operazione erano riconducibili al mancato invio da parte del medesimo richiedente di una cospicua somma di denaro da riversare sul c/c in fase di apertura, come richiesto dai funzionari dell'Istituto bancario. 1.9 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. relativamente al capo A35): i giudici di merito, nel giudizio sulla ritenuta sussistenza della condotta illecita, avevano proposto una applicazione della disposizione in esame in deroga al dato letterale della norma ed alla esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità; il ricorrente era stato ritenuto responsabile del riciclaggio delle somme di cui ai tre titoli posti all'incasso nonostante il suo concorso nella precedente attività riciclatoria consumata in compartecipazione ad altri soggetti, con evidente mancato rispetto della clausola di riserva; la sostituzione della somma di denaro di provenienza illecita si sarebbe verificata precedentemente alla negoziazione degli assegni mediante il trasferimento dei fondi e la apertura del c/c bancario della banca Unicredit di Napoli alla Agenzia della Banca del Fucino di Roma, cui avrebbe prestato il proprio contributo causale [OSCURATO:PERSONA]. 1.10 II difensore eccepisce una ulteriore erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. relativamente al capo A35): i giudici di merito avevano applicato erroneamente la fattispecie incriminatrice, non avendo valutato l'origine delle risorse oggetto dell'attività di sostituzione, pacificamente rappresentate dai fondi veicolati dall'Unicredit di Napoli alla Banca del Fucino di Roma e già considerate nella contestazione A51), nonché il medesimo contesto fattuale con il quale si era proceduto ad operazione di sostituzione, idoneo a configurare un unico reato di riciclaggio a formazione progressiva, cessato con l'ultima operazione posta in essere, quella descritta nel capo A35) della imputazione. 1.11 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del profitto e del prezzo del reato da sottoporre alla confisca: secondo la Corte territoriale, il profitto conseguito a seguito delle ipotesi di riciclaggio contestate al capo A4) ad altro coimputato si identificherebbe nella somma di C 743.433,00, cioè nei versamenti effettuati dai soggetti che si sarebbero avvalsi delle prestazioni rese dalla Cisco s.r.I., poi rimessi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesso utilizzate anche per le proprie iniziative imprenditoriali; la motivazione articolata dalla Corte di appello sulla individuazione del profitto che giustificherebbe la confisca di valore era solo apparente, giacché i giudici erano ricorsi all'artificio linguistico "almeno in parte", senza specificare la quota di illecito vantaggio patrimoniale che sarebbe stata impiegata per le attività economiche acquisite e gestite successivamente alla attività riciclatoria, apoditticamente ricondotta ai flussi finanziari transitati sui conti correnti bancari delle società Cisco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]. in base alla semplice sommatoria della complessiva movimentazione in entrata, senza che venisse chiarito in base a quali dati conoscitivi (attesa la ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 8 D.L.gvo 74/2000 ai capi A5), A9) e Al2) quelle stesse somme dovessero essere considerate di provenienza illecita ed in che misura utilizzate per accrescimento patrimoniale successivo attraverso acquisti ed impieghi commerciali; inoltre, i giudici di merito, nella comminazione della misura, avevano omesso di dare conto della diversità esistente tra confisca diretta e per equivalente; pertanto, nei capi A35), A48) ed A51), la motivazione della sentenza era carente nella individuazione di elementi idonei a precisare il compenso che l'autore del riciclaggio avrebbe percepito rispetto al profitto conseguito dai soggetti responsabili dei delitti presupposti, posto che le somme di denaro oggetto delle attività di sostituzione e trasferimento illecite sarebbero rientrate in possesso, in esecuzione dell'accorso criminoso, degli stessi autori dei reati presupposti. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore premette che nel capo di imputazione A2) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] e di averlo sostituito investendolo nella costruzione, ad opera della S.E.A.F. Costruzioni s.r.I., di un complesso immobiliare, investendolo nella realizzazione di due lotti per complessivi 200 appartamenti, di cui 100 lasciati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], pur rimanendo formalmente intestati alla società;secondo l'impostazione della Procura, la causale del finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era da ricercarsi nella crisi di liquidità della società, fatto comprovato dalla rinuncia al mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la Cassa di Risparmio di Orvieto in quanto avrebbe ricevuto il denaro necessario per completare l'opera da [OSCURATO:PERSONA]; non vi era però mai stata alcuna rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al mutuo, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, che aveva "giustificato" l'erogazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] con il mancato completamento del cantiere sino al 2013; la Corte di appello aveva invece escluso che l'atto di rinuncia al mutuo, il mancato completamento del cantiere e la difficoltà economica della [OSCURATO:PERSONA] potessero considerarsi elementi di riscontro alle intercettazioni telefoniche, giungendo alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto all'acquisto di alcuni immobili, in particolare di due appartamenti formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e di quattro appartamenti del valore di 125.000 euro l'uno, impiegati poi nella trattativa finalizzata all'acquisto dell'attività commerciale situata in via Oderisi da Gubbio. Il difensore osserva che mancava comunque la prova di una consegna o erogazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per cui si erano valorizzate le intercettazioni telefoniche da cui sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] si comportasse quale effettivo proprietario degli immobili) e che il capo di imputazione parlava di 100 appartamenti rimessi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], quando il cantiere era composto da 103 appartamenti, per cui i giudici di merito avevano parlato di incertezza nel numero di appartamenti di cui [OSCURATO:PERSONA] "era proprietario di fatto"; non erano quindi state superate le incertezze probatorie e l'assenza di riscontri all'asserito ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di "dominus" degli immobili. Evidente era, prosegue il difensore, la violazione di legge con riferimento all'art. 521 cod.proc.pen., visto che era stata ricostruita una vicenda fattuale del tutto autonoma e diversa da quella tratteggiata nel capo A2) della rubrica: la violazione era tanto più evidente laddove si raffrontasse il contenuto del capo A2) con il capo A53), nel quale la ricezione della somma di denaro illecita era contestata con riferimento all'acquisto di un immobile compiuto all'interno del medesimo complesso residenziale: ritenendo che anche il riciclaggio di cui al capo A2) si fosse consumato per effetto di un acquisto operato da [OSCURATO:PERSONA] si era incorsi nella dedotta violazione del principio di correlazione tra accisa e sentenza. 2.1 Il difensore eccepisce che la Corte di appello era entrata in evidente contrasto con le argomentazioni del Tribunale, che costituivano oggetto di giudicato irrevocabile: in particolare, si faceva riferimento al capo A21) (per il quale era stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste), in cui era contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere trasferito la proprietà di 10 unità del complesso immobiliare di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare di fatto a [OSCURATO:PERSONA] quale parte del corrispettivo concordato per l'acquisto delle attività commerciali ubicate in via Oderisi da Gubbio in favore della CSM2 s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi familiari: la ragione dell'assoluzione era stata motivata dal Tribunale proprio avendo riguardo alla riconducibilità, formale e sostanziale, a [OSCURATO:PERSONA] dei 4 appartamenti oggetto di permuta nella trattativa concernente la compravendita del bar di via Oderisi da Gubbio, che costituiva il thema decidendum del delitto di reimpiego di valori illeciti; in conclusione, la Corte di appello di Roma aveva motivato la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo A2) sulla scorta della vicenda di reimpiego di beni di cui al capo A21) della rubrica, per la quale era stata pronunciata sentenza di assoluzione. Il difensore lamenta anche la violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. in quanto il Tribunale aveva ritenuto che i 4 appartamenti fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte di appello li aveva ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] senza porsi in dissenso valutativo con quanto statuito dal Tribunale e senza illustrare le ragioni della conciliabilità dei due diversi giudizi, visto il precedente giudicato penale. 2.3 D difensore osserva che, anche a voler ritenere che i dialoghi delle intercettazioni telefoniche corroborassero una disponibilità di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un numero di immobili all'interno del complesso immobiliare, la motivazione della Corte di appello era in ogni caso del tutto incompleta ed insufficiente rispetto alle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dapprima ricevuto le somme di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e poi avrebbe proceduto al relativo reimpiego all'interno del cantiere immobiliare: mai, nelle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di finanziamenti o di appartamenti da ritenersi di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], benchè formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.4 n difensore eccepisce che la ritenuta sussistenza della "proprietà di fatto" degli immobili in capo a Vitaglaino sia in aperto contrasto con i principi di cui all'art. 192 cod.proc.pen., non essendo stato chiarito dalla Corte di appello il motivo per cui le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovessero considerarsi intrinsecamente attendibili, né esplicitate le ragioni per cui si era addivenuti ad una valutazione contrastante con la decisione del Tribunale, che aveva ascritto a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di 18/19 appartamenti; né si era tenuto conto del fatto che in un ampio e copioso numero di intercettazioni telefoniche, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere proprietario di due soli immobili; anche a voler ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da "amnesia" riferita alla mera dislocazione degli immobili, non si comprendeva perché tale amnesia non fosse mai stata colmata da [OSCURATO:PERSONA] chiedendo direttamente a [OSCURATO:PERSONA] contezza sul numero di immobili rimesso nella sua disponibilità; neppure erano state considerate le conversazioni nelle quali emergeva una esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli immobili edificati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inappagabile ed assertiva appariva la decisione impugnata nel momento in cui aveva elevato la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2013 a prova della disponibilità di fatto degli immobili; il difensore conclude sul punto osservando che le conversazioni evidenziate dalla Corte di appello non parevano dotate di quella concordanza e gravità suscettibili di tramutare i data captativi in relative fonti di prova. In subordine, il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza del 21 febbraio 2020 con la quale era stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa alla escussione dei soggetti che, alla data del 22 novembre 2013, avevano acquisito o locato gli immobili del complesso; ciò in quanto il Tribunale aveva interpretato la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con tale Jimmy nel senso che a novembre 2013 erano rimasti a [OSCURATO:PERSONA] solo 8 appartamenti dei 70 che erano suoi, per cui si era chiesto di sentire gli acquirenti degli immobili per sapere con chi avevano condotto le trattative per l'acquisto; sul punto, la Corte di appello si era limitata ad affermare che le prove dichiarative richieste non apparivano allo stato assolutamente necessarie ai fini del decidere. 2.5 Il difensore osserva che, anche a voler ritenere che i dialoghi intercettati manifestassero una "disponibilità di fatto" di un numero di immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova che detta disponibilità fosse dovuta ad un pregresso finanziamento: la sentenza di primo grado riteneva che il finanziamento trovasse riscontro in tre elementi (le difficoltà economiche in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il mancato completamento del cantiere sino al 2013 e le movimentazioni economiche concernenti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), mentre la Corte di appello, dopo aver affermato come l'attività di costruzione fosse stata completata al momento del sopralluogo effettuato dagli agenti di P.G. e dubitando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versasse in una condizione di difficoltà economica, aveva ritenuto valido il ragionamento impiegato dal giudice di primo grado quanto ai flussi di denaro oggetto di accertamento nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., richiamando un concetto di "idoneità" del finanziamento con valenza meramente astratta, ipotetica e possibilista, non spiegando se le movimentazioni di denaro avessero in concreto celato fonti di provenienza esterna ed utilizzando quale elemento di prova di riscontro alle intercettazioni considerazioni che non si saldavano con le argomentazioni utilizzate: ci si riferiva, in particolare, al teste dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato a mere presunzioni e ipotesi investigative; le allegazioni difensive avevano invece consentito di escludere che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata alimentata da fondi di provenienza esterna: dall'analisi tecnico-contabile della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era risultato che tutte le somme erogate alla società con la voce "finanziamento soci" erano avvenute, salvo qualche rara eccezione, mediante bonifico bancario, quindi mai tramite versamento di denaro contante, ricostruendo l'origine di ogni singolo finanziamento socio e quindi escludendo qualsiasi possibilità di registrare movimentazioni relative a fonti economiche di provenienza illecita. 2.6 Il difensore rileva che la Corte di appello, ritenuta corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro con riferimento a 4 immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva concluso per la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.648 bis cod.pen. con una motivazione inappagante: la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto "ben chiare le qualità del [OSCURATO:PERSONA]", stante i legami di quest'ultimo con precisi ambienti criminali, era del tutto generica, non potendosi dalla medesima infierire che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente a quegli ambienti e dagli stessi avesse incamerato fonti di sostentamento; era sufficiente, al riguardo, considerare l'evidente travisamento probatorio con riferimento alla lettura della conversazione del 15 gennaio 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava a [OSCURATO:PERSONA] delle vicende di tale "Lello", riconducendo la conoscenza degli episodi narrati a voci correnti nel pubblico e che lui si era "rifugiato in casa" non perché aveva partecipato ad uno dei due gruppi criminali contrapposti tra loro, ma perché amico di Lello, per cui non si comprendeva come da tale conversazione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricondurre la ricchezza illecita di denaro ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi trascorsi criminali; inoltre, il il dolo di cui all'art. 648 bis cod.pen. era stato ricondotto ad una prospettiva postuma e non antecedente rispetto al momento in cui il soggetto avrebbe ricevuto la provvista di denaro; la Corte di appello aveva motivato la concreta possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di rappresentarsi l'origine illecita del denaro utilizzando una conversazione di gran lunga successiva alla asserita condotta di riciclaggio, consumatasi, a detta della decisione impugnata, il 25 ottobre 2013 per cui, all'epoca dell'asserito finanziamento, non sussistevano certamente indici rivelatori di eventuali giacenze illecite facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]; nessuna conversazione era stata poi registrata relativamente ad eventuali attività di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nel commercio o traffico di sostanze stupefacenti. 2.7 Relativamente al capo A14), il difensore premette che [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto dal Tribunale concorrente nel delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. e che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado solo relativamente all'episodio del 30 luglio 2014 "avendo consapevolmente accettato, quale socio effettivo della CSM s.r.I., che [OSCURATO:PERSONA], tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., acquisisse fittiziamente il 50% del suo capitale, assolvendolo dagli episodi del 30 novembre 2011 e 1°giugno 2012: tenuto conto che tutti gli episodi sottostavano ad un comune retroterra fattuale, ossia l'incapienza di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e l'esercizio di poteri gestori di fatto esercitati da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, restava inspiegabile la ragione per la quale la decisione impugnata fosse addivenuta ad un giudizio contrastante con riferimento all'episodio datato 30 luglio 2014 con quelli per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto. 2.8 Preso atto del fatto che la sentenza della Corte di appello di Roma aveva ritenuto, correttamente, reale ed effettiva la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. il difensore evidenzia che le argomentazioni poste a sostegno della responsabilità penale riconosciuta al ricorrente per l'episodio del 30 luglio 2014 risultavano contrarie alla natura giuridica dell'art. 512 bis cod.pen.: il delitto in parola era stato contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal momento della sua costituzione originaria e con specifico riferimento alla posizione del concorrente che non sia intestatario fittizio e che sia intervenuto in un momento successivo alla costituzione della società fittiziamente intestata, stante la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, non poteva dirsi un concorso penalmente rilevante ex art. 110 cod.pen. per il solo fatto che avesse consentito il mantenimento di una condizione giuridica illecita. 2.9 Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto non concedibili a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato allo stesso ascritto al capo A2), non avvedendosi della risalenza nel tempo dello stesso, della personalità dell'imputato, privo di precedenti penali specifici, della condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] e della condotta serbata successivamente ai fatti di causa.3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il difensore eccepisce la motivazione apparente della sentenza impugnata: il presupposto da cui muoveva l'accusa (capi A8 e A16 dell'imputazione) era quello secondo cui Mancini, quale amministratore unico della Cisco s.r.I., su disposizione ed in concorso con altri soggetti, trasferisse fraudolentemente valori ad altre società, ma mancava del tutto la prova che vi fosse una correlazione sinallagmatica tra la ricezione/trasferimento da parte di Mancini delle somme di denaro a società terze al fine di agevolare le attività di riciclaggio; infatti, mentre i testi Carta e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. era presso l'abitazione di Mancini, il teste Abbagnale aveva sostenuto il contrario; Carta aveva anche riferito che presso l'abitazione di Mancini vi era un'altra società, la [OSCURATO:PERSONA], di cui Mancini era socio e, a differenza di quanto affermato dai testimoni, Mancini aveva avuto precedenti esperienze in ambito imprenditoriale; nessuna intercettazione telefonica era attribuibile a Mancini e in nessuna si faceva riferimento allo stesso; la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale era stata costituita nel 2010, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuto ed il teste Abbagnale aveva riferito che sul conto della società il denaro transitava a partire da novembre/dicembre 2010; la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale era intestataria di due conti correnti, e tutte le operazioni bancarie erano state effettuate personalmente da Mancini; la società non riceveva quote societarie o altri beni da nessun soggetto, i bonifici, gli assegni e le fatture erano tracciabili, regolari e dettagliate e le dichiarazioni dei redditi erano state regolarmente presentate; pertanto, prosegue il difensore, non potevano ritenersi sussistenti i delitti contestati a Mancini, posto che il dibattimento non aveva fornito alcun elemento tale da far riscontrare gli addebiti in capo all'imputato. 3.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte territoriale si era limitata a riportare quanto affermato dal Tribunale, con una motivazione apparente e del tutto avulsa dalle risultanze processuali. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con riferimento al capo di imputazione A17) il difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto non attendibile quanto sostenuto da Mei circa la causale sottesa alla emissione degli assegni di cui al capo di imputazione, osserva che la Corte di appello aveva dimenticato di rilevare che si trattava di assegni che Mei aveva emesso nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2012, periodo lontano rispetto al momento in cui i rapporti tra Mei e [OSCURATO:PERSONA] si erano intensificati (ossia dal 2013 in poi, quando si erano verificati, secondo il quadro accusatorio, gli altri episodi di riciclaggio), e di considerare che nell'atto di appello era stato chiarito che gli assegni erano stati consegnati, senza indicazione del beneficiario, al sig. [OSCURATO:PERSONA] per onorare dei debiti contratti con il predetto nella gestione della Millennium s.r.I., per cui era evidente che Mei non potesse essere a conoscenza delle finalità della provvista. Inoltre, a parere della difesa, la conclusione secondo la quale la prova dell'elemento psicologico del reato discendeva dal fatto che Mei, in ragione del collaudato rapporto di cooperazione delinquenziale che lo legava a [OSCURATO:PERSONA], fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro, era frutto di un evidente travisamento dei fatti: per Mei, [OSCURATO:PERSONA] era unicamente un valido imprenditore in possesso di una notevole liquidità derivante dalla gestione delle slot machines, e in nessuna conversazione intercettata emergeva la conoscenza di Mei sugli aspetti sopra indicati, per cui l'affermazione di responsabilità si fondava su mere congetture e sospetti sforniti di riscontri oggettivi. 4.2 Quanto al capo A26), il difensore lamenta che la condanna si basava sul solo dato dell'incasso degli assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stato dimostrato alcun rapporto di debito tra Mei e Vitaglianosenza che vi fosse alcun dato processuale a sostegno di quanto sostenuto dall'accusa /e che era stata realizzata una inversione dell'onere della prova, chiedendo al ricorrente di dimostrare la liceità degli assegni emessi; la Corte di appello, inoltre, a pag.58 della sentenza impugnata aveva fatto affermaziora; che non si collegavano in alcun modo alla presunta condotta di riciclaggio contestata a Mei. 4.3 Relativamente al capo A48), il difensore osserva che la Corte di appello aveva sostenuto che "le ragioni del prestito sostenute da dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], sottese alla ricezione da parte di quest'ultimo, di danaro del Siciliano, non erano state concretamente indicate dall'appellante...", non provvedendo quindi a motivare sul quarto motivo di appello circa la situazione di difficoltà economica momentanea di Mei, che aveva richiesto un prestito per C 150.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], a fronte del quale aveva emesso 36 effetti cambiari da C 5.000,00 l'uno; quanto alla conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla nipote che era stato controllato dai Carabinieri che, fortunatamente, non avevano rinvenuto le cambiali rilasciate da Mei, la Corte di appello non aveva considerato che il prestito ricevuto da Mei era un prestito con interessi, che certo non potevano essere di natura lecita, dato l'interesse richiesto, e che Arzano non si era mai riferito a Mei, né direttamente, né indirettamente, né all'immaginario rapporto che Mei avrebbe intrattenuto con la famiglia Siciliano tramite [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla affermazione secondo cui Mei non poteva che essere consapevole dell'origine del denaro che sostituiva con cambiali ed assegni bancari, la stessa Corte di appello aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA], durante le conversazioni con Mei, non aveva mai fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], e che non si trattasse di riciclaggio lo dimostravano le modalità con cui era avvenuta la restituzione dei soldi prestati. 4.4 Quanto al capo A30), il difensore rileva che Mei era effettivamente titolare di una quota della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva l'effettiva gestione del locale milanese "La maison du Parc", ed era amministratore unico della società, tanto che tutte le decisioni erano sue, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla difesa, per cui la Corte di appello aveva fatto ricorso a mere congetture, valorizzando circostanze prive di valenza indiziaria; non era dato comprendere con quale collegamento logico la Corte di appello aveva messo in relazione le conversazioni intercettate con la supposta fittizia intestazione del 5 O % delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. a Mei, visto che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai riferito a Mei in tali conversazioni. Anche relativamente all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., prosegue il difensore, il Collegio aveva affermato, in termini sostanzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, che di tali illecite finalità era certamente consapevole e compartecipe Mei, senza elencare alcuna conversazione telefonica o ambientale da cui emergesse che Mei era a conoscenza dei trascorsi criminali di [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua volontà di favorire attività riciclatorie; inoltre, non si era considerato che all'epoca dei fatti Mei era indagato in un procedimento penale nel quale gli veniva contestato di aver promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di merci, con conseguente sua inidoneità a fungere da "schermo" a [OSCURATO:PERSONA]. 4.5 Quanto al capo A50, il difensore rileva che ulteriore profilo di nullità della sentenza atteneva alla motivazione su quanto sostenuto nel 3°motivo di appello circa il momento consumativo del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. in quanto il Collegio avrebbe dovuto motivare sulla circostanza che si fosse trattato di intestazioni fittizie volte a creare ulteriori e e più complessi schemi per occultare reali situazioni prioritarie e non limitarsi a richiamare un principio di diritto: pertanto, anche a voler ritenere che vi fosse stata una interposizione fittizia, il dies a quo doveva essere individuato al momento di creazione della polizza a nome di [OSCURATO:PERSONA] (12 aprile 2006), in quanto da allora i soldi erano sempre rimasti in banca e non vi era mai stato un cambio dì intestazione; tenendo conto che il termine di prescrizione del reato è di sette anni e sei mesi, la Corte di appello avrebbe quindi dovuto dichiarare la prescrizione del reato. La Corte di appello non aveva poi considerato che: a) in data 10 maggio 2004, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la somma di circa C 1.500.000,00, sottoposta a pegno; b) in data 12 aprile 2006, svincolata la somma dal pegno, Giambenedetti aveva affidato sempre alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 2.080.000,00 (ai suoi circa C 1.500.000,00, su accordo verbale intercorso tra i due, si aggiungeva la somma che C 500.000,00 di Mei) che, in esecuzione del mandato, veniva investita nella stipula di una polizza Finecovita della durata di anni 7, sempre intestata a Giambenedetti; c) alla scadenza della polizza, il 12 aprile 2013, la somma era confluita dapprima nel conto di appoggio intestato a Giambenedetti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e poi in un conto aperto presso la Banca del Fucino di Roma, senza che mai cambiasse l'intestazione dei soldi. Ciò premesso, il difensore rileva che si era ritenuta sussistente l'intestazione fittizia per la modesta capacità di reddito di Giambenedetti, senza tenere presente che la somma investita nel 2006 era la stessa somma del 2004; inoltre era evidente che il denaro investito da Mei nel 2004 non era collegato ai 500.000,00 euro investiti da Mei nel 2006, non avendo i giudici di secondo grado considerato i redditi e la capacità patrimoniale di Mei, come riscostruiti da quanto depositato dalla difesa. 4.6 Ugualmente fondata su motivazione apparente, a parere della difesa, era la risposta della Corte di appello sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, essendosi la Corte limitata ad evidenziare i precedenti penali di Mei, quando invece lo stesso era incensurato. 4.7 Ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata, prosegue il difensore, atteneva alla mancanza di motivazione ed al travisamento della prova circa l'estensione della confisca per equivalente della somma di C 2.149.000,00 anche al ricorrente: innanzitutto era stato violato il principio di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale esteso la confisca in questione malgrado fosse stato dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero; inoltre, essendo Mei, secondo quanto prospettato dall'accusa, l'autore del reato presupposto del riciclaggio di cui al capo A51), risultava del tutto illogica l'estensione a Mei della confisca per la somma indicata; era poi stato precisato da questa Corte che la presunzione iurís tantum per cui il denaro sottoposto a vincolo ablatorio corrisponderebbe al profitto del reato, dovrebbe resistere solo in assenza di prova contraria che, nel caso in esame, era stata fornita.4.8 II difensore eccepisce infine l'assoluta mancanza di motivazione della Corte di appello circa l'estensione della pena pecuniaria da C 6.500,00 ad C 7.000,00, in violazione del principio di reformatio in peius. 5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore eccepisce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la provenienza illecita dei fondi della Cisco s.r.I.: l'assunto della Corte di appello comportava, quale logico corollario, la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di ampie risorse economiche, per cui del tutto contraddittoriamente la prova della supposta provenienza illecita delle somme confluite nella [OSCURATO:SOCIETA]. era stata individuata nella pacifica circostanza che né il [OSCURATO:PERSONA], "né i suoi sodali nelle società lavatrici, potevano vantare redditi o capacità reddituali idonee non tanto a giustificare tale flusso di denaro, ma spesso, a renderli capaci di provvedere a se stessi" (pag.27 sentenza impugnata); qualora poi, pur sempre contraddicendo l'impianto accusatorio, si fosse voluto ritenere il denaro proveniente non già da disponibilità proprie del [OSCURATO:PERSONA] bensì di terzi, individuati nei componenti del clan camorrista "[OSCURATO:PERSONA]", non si sarebbe compreso perché riferire al primo, anziché ai finanziatori reali, le attività lecite nelle quali veniva reimmesso il denaro "lavato"; ed ancora più incomprensibili sarebbero state le acclarate e rilevanti esposizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA] e la di lui conseguente necessità di ricorrere a restituzioni rateizzate. 5.2 Relativamente al capo A4) dell'imputazione, secondo l'impianto accusatorio, la falsa fatturazione in favore di terzi soggetti, per lo più appartenenti al mondo cinematografico e pubblicitario, sarebbe stato lo strumento attraverso il quale giustificare l'immissione nel patrimonio delle società "lavatrici" del denaro di provenienza illecita per cui, stando a siffatto assunto, anche le società che avevano alimentato il conto della Cisco s.r.I., peraltro con rimesse operate esclusivamente per bonifici e assegni, avrebbero dovuto a loro volta essere considerate compartecipi del disegno criminoso ascritto a [OSCURATO:PERSONA]: o si ravvisava quindi anche per le società terze una finalità di occultamento, oppure si doveva confinare la rilevanza penale dei fatti confinata, al più, nei limiti di quanto previsto al capo A5) (non a caso oggetto di autonoma contestazione). 5.3 II difensore eccepisce che erroneamente era stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato: si era già rilevata la pacifica estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi ruolo gestionale o decisorio all'interno della Cisco s.r.I., e che [OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di propri emolumenti non risultava in contrasto con il ruolo meramente fittizio della carica ricoperta; considerata la pressoché totale riferibilità dei capitali della [OSCURATO:SOCIETA]. a negoziazioni intercorse con terzi "insospettabili", ben si giustificava il mancato allarme di [OSCURATO:PERSONA] circa una possibile provenienza delittuosa, mentre per quanto riguardava gli incassi si rilevava la pacifica non riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle rispettive società pagatrici; né poteva desumersi alcuna argomentazione dalla pregressa conoscenza dei due imputati e dalle intercettazioni telefoniche in atti. 6.Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 II difensore premette, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo A11), che la posizione dello stesso veniva in evidenza in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nell'ambito della quale il ricorrente aveva rivestito la carica di socio ed amministratore unico e che sarebbe stata costituita ed intestata a lui solo fittiziamente, al fine di consentire, attraverso l'emissione di false fatture, la ricezione e la sostituzione di somme di provenienza illecita nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di ostacolarne la tracciabilità; il riciclaggio sarebbe stato realizzato attraverso la costituzione ad hoc di soggetti economici aventi quale unica finalità quella riciclatoria: da una parte le società "lavatrici" ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]u.), dall'altra le società acquisitrici (CSM, CSM2, CSM3). Ciò premesso, in via preliminare il difensore osserva che era stata eccepita la violazione degli art. 191 e 454 comma 2 cod.proc.pen. in ragione della mancata disponibilità, al momento della richiesta di giudizio immediato e dell'emissione del successivo decreto, dei documenti e degli atti presentati dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e acquisiti al fascicolo del dibattimento con ordinanza del 21.09.2018; in particolare, la documentazione risultava depositata nel fascicolo digitale TIAP (trattamento informatico atti processuali) e messa a disposizione delle difese solo dal 15.1.2018, quindi ben oltre un mese dalla richiesta e dalla successiva emissione del decreto di giudizio immediato; sul punto la Corte di appello aveva frainteso i termini della questione, in quanto le difese non si erano limitate a rilevare la tardività del deposito e l'insussistenza degli atti sulla base del differente codice identificativo TIAP, ma avevano espressamente richiamato quanto dichiarato dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva ammesso la scelta di selezionare il materiale investigativo non digitalizzando una serie di atti al TIAP, sostenendo una conservazione degli atti non depositati in un ufficio non meglio precisato; il fatto che in altra fase processuale (quella cautelare) il fascicolo contenesse un file diverso che, secondo il Tribunale, aveva identica consistenza quantitativa di quello inserito il 15.01.2018, non provava in alcun modo l'identità del contenuto dei due files, né che quella documentazione era stata posta nella disponibilità delle difese al momento della richiesta di giudizio immediato; pertanto, quegli atti erano inutilizzabili. Quanto alla prova di resistenza, il difensore osserva che, in assenza di quella prova documentale, la sola prova dichiarativa in ordine ai capi contestati al ricorrente rimaneva priva di riscontro rispetto ai reati contestati. 6.2 II difensore eccepisce poi l'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod.pen. in relazione alla sussistenza della provenienza delittuosa delle somme di denaro transitate sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: le sentenze di merito avevano affermato che il denaro pervenuto sui conti correnti delle società lavatrici non era mai stato direttamente versato da [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto tramite regolari assegni e bonifici bancari provenienti da società ed altri soggetti giuridici leciti e regolarmente operanti per lo più nel settore cinematografico o pubblicitario; tale circostanza, osserva il difensore, escludeva la provenienza da delitto delle somme contestate, per cui non si poteva ipotizzare che le operazioni bancarie successive avessero avuto la funzione di meccanismo di camuffamento dell'origine delittuosa della successiva provvista. 6.3 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla prova della provenienza da delitto delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la carenza di una prova diretta aveva portato i giudici di merito a valorizzare una serie di indizi, ma nel percorso argomentativo la necessaria provenienza illecita delle somme oggetto delle operazioni finanziarie e bancarie non veniva mai ricollegata direttamente o indirettamente né a specifici reati, né all'origine delittuosa dei beni in sé considerati; la Corte territoriale, nel ritenere decisiva la presunta incapacità reddituale dei soci ovvero del coimputato, sembrava confondere il ruolo che un tale dato avrebbe potuto avere in relazione ad un eventuale finanziamento soci che non era mai avvenuto; al contrario, non risultando condanne o accertamenti giudiziali specifici a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] -essendo stato escluso qualsiasi collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con il clan Amato-Pagano- i giudici di merito avevano finito per porre a fondamento della derivazione illecita del denaro meri dati congetturali, valorizzando presunzioni utili ai fini di accertamenti fiscali nei confronti della società che potevano portare ad altre ipotesi di reato (quali mancato versamento delle imposte o intestazione fittizia), ma non fondare un giudizio sulla provenienza illecita del denaro. 6.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della condotta di sostituzione in funzione riciclatoria delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: la sentenza di appello aveva dichiarato insussistente il reato di false fatturazioni per tutte le società "lavatrici" in ragione della mancanza di prova sull'effettiva emissione del documento contabile, per cui era manifestamente illogico ricollegare alle stesse fatture, pur inesistenti, una funzione giustificatrice in chiave riciclatoria, delle entrate di Cisco s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]u.e [OSCURATO:SOCIETA]. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva affermato che il denaro transitato in [OSCURATO:SOCIETA]. e nelle due Cisco sarebbe stato reimpiegato in società o investimenti ricollegabili a [OSCURATO:PERSONA] soltanto in parte, il chè avrebbe dovuto portare ad un esito assolutorio per la contestazione di riciclaggio a carico dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto in contrasto con la prospettiva accusatoria e poiché era emersa la preponderante destinazione delle somme che confluiva in altri canali che nulla avevano a che fare con [OSCURATO:PERSONA]; nonostante l'obbligo motivazionale sul punto, la Corte di appello non aveva indicato in nessun passaggio della sentenza quali specifici versamenti e quali importi parziali sarebbero stati oggetto di sostituzione in funzione riciclatoria 6.5 e 6.6. Il difensore lamenta l'inosservanza dell'art. 648 bis cod.pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e la carenza della motivazione in relazione alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita o meno delle somme pervenute sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: dal tenore letterale della motivazione della sentenza del Tribunale (la Corte di appello non aveva affrontato la specifica doglianza) risultava chiaro che si era confusa la possibilità che il ricorrente potesse o meno dubitare sulla liceità delle operazioni sul conto [OSCURATO:SOCIETA] con la diversa prova in ordine alla consapevolezza o all'accettazione del rischio che quelle somme potessero avere una provenienza illecita; né erano stati indicati elementi fattuali o sintomatici dai quali dedurre che [OSCURATO:PERSONA], da una parte fosse a conoscenza di presunte attività delittuose, dall'altra potesse rappresentarsi o prevedere che le somme lecitamente transitate sul conto [OSCURATO:SOCIETA] fossero destinate ad agevolare un sistema di riciclaggio che secondo il Collegio sarebbe stato parziale. 6.7 e 6.8 II difensore eccepisce l'inosservanza degli artt. 178, 521 comma 2, 522 cod.proc.pen., la nullità della sentenza per mancata trasmissione degli atti al Pubblico ministero in conseguenza del fatto diverso ritenuto in sentenza e la mancanza della motivazione con riferimento alla specifica richiesta della difesa: mentre nel capo di imputazione si contestava all'imputato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro per complessivi € 444.259,13, all'esito del giudizio di primo grado i giudici avevano ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. avvenuto tramite il versamento di assegni e bonifici da parte di alcune società e la successiva sostituzione delle somme attraverso operazioni bancarie; sulla doglianza rilevata attraverso specifico motivo di impugnazione, la Corte di appello non aveva svolto nessuna considerazione, neanche incidentalmente. 6.9 e 6.10 Quanto al capo di imputazione relativo alla confisca, il difensore lamenta l'erronea applicazione in relazione all'individuazione del valore equivalente del profitto di cui si sarebbe avvantaggiato il [OSCURATO:PERSONA] e la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pertinenzialità tra le somme oggetto di confisca e il profitto del reato oggetto dell'imputazione: la Corte di appello aveva disposto la confisca per C 444.259,13, che corrispondeva esattamente all'importo che, secondo il dato leterale del capo A11), sarebbe transitato sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente rimesso nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; secondo la prospettiva dell'accusa, osserva il difensore, del profitto del reato si sarebbe avvantaggiato soltanto l'autore del reato presupposto e non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse trattenuto per sé somme di denaro quale prezzo del reato; non vi era quindi ragione per cui il presunto riciclatore dovesse rispondere di tutta la somma in ipotesi riciclata, quando in realtà ad avvantaggiarsene era stato un terzo (l'autore del reato presupposto) perché si sarebbe sanzionato il riciclatore (con una confisca per equivalente) per un profitto di cui non aveva mai goduto. Il difensore rileva come la motivazione era comunque viziata, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto dimostrata la provenienza da delitto dei flussi finanziari realizzati sui conti delle società Cisco e [OSCURATO:SOCIETA] solo in parte, così come solo in parte delle somme sarebbe stata impiegata negli investimenti compiuti dalle società a sigla CSM, per cui non era stato indicato, se non in termini illogici e contraddittori, quale fosse e a quanto ammontasse il prodotto/profitto del reato di riciclaggio e in base a quali elementi la somma di C 444.259,13 dovesse essere considerato prodotto del reato contestato piuttosto che profitto del reato di riciclaggio, ed infine in base a quali elementi il ricorrente avrebbe dovuto rispondere di tutte le somme transitate sul conto [OSCURATO:SOCIETA] delle quali non era più in possesso avendole reimmesse, almeno in parte, nella disponibilità dell'autore del reato presupposto. 7. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1 II difensore premette che era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per indisponibilità degli atti prodotti dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non aveva consentito alle difese di formulare istanza di ricusazione, e che la Corte di appello aveva risposto che dal solo elenco degli atti depositati dal Pubblico ministero era agevolmente individuabile la sentenza del Tribunale di Roma del 21.12.2016, con la conseguenza che le difese ben avrebbero potuto formulare istanza di ricusazione; ciò premesso, il difensore osserva che la produzione effettuata dal Pubblico ministero era consistita in un CD e nel relativo indice cartaceo e che dalla lettura di quest'ultimo era pacificamente riscontrabile l'assenza delle indicazioni circa la composizione del collegio giudicante; l'omesso deposito da parte del Pubblico ministero della sentenza nella forma idonea a consentire una effettiva verifica circa la composizione del Collegio giudicante ed al contenuto della stessa, con riferimento al pregiudizio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per fatti collegati a quelli oggetto del presente procedimento, aveva leso il diritto della parte a ricusare il giudice ritenuto incompatibile e ad avere diritto al giusto processo davanti ad un giudice terzo ai sensi dell'art. 11 Cost. 7.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore premette che la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, depositati dal Pubblico ministero solo il 15 gennaio 2018, quindi successivamente alla richiesta di giudizio immediato e del decreto del giudice per le indagini preliminari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sul punto i giudici di merito avevano affermato che la "discovery" effettuata in sede cautelare rendeva superfluo il deposito del materiale investigativo secondo le scansioni procedimentali successive alla fase incardinata dalla applicazione di una misura personale; ciò premesso, il difensore osserva che non si trattava di stabilire una generica ed astratta identità tra files informatici (priva comunque di rilevanza sotto il profilo della effettiva sovrapponibilità di contenuto di documenti), quanto piuttosto di individuare le conseguenze determinate dalla violazione de parte del Pubblico ministero della regola che impone un veri e proprio obbligo di trasmissione, secondo i tempi e le scadenze previste dal codice di rito, di tutti gli atti di indagine; poiché il materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari era stato depositato in sede di udienza dibattimentale dopo lo svolgimento dell'istruttoria riguardante i testi di PG chiamati a deporre sui fatti di causa, l'intero compendio documentale depositato presso l'ufficio TIAP solo il 15 gennaio 2018 e prodotto dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen. Il difensore rileva che l'incidenza degli atti inutilizzabili, ai fini della prova di resistenza, era determinante, giacchè la struttura argomentativa della decisione era declinata sulla scorta della interpretazione dei documenti di carattere bancario e commerciale e poiché la prova dichiarativa dei testi di PG aveva avuto \ \ • ad oggetto il riepilogo di queste acquisizioni documentali, alle quali i testi nulla avevano aggiunto in termini di accertamenti diversi idonei a sostenere di per sé la prospettazione accusatoria, ovvero a rappresentare risultati investigativi acquisiti autonomamente rispetto alla mera raccolta della documentazione indicata; né la presenza degli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale avrebbe potuto condurre comunque a giustificare l'identico convincimento. 7.3 Relativamente ai capi A14), A19, A30 ed A36, il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen.: ai fini dell'integrazione del reato, non poteva assumere rilievo la dedotta sproporzione tra i beni oggetto della intestazione e reddito o capacità economica dell'intestatario formale, ed anche l'attribuzione della carica formale ad un amministratore ritenuto "inesperto" non costituiva elemento idoneo per dedurre la rilevanza penale della eventuale difformità tra titolarità formale e titolarità effettiva del bene, in quanto l'elemento indefettibile deve essere individuato nella partecipazione cosciente del terzo intestatario ad un negozio giuridico finalizzato a dissimulare la realtà effettiva in base alla finalità perseguita di agevolare la circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, eludendo le diposizioni di legge; sul punto, la Corte di appello aveva evitato di confrontarsi con i dati riversati in atti circa gli unici trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva utilizzato mere formule di stile disancorate dalle risultanze obiettive. 7.4 Quanto al capo A24), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ex art. 648 ter cod.pen.: la sentenza della Corte di appello, nella individuazione del reato presupposto, proponé 'esclusivamente l'afflusso sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]delle somme provenienti da soggetti che avrebbero corrisposto denaro per le prestazioni fittiziamente giustificate dalle false fatturazioni di cui al capo Al2) della rubrica; considerato che per il fatto descritto al capo Al2) la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati, la motivazione della sentenza impugnata risultava illogica nella parte in cui attribuiva rilevanza alla condotta di reimpiego di denaro precedentemente riciclato attraverso le false fatturazioni, ritenendo poi che il fatto storico rappresentato nel capo Al2) non sussista proprio in ordine allo strumento illecito che sarebbe stato ideato per ripulire il denaro "sporco"; il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prelevato dal conto corrente una somma affluita sullo stesso a seguito di un bonifico proveniente da soggetto esterno alla dinamica ricostruita dai giudici, senza che la provenienza di quel denaro fosse stata verificata come provento di attività illecita. 7.5 II difensore lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla individuazione del profitto e del prezzo del reato da sottoporre alla confisca: la Corte di appello aveva affermato che la somma confluita nel patrimonio delle società lavatrici sarebbe stta "almeno in parte" impiegata per gli investimenti compiuti dalle società a sigla CSM, ma non avevan a specificato la quota di illecito vantaggio patrimoniale che sarebbe stata impiegata per le attività economiche acquisite e gestite successivamente all'attività riciclatoria; quest'ultima era stata apoditticamente ricondotta ai flussi finanziari transitati sui conti correnti bancari delle società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]. in base alla semplice sommatoria della complessiva movimentazione in entrata, senza che venisse in alcun modo chiarito in base a quali elementi consocitivi, attesa la ritenuta insussistenza del fatto reato contestato ai sensi dell'art. 8 D.L.gvo 74/2000 ai capi A5), A9 e Al2), quelle stesse somme dovessero essere considerate di provenienza illecita ed in che misura utilizzare per un accrescimento patrimoniale successivo attraverso acquisti ed impieghi commerciali. Il difensore osserva che la motivazione era carente anche sotto l'aspetto della mancata indicazione del vantaggio economico derivante in capo al terzo in conseguenza della altrui attività criminosa, atteso che la connotazione soggettiva della buona fede dello stesso terzo veniva esclusa con l'uso di mere formule di stile circa la conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione dal reato commesso da altri, non essendo addebitabili violazioni di diligenza richiesta nella situazione concreta; paradigmatico del difetto di motivazione era il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da confisca per equivalente quale terzo beneficiario sulla scorta della titolarità di quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sebbene il fatto che avrebbe dato causa al conseguimento di un vantaggio economico risultava essere stato commesso in epoca precedente all'assunzione della sua carica, nell'ambito della vicenda descritta nei capi di imputazione riguardanti le "società acquisitrici" CSM, [OSCURATO:SOCIETA]. ; inoltre [OSCURATO:PERSONA] "quale acquirente dell'attività di ricevitoria e tabacchi di [OSCURATO:PERSONA]" era stato "ritenuto terzo beneficiario consapevole della somma oggetto di riciclaggio indicato al capo A35)"; attesa l'assoluzione del suddetto per insussistenza del fatto con riguardo alla imputazione ex art. 648 cod.pen. di cui al capo A29), riferita all'acquisto dell'esercizio commerciale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aveva omesso di indicare gli elementi che avrebbero dovuto fondare un addebito negligenza a suo carico tale da escludere l'affidamento incolpevole in ordine alla provenienza delle risorse transitate sul conto corrente intestato alla Bove ed impiegate secondo le indicazioni contenute nello stesso capo A35). 8. Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali osserva: 8.1. -con riferimento alla dedotta violazione di legge processuale per avere il Pubblico ministero omesso di depositare documenti o rilevanti atti del processo da cui poter rilevare l'incompatibilità del giudice, che alcuna violazione processuale si era verificata, atteso che i ricorrenti non avevano fornito la prova di una assoluta impossibilità di accesso agli atti processuali o di conoscenza di documenti in base ai quali fondare una ipotetica richiesta di ricusazione (trattandosi in ogni caso di atti e sentenze facilmente reperibili), posto che l'istituto della ricusazione assume nel nostro ordinamento carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione delle prove che per il termine e il modo di presentazione; 8.2 -con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Pubblico ministero successivamente alla richiesta di giudizio immediato ed al relativo decreto, che l'eccezione era stata già motivatamente disattesa dalla Corte di appello sul rilievo che sussisteva coincidenza e consistenza numerica con gli atti allegati alla produzione del Pubblico Ministero del 23/06/2017, pur se corredati da diverso codice identificativo TIAP; precisa che il TIAP è un applicativo sviluppato per la gestione informatica del fascicolo che consente di aggiungere i contenuti nelle varie fasi del procedimento penale pervenendo così alla digitalizzazione del fascicolo; che l'art. 64 comma 4 disp.att. cod.proc.pen., stabilendo che la comunicazione di atti tra gli uffici possa avvenire anche "con mezzi tecnici idonei", prescrive tuttavia che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto debba attestare, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale; che nel caso di utilizzo del sistema TIAP, secondo quanto generalmente contenuto nei protocolli tra le parti, è convenuto solo che la Procura della Repubblica curi che su ogni fascicolo inoltrato all'Ufficio GIP, relativamente al quale si sia proceduto all'inserimento del TIAP, sia apposto da parte della segreteria del PM, idonea stampigliatura attestante l'avvenuto inserimento, per cui l'attestazione di conformità dell'atto all'originale si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in TIAP, sottoscritta dal cancelliere; che quindi deve essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità degli atti processuali perché i difensori, in mancanza dell'attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo, avrebbero dovuto far riferimento al fascicolo processuale cartaceo (i cui atti erano comunque ben conosciuti dalle parti), non risultando menomata la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini sia in formato cartaceo che digitale; pertanto, la coincidenza dei documenti in forma cartacea e digitale non determina alcuna inutilizzabilità funzionale ex art. 191 cod.proc.pen. degli atti asseritamente non depositati dal Pubblico ministero al momento della presentazione della richiesta di giudizio immediato; 8.3 -che relativamente al dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della finalità elusiva, inerente l'intestazione fittizia dei beni e delle quote aziendali, la censura non poteva essere accolta alla luce della diffusa motivazione sviluppata dai giudici di appello alle pagine 22 e seguenti della sentenza impugnata; come era stato già osservato dal Tribunale, il denaro provento dell'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] e quello frutto dell'attività delinquenziale del gruppo Amato-Pagano, con l'ausilio degli altri complici, veniva prima attribuito alle società "lavatrici" e tramite queste ulteriormente inserito nel circuito economico legale attraverso acquisizioni di proprietà immobiliari e di attività commerciali e imprenditoriali poi intestate ad altre società "acquisitrici" o a soggetti comunque legati a [OSCURATO:PERSONA]; l'assoluzione dal reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n.309/90 non aveva fatto venir meno la finalità elusiva delle intestazioni fittizie per neutralizzare l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali, se solo si considerava che molteplici imputazioni contenevano un riferimento diretto anche allo scopo di agevolazione dell'attività di riciclaggio di denaro di origine delittuosa. 8.4 -che con riferimento ai motivi di doglianza relativi ai reati di riciclaggio, gli stessi erano infondati in quanto la Corte di appello aveva esaminato analiticamente le singole imputazioni e correlato ogni addebito alle prove acquisite, puntualizzando che [OSCURATO:PERSONA], in sinergia con gli altri soggetti coinvolti, aveva costituito le società cd. lavatrici ed aveva proceduto alla formazione dei temporanei patrimoni finanziari al fine di acquisire tramite le società "acquisitrici" i cespiti aziendali e immobiliari, non esitando a intestare fittiziamente il capitale sociale a soggetti di comodo; mediante l'istruttoria dibattimentale erano emersi plurimi e convergenti elementi in grado di dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate nel settore pubblicitario e cinematografico (destinate a giustificare gli ingressi di denaro per l'acquisto di attività commerciali e cespiti immobiliari), l'assoluta impossidenza dei titolari formali delle società, la genericità dello scopo sociale, la temporaneità dell'attività societaria svolta sotto l'esclusiva direzione di [OSCURATO:PERSONA] e limitata al transito illecito di somme, la mancanza di sedi aziendali e di beni strumentali o dipendenti, la atipicità delle movimentazioni bancarie, nonché il compimento di atti giuridici in grado di giustificare l'emissione di fatturazioni e i flussi finanziari destinati a finanziare gli acquisti da parte della società "acquisitrici"; 8.5 -che con riferimento alla quantificazione del profitto del reato oggetto di confisca le doglianze difensive erano infondate, avendo i giudice del merito specificato congruamente, per ciascuna imputazione, l'importo delle somme oggetto delle operazioni direte ad ostacolare la provenienza delittuosa; 8.6 -che relativamente alle contestazioni sull'entità della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva posto in evidenza plurime circostanze ostative al riconoscimento del beneficio, mentre i motivi di doglianza relativi alla pena erano generici; concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. 9. In data perveniva memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] 9.1 Nella memoria il difensore premette che, relativamente al primo motivo di ricorso, il Procuratore generale aveva sostenuto, nella sua requisitoria scritta, che i difensori "avrebbero dovuto fare riferimento al fascicolo cartaceo (i cui atti erano comunque ben conosciuti), non risultando menomata la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini sia in formato cartaceo che digitale"; il difensore osserva che si trattava di una affermazione che presupponeva la prova dell'effettiva esistenza, nel fascicolo trasmesso al GIP con la richiesta di giudizio immediato, dei documenti di cui all'elenco depositato dal Pubblico ministero nel corso del dibattimento il 20.09.2018-prova che non era stata fornita nel corso del dibattimento dalla Procura della Repubblica e che risultava oltremodo smentita; risultava in atti che la difesa degli imputati aveva dovuto chiedere al giudice procedente, nonché direttamente alla segreteria del Pubblico ministero e al Tribunale della Prevenzione di Roma il rilascio della documentazione in sequestro perché non presente nel fascicolo, ma conservata parte presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], parte presso gli Amministratori giudiziari nominati per la procedura di prevenzione; lo stesso Pubblico ministero non aveva mai provato che il fascicolo cartaceo depositato nella cancelleria del GIP contenesse la documentazione contabile e bancaria sequestrata, affermando che quegli atti erano nella sua disponibilità e che ne avrebbe autorizzato copia in caso di richiesta. 9.2 Con riferimento ai punti 2,3 e 4 del ricorso il difensore, in replica a quanto sostenuto dal Procuratore generale, osserva che lo stesso aveva avallato un ragionamento deduttivo le cui premesse erano gravemente inficiate nella loro tenuta logica: si faceva riferimento alla provenienza delittuosa del denaro, circostanza smentita sin dalla fase cautelare del procedimento ed esclusa radicalmente nel processo di merito in quanto il patrimonio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA]. e delle due Cisco era costituito esclusivamente da trasferimenti tracciabili e perché la Corte di appello aveva evidenziato come non risultavano né sequestrate, né emesse fatture false a fronte dei versamenti tracciati da parte delle società cinematografiche (secondo gli stessi giudici di appello non tutte le somme transitate nelle società lavatrice avevano una presunta provenienza illecita e comunque solo una parte delle somme transitate sui conti sarebbero state riciclate a favore di [OSCURATO:PERSONA]); non era poi stato chiarito quale vantaggio avrebbe avuto il ricorrente, ma soprattutto il [OSCURATO:PERSONA], nel versare oltre 3.000.000 di euro in [OSCURATO:SOCIETA] e nelle due Cisco per poi recuperare solo una parte di quelle somme attraverso le società CSM. 9.3 Con riferimento ai motivi 9) e 10) del ricorso, il difensore osserva che, come da giurisprudenza richiamata dal Procuratore generale, gli elementi di tipo presuntivo devono comunque essere ancorati a concrete circostanze che non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti: nel caso in esame, la stessa Corte di appello, per quanto riguardava le ipotesi di riciclaggio che sarebbero state consumate attraverso le cd. società lavatrice tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto la provenienza da delitto solo di una parte delle somme transitate su quei conti nonché la destinazione altrettanto parziale di quelle somme in via diretta o mediata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva disposto la confisca per tutti gli importi indicati nell'imputazione; inoltre, non era stato rispettato il principio in base al quale la confisca per equivalente è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto con riferimento alla disposta confisca. 1.1 e 1.2. Manifestamente infondati sono infatti i primi due motivi di ricorso. Il Tribunale (pag.40 della sentenza di primo grado), aveva evidenziato che "gli atti poc'anzi riportati e contrassegnati con codice 7663184, inseriti nel 28 r „ fascicolo digitale in data 15.1.2018 nell'ambito del procedimento n. 50040/2017 R.G.N.R., costituiscono copia integrale degli atti dell'originario procedimento n. 46213/2013 R.G.N.R. (dal quale il 50040/2017 venia stralciato) contraddistinti del codice 5794064 già inseriti nel fascicolo digitale in data 14.3.2016 (come si evince dalle schermate TIAP prodotte dal PM in data 18.9.2018 ove in particolare si nota che gli atti di cui al codice 5794064 hanno identica consistenza quantitativa -22 allegati e 9171 pagine- rispetto a quelli con codice 7663184 e resi accessibili alla consultazione in data 23.6.2017 (cfr. attestazione in conformità del direttore amministrativo dell'ufficio copie presso il Tribunale in produzione indicizzata dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all.6) ed effettivamente consultati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]" Analogamente, la Corte di appello ha precisato che "l'identica consistenza numerica tra tali atti e quelli allegati alla produzione del Pubblico Ministero del 23.06.2017 fa ritenere che si tratti dei medesimi documenti, osservando peraltro che, a fronte di tale circostanza di fatto, certamente indicativa della sussistenza del deposito dei predetti documenti presso l'ufficio del pubblico ministero, le difese si sono limitate ad affermare l'insussistenza ovvero la tardività del deposito sulla base del solo dato costituito dal differente codice identificativo" A fronte della risposta dei giudici di merito, le censure presentate risultano generiche, posto che sarebbe stato onere della difesa specificare quali erano stati depositati prima e quali dopo la richiesta di giudizio immediato e precisare in che termini la prova di resistenza non poteva dirsi raggiunta. Inoltre, come osservato dalla sentenza richiamata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, "In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" (Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insussistenza delle condizioni formali dettate dall'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo)." (Sez.5, Sentenza n. 27315 del 07/03/2019, Pedalino, Rv. 276346 - 01).Nel caso in esame, nessuna delle parti ha mai precisato quali atti fossero presenti nel fascicolo cartaceo o proposto eccezioni relativamente al contenuto dello stesso, con ulteriore genericità dei motivi di ricorso. Quanto alla possibile proposizione dell'istanza di ricusazione, la Corte ha osservato come la sentenza dalla quale sarebbe risultata l'incompatibilità di uno dei giudici che hanno deciso il presente giudizio era stata indicata nell'indice degli atti depositati dal Pubblico Ministero, per cui l'istanza di ricusazione ben avrebbe potuto essere proposta nei termini previsti; e poiché ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito conoscenza della causa della stessa, si deve ritenere l'eccezione manifestamente infondata. 1.3 Passando agli ulteriori motivi di ricorso, il terzo motivo (capo A14) non considera che "Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esitoll,Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 21/10/2014, P.M. in proc. Lapelosa e altri, Rv. 261980 — 01); pertanto, poiché il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, corretto è il ragionamento dei giudici di merito secondo cui lo scopo dell'intestazione fittizia era quello di eludere le misure di sicurezza patrimoniali conseguente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti, condanne che erano state pronunciate al momento della commissione del reato, anche se solo per due singoli episodi; del tutto irrilevante, vista la natura istantanea del reato, l'iter successivo relativo alle condanne. Si rileva inoltre, con riguardo all'elemento soggettivo, che la giurisprudenza ha chiarito che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n., 5541 del 15/01/2009 - dep. 09/02/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017 - dep. 10/05/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480). 1.4 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso posto che, oltre alla sussistenza del reato per quanto sopra esposto, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512—bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità)." (Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276216 — 01); pertanto, l'assoluzione dai reati fiscali, alla luce del principio sopra, esposto, è irrilevante. 1.5 Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso (capi A19, A30 e A36), possono essere ripetute le considerazioni relative al capo precedente: si deve ribadire che il reato di intestazione fittizia viene integrato ogni volta che si accerta che un bene sia trasferito al fine di eludere le misure di prevenzione o di agevolare attività di ricettazione riciclaggio o reimpiego, mentre non è richiesto alcun accertamento sulla provenienza illecita delle risorse che sono state utilizzate ab origine per l'acquisto del bene. E' stato infatti autorevolmente affermato che art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 «delinea un' ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001 - dep. 24/05/2001, Ferrarese, Rv. 2187680). Sviluppando tali indicazioni la giurisprudenza ha altresì chiarito che per esservi "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che vuole "schermare" il suo investimento patrimoniale al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e che, per tale ragione, attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo. Dunque, ad essere incriminata non è la generica "disponibilità" di un bene in capo al soggetto che non ne risulta essere titolare formale quanto la specifica condotta di fittizia attribuzione della titolarità al fine elusivo indicato, non rilevando per l'integrazione del reato l'accertamento dell'illecita provenienza della provvista (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018 - dep. 12/06/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018 - dep. 02/02/2018, Polverino e altro, Rv. 272128 Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018 - dep. 27/09/2018, C, Rv. 274024). 1.6 Con riferimento al sesto motivo di ricorso (capo A48), se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento dì una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289): la Corte di appello ha spiegato esaurientemente nelle pagine 43 e seguenti gli elementi in base,si e giunti ad un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A48), evidenziando in particolare le contraddizioni tra le versioni di Mei e [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto delle numerose intercettazioni, citate dal Tribunale nelle pagine 149 e seguenti della sentenza di primo grado. 1.7 Relativamente al settimo motivo di ricorso (capo A51), pur potendosi condividere quanto espresso dal difensore in merito alla giurisprudenza richiamata, si deve rilevare come il capo di imputazione non facesse riferimento alla apertura da parte di [OSCURATO:PERSONA] di più conti correnti, ma alla apertura da parte di Giambenedetti di una polizza vita con denaro di Mei, trasferita poi su un conto corrente presso Unicredit e poi su altro conto Banca del Fucino grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], da cui poi veniva effettuato un bonifico di C 500.000,00 a favore di Mei, il quale emetteva assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, è stata la complessità dell'operazione che ha portato a ravvisare la condotta caratterizzata da un tipico effetto dissimulatori° e finalizzat& ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, propria del reato di riciclaggio. 1.8 Quanto all'elemento psicologico del reato di riciclaggio di cui al capo A51), il motivo è inammissibile in quanto non considera che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516); la valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.9 e 1.10 I due motivi sono manifestamente infondati, in quanto propongono una ricostruzione alternativa a quella della Corte di appello: in particolare, non corrisponde al vero che non si sia tenuto conto della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod.pen., posto che le somme riciclate di cui al capo A35 non sono le stesse di quelle elencate al capo A51, come sì desume dalla semplice lettura dei due capi di imputazione e dalle pagine 177 e 276 della sentenza di primo grado 1.11 Fondato è, invece, il motivo di ricorso relativo alla confisca. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha più volte fatto riferimento al fatto che solo una parte delle somme sia stato oggetto di riciclaggio (pag.23 e 28), ma poi ha disposto la confisca delle somme indicate nei capi di imputazione; inoltre, l'annullamento della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub A2) di cui si dirà oltre comporta che debba essere rivista anche la questione della confisca collegata a tale reato; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata sul punto, affinchè venga chiarita la contraddizione contenuta nella motivazione. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto relativamente al secondo motivo di ricorso. 2.1 Deve essere disatteso il primo motivo di ricorso, dovendosi ribadire il costante orientamento nomofilattico (risalente a Sez. U. n.16 del 19.9.1996, [OSCURATO:PERSONA] e ribadito da Sez. U. n. 36551 del 15.7.2010, Carelli) secondo cui con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in esame, il capo di imputazione A2 faceva riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro, le avesse investite nella costruzione di un complesso immobiliare, ed avesse retrocesso una parte degli appartamenti a [OSCURATO:PERSONA]; e ciò è quanto ritenuto dalla Corte di appello, che non ha mai "escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] ebbe la necessità di ottenere dal Vitalgiano fondi economici per la costruzione del cantiere immobiliare già edificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (pag.15 ricorso); ed infatti il ricorso non dice in quale parte della sentenza sia contenuta una tale affermazione (con conseguente genericità del motivo), ma pretende di estrapolarla dal contenuto della motivazione, che invece parla di "finanziamento che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]" (pag.42 sentenza). Da 2.2 a 2.6 Fondato, come detto è il secondo motivo di ricorso; i 4 appartamenti che la Corte di appello ritiene essere di [OSCURATO:PERSONA], sono gli stessi che secondo il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe venduto a Marchionne: si vedano in particolare le pagine 231 e 235 della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui il Tribunale afferma (pag.233) che "[OSCURATO:PERSONA] confermava la esclusiva proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili dati a Marchionne nell'operazione del bar da parte della CSM21 concludendo (pag.235) che "le superiori indicazioni rappresentano pertanto una situazione di effettività nella posizione di socio di [OSCURATO:PERSONA] all'interno delle società CSM, [OSCURATO:SOCIETA] e, in relazione all'apporto degli immobili nell'acquisto del bar/tabacchi di Marchionne la esclusiva proprietà degli stessi in capo a [OSCURATO:PERSONA]". Poiché la Corte di appello ha invece ritenuto (pag.40 sentenza impugnata) che tali immobili fossero nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] senza fornire esaustiva motivazione sul perché si sia raggiunta tale diversa conclusione, tale punto dovrà essere chiarito in sede di rinvio. Sui rimanenti motivi di ricorso relativi al reato di cui al capo A2: i motivi di cui ai punti 2.3 e 2.5 sono relativi al merito, e come tali inammissibili; sulla prima parte del quarto motivo di ricorso si deve osservare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); il ricorrente contrappone alle argomentazioni sulle intercettazioni evidenziate dalla Corte di appello (pag.37 se seguenti) una diversa valutazione delle stesse, operazioni non consentita in sede di legittimità; il sesto motivo di ricorso, relativo all'elemento psicologico del reato di riciclaggio contestato al capo A2) non si confronta con la parte della sentenza nella quale si evidenzia che nelle conversazioni citate dai giudici di primo grado è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce "a [OSCURATO:PERSONA] la concreta possibilità di evitare, per la sua semplice presenza, problemi con la criminalità operante nel quartiere romano di Spinaceto", aggiungendo "le ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzazione del [OSCURATO:PERSONA] quale persona che, in quanto inserita in contesti criminali, lo avrebbe potuto garantire rispetto alle minacce che aveva subito" 2.7 II motivo per cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo A14) solo limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è ben spiegato dalla Corte di appello a pag.52 della sentenza impugnata dove, dopo aver elencato i motivi della condanna, si rileva come [OSCURATO:PERSONA] facesse parte della [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 luglio 2014, e che quindi non poteva rispondere degli episodi di intestazione fittizia del 30.11.2011 e 1.6.2012; su tale motivazione il ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso. 2.8 Quanto all'ottavo motivo di ricorso, lo stesso, oltre a non considerare che il reato si è perfezionato quando le quote della [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio, sono state fittiziamente trasferite alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869). 2.9 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il motivo deve ritenersi assorbito, dovendo la Corte di appello pronunciarsi sul reato di cui al capo A2. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1 Si deve infatti ribadire, quanto al primo motivo di ricorso, la natura stessa del sindacato di legittimità e riportarsi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame il motivo pretende di rivalutare il materiale probatorio, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello, che ha osservato che il riferimento dei testimoni Carta ed Abbagnale all'assoluta mancanza della sede della Cisco, sia pur differentemente specificato, aveva la medesima valenza probatoria, che la Cisco aveva incassato oltre due milioni e duecentomila euro nonostante fosse risultata totalmente priva di dipendenti e mezzi e che il frutto delle conoscenze maturate da Mancini nelle sue pregresse attività imprenditoriali "lo aveva determinato a consentire, senza alcuna, neppure accennata, giustificazione, che le importanti immissioni di danaro avvenute nella sua società, si volatilizzassero in favore di un terzo, ovvero [OSCURATO:PERSONA] o di società ad esso riferibili senza che egli, titolare unico della società e suo unico amministratore, osservasse alcunchè ed anzi, attivamente contribuendovi mediante numerosi prelievi di sportello ed emissioni di assegni sul conti correnti della stessa Cisco srlu", motivazione con la quale il ricorso non si confronta. 3.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, posto che si parla di una serie di contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non meglio specificate, senza alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.4.1 Relativamente al primo motivo di ricorso (capo A17), si deve rilevare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle prove acquisite, in particolare alle affermazioni del ricorrente relative alla causale degli assegni da lui consegnati. 4.2 Quanto alle censure relative al capo A26), la Corte di appello ha dato atto che, a fronte del dato non contestato di assegni emessi da Mei e consegnati a [OSCURATO:PERSONA], nessuna spiegazione è stata fornita sulla causale di questi assegni ("non è poi dimostrato alcun rapporto di debito tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]", pag.58 sentenza di appello); non vi è stata pertanto alcuna inversione dell'onere della prova, posto che la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione dell'onere della prova, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; si veda anche, sul punto, la motivazione contenuta alle pagine 255 e 256 della sentenza di primo grado. 4.3 Quanto al capo A48), il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato la contraddittorietà della versione data dal [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale le cambiali consegnategli da Mei e girate a [OSCURATO:PERSONA] costituivano il corrispettivo dell'acquisto da parte di Mei di una quota della società Penta s.r.I.) e quella di Mei (secondo il quale il rapporto giuridico sotteso agli assegni e alle cambiali era costituito da un prestito di C 180.000,00 erogato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] a Mei); quanto alla conversazione intercettata nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla nipote del fatto che i carabinieri non avevano rinvenuto, nel corso del controllo effettuato, le cambiali rilasciate da Mei, la Corte di appello ha ritenuto che la stessa era confermativa della natura illecita del rilascio delle stesse, che risultava dalle \-r\ ,^,r•'•,-. • altre conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] si relazionava sia con Capasso che con Mei per definire le modalità di restituzione a Capasso delle somme che erano pervenute a Mei (pag.44 sentenza di appello). 4.4 Relativamente al capo A30), la Corte di appello ha evidenziato che la responsabilità del ricorrente risulta dalle conversazioni intercettate indicate a pag.60 della motivazione; del resto, già la sentenza di primo grado alle pagine 263 e seguenti (in particolare pagg.272 e 274) aveva fornito ampia motivazione al riguardo, e si deve ricordare che, essendosi in tema di doppia conforme, cioè doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636 Analogo discorso può essere fatto relativamente all'elemento psicologico del reato per il quale il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando che "le relazioni di affari illeciti tra i due imputati, ripetutesi anche con riferimento all'acquisto del 50% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. che, come si vedrà più oltre con riferimento al delitto sub A35), determinava la consumazione di un altro delitto ex art. 648 bis da parte di [OSCURATO:PERSONA], provano infatti che il Mei ben conosceva le precedenti attività delittuose ed il conseguente rischio di applicazione a suo carico di misure di prevenzione". 4.5 Quanto al reato di cui capo A50), valgono le considerazioni riportate al punto relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul capo A51 (punto 1.7): per entrambe le eccezioni, sia quella relativa al merito che quella relativa alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in i. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, r nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251192); pertanto, nel caso in esame, il reato si è consumato sia con la prima intestazione fittizia (la stipula della polizza da parte di Giambenedetti con denaro di Mei) che con i successivi passaggi della somma prima nel conto Unicredit e poi in quello della Banca del Fucino. Le rimanenti censure attengono tutte al merito della decisione e, come tali, sono inammissibili: la Corte di appello ha infatti evidenziato la modesta capacità reddituale di Giambenedetti e la gestione integrale delle somme da parte di Mei, che era il soggetto che aveva curato tuti i passaggi relativi al perfezionamento delle operazioni di trasferimento delle somme (pag.46 sentenza impugnata). 4.6 Fondato è invece il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche: a pag. 68 la Corte di appello ha operato per due volte un richiamo ai precedenti penali di Mei, che però era incensurato all'epoca dei fatti; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio affinchè la richiesta possa essere nuovamente valutata. 4.7 L'annullamento della sentenza impugnata deve invece essere disposto senza rinvio relativamente alla disposta confisca per C 2.149.000 (capo A51); come rilevato dal difensore, la confisca della somma di C 2.149.000 è stata "estesa" anche a Mei, che però non era imputato del capo A51, in mancanza di impugnazione del PM; pertanto, poichè in tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre la confisca qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura e non sia stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius" (vedi Sez.3„Sentenza n. 7587 del 13/11/2019, Albanelli, Rv. 278598 - 01), la statuizione della confisca sulla suddetta somma deve essere annullata senza rinvio. Relativamente alla quantificazione della pena, fermo restando che la questione potrà essere esaminata alla luce della concessione o meno delle attenuanti generiche, si deve rilevare che dalla semplice lettura delle ultime righe di pag.68 emerge un errore di calcolo: aumentando la pena base di anni quattro di reclusione ed C 5.000,00 di multa di anni uno di reclusione ed C 500,00 di multa per ciascuno dei due reati di cui ai capi A26 e A48, si arriva ad una pena di anni sei di reclusione ed C 6.000,00 di multa (e non 7.000,00, come scritto in sentenza). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, viene estrapolata una frase contenuta a pag. 27 della sentenza e riferita alla mancanza di redditi di provenienza lecita in capo a [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è pertanto inammissibile in quanto si traduce in una diversa valutazione delle risultanze processuali, elencate dalla Corte di appello alle pagine da 29 a 32 della sentenza impugnata. 5.2 Il secondo motivo di ricorso propone una inammissibile valutazione delle risultanze processuali, ben indicate nella sentenza di primo grado nelle pagine 86 e seguenti: secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in-via esclusiva, riservata al giudice di merito; senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; successivamente: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo in parola, invece, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; nel caso in esame, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo cui le fatture si riferivano ad "operazioni risultate compiute da soggetti diversi da quelli che effettivamente le eseguivano" (pag. 32 sentenza impugnata), proponendo una inammissibile ricostruzione alternativa. 5.3 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo all'elemento psicologico del reato, essendovi esauriente motivazione della Corte di appello a pag.32 della sentenza impugnata. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto relativamente alla disposta confisca. 6.1 Il primo motivo di ricorso è identico a quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], per cui è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al punto 1.1. 6.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di una ipotesi di concorso nella condotta di sostituzione rilevante ex art. 648 bis cod.pen., per cui è irrilevante che sia o meno entrato in possesso di somme di provenienza delittuosa; inoltre, vi è ampia motivazione nella sentenza di appello relativa al fatto che "alcuna fonte lecita di reddito poteva giustificare l'importante afflusso di denaro avvenuto nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA], avendo la Corte spiegato che [OSCURATO:PERSONA] • corrispondeva denaro a soggetti che prestavano lavoro o servizi in favore di società terze, ottenendo poi in restituzione da queste, con bonifici e versamenti bancari in favore delle società "lavatrici" le somme di denaro giustificate dalle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. Cisco srlu e [OSCURATO:SOCIETA] (vedi pag.26 sentenza impugnata). 6.3 Analogo discorso deve essere fatto pro va sulla eccezione di mancanza di prova della provenienza da delitto delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]: a fronte della considerazione che le somme versate erano incompatibili con prestazioni lavorative occasionali e che mancava documentazione contabile delle società "lavatrici", nessuna spiegazione viene data sulla movimentazione di tali somme di denaro. E, con particolare riferimento al tipo di condotta posto in essere nel caso di specie, questa Corte ha già chiaramente affermato (Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013) che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; a tale proposito deve essere richiamato il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa.(vedi sul punto sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01 6.4 Quanto alla mancanza di prova della condotta di sostituzione in funzione riciclatoria delle somme transitate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA], si deve rilevare come l'assoluzione per i reati fiscali sia stata determinata alla inesistenza delle fatture false, il chè non significa che il ricorrente abbia fornito una qualsiasi spiegazione dalla quale far discendere il motivo del transito delle somme, vista la "totale mancanza di beni strumentali, dipendenti, sede operativa, rapporti giuridici, libri e scritture contabili" (pag.36 sentenza di appello); in merito poi al fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che il denaro sia stato impiegato solo in parte per gli investimenti delle società CSM può influire sull'importo della confisca, non certo sulla sussistenza del reato. 6.5 e 6.6 I motivi sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio e sulla mancanza di motivazione in relazione alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza illecita delle somme pervenute sul conto della o [OSCURATO:SOCIETA]. sono manifestamente infondati alla luce di quanto sostenuto sia dal giudice di primo grado (vedi in particolare pag.112) che della Corte di appello (pag.35) nelle quali [OSCURATO:PERSONA] è sempre dipinto come "uomo di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA]; la motivazione sulla sussistenza del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] è poi ben espressa nelle ultime righe di pag.118 della sentenza di primo grado, con espresso richiamo alle conversazioni indicate nelle pagine precedenti. 6.7 e 6.8 Ribadendo i principi in materia di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod.proc.pen. (punto 2.1), anche in questo caso si deve rilevare che il ricorrente è stato comunque in grado di difendersi dall'imputazione mossa, posto che il fatto storico contestato (l'avere ricevuto somme da [OSCURATO:PERSONA] ed aver ostacolato l'identificazione della loro provenienza da attività delittuosa) è rimasto immutato; il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 6.9 E' fondato il motivo relativo alla disposta confisca; come già osservato a proposito della censura proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha più volte fatto riferimento al fatto che solo una parte delle somme sia stato oggetto di riciclaggio (pag.23 e 28), ma poi ha disposto la confisca delle somma indicata nel capo di imputazione A11: anche in questo caso, pertanto, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio. 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati soltanto relativamente al motivo relativo alla confisca. 7.1 e 7.2 Quanto ai primi due motivi di ricorso valgono le considerazioni espresse a proposito delle identiche censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.3 Sul terzo motivo di ricorso, si deve qui ribadire il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217); nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato i medesimi dati del giudice di primo grado, giungendo alle stesse conclusioni e sul punto il motivo di ricorso propone inammissibili censure relative al merito della decisione.è à 7.4 Quanto al quarto motivo di ricorso (capo A25, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]), si richiama quanto considerato al punto 6.4, con la precisazione che il ruolo del ricorrente nella commissione del reato è ben delineato a pag.255 della sentenza di primo grado. 7.5 Relativamente alla disposta confisca, valgono le considerazioni espresse a proposito delle analoghe censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui anche in questo caso deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio. 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende