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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15456/2026

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roI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1545 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1376/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/01/2025 R.G.N. 1137/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16011/20251.- [OSCURATO:PERSONA] è titolare di pensione di categoriNau mIeOro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026a decorrere dal marzo 2016; l’INPS con provvedimento diData pubblicazione 20/05/2026riliquidazione del 4 novembre 2021, notificato all’interessato il 23novembre 2021, rilevato che a seguito di maggiori redditidichiarati dal pensionato per l’anno 2019 risultanti dalladichiarazione dei redditi del 3 novembre 2020 è stato superato illimite per il diritto all’integrazione al minimo goduto, ha ricalcolatoil trattamento di pensione e chiesto la restituzione delle quote diintegrazione al minimo percepite indebitamente dal giugno 2020 anovembre 2021.La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il ricorso dell’INPSavverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che avevadichiarato l’insussistenza del diritto dell’istituto a recuperarel’indebito previdenziale relativo alle somme percepite da LeonardoChiaravalloti a titolo di integrazione al minimo del trattamentopensionistico.La Corte di appello ha ritenuto legittimo il recupero in quantoavvenuto entro l’anno successivo nel rispetto della disposizione dicui all’art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991.L’INPS, infatti, è venuto a conoscenza delle modifiche redditualisolo a seguito della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2019del 3 novembre 2020, per cui è legittimo il provvedimento direcupero intervenuto entro l’anno successivo.Ha precisato che nel caso di specie non si versa in ipotesi diirripetibilità dell’indebito previdenziale, in considerazionedell’omessa tempestiva comunicazione di variazione reddituale daparte dell’assistito.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre LeonardoChiaravalloti con tre motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.Numero registro generale 16011/20254.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricNourmseoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c.Data pubblicazione 20/05/20265.- Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza perchiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.6.- È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Considerato che i tre motivi sui quali si fonda il ricorso sonovolti a censurare un identico profilo, gli stessi possono esserevalutati congiuntamente.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 88 del 1986e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenuto la ripetibilità dellesomme erogate in più, in quanto l’erogazione dell’integrazione alminimo è stata posta in essere per esclusivo errore dell’INPS,senza che sia ravvisabile una ipotesi di dolo del pensionato, percui la prestazione è stata percepita in buona fede.Con il secondo motivo si duole di violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per nonavere la Corte considerato il provvedimento dell’INPS dal quale sievince che Chiaravalloti aveva provveduto a comunicare all’istitutola variazione reddituale.Infine, con il terzo motivo lamenta omessa valutazione di unfatto decisivo per la decisione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), inquanto la Corte ha omesso di considerare il provvedimentoNumero registro generale 16011/2025dell’INPS nel quale viene attestato che il Chiaravalloti ha dichiaNruamteoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026la variazione reddituale relativa all’anno 2019.Data pubblicazione 20/05/20262.

È incontestato che la riliquidazione del 4 novembre 2021,notificata all’interessato il 23 novembre 2021, sia scaturita daimaggiori redditi dichiarati per l’anno 2019 (come da dichiarazionereddituale del 3 novembre 2020) che l’INPS ha potutodirettamente prelevare dal flusso informativo di Agenzia Entrate.Il fulcro delle critiche risiede nella mancata considerazione diuna condotta improntata a buona fede e mai volta ad occultare idati reddituali, condotta che, secondo la prospettazione delricorrente, avrebbe dovuto portare ad escludere la ripetibilità dellesomme erogate.La censura, tuttavia, non coglie nel segno in quanto muove dauna non corretta individuazione della fattispecie astratta in cuisussumere quella concreta.La norma di riferimento non è, infatti, l’art. 52, comma 2, dellalegge n. 88 del 1986, come interpretato dall’art. 13, comma 1,della legge n. 412 del 1991, ma piuttosto l’art. 13, comma 2, diquest’ultima norma, che prevede una autonoma fattispecie direcupero di prestazioni indebite conseguente alla verifica dellesituazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o suldiritto alle prestazioni pensionistiche.Quest’ultima norma, in particolare, dispone che «L'INPSprocede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali deipensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazionipensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero diquanto eventualmente pagato in eccedenza».3.- Dalla chiara lettura della norma emerge che nelle ipotesi,come la fattispecie in esame, di una diversa quantificazione dellaprestazione a seguito del conseguimento di un maggior reddito daparte del pensionato (che ha determinato il venir meno delNumero registro generale 16011/2025requisito reddituale per ottenere l’integrazione al minimo dNuemlelaro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026prestazione pensionistica in godimento), non vengono in rilievoData pubblicazione 20/05/2026profili connessi a un errore dell’INPS o al dolo del beneficiario, maesclusivamente profili temporali in ordine al termine entro cuil’INPS possa, legittimamente, procedere al recupero di quantoerogato in eccesso.In base a detta norma, la ripetibilità della pensione non ècondizionata all’esistenza o meno di un errore dell’INPS o allecondizioni soggettive del percipiente, ma esclusivamente allacircostanza che il recupero di quanto pagato in eccedenza avvenga“entro l’anno successivo” alla verifica reddituale.4.- La costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.3802/2019, ripresa da Cass. n. 29689/2024) trae “il corollario chela questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'enteprevidenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione dellapropria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente resenote dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli erroriINPS e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invecealla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilitoappunto dall'art. 13, co. 2.

Tale disciplina si fonda sullaconsiderazione per cui tra la percezione di una prestazioneconnessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditial di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum dellaprestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasaturatemporale» (Corte costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), datadai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano«immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora CorteCost. cit.)”.Inoltre, l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente allaverifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13, secondocomma, della legge n. 412 del 1991 quale condizione per laNumero registro generale 16011/2025Numero sezionale 1545/2026ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventualeNu meirno di erabcciotltoa generale 15456/2026Data pubblicazione 20/05/2026previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati redditualicerti, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a cheil titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass.n. 953/2012).Come chiarito da Cass. n. 3802/2019, già citata, il datoletterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare"annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come taleintendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un"anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero.

Ilsignificato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondantedell'intera disciplina.

Esso non contiene un termine decadenziale,ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) delsuccessivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamentoè idoneo a estinguere il diritto.

Pertanto, per un verso, ladecadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto deltermine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilitoper le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione hala portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata ascandirne l'incedere accertativo.D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essanon afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno"dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di unaggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fossequello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dalmomento di conoscibilità dei redditi.Pertanto, l'art. 13, secondo comma, si interpreta nel sensoche, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deveprocedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo aquello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza,al recupero.Numero registro generale 16011/2025Infine, si è ulteriormente specificato che «entro l’aNnumneoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026successivo» l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzioneData pubblicazione 20/05/2026dell'importo ritenuto indebito -cioè iniziare il procedimentoamministrativo di recupero portandolo a conoscenza delpensionato- e non già provvedere all'effettivo recuperodell’importo stesso (Cass. n. 13918/2021).5.- Nel caso di specie, il dato reddituale ostativo almantenimento del trattamento pensionistico in godimento risultaacquisito per effetto della dichiarazione dei redditi presentatadall’interessato il 3 novembre 2020.

Il provvedimento di recuperoè intervenuto entro l’anno successivo, con richiesta notificata indata 23 novembre 2021, e, dunque, nel pieno rispetto dellaprevisione di cui all’art. 13, comma 2, della legge 412/91, comeritenuto dalla sentenza impugnata che è dunque immune dai rilievimossi.6.- Tale circostanza, evidenziata anche nella sentenza dellaCorte di appello, rende prive di pregio la seconda e la terzacensura, ove il ricorrente si duole del fatto che la Corte nonavrebbe considerato che il pensionato avrebbe dichiarato anovembre 2020 i redditi del 2019, dai quali è scaturito ilprovvedimento di riliquidazione per avere superato il limitereddituale per continuare a fruire dell’integrazione al minimo, nonvenendo in rilievo la condotta soggettiva del pensionato.7.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c. (art. 380-bis, terzo commaultimo periodo, c.p.c.).Numero registro generale 16011/2025In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto Nudmeroi sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreData pubblicazione 20/05/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 1.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 500,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1545 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1376/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/01/2025 R.G.N. 1137/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16011/20251.- [OSCURATO:PERSONA] è titolare di pensione di categoriNau mIeOro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026a decorrere dal marzo 2016; l’INPS con provvedimento diData pubblicazione 20/05/2026riliquidazione del 4 novembre 2021, notificato all’interessato il 23novembre 2021, rilevato che a seguito di maggiori redditidichiarati dal pensionato per l’anno 2019 risultanti dalladichiarazione dei redditi del 3 novembre 2020 è stato superato illimite per il diritto all’integrazione al minimo goduto, ha ricalcolatoil trattamento di pensione e chiesto la restituzione delle quote diintegrazione al minimo percepite indebitamente dal giugno 2020 anovembre 2021.La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il ricorso dell’INPSavverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che avevadichiarato l’insussistenza del diritto dell’istituto a recuperarel’indebito previdenziale relativo alle somme percepite da LeonardoChiaravalloti a titolo di integrazione al minimo del trattamentopensionistico.La Corte di appello ha ritenuto legittimo il recupero in quantoavvenuto entro l’anno successivo nel rispetto della disposizione dicui all’art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991.L’INPS, infatti, è venuto a conoscenza delle modifiche redditualisolo a seguito della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2019del 3 novembre 2020, per cui è legittimo il provvedimento direcupero intervenuto entro l’anno successivo.Ha precisato che nel caso di specie non si versa in ipotesi diirripetibilità dell’indebito previdenziale, in considerazionedell’omessa tempestiva comunicazione di variazione reddituale daparte dell’assistito.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre LeonardoChiaravalloti con tre motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.Numero registro generale 16011/20254.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricNourmseoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c.Data pubblicazione 20/05/20265.- Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza perchiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.6.- È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Considerato che i tre motivi sui quali si fonda il ricorso sonovolti a censurare un identico profilo, gli stessi possono esserevalutati congiuntamente.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 88 del 1986e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenuto la ripetibilità dellesomme erogate in più, in quanto l’erogazione dell’integrazione alminimo è stata posta in essere per esclusivo errore dell’INPS,senza che sia ravvisabile una ipotesi di dolo del pensionato, percui la prestazione è stata percepita in buona fede.Con il secondo motivo si duole di violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per nonavere la Corte considerato il provvedimento dell’INPS dal quale sievince che Chiaravalloti aveva provveduto a comunicare all’istitutola variazione reddituale.Infine, con il terzo motivo lamenta omessa valutazione di unfatto decisivo per la decisione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), inquanto la Corte ha omesso di considerare il provvedimentoNumero registro generale 16011/2025dell’INPS nel quale viene attestato che il Chiaravalloti ha dichiaNruamteoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026la variazione reddituale relativa all’anno 2019.Data pubblicazione 20/05/20262. È incontestato che la riliquidazione del 4 novembre 2021,notificata all’interessato il 23 novembre 2021, sia scaturita daimaggiori redditi dichiarati per l’anno 2019 (come da dichiarazionereddituale del 3 novembre 2020) che l’INPS ha potutodirettamente prelevare dal flusso informativo di Agenzia Entrate.Il fulcro delle critiche risiede nella mancata considerazione diuna condotta improntata a buona fede e mai volta ad occultare idati reddituali, condotta che, secondo la prospettazione delricorrente, avrebbe dovuto portare ad escludere la ripetibilità dellesomme erogate.La censura, tuttavia, non coglie nel segno in quanto muove dauna non corretta individuazione della fattispecie astratta in cuisussumere quella concreta.La norma di riferimento non è, infatti, l’art. 52, comma 2, dellalegge n. 88 del 1986, come interpretato dall’art. 13, comma 1,della legge n. 412 del 1991, ma piuttosto l’art. 13, comma 2, diquest’ultima norma, che prevede una autonoma fattispecie direcupero di prestazioni indebite conseguente alla verifica dellesituazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o suldiritto alle prestazioni pensionistiche.Quest’ultima norma, in particolare, dispone che «L'INPSprocede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali deipensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazionipensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero diquanto eventualmente pagato in eccedenza».3.- Dalla chiara lettura della norma emerge che nelle ipotesi,come la fattispecie in esame, di una diversa quantificazione dellaprestazione a seguito del conseguimento di un maggior reddito daparte del pensionato (che ha determinato il venir meno delNumero registro generale 16011/2025requisito reddituale per ottenere l’integrazione al minimo dNuemlelaro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026prestazione pensionistica in godimento), non vengono in rilievoData pubblicazione 20/05/2026profili connessi a un errore dell’INPS o al dolo del beneficiario, maesclusivamente profili temporali in ordine al termine entro cuil’INPS possa, legittimamente, procedere al recupero di quantoerogato in eccesso.In base a detta norma, la ripetibilità della pensione non ècondizionata all’esistenza o meno di un errore dell’INPS o allecondizioni soggettive del percipiente, ma esclusivamente allacircostanza che il recupero di quanto pagato in eccedenza avvenga“entro l’anno successivo” alla verifica reddituale.4.- La costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.3802/2019, ripresa da Cass. n. 29689/2024) trae “il corollario chela questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'enteprevidenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione dellapropria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente resenote dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli erroriINPS e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invecealla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilitoappunto dall'art. 13, co. 2. Tale disciplina si fonda sullaconsiderazione per cui tra la percezione di una prestazioneconnessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditial di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum dellaprestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasaturatemporale» (Corte costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), datadai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano«immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora CorteCost. cit.)”.Inoltre, l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente allaverifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13, secondocomma, della legge n. 412 del 1991 quale condizione per laNumero registro generale 16011/2025Numero sezionale 1545/2026ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventualeNu meirno di erabcciotltoa generale 15456/2026Data pubblicazione 20/05/2026previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati redditualicerti, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a cheil titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass.n. 953/2012).Come chiarito da Cass. n. 3802/2019, già citata, il datoletterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare"annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come taleintendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un"anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Ilsignificato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondantedell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale,ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) delsuccessivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamentoè idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, ladecadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto deltermine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilitoper le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione hala portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata ascandirne l'incedere accertativo.D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essanon afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno"dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di unaggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fossequello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dalmomento di conoscibilità dei redditi.Pertanto, l'art. 13, secondo comma, si interpreta nel sensoche, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deveprocedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo aquello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza,al recupero.Numero registro generale 16011/2025Infine, si è ulteriormente specificato che «entro l’aNnumneoro sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026successivo» l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzioneData pubblicazione 20/05/2026dell'importo ritenuto indebito -cioè iniziare il procedimentoamministrativo di recupero portandolo a conoscenza delpensionato- e non già provvedere all'effettivo recuperodell’importo stesso (Cass. n. 13918/2021).5.- Nel caso di specie, il dato reddituale ostativo almantenimento del trattamento pensionistico in godimento risultaacquisito per effetto della dichiarazione dei redditi presentatadall’interessato il 3 novembre 2020. Il provvedimento di recuperoè intervenuto entro l’anno successivo, con richiesta notificata indata 23 novembre 2021, e, dunque, nel pieno rispetto dellaprevisione di cui all’art. 13, comma 2, della legge 412/91, comeritenuto dalla sentenza impugnata che è dunque immune dai rilievimossi.6.- Tale circostanza, evidenziata anche nella sentenza dellaCorte di appello, rende prive di pregio la seconda e la terzacensura, ove il ricorrente si duole del fatto che la Corte nonavrebbe considerato che il pensionato avrebbe dichiarato anovembre 2020 i redditi del 2019, dai quali è scaturito ilprovvedimento di riliquidazione per avere superato il limitereddituale per continuare a fruire dell’integrazione al minimo, nonvenendo in rilievo la condotta soggettiva del pensionato.7.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c. (art. 380-bis, terzo commaultimo periodo, c.p.c.).Numero registro generale 16011/2025In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto Nudmeroi sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 15456/2026presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreData pubblicazione 20/05/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 1.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 500,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito